| 
| Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 1 marzo 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Tsanasidou  Maria, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di assistente sociale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki (Grecia)  il  3  maggio 1977, cittadina greca, diretta a ottenere, ai sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il riconoscimento  del  titolo professionale assistente sociale, ai fini dell'accesso  ed  esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
 Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico laurea in  servizio sociale presso gli Istituti di istruzione tecnologica di Creta  -  Facolta'  di  servizi  sanitari  e  di previdenza - sezione servizio sociale» in data 6 dicembre 2001;
 Considerato  che  la  richiedente  e'  in possesso della licenza di assistenza  sociale  come attestato in data 12 aprile 2002 rilasciata dalla direzione sanita' previdenza - Reparto sanita';
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta  per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia  e  quella  di  cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sezione A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Tsanasidou  Maria,  nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli  assistenti  sociali, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso un ente pubblico in  possesso  di  un  servizio  sociale  dove  operino professionisti iscritti nella sezione A dell'albo professionale.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale  ove  oggetto  di  scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie:
 1) diritto privato;
 2)   metodologie   e   modelli   di   servizio   sociale  per  la programmazione.
 Le  modalita'  di  svolgimento  dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  seguente decreto.
 Roma, 1° marzo 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  la  candidata,  per  essere  ammessa  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente,  per  lo svolgimento  della  prova  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessata,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia  superato, con successo, quello scritto.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione A.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio   nazionale   vigilera'   sull'effettivo   svolgimento  del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 |  |  |  |  |