| IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone:
 
 Art. 1. Comunicazioni   all'anagrafe   tributaria   esclusivamente   per  via
 telematica
 
 1.1. Le  comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dai decreti e dai provvedimenti di seguito elencati saranno effettuate, a partire da quelle relative all'anno 2004, esclusivamente per via telematica:
 a) decreto  ministeriale  del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato  dal  decreto  ministeriale  del  9 maggio  2002,  n. 153, riguardante la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a  mezzo  bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai  fini  della  detrazione  di  cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre   1997,   n.   449,   identificativi  del  mittente,  dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti;
 b) decreto   ministeriale   del  18 marzo  1999,  concernente  le comunicazioni  all'anagrafe  tributaria,  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto,  di  somministrazione  e  di  trasporto,  conclusi  mediante scrittura privata e non registrati;
 c) decreto   ministeriale   17 settembre   1999,  riguardante  le comunicazioni  all'anagrafe  tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione  e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti  beneficiari,  di  cui  all'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
 d) decreto   ministeriale   17 settembre   1999,  concernente  le comunicazioni  all'anagrafe  tributaria  delle domande di iscrizione, variazione  e  cancellazione  negli  albi, registri ed elenchi tenuti dagli  ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui all'art.  6,  comma 1,  lettera f),  del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
 e) decreto   ministeriale   21 ottobre   1999,   riguardante   le comunicazioni   all'anagrafe   tributaria,   da  parte  degli  uffici marittimi   e  degli  uffici  della  motorizzazione  civile,  sezione nautica,  di  dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di  trascrizione  di  atti  costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta'  o  di  altri  diritti  reali  di  godimento, nonche' alle dichiarazioni  di  armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da  diporto, o quote di essi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
 f) decreto   ministeriale   21 ottobre   1999,   riguardante   le comunicazioni   all'anagrafe   tributaria,   da  parte  del  registro aeronautico   nazionale  e  dei  direttori  delle  circoscrizioni  di aeroporto,  dei  dati  e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni  e  cancellazioni, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
 g) decreto   ministeriale   27 gennaio   2000,   riguardante   le comunicazioni  all'anagrafe  tributaria,  degli elenchi delle persone fisiche   che   hanno   corrisposto   interessi   passivi,  premi  di assicurazione  e  contributi  previdenziali,  previsti  dall'art. 78, commi 25  e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, predisposti dai soggetti   che   erogano  mutui  agrari  e  fondiari,  dalle  imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali;
 h) decreto   interministeriale  27 giugno  2000,  riguardante  le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti  e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione,  ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile  ed  all'assistenza  e  garanzie  accessorie, relativamente ai soggetti  contraenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni;
 i) decreto   interministeriale  27 giugno  2000,  riguardante  le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti  e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione  di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui  all'art.  6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della   Repubblica   del  29 settembre  1973,  n.  605  e  successive modificazioni. 2. Modalita' di trasmissione.
 2.1. I  soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui  al punto 1.1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera a), utilizzano  il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione   ai  requisiti  da  essi  posseduti  per  la  trasmissione telematica delle dichiarazioni.
 2.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati  indicati  nell'art.  1,  degli  intermediari di cui all'art. 3, comma 3,  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 3. Termini delle trasmissioni.
 3.1. Il  termine  per  la trasmissione delle comunicazioni relative all'anno 2004 e' stabilito al 31 luglio 2005.
 3.2. A  partire dal 2006, le comunicazioni relative all'anno solare precedente sono effettuate entro il 30 aprile. 4. Specifiche tecniche.
 4.1. Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe tributaria   sono   predisposti   secondo   il   formato   descritto, distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione, negli allegati tecnici dal n. 1 al n. 9 al presente provvedimento. 5. Software di controllo.
 5.1. Per  effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1, ad esclusione di quelle indicati nella lettera a), e'  fatto  obbligo  di  utilizzare  i  prodotti software di controllo distribuiti  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate,  al fine di verificare  la  congruenza  dei  dati  comunicati con quanto previsto dalle rispettive specifiche tecniche.
 5.2. I  file  contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio  telematico  sono  predisposti  secondo il formato e con gli schemi    specificamente   previsti   per   ciascuna   tipologia   di comunicazione allegati al presente provvedimento.
 5.3. Gli  archivi  devono  essere  di  dimensioni  non  superiori a 3 Megabyte. 6. Ricevute.
 6.1. La  trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
 a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in  base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al  paragrafo 3  dell'allegato  tecnico  al  decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
 b) codice  di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
 c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui all'art. 3;
 d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
 e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute  in  esso,  in  misura  maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
 Gli esiti, di cui al precedente comma 1, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il  quale a sua volta e' tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro i termini previsti.
 6.2. Nell'ipotesi  di  cui  al precedente punto 6.1, lettera e), al fine  di  poter  consentire  la  rielaborazione  dei dati, il termine previsto e' prorogato di trenta giorni.
 6.3. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice  di  autenticazione  per il servizio Entratel, o del codice di riscontro  per  il  servizio  Internet, generati secondo le modalita' descritte,   rispettivamente,   al   paragrafo   ed  al  paragrafo  3 dell'allegato   tecnico   al  decreto  31 luglio  1998  e  successive modificazioni.
 In essa sono indicati i seguenti dati:
 a) la data e l'ora di ricezione del file;
 b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
 c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione dello stesso;
 d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
 6.4. Salvo   cause   di  forza  maggiore,  le  ricevute  sono  rese disponibili   per  via  telematica  entro  cinque  giorni  lavorativi successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. Motivazioni.
 La  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  ha  previsto  nuovi dati e informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via   telematica,   nell'ambito   del  potenziamento  del  patrimonio informativo,  ai  fini  di  una  maggiore proficuita' delle azioni di prevenzione  e  contrasto all'evasione. Pertanto, si rende necessario razionalizzare e uniformare modalita' e termini di trasmissione anche per le comunicazioni previste da norme precedenti alla legge citata.
 In  tale  ottica,  viene disposta l'esclusivita' della trasmissione dei dati in via telematica, per consentire una maggiore affidabilita' delle informazioni ed una piu' veloce fruizione delle stesse. Riferimenti normativi dell'atto.
 a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12;
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  42,  del  20 febbraio  2001  (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
 b) Organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
 regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
 c) Disciplina normativa di riferimento:
 legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
 legge  30 dicembre  1991,  n.  413,  concernente disposizioni per ampliare   le   basi  imponibili  per  razionalizzare,  facilitare  e potenziare l'attivita' di accertamento;
 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni   modalita'  per  la  presentazione  delle dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto;
 decreto  dirigenziale  31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
 decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di comunicazioni all'anagrafe   tributaria   -   su   supporti   magnetici  o  tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone fisiche che  hanno  corrisposto  interessi  passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.
 Roma, 10 marzo 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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