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| Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 1 marzo 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Barth  Melanine Claudia, del titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Barth  Melanine  Claudia,  nata  a Heilbronn  (Germania)  il 18 febbraio 1976 cittadina tedesca, diretta ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato decreto legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin»,  conseguito  in  Germania ai fini dell'accesso  all'albo  e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin (FH) conseguito presso la «Fachhochschule  fur  Sozialarbeit und Sozialpadagogik Alice Salomon» il 12 febbraio 2003;
 Considerato   che   l'istante  e'  in  possesso  dell'«Urkunde»  di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin»  rilasciato  dal  «Landesjugendamt Berlin» in data 25 marzo 2003;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 novembre 2004;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante di categoria, nella Conferenza sopra citata;
 Considerato  che la richiedente non ha una formazione professionale completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di assistente  sociale  - sezione B, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Barth Melanine Claudia, nata a Heilbronn (Germania) il 18 febbraio   1976  cittadina  tedesca,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  assistenti  sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi;
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale  ove  oggetto  di  scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie:
 1) principi e fondamenti di servizio sociale;
 2) metodi e tecniche di servizio sociale.
 Le  modalita'  di  svolgimento  dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  seguente decreto.
 Roma, 1° marzo 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  La  candidata,  per  essere  ammessa  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente,  per  lo svolgimento  della  prova  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessata,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia  superato, con successo, quello scritto;
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio   nazionale   vigilera'   sull'effettivo   svolgimento  del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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