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| Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 21 marzo 2005, n. 39 |  | Disposizioni    per    la    partecipazione   italiana   a   missioni internazionali. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
 
 1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  1,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  alla  missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni  Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le  finalita'  di  cui  al  presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
 2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  2,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  alla  missione  internazionale International Security Assistance  Force-ISAF.  Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
 3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  3,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
 a) Over the Horizon Force in Bosnia;
 b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
 c)  Joint  Guardian  in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
 d)   United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
 4.  Per  le  finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2005,  la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla  partecipazione  di  personale  appartenente  al  corpo militare dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
 5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  5,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori  della  ex  Jugoslavia-EUMM.  Per  le  finalita'  di cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.
 6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  6,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  alla  missione internazionale Temporary International Presence  in  Hebron  (TIPH  2).  Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
 7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  7,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia  and  Eritrea  (UNMEE).  Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
 8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  8,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  ai  processi  di  pace  in corso per il Sudan. Per le finalita'  di  cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio
 2004,  n.  208  (Proroga  della  partecipazione  italiana a
 missioni   internazionali),   pubblicata   nella   Gazzetta
 Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2004:
 «Art.   1  (Termini  relativi  alla  partecipazione  di
 personale  militare  e civile a missioni internazionali). -
 1.  E'  prorogato,  fino  al  31 dicembre  2004, il termine
 previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio
 2004,  n.  9,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
 12 marzo  2004,  n.  68,  relativo alla partecipazione alla
 missione  internazionale  Enduring  Freedom e alle missioni
 Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per
 le  finalita'  di  cui al presente comma e' autorizzata, la
 spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
 2.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
 previsto  dall'art.  3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del
 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
 2004,    relativo   alla   partecipazione   alla   missione
 internazionale     International     Security    Assistance
 Force-ISAF.  Per  le  finalita' di cui al presente comma e'
 autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
 3.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
 previsto  dall'art.  3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
 2004,  relativo  alla partecipazione alle seguenti missioni
 internazionali:
 a) Joint  Forge in Bosnia e missione Over the Horizon
 Force ad essa collegata;
 b) Multinational  Specialized  Unit (MSU) in Bosnia e
 in Kosovo;
 c) Joint   Guardian   in   Kosovo   e  Fyrom  e  NATO
 Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
 d)   United  Nations  Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e
 Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
 Albania.
 4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la
 spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.
 5.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
 previsto  dall'art.  3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del
 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
 2004,   relativo   alla  partecipazione  alla  missione  di
 monitoraggio  dell'Unione  europea  nei  territori della ex
 Jugoslavia-EUMM.  Per le finalita' di cui al presente comma
 e' autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
 6.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
 previsto  dall'art.  3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
 2004,    relativo   alla   partecipazione   alla   missione
 internazionale  Temporary  International Presence in Hebron
 (TIPH  2).  Per  le  finalita'  di cui al presente comma e'
 autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
 7.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
 previsto  dall'art.  3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
 2004,    relativo   alla   partecipazione   alla   missione
 internazionale  United  Nations  Mission  in  Ethiopia  and
 Eritrea  (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma
 e' autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
 8.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
 previsto  dall'art.  3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del
 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
 2004,  relativo  alla partecipazione ai processi di pace in
 corso  per  la Somalia ed il Sudan. Per le finalita' di cui
 al  presente  comma e' autorizzata la spesa di euro 127.721
 per l'anno 2004.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2005, la partecipazione all'operazione  militare  dell'Unione  europea  in Bosnia-Erzegovina, denominata  ALTHEA.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.
 |  |  |  | Art. 3. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
 
 1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  28  dicembre 2001, n. 451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei  limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 del decreto-legge
 28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante: «Disposizioni
 urgenti  per  la  proroga  della  partecipazione italiana a
 operazioni   militari   internazionali»,  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002:
 «Art.  11  (Compagnia  di  fanteria  rumena).  -  1. E'
 autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo
 2002,  la  spesa per il sostegno logistico di una compagnia
 di  fanteria  rumena  da  inserire nel contingente militare
 italiano impiegato nella missiane internazionale di pace in
 Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi 
 1.  Per  la  prosecuzione  delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001,  n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  15,  e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro  5.165.000  per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi  e  per  la  realizzazione  di  interventi infrastrutturali e l'acquisizione   di  apparati  informatici  e  di  telecomunicazione, secondo  le  disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  12  del  citato
 decreto-legge    n.   451   del   2001,   convertito,   con
 modificazioni, della legge n. 15 del 2002:
 «Art.  12  (Prosecuzione  delle attivita' di assistenza
 alle  Forze  armate  albanesi).  - 1. Per lo sviluppo ed il
 completamento  dei  programmi a sostegno delle Forze armate
 albanesi  di  cui  all'art.  1 del decreto-legge 13 gennaio
 1998,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
 13 marzo   1998,   n.   42,  e'  autorizzata  la  spesa  di
 euro 2.582.284,   per  la  fornitura  di  mezzi,  materiali
 servizi,   nonche'   per  la  realizzazione  di  interventi
 infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e
 di  telecomunicazione  secondo le disposizioni dell'art. 3,
 comma   1,   del  decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997,
 n. 174.
 2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti
 dal  comma  1, si applicano le disposizioni di cui all'art.
 8, comma 2.
 3.  Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle
 Forze  navali  albanesi,  per la costituzione della guardia
 costiera  e'  autorizzata  la cessione di beni e servizi da
 parte  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
 Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie di porto,
 secondo   le   disposizioni   dell'art.  3,  comma  1,  del
 decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
 4.   Al   personale   appartenente  alle  Forze  armate
 albanesi,  qualora  impegnato,  nell'ambito  degli  accordi
 bilaterali   nel   settore   della  difesa,  in  territorio
 nazionale  o  in  Paesi terzi in attivita' congiunte con le
 Forze  armate italiane, si applicano le disposizioni di cui
 all'art.  1,  comma  102,  della legge 23 dicembre 1996, n.
 662.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1  del
 decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
 modificazioni  dalla  legge 20 giugno 1997, n. 174, recante
 «Partecipazione  italiana alle iniziative internazionali in
 favore dell'Albania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
 serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997:
 «Art.  3  (Cessioni  di  beni  e  servizi). - 1. Per le
 finalita'  umanitarie  di  cui  al  presente  decreto ed in
 particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione
 dell'Albania,  e  nei  limiti  temporali  di cui al comma 1
 dell'art.  1,  e' autorizzata la cessione a titolo gratuito
 alle   Autorita'   albanesi,  sulla  base  delle  richieste
 formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di
 supporto logistico, nonche' di servizi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Partecipazione di personale delle   Forze   di   polizia  a  missioni internazionali
 
 1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2,  comma  1,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  del  personale  della  Polizia di Stato alla missione United  Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalita' di cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.
 2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2,  comma  2,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalita' di cui al  presente  comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.
 3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2,  comma  3,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  di  personale  della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri  alla  missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le  finalita'  di  cui  al  presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.
 4. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2,  comma  4,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  di  personale  della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri   alla   missione   di  polizia  dell'Unione  europea  in Macedonia,  denominata  EUPOL  Proxima.  Per  le  finalita' di cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
 208 del 2004:
 «Art.   2  (Termini  relativi  alla  partecipazione  di
 personale    delle    Forze    di    polizia   a   missioni
 internazionali).  -  1.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre
 2004,  il  termine  previsto  dall'art.  4,  comma  1,  del
 decreto-legge   20 gennaio  2004,  n.  9,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo
 alla  partecipazione  del  personale della Polizia di Stato
 alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per
 le  finalita'  di  cui  al presente comma e' autorizzata la
 spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.
 2.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
 previsto  dall'art.  4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del
 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
 2004,  relativo  allo sviluppo di programmi di cooperazione
 delle  Forze  di  polizia  italiane  in Albania e nei Paesi
 dell'area  balcanica.  Per  le finalita' di cui al presente
 comma  e' autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno
 2004.
 3.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
 previsto  dall'art.  4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del
 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
 2004,  relativo  alla  partecipazione  di  personale  della
 Polizia  di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione
 in  Bosnia-Erzegovina  denominata EUPM. Per le finalita' di
 cui  al  presente  comma  e'  autorizzata  la spesa di euro
 1.734.632 per l'anno 2004.
 4.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
 previsto  dall'art.  4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del
 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
 2004,  relativo  alla  partecipazione  di  personale  della
 Polizia  di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione
 di  polizia  dell'Unione  europea  in Macedonia, denominata
 EUPOL Proxima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
 autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Trattamento assicurativo
 
 1.  Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur  nell'ambito  della  missione  di  monitoraggio del cessate il fuoco  dell'Unione Africana e' attribuito il trattamento assicurativo previsto  dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per  la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 401.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -  Per  il  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  451,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
 2002, n. 15, vedi note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Indennita' di missione
 
 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al  personale  appartenente  ai  contingenti  di cui agli articoli 1, commi  1, 2, 3, 6, 7 e 8, 2 e 5, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata  del  periodo,  in  aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita' di missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del  98  per  cento,  detraendo  eventuali  indennita'  e  contributi corrisposti    agli    interessati   direttamente   dagli   organismi internazionali.
 2.  La  misura  dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,  nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza  presso  la  sede  diplomatica  di Kabul in Afghanistan, e' calcolata   sul   trattamento   economico   all'estero  previsto  con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 3.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa  alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 5, commi 3 e  4,  nella  misura  intera,  incrementata  del  30  per cento se il personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 4.  Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma  2,  si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio  1961,  n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della  medesima  legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Il  regio  decreto  3  giugno  1926,  n. 941, recante
 «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
 incaricato  di  missione  all'estero»,  e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
 - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio
 1961,  n. 642, recante «Trattamento economico del personale
 dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica destinato
 isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
 militari   ovvero   presso   enti,   comandi  od  organismi
 internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186
 del 29 luglio 1961:
 «Art.  3.  - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
 attribuita,  qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
 non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
 condizioni   di   servizio,   una  indennita'  speciale  da
 stabilirsi   nella  stessa  valuta  dall'assegno  di  lungo
 servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
 
 1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti  per  lo  svolgimento delle missioni internazionali di cui alla  presente  legge  sono  validi  ai  fini dell'assolvimento degli obblighi  previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai decreti legislativi  30  dicembre  1997,  n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,
 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
 dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
 comma   97,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662»  e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  17  del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
 allegate  al  decreto  legislativo,  come  modificate dalla
 legge  2 dicembre  2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
 2004,  prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
 fini  della  valutazione  per  l'avanzamento  nel  ruolo di
 appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
 - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
 dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
 a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
 obblighi   da  assolvere  ai  fini  della  valutazione  per
 l'avanzamento  nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
 servizio permanente.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Disposizioni in materia penale
 
 1.   Al   personale   militare  impiegato  nelle  missioni  di  cui all'articolo  1,  commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di  guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2.  I  reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo  1,  commi  1  e  2,  sono puniti sempre a richiesta del Ministro  della  giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 4.  Al  personale  militare  impiegato  nelle  missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2 e 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a),  b),  c)  e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  n.  421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge
 1° dicembre  2001,  n.  421, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  31 gennaio  2002, n. 6, recante «Disposizioni
 urgenti   per   la  partecipazione  di  personale  militare
 all'operazione     multinazionale    denominata    Enduring
 Freedom.»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie
 generale - n. 28 del 2 febbraio 2002:
 «Art.   9  (Disposizioni  processuali).  -  1.  Non  si
 applicano le disposizioni contenute nel libro IV del codice
 penale  militare  di guerra sulla procedura penale militare
 di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
 303.
 2.   Non   si  applicano  le  disposizioni  concernenti
 l'ordinamento  giudiziario  militare  di  guerra, contenute
 nella   parte  II  dell'ordinamento  giudiziario  militare,
 approvato  con  regio  decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
 successive modificazioni.
 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
 di Roma.
 4.  Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
 del  codice  di  procedura  penale gli ufficiali di polizia
 giudiziaria  militare  procedono all'arresto di chiunque e'
 colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
 a) disobbedienza  aggravata,  previsto dall'art. 173,
 secondo comma, del codice penale militare di pace;
 b) rivolta,  previsto dall'art. 174 del codice penale
 militare di pace;
 c) ammutinamento,  previsto  dall'art. 175 del codice
 penale militare di pace;
 d) insubordinazione  con violenza, previsto dall'art.
 186  del  codice penale militare di pace, e violenza contro
 un  inferiore  aggravata,  previsto  dall'art.  95, secondo
 comma, del medesimo codice;
 e) abbandono  di posto o violata consegna da parte di
 militari   di   sentinella,   vedetta  o  scolta,  previsto
 dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
 f) forzata  consegna  aggravata,  previsto  dall'art.
 138,  commi  secondo e terzo, del codice penale militare di
 guerra.
 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
 esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto
 sia  posto  tempestivamente  a  disposizione dell'autorita'
 giudiziaria  militare,  l'arresto  mantiene comunque la sua
 efficacia  purche'  il relativo verbale pervenga, anche con
 mezzi   telematici,   entro  quarantotto  ore  al  pubblico
 ministero  e  l'udienza  di  convalida  si  svolga,  con la
 partecipazione  necessaria  del difensore, nelle successive
 quarantotto  ore.  In  tale  caso  gli  avvisi al difensore
 dell'arrestato  o  del fermato sono effettuati da parte del
 pubblico  ministero.  In tale ipotesi e fatto salvo il caso
 in  cui  le oggettive circostanze belliche od operative non
 lo  consentano,  si procede all'interrogatorio da parte del
 pubblico  ministero,  ai  sensi dell'art. 388 del codice di
 procedura  penale,  e  all'udienza  di convalida davanti al
 giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391
 del  codice  di  procedura  penale,  a distanza mediante un
 collegamento  videotelematico  od audiovisivo, realizzabile
 anche   con   postazioni  provvisorie,  tra  l'ufficio  del
 pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di
 convalida   e  il  luogo  della  temporanea  custodia,  con
 modalita'  tali  da  assicurare la contestuale, effettiva e
 reciproca  visibilita' delle persone presenti in entrambi i
 luoghi  e  la  possibilita'  di  udire quanto viene detto e
 senza  aggravio  di  spese  processuali  per la copia degli
 atti.  Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono
 consultarsi  riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici
 idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel
 luogo  in  cui  si trova la persona arrestata o fermata, ne
 attesta   l'identita'   dando   atto  che  non  sono  posti
 impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della
 facolta'  a lui spettanti e redige verbale delle operazioni
 svolte.
 Senza      pregiudizio     per     la     tempestivita'
 dell'interrogatorio,  l'imputato  ha  altresi'  diritto  di
 essere  assistito,  nel  luogo  dove  si trova, da un altro
 difensore  di  fiducia  ovvero da un ufficiale presente nel
 luogo.
 Senza   pregiudizio  per  i  provvedimenti  conseguenti
 all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
 nazionale,  l'imputato  ha  diritto ad essere ulteriormente
 interrogato nelle forme ordinarie.
 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
 all'interrogatorio  della  persona  sottoposta  alla misura
 coercitiva  della  custodia  cautelare  in  carcere, quando
 questa  non  possa  essere  condotta,  nei termini previsti
 dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
 giudiziario   militare   per   rimanervi   a   disposizione
 dell'autorita' giudiziaria militare.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni in materia contabile
 
 1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000  a  valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18 della presente legge.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Per  il  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  451,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
 2002, n. 15, vedi note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Forze di completamento
 
 1.  Per  le  esigenze connesse con le missioni internazionali, allo scopo  di  garantire  la  funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli  enti  e  delle unita' nonche' la loro alimentazione, nell'anno 2005  possono  essere  richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo  determinato  non  superiore  ad un anno, i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in  servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in  ferma  prefissata  e  in  servizio  permanente.  Tale  personale, inserito  nelle  forze  di  completamento,  e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
 2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio  permanente richiamati e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
 3.  Ai  militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di  leva,  dei  volontari  in  ferma annuale e dei volontari in ferma breve  e  in  ferma  prefissata  richiamati  sono attribuiti lo stato giuridico  e  il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
 4.  I  provvedimenti  di  richiamo  sono  adottati nei limiti delle consistenze  del  personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di  cui  all'articolo  2,  comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
 5.  Con  decreto  del  Ministero  della  difesa  sono  definiti, in relazione  alle  specifiche  esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti  ai  fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale  relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma  1,  nonche'  le modalita' di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
 6.  Per  le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo  64  della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  25  del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive  modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento,  nei  limiti  del  contingente  stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, e dell'art.
 25  del  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
 «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
 progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
 norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
 n. 331», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001:
 «3.  Al  fine  di conseguire la progressiva riduzione a
 190.000  unita', secondo un andamento delle consistenze del
 personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
 indicata  nella  tabella  A allegata alla legge 14 novembre
 2000,  n.  331,  e nel rispetto della ripartizione indicata
 nella tabella A di cui al comma 2 sino al 31 dicembre 2020,
 le  dotazioni  organiche del personale dell'Esercito, della
 Marina  o  dell'Aeronautica,  a  decorrere  dal  2003, sono
 annualmente  determinate  con  decreto  del  Ministro della
 difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
 bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
 per la funzione pubblica.».
 «Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
 In  relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
 di  completamento,  con specifico riferimento alle esigenze
 correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero con le
 attivita'  addestrative,  operative  e  logistiche  sia sul
 territorio  nazionale  sia  all'estero,  gli  ufficiali  di
 complemento   o   in  ferma  prefissata,  su  proposta  dei
 rispettivi  Stati  maggiori  o  Comandi  generali  e previo
 consenso  degli  interessati,  possono essere richiamati in
 servizio  con  il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
 ad  una  ferma  non  superiore  ad  un  anno, rinnovabile a
 domanda  dell'interessato  per  non  piu'  di una volta, al
 termine della quale sono collocati in congedo.
 2.  Agli  ufficiali  delle  forze  di  completamento si
 applicano  le  norme  di  stato  giuridico previste per gli
 ufficiali del servizio permanente.
 3.  L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
 modalita'  previste per gli ufficiali del congedo di cui al
 titolo   IV  della  legge  12 novembre  1955,  n.  1137,  e
 successive modificazioni.
 4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
 possono  partecipare  ai concorsi per il reclutamento degli
 ufficiali  di  cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma
 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, e
 successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano
 superato  il  40°  anno  di eta'. Al termine dei prescritti
 corsi  formativi,  i  predetti  ufficiali  sono iscritti in
 ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado
 in ruolo.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4 si applicano
 all'Arma  dei  carabinieri  con riferimento al reclutamento
 degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
 e  8,  comma  1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
 298,  sempreche'  gli  ufficiali  interessati  non  abbiano
 superato il 34° anno di eta'.
 6.  La  nomina  ad  ufficiale  di  complemento ai sensi
 dell'art.  4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
 essere  conferita  ai  cittadini  italiani  in  possesso di
 spiccata  professionalita'  che  diano ampio affidamento di
 prestare  opera  proficua  nelle Forze armate. La nomina e'
 conferita   previo  giudizio  della  commissione  ordinaria
 d'avanzamento,   che   stabilisce  il  grado  ed  il  ruolo
 d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
 o comandanti generali.
 7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
 delle  finanze,  secondo  le  rispettive  competenze,  sono
 definite  in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
 Forza  armata,  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 guardia di finanza:
 a) le  modalita'  per  l'individuazione delle ferme e
 della  loro  eventuale  estensione  nell'ambito  del limite
 massimo di cui al comma 1;
 b) i  requisiti  fisici  ed attitudinali richiesti ai
 fini   dell'esercizio   delle  mansioni  previste  per  gli
 ufficiali   chiamati   o   richiamati   in   servizio.  Gli
 ordinamenti   di   ciascuna  Forza  armata,  dell'Arma  dei
 carabinieri   e   del   Corpo   della  guardia  di  finanza
 individuano  gli  eventuali  specifici requisiti richiesti,
 anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;
 c) le   procedure   da  seguirsi,  le  modalita'  per
 l'individuazione   delle   professionalita'   e  del  grado
 conferibile  ai  sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
 requisiti,  secondo  criteri  analoghi a quelli individuati
 dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819.
 8.  Agli  ufficiali  delle  forze di completamento, che
 siano  lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
 per  le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
 aggiunta  alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
 attribuite  ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
 al   periodo   di   effettiva  permanenza  nelle  posizioni
 precedentemente  individuate, anche lo stipendio e le altre
 indennita'   a   carattere   fisso  e  continuativo,  fatta
 eccezione  per  l'indennita'  integrativa  speciale, dovute
 dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
 corresponsione all'interessato.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  64  della legge 10
 aprile  1954,  n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito,
 della    Marina   e   dell'Aeronautica),   pubblicata   nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 98 del
 29 aprile 1954:
 «Art.  64.  - La categoria della riserva di complemento
 comprende  gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere
 alla  categoria di complemento o al servizio permanente nei
 casi  e  nelle  condizioni  previsti  dalla presente legge,
 hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
 
 1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, al fine di  garantire  la  funzionalita'  e l'operativita' dei comandi, degli enti  e  delle  unita',  per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di  spesa  di  euro  23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei  carabinieri,  compresi  i  carabinieri  ausiliari che al termine della  ferma  biennale  sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma  quadriennale.  Ai  carabinieri  ausiliari  in  ferma  biennale richiamati  ai sensi del presente comma e' corrisposto il trattamento economico  pari  a  quello  previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge  23  agosto  2004,  n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale  e,  se  richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno  2004  non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato,  si  applicano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n. 198, e successive modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e  2,  della  legge  n.  226 del 2004, fermo restando quanto previsto dalle  disposizioni  di cui al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 2.   All'onere   derivante  dal  presente  articolo,  pari  a  euro 23.118.801  per  l'anno  2005,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  recata,  per  l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Si  riporta  il  testo del comma 70 dell'art. 3 della
 legge  24 dicembre  2003, n. 350, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
 2003:
 «70.  A completamento del programma di sostituzione dei
 carabinieri  ausiliari  di  cui  all'art.  21  della  legge
 28 dicembre  2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto
 dall'art.  34,  comma  8,  della legge 27 dicembre 2002, n.
 289,  l'Arma  dei carabinieri e' autorizzata, nei limiti di
 spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di
 euro  per  l'anno  2005  e  300 milioni di euro a decorrere
 dall'anno   2006,   ad   arruolare   contingenti  annui  di
 carabinieri  in ferma quadriennale comunque non superiori a
 2.490  unita'  nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430
 nell'anno  2006.  In deroga a quanto previsto dall'art. 21,
 comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero
 delle   domande  di  partecipazione  ai  concorsi  per  gli
 arruolamenti  di  cui  al  presente  comma  e' inferiore al
 parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro
 della   difesa   in  funzione  del  numero  dei  potenziali
 concorrenti  e,  comunque,  non  superiore al quintuplo dei
 posti  messi a concorso, per i posti riservati ai volontari
 delle  Forze  armate  eventualmente non coperti si provvede
 mediante i reclutamenti ordinari.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  1,  e
 dell'art.  25,  commi  1 e 2 della legge 23 agosto 2004, n.
 226  (Sospensione  anticipata  del servizio obbligatorio di
 leva   e  disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma
 prefissata,  nonche'  delega  al Governo per il conseguente
 coordinamento  con  la  normativa  di  settore), pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004:
 «Art.  15 (Trattamento economico). - 1. A decorrere dal
 1° gennaio   2005,   ai   volontari   in  ferma  prefissata
 quadriennale  e'  corrisposta  una  paga  netta giornaliera
 determinata   nelle   misure  percentuali,  previste  dalla
 tabella  B allegata alla presente legge, riferite al valore
 giornaliero    dello    stipendio    iniziale    lordo    e
 dell'indennita'   integrativa   speciale   costituenti   la
 retribuzione  mensile  del  grado iniziale dei volontari di
 truppa  in  servizio permanente. Per compensare l'attivita'
 effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva
 la  previsione  di adeguati turni di riposo per il recupero
 psico-fisico   disciplinati   dalla  normativa  vigente  in
 materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennita' di
 cui  all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
 2001, n. 215.».
 «Art.  25  (Reclutamento  nelle carriere iniziali delle
 Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile e militare, del
 Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco e del Corpo militare
 della  Croce  Rossa).  -  1.  Negli  anni  2004 e 2005, nel
 rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in  materia di
 assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti
 attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
 n.  332,  gli  ulteriori posti disponibili non derivanti da
 incremento  degli  organici  sono  riservati  a  coloro che
 prestano  o  hanno prestato servizio di leva in qualita' di
 ausiliari  nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento
 civile  e  militare  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco.  Per  la  copertura  dei posti si procede secondo le
 modalita'  previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti
 eventualmente  non  coperti possono essere banditi concorsi
 ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti
 requisiti.
 2.   Negli  anni  2004  e  2005  alla  copertura  degli
 ulteriori  posti  di cui al comma 1 derivanti da incremento
 degli organici si provvede mediante concorsi:
 a) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
 all'art.  16,  comma 4, lettera a), a coloro che prestano o
 hanno  prestato  servizio  di leva in qualita' di ausiliari
 nelle  rispettive  Forze di polizia ad ordinamento civile e
 militare, in possesso dei prescritti requisiti;
 b) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
 all'art.  16,  comma 4,  lettera b), ai volontari di truppa
 delle  Forze  armate, in servizio o in congedo, in possesso
 dei prescritti requisiti.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto
 legislativo  12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
 della  legge  6 marzo  1992, n. 216, in materia di riordino
 dei  ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
 avanzamento  del  personale  non  direttivo e non dirigente
 dell'Arma  dei  carabinieri),  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  122 del 27 maggio
 1995:
 «2.  Al  termine  della  ferma  di  leva  i carabinieri
 ausiliari  possono  permanere  in  servizio  a  domanda  in
 qualita'  di  carabinieri  effettivi  previa  verifica  dei
 requisiti  previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
 quello  di  cui  alla  lettera  b), commutando i periodi di
 ferma  in  ferma  quadriennale,  nel  limite  delle vacanze
 organiche  e  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 3,
 comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art.
 10,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica
 2 settembre 1997, n. 332.
 Ai   fini  dell'immissione  in  ferma  quadriennale  si
 provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
 del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
 scorta  della  documentazione caratteristica e matricolare,
 alla  formazione  della  graduatoria ammettendo ad apposito
 corso   integrativo   di  formazione  i  militari  in  essa
 utilmente  collocati.  Il  mancato  superamento  del  corso
 integrativo  comporta  l'automatica rescissione della ferma
 volontaria ed il collocamento in congedo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria
 
 1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione  dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di  uranio  e  di  altri elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Si    riporta   il   testo   dell'art.   13-ter   del
 decreto-legge   20 gennaio  2004,  n.  9,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  12 marzo 2004, n. 68 (Proroga
 della  partecipazione italiana a operazioni internazionali.
 Disposizioni  in  favore delle vittime militari e civili di
 attentati   terroristici   all'estero),   pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 65 del 18 marzo
 2004:
 «Art.  13-ter  (Attivita' di ricerca scientifica a fini
 di  prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di
 euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
 studio   epidemiologico   di   tipo   prospettico   seriale
 indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di uranio e di
 altri  elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
 biologici    di   militari   impiegati   nelle   operazioni
 internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
 espositive  idonee  a  costituire fattore di rischio per la
 salute.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Rinvii normativi
 
 1.   Per   quanto   non   diversamente   previsto,   alle  missioni internazionali  di  cui alla presente legge si applicano gli articoli 2,  commi  2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
 4,  5,  7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7
 del  citato  decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con
 modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002:
 «Art. 2 (Indennita' di missioni). - 1. (Omissis).
 2.  Durante  i  periodi  di  riposo e recupero previsti
 dalle  normative  di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di
 operazioni e in costanza di missione, al personale militare
 e  della  Polizia  di  Stato  e'  corrisposta un'indennita'
 giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
 3.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita' di
 missione  i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
 ferma  prefissata  delle  Forze  armate  sono equiparati ai
 volontari di truppa in servizio permanente.».
 «Art.  3  (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
 1.  Al  personale  militare  e  della  Polizia  di Stato e'
 attribuito  il  trattamento  assicurativo di cui alla legge
 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
 previsto  dall'art.  10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
 ragguagliandosi   il   massimale   minimo   al  trattamento
 economico del personale con il grado di sergente maggiore o
 grado corrispondente.
 2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di
 servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge
 3 giugno  1981,  n.  308,  e successive modificazioni, e le
 disposizioni  in materia di pensione privilegiata ordinaria
 di  cui  al  testo  unico  delle  norme  sul trattamento di
 quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 dicembre  1973,  n. 1092, e successive modificazioni. Il
 trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
 si  cumula  con  quello  assicurativo  di  cui  al comma 1,
 nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
 privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
 legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge
 15 luglio  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
 1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
 stabiliti  dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
 contratta   in   servizio   si  applica  l'art.  4-ter  del
 decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2001, o 27, come
 modificato  dall'art.  3-bis  del  decreto-legge  19 luglio
 2001,  n.  294,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 29 agosto 2001, n. 339.».
 «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
 1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
 comma  1,  si applicano anche al personale militare e della
 Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
 trascorso  in  stato  di  prigionia  o  quale  disperso  e'
 computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
 «Art.  5  (Disposizioni  varie).  - 1. Al personale che
 partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
 a) non  si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
 del passaporto di servizio;
 b) non  si  applicano  le  disposizioni in materia di
 orario di lavoro;
 c) e'  consentito  l'utilizzo a titolo gratuito delle
 utenze   telefoniche   di   servizio,   se   non  risultano
 disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
 privato,  fatte  salve le priorita' correlate alle esigenze
 operative.».
 «Art.  7  (Personale  civile). - 1. Al personale civile
 eventualmente  impiegato  nelle  operazioni militari di cui
 all'art.  1  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
 decreto  per  quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
 cui all'art. 6.».
 «Art.  8  (Disposizioni  in materia contabile). - 1. In
 relazione  alle  operazioni  di  cui all'art. 1, in caso di
 urgenti    esigenze   connesse   con   l'operativita'   dei
 contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
 i   competenti   ispettorati  di  Forza  armata,  accertata
 l'impossibilita'   di   provvedere   attraverso   contratti
 accentrati  gia'  operanti,  possono disporre l'attivazione
 delle  procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
 per l'acquisizione di beni e servizi.
 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
 di   cui   all'art.   1,   il  Ministero  della  difesa  e'
 autorizzato,  in  caso  di  necessita' ed urgenza, anche in
 deroga  alle  vigenti disposizioni di contabilita' generale
 dello  Stato  e  ai  capitolati  d'oneri,  a  ricorrere  ad
 acquisti  e lavori da eseguire in economia, entro il limite
 complessivo  di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
 di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
 generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da trasporto, di
 esecuzione   di   opere   infrastrutturali   aggiuntive   e
 integrative  e di acquisizione di apparati di comunicazione
 e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
 «Art.  9  (Prolungamento  delle  ferme).  -  1.  Per le
 esigenze  connesse  con le operazioni di cui all'art. 1, il
 periodo  di  ferma  dei  volontari  in ferma annuale di cui
 all'art.  16,  comma  2,  del  decreto legislativo 8 maggio
 2001,  n.  215,  puo'  essere  prolungato  da  un minimo di
 ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
 «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
 personale   militare   che   ha   presentato   domanda   di
 partecipazione  ai  concorsi  interni banditi dal Ministero
 della  difesa  per  il  personale  in  servizio  e non puo'
 partecipare   alle   varie   fasi  concorsuali,  in  quanto
 impiegato  nell'operazione  di  cui  all'art.  1,  comma 3,
 ovvero   impegnato   fuori  dal  territorio  nazionale  per
 attivita'  connesse  alla  predetta operazione, e' rinviato
 d'ufficio   al   primo  concorso  utile  successivo,  fermo
 restando   il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
 previsti  dal  bando di concorso per il quale ha presentato
 domanda.
 2.  Al  personale  di cui al comma 1, qualora vincitore
 del  concorso  e  previo superamento del relativo corso ove
 previsto,  sono  attribuite,  ai  soli  fini  giuridici, la
 stessa  anzianita'  assoluta dei vincitori del concorso per
 il  quale  ha  presentato  domanda  e l'anzianita' relativa
 determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
 graduatoria.».
 «Art.  14  (Sviluppo di programmi di cooperazione delle
 Forze  di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
 balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
 adottare  un programma straordinario di cooperazione tra le
 Forze  di  polizia  italiane  e quelle albanesi, nonche' ad
 assumere  le  conseguenti iniziative per stabilire forme di
 cooperazione  con  le  Forze  di  polizia degli altri Paesi
 dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita'
 di  criminalita'  organizzata  operante  in tale area e nel
 controllo  dei  flussi migratori illegalmente diretti verso
 il territorio della Repubblica italiana.
 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
 Ministero   dell'interno  provvede  all'istituzione  di  un
 ufficio  di collegamento interforze in Albania, composto da
 personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
 e  del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare
 rapporti  di  cooperazione  e  di  raccordo con le Forze di
 polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
 3. (Omissis).
 4.  Al medesimo personale durante i periodi di riposo e
 di   recupero   previsti  dalle  vigenti  disposizioni  per
 l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni
 ed  in  costanza  di missione, e' corrisposta un'indennita'
 giornaliera pari alla diaria estera percepita.
 5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo si
 applicano  le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto
 1998,  n.  300,  ed  il  coordinamento  e'  assicurato  dal
 Ministero dell'interno.
 6. (Omissis).
 7.  Entro  il  31 dicembre  2002 il Governo presenta al
 Parlamento   una   relazione   sulla   realizzazione  degli
 obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
 degli interventi effettuati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27
 
 1.  Al  comma  1  dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000,  n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  dopo  le parole: "30 dicembre 1997, n. 505," sono aggiunte le seguenti: "e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,";
 b) dopo le parole: "dipendenza da causa di servizio." e' aggiunto il  seguente  periodo:  "Ai  fini  del  proscioglimento dalla ferma o rafferma   contratta,  al  predetto  personale  che  ha  ottenuto  il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i  periodi  trascorsi  in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero  in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio militare a seguito della infermita' contratta.".
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Si riporta il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge
 29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  28  febbraio  2001,  n.  27, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  4-ter  (Disposizioni per il personale militare e
 della  Polizia  di  Stato che abbia contratto infermita' in
 servizio).  -  1. Il personale militare in ferma volontaria
 che  abbia  prestato servizio in missioni internazionali di
 pace  e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un
 momento  successivo,  causa  di inabilita' puo', a domanda,
 essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali,
 da  trascorrere  interamente  in  licenza  straordinaria di
 convalescenza  o  in  ricovero  in luogo di cura, anche per
 periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo
 30 dicembre   1997,  n.  505,  e  dal  decreto  legislativo
 8 maggio  2001, n. 215, fino alla definizione della pratica
 medico-legale    riguardante    il   riconoscimento   della
 dipendenza da causa di servizo. Ai fini del proscioglimento
 dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che
 ha  ottenuto  il riconoscimento della causa di servizio non
 sono  computati,  a domanda, i periodi trascorsi in licenza
 straordinaria  di  convalescenza  o in ricovero in luogo di
 cura  connessi  con  il recupero dell'idoneita' al servizio
 militare a seguito della infermita' contratta.
 2.  Il  personale trattenuto alle armi, di cui al comma
 1,  e'  computato  nei  contingenti  di  personale in ferma
 volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
 3.  Al  personale  militare e della Polizia di Stato in
 servizio  permanente,  che presti o abbia prestato servizio
 in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le
 infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e'
 computato  nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
 ricovero  in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
 completa  guarigione  delle  stesse  infermita', a meno che
 queste comportino inidoneita' permanente al servizio.
 3-bis.   Fino   alla   definizione   dei   procedimenti
 medico-legali    riguardanti    il   riconoscimento   della
 dipendenza  da  causa  di  servizio, al personale di cui ai
 commi  1  e  3  e'  corrisposto  il  trattamento  economico
 continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
 4.  Nei  confronti del personale di cui ai commi 1 e 3,
 deceduto  o  divenuto  permanentemente  inabile al servizio
 militare   incondizionato  ovvero  giudicato  assolutamente
 inidoneo  ai  servizi di istituto per lesioni traumatiche o
 per   le   infermita'  di  cui  al  comma  1,  riconosciute
 dipendenti  da  causa di servizio, sono estesi al coniuge e
 ai  figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
 ed  a  carico,  qualora unici superstiti, i benefici di cui
 all'art.  1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
 come  modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n.
 288.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Programmi d'interesse nazionale
 
 1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
 e successive    modificazioni,    sono    apportate   le   seguenti
 modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "contributo pluriennale per la  realizzazione  di  investimenti" sono inserite le seguenti: ", di forniture di interesse nazionale";
 b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I contributi, compresi   gli   eventuali   atti  di  delega  all'incasso  accettati dall'Amministrazione,  non  possono  essere  compresi  nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie".
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Si  riporta  il testo del comma 177 dell'art. 4 della
 citata  legge  n.  350  del  2003,  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «177.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 54,
 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
 impegno  iscritti  nel  bilancio dello Stato in relazione a
 specifiche  disposizioni legislative sono da intendere come
 contributo    pluriennale    per    la   realizzazione   di
 investimenti,  di  forniture  di  interesse  nazionale e di
 azioni  mirate  a  favorire  il  trasporto  delle merci con
 modalita'  alternative,  includendo  nel costo degli stessi
 anche  gli  oneri  derivanti  dagli eventuali finanziamenti
 necessari,  ovvero  quale concorso dello Stato al pagamento
 di  una  quota  degli  oneri derivanti dai mutui o da altre
 operazioni  finanziarie che i soggetti interessati, diversi
 dalle  pubbliche  amministrazioni  come  definite secondo i
 criteri  di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
 ad  effettuare  per  la  realizzazione  di  investimenti. I
 contributi,   compresi   gli   eventuali  atti  di  delega,
 all'incasso  accettati  dall'Amministrazione,  non  possono
 essere   compresi   nell'ambito  di  procedure  concorsuali
 straordinarie. La quota di concorso fissata con decreto del
 Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
 con il Ministro competente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Disposizioni di convalida
 
 1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge,  sono  convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni  effettuate  fino  alla  data  di entrata in vigore della legge stessa.
 |  |  |  | Art. 18. Copertura finanziaria
 
 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente legge, escluso  l'articolo  12, pari complessivamente a euro 319.777.123 per l'anno   2005,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Nota all'art. 18:
 - Si  riporta  il testo del comma 233 dell'art. 1 della
 legge   30 dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge   finanziaria   2005),   pubblicata  nel  Supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
 2004:
 «233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva
 di  1.200  milioni  di  euro  per  provvedere  ad eventuali
 esigenze   connesse   con   la   proroga   delle   missioni
 internazionali  di  pace. Il Ministro dell'economia e delle
 finanze  provvede  ad  inviare  al  Parlamento  copia delle
 deliberazioni  relative  all'utilizzo  del  Fondo e di esse
 viene    data   formale   comunicazione   alle   competenti
 Commissioni parlamentari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Entrata in vigore
 
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 21 marzo 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3270):
 Presentato dal sen. Contestabile ed altri il 26 gennaio
 2005.
 Assegnato   alla   4ª  commissione  (Difesa),  in  sede
 deliberante,   il   26   gennaio  2005,  con  parere  delle
 commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 12ª, 14ª.
 Esaminato  dalla  4ª commissione il 27 gennaio 2005, 1°
 febbraio 2005, ed approvato il 2 febbraio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5594):
 Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
 comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 7 febbraio
 2005, con pareri delle commissioni I, II, V, XI e XII.
 Esaminato  dalla  commissione  in sede referente il 10,
 17, 22 e 23 febbraio 2005.
 Esaminato  in  aula  il 14 marzo 2005 e approvato il 15
 marzo 2005.
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