| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
 Nella  riunione  odierna,  in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente,  del  prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice presidente, del prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visti  gli articoli 7 e 145 ss. del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
 Visto, in particolare, l'art. 148, comma 2, del medesimo codice, il quale  prevede che il Garante determini i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso;
 Vista  la  deliberazione  adottata il 1° marzo 1999 con la quale il Garante ha individuato alcuni casi di regolarizzazioni dei ricorsi in sede   di   prima  applicazione  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 501/1998;
 Considerata  la necessita' di individuare in termini analoghi, alla luce del mutato quadro normativo, le ipotesi nelle quali e' possibile regolarizzare i ricorsi che difettano di alcuni degli elementi di cui all'art. 147, commi 1 e 2, del codice;
 Riservata  un'eventuale,  ulteriore individuazione di altri casi di regolarizzazione  di carattere generale o in sede di esame di singoli ricorsi, anche in conseguenza delle esperienze che verranno acquisite in  fase  di  ulteriore  applicazione  della disciplina contenuta nel codice;
 Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
 Delibera:
 
 1.  La  regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi degli articoli 145 e seguenti del codice e' possibile:
 a)  quando  il  ricorso  e'  sottoscritto  da  persona  fisica  o giuridica  diversa  dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure e'   trasmesso  al  Garante  con  corrispondenza  diversa  dal  plico raccomandato  o  in  modo  difforme  dalle  altre  modalita' indicate nell'art. 147, comma 5;
 b) qualora   il   ricorso   difetti   di  uno  o  piu'  dei  dati identificativi di cui all'art. 147, comma 1, lettera a);
 c) qualora   manchi  l'indicazione  della  data  della  richiesta presentata  al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1,   del   codice   o   l'indicazione  del  pregiudizio  imminente  e irreparabile  che  permette  di  prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b);
 d) quando  il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell'art. 147, comma 4;
 e) quando  manchi l'indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera c);
 f) quando  il  ricorso  non rechi l'indicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lettera d);
 g) quando  manchi  l'indicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera e);
 h) qualora  al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura o  la  copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del codice;
 i) qualora  difetti  la  prova  del  versamento  dei  diritti  di segreteria  (art.  147,  comma  2,  lettera  c) o risulti imprecisa o incompleta  la  documentazione  attestante che l'interessato si trova nelle  condizioni previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
 2.  La  presente  deliberazione  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 dicembre 2004
 Il presidente: Rodota'
 
 Il relatore: Santaniello
 
 Il segretario generale: Buttarelli
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