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| Gazzetta n. 66 del 21 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 14 marzo 2005 |  | Approvazione  del  modello  di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni  di  intento ricevute, delle relative istruzioni, delle caratteristiche  tecniche  per  la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 
 Dispone:
 
 1.  Approvazione  del  modello  di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.
 1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'  approvato,  con  le  relative istruzioni, il modello di comunicazione  dei  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  di intento ricevute,  al  fine  di  consentire,  ai  soggetti  che cedono beni o forniscono  servizi  nei  confronti  di contribuenti che si avvalgono della   facolta'   di   effettuare   acquisti  o  importazioni  senza applicazione dell'imposta, di comunicare detti dati all'Agenzia delle entrate,  in  applicazione  dell'art.  1,  comma  1,  lettera c), del decreto-legge    29 dicembre    1983,   n.   746,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1984, n. 17, come integrato dall'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 1.2  Il  citato  art.  1,  comma  1,  lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, come successivamente integrato, prevede che i  dati  delle  dichiarazioni  d'intento  ricevute  sono  comunicati, esclusivamente  per  via  telematica,  entro  il  giorno  16 del mese successivo.
 1.3  In fase di prima applicazione, conformemente a quanto disposto dall'art.  3,  comma  2,  della  legge 27 luglio 2000, n. 212, i dati delle  dichiarazioni  d'intento  ricevute  entro  il 30 aprile 2005 e relative   all'anno  in  corso  possono  essere  comunicati  mediante presentazione  di un modello entro il 16 maggio 2005, avendo cura, in tal  caso,  di  indicare il valore 4 nel campo relativo al periodo di riferimento.
 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
 2.1.   Il   modello  di  comunicazione  dei  dati  contenuti  nelle dichiarazioni  di  intento ricevute e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato  elettronico  e puo' essere utilizzato  prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it  e  dal  sito del Ministero dell'economia e delle  finanze  www.finanze.gov.it,  nel  rispetto  in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
 2.2.  Il  medesimo  modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti  Internet  a  condizione  che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 2.3.  E'  autorizzata  la  stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale fine  il  modello e' reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno   specifico   formato   elettronico  riservato  ai  soggetti  che dispongono   di   sistemi   tipografici,   idonei  a  consentirne  la riproduzione.
 3. Modalita' per la presentazione telematica della comunicazione.
 3.1.   I   soggetti   tenuti  alla  presentazione  del  modello  di comunicazione  dei  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  di intento ricevute  e  gli  intermediari  abilitati  devono  trasmettere in via telematica  i  dati  contenuti  nella comunicazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato B.
 3.2.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la comunicazione  redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento. Motivazioni:
 L'art.  1,  comma  381,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, integrando   l'art.   1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge 29 dicembre  1983,  n.  746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio  1984,  n.  17,  ha  istituito l'obbligo per il cedente o prestatore  di  comunicare  all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per  via  telematica,  i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, entro il giorno 16 del mese successivo.
 Il  comma  385  del  citato  art.  1  della legge finanziaria 2005, demanda  ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di determinare i contenuti e le modalita' di detta comunicazione.
 Il  presente  provvedimento,  nel  dare  attuazione  a  tale ultima disposizione,  approva il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute con le relative istruzioni, le caratteristiche   tecniche  per  la  stampa,  nonche'  le  specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
 Fermo  restando  il  termine  fissato dalla norma, in fase di prima applicazione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dallo Statuto del contribuente,  e'  concessa  la  facolta'  di  comunicare,  entro  il 16 maggio  2005,  i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute entro il  30 aprile e relative all'anno in corso, mediante la presentazione di un unico modello. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
 Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
 Disciplina normativa di riferimento:
 decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
 decreto-legge   29 dicembre   1983,   n.   746,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  1984,  n. 17: disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
 decreto  6 dicembre 1986: approvazione del modello concernente la dichiarazione  di  intento  di  acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
 decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  e  successive modificazioni:  riforma  delle  sanzioni  tributarie  non  penali  in materia  di  imposte  dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
 legge  27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
 legge  30 dicembre  2004,  n. 311: disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 marzo 2005
 Il direttore: Ferrara
 |  |  |  | Allegato A CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
 
 Struttura e formato del modello
 
 Il  modello,  di  cui  al  presente  provvedimento,  deve  essere predisposto   su   foglio   singolo,  fronte/retro,  di  formato  A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
 larghezza: cm 21,0;
 altezza: cm 29,7.
 E'  anche  consentita  la  predisposizione  del  modello  e delle relative  istruzioni  su  moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
 E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica  del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.
 Il  modello  deve  avere  conformita' di struttura e sequenza con quello  approvato  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
 Sul  bordo  laterale  sinistro  del  modello  di  cui al presente provvedimento  devono  essere  indicati  i  dati  identificativi  del soggetto  che  ne  cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini   grafiche   per  la  stampa  e  gli  estremi  del  presente provvedimento.
 Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni
 La  carta  utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con  opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.
 Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni
 I  contenuti  grafici  del  modello  devono risultare conformi al fac-simile   annesso   al  presente  provvedimento  e  devono  essere ricompresi   all'interno  di  un'area  grafica  che  ha  le  seguenti dimensioni:
 altezza 65 sesti di pollice;
 larghezza 75 decimi di pollice.
 Tale  area  deve  essere  posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).
 Colori
 Per  la  stampa  tipografica  del  modello  di  cui  al  presente provvedimento  deve  essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
 Per  la  stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
 E'   altresi'   consentita  la  stampa  monocromatica  realizzata utilizzando   il   colore  nero  in  caso  di  riproduzione  mediante l'utilizzo  di  stampanti  laser,  o  di altre stampanti che comunque garantiscano  la  chiarezza  e  la  leggibilita'  del modello e delle relative istruzioni nel tempo.
 |  |  |  | Allegato B SPECIFICHE    TECNICHE   PER   LA   TRASMISSIONE   TELEMATICA   DELLA COMUNICAZIONE  DEI  DATI  CONTENUTI  NELLE  DICHIARAZIONI  DI INTENTO RICEVUTE
 
 ----> vedere allegato B da pag. 7 a pag. 30 del S.O. <----
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