Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario)
LEGGE 21 marzo 2005, n. 39
Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Over the Horizon Force in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.
6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio
2004, n. 208 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2004:
«Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione di
personale militare e civile a missioni internazionali). -
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio
2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla
missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni
Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, la
spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alla missione
internazionale International Security Assistance
Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni
internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon
Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e
in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO
Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e
Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la
spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.
5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alla missione di
monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex
Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alla missione
internazionale Temporary International Presence in Hebron
(TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione alla missione
internazionale United Nations Mission in Ethiopia and
Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in
corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 127.721
per l'anno 2004.».



 
Art. 2.
Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.
 
Art. 3.
Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante: «Disposizioni
urgenti per la proroga della partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002:
«Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E'
autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo
2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia
di fanteria rumena da inserire nel contingente militare
italiano impiegato nella missiane internazionale di pace in
Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».



 
Art. 4. Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con
modificazioni, della legge n. 15 del 2002:
«Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il
completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate
albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di
euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali
servizi, nonche' per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e
di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997,
n. 174.
2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti
dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.
8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle
Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia
costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate
albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi
bilaterali nel settore della difesa, in territorio
nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le
Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante
«Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in
favore dell'Albania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997:
«Art. 3 (Cessioni di beni e servizi). - 1. Per le
finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in
particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione
dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1
dell'art. 1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito
alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste
formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di
supporto logistico, nonche' di servizi.».



 
Art. 5. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni
internazionali

1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.
2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.
3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.
4. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
208 del 2004:
«Art. 2 (Termini relativi alla partecipazione di
personale delle Forze di polizia a missioni
internazionali). - 1. E' prorogato, fino al 31 dicembre
2004, il termine previsto dall'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo
alla partecipazione del personale della Polizia di Stato
alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno
2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione di personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione
in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro
1.734.632 per l'anno 2004.
4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
2004, relativo alla partecipazione di personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione
di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata
EUPOL Proxima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.».



 
Art. 6.
Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 401.



Nota all'art. 6:
- Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, vedi note all'art. 3.



 
Art. 7.
Indennita' di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 2 e 5, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.



Note all'art. 7:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio
1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato
isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
militari ovvero presso enti, comandi od organismi
internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 29 luglio 1961:
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.».



 
Art. 8.
Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.



Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo, come modificate dalla
legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
servizio permanente.



 
Art. 9.
Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2 e 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni
urgenti per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata Enduring
Freedom.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 28 del 2 febbraio 2002:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si
applicano le disposizioni contenute nel libro IV del codice
penale militare di guerra sulla procedura penale militare
di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti
l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute
nella parte II dell'ordinamento giudiziario militare,
approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata, previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo
comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di
militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto
dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.
138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto
sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita'
giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua
efficacia purche' il relativo verbale pervenga, anche con
mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico
ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la
partecipazione necessaria del difensore, nelle successive
quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore
dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del
pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso
in cui le oggettive circostanze belliche od operative non
lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di
procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al
giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391
del codice di procedura penale, a distanza mediante un
collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile
anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del
pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di
convalida e il luogo della temporanea custodia, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e
senza aggravio di spese processuali per la copia degli
atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici
idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel
luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne
attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della
facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni
svolte.
Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo.
Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».



 
Art. 10.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18 della presente legge.



Nota all'art. 10:
- Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, vedi note all'art. 3.



 
Art. 11.
Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, allo scopo di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita' nonche' la loro alimentazione, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonche' le modalita' di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, e dell'art.
25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001:
«3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a
190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del
personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
indicata nella tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata
nella tabella A di cui al comma 2 sino al 31 dicembre 2020,
le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della
Marina o dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica.».
«Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
di completamento, con specifico riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero con le
attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo
consenso degli interessati, possono essere richiamati in
servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli
ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al
titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano
superato il 40° anno di eta'. Al termine dei prescritti
corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in
ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado
in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il 34° anno di eta'.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell'art. 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
essere conferita ai cittadini italiani in possesso di
spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di
prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e'
conferita previo giudizio della commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
o comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono
definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli
ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti,
anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per
l'individuazione delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati
dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni
precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 della legge 10
aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del
29 aprile 1954:
«Art. 64. - La categoria della riserva di complemento
comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere
alla categoria di complemento o al servizio permanente nei
casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.».



 
Art. 12.
Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226 del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del comma 70 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2003:
«70. A completamento del programma di sostituzione dei
carabinieri ausiliari di cui all'art. 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto
dall'art. 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, nei limiti di
spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di
euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di
carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a
2.490 unita' nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430
nell'anno 2006. In deroga a quanto previsto dall'art. 21,
comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero
delle domande di partecipazione ai concorsi per gli
arruolamenti di cui al presente comma e' inferiore al
parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro
della difesa in funzione del numero dei potenziali
concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei
posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari
delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede
mediante i reclutamenti ordinari.».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, e
dell'art. 25, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 2004, n.
226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di
leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004:
«Art. 15 (Trattamento economico). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera
determinata nelle misure percentuali, previste dalla
tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di
truppa in servizio permanente. Per compensare l'attivita'
effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva
la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero
psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in
materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennita' di
cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.».
«Art. 25 (Reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare
della Croce Rossa). - 1. Negli anni 2004 e 2005, nel
rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di
assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti
attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da
incremento degli organici sono riservati a coloro che
prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di
ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi
ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti
requisiti.
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli
ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento
degli organici si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'art. 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o
hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari
nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'art. 16, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa
delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso
dei prescritti requisiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
1995:
«2. Al termine della ferma di leva i carabinieri
ausiliari possono permanere in servizio a domanda in
qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei
requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di
ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art.
10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si
provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
scorta della documentazione caratteristica e matricolare,
alla formazione della graduatoria ammettendo ad apposito
corso integrativo di formazione i militari in essa
utilmente collocati. Il mancato superamento del corso
integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma
volontaria ed il collocamento in congedo.».



 
Art. 13.
Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 13-ter del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 (Proroga
della partecipazione italiana a operazioni internazionali.
Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di
attentati terroristici all'estero), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 18 marzo
2004:
«Art. 13-ter (Attivita' di ricerca scientifica a fini
di prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di
euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
studio epidemiologico di tipo prospettico seriale
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di
altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati nelle operazioni
internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
espositive idonee a costituire fattore di rischio per la
salute.».



 
Art. 14.
Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7
del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002:
«Art. 2 (Indennita' di missioni). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge
3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le
disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria
di cui al testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, o 27, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di
ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
«Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
adottare un programma straordinario di cooperazione tra le
Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad
assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di
cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi
dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita'
di criminalita' organizzata operante in tale area e nel
controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso
il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un
ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare
rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di
polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. (Omissis).
4. Al medesimo personale durante i periodi di riposo e
di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per
l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni
ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto
1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal
Ministero dell'interno.
6. (Omissis).
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al
Parlamento una relazione sulla realizzazione degli
obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
degli interventi effettuati.».



 
Art. 15. Modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
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1. Al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "30 dicembre 1997, n. 505," sono aggiunte le seguenti: "e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,";
b) dopo le parole: "dipendenza da causa di servizio." e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio militare a seguito della infermita' contratta.".



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Disposizioni per il personale militare e
della Polizia di Stato che abbia contratto infermita' in
servizio). - 1. Il personale militare in ferma volontaria
che abbia prestato servizio in missioni internazionali di
pace e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un
momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda,
essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali,
da trascorrere interamente in licenza straordinaria di
convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per
periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 505, e dal decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica
medico-legale riguardante il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizo. Ai fini del proscioglimento
dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che
ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non
sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza
straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di
cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio
militare a seguito della infermita' contratta.
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma
1, e' computato nei contingenti di personale in ferma
volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
3. Al personale militare e della Polizia di Stato in
servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio
in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le
infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e'
computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
completa guarigione delle stesse infermita', a meno che
queste comportino inidoneita' permanente al servizio.
3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti
medico-legali riguardanti il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai
commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico
continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3,
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente
inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o
per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute
dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n.
288.».



 
Art. 16.
Programmi d'interesse nazionale

1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti" sono inserite le seguenti: ", di forniture di interesse nazionale";
b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 177 dell'art. 4 della
citata legge n. 350 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
«177. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di
azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega,
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono
essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali
straordinarie. La quota di concorso fissata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro competente.».



 
Art. 17.
Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.
 
Art. 18.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, escluso l'articolo 12, pari complessivamente a euro 319.777.123 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo del comma 233 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005), pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
2004:
«233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva
di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse
viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari.».



 
Art. 19.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3270):
Presentato dal sen. Contestabile ed altri il 26 gennaio
2005.
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 26 gennaio 2005, con parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 12ª, 14ª.
Esaminato dalla 4ª commissione il 27 gennaio 2005, 1°
febbraio 2005, ed approvato il 2 febbraio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5594):
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 7 febbraio
2005, con pareri delle commissioni I, II, V, XI e XII.
Esaminato dalla commissione in sede referente il 10,
17, 22 e 23 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 14 marzo 2005 e approvato il 15
marzo 2005.
 
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