IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone:
Art. 1. Comunicazioni all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica
1.1. Le comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dai decreti e dai provvedimenti di seguito elencati saranno effettuate, a partire da quelle relative all'anno 2004, esclusivamente per via telematica: a) decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, riguardante la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti; b) decreto ministeriale del 18 marzo 1999, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati; c) decreto ministeriale 17 settembre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; d) decreto ministeriale 17 settembre 1999, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; e) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; f) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte del registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; g) decreto ministeriale 27 gennaio 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali, previsti dall'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, predisposti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali; h) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni; i) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni. 2. Modalita' di trasmissione. 2.1. I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 1.1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera a), utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. 2.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nell'art. 1, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 3. Termini delle trasmissioni. 3.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni relative all'anno 2004 e' stabilito al 31 luglio 2005. 3.2. A partire dal 2006, le comunicazioni relative all'anno solare precedente sono effettuate entro il 30 aprile. 4. Specifiche tecniche. 4.1. Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe tributaria sono predisposti secondo il formato descritto, distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione, negli allegati tecnici dal n. 1 al n. 9 al presente provvedimento. 5. Software di controllo. 5.1. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1, ad esclusione di quelle indicati nella lettera a), e' fatto obbligo di utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle rispettive specifiche tecniche. 5.2. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico sono predisposti secondo il formato e con gli schemi specificamente previsti per ciascuna tipologia di comunicazione allegati al presente provvedimento. 5.3. Gli archivi devono essere di dimensioni non superiori a 3 Megabyte. 6. Ricevute. 6.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni; b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte; c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui all'art. 3; d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario; e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi. Gli esiti, di cui al precedente comma 1, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta e' tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro i termini previsti. 6.2. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 6.1, lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' prorogato di trenta giorni. 6.3. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dall'utente; c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso; d) il numero delle comunicazioni contenute nel file; 6.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. Motivazioni. La legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto nuovi dati e informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica, nell'ambito del potenziamento del patrimonio informativo, ai fini di una maggiore proficuita' delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione. Pertanto, si rende necessario razionalizzare e uniformare modalita' e termini di trasmissione anche per le comunicazioni previste da norme precedenti alla legge citata. In tale ottica, viene disposta l'esclusivita' della trasmissione dei dati in via telematica, per consentire una maggiore affidabilita' delle informazioni ed una piu' veloce fruizione delle stesse. Riferimenti normativi dell'atto. a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. c) Disciplina normativa di riferimento: legge 30 dicembre 2004, n. 311; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti; decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di comunicazioni all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali. Roma, 10 marzo 2005 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |