IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 7 e 145 ss. del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Visto, in particolare, l'art. 148, comma 2, del medesimo codice, il quale prevede che il Garante determini i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso; Vista la deliberazione adottata il 1° marzo 1999 con la quale il Garante ha individuato alcuni casi di regolarizzazioni dei ricorsi in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 501/1998; Considerata la necessita' di individuare in termini analoghi, alla luce del mutato quadro normativo, le ipotesi nelle quali e' possibile regolarizzare i ricorsi che difettano di alcuni degli elementi di cui all'art. 147, commi 1 e 2, del codice; Riservata un'eventuale, ulteriore individuazione di altri casi di regolarizzazione di carattere generale o in sede di esame di singoli ricorsi, anche in conseguenza delle esperienze che verranno acquisite in fase di ulteriore applicazione della disciplina contenuta nel codice; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; Delibera:
1. La regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi degli articoli 145 e seguenti del codice e' possibile: a) quando il ricorso e' sottoscritto da persona fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure e' trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme dalle altre modalita' indicate nell'art. 147, comma 5; b) qualora il ricorso difetti di uno o piu' dei dati identificativi di cui all'art. 147, comma 1, lettera a); c) qualora manchi l'indicazione della data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del codice o l'indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b); d) quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell'art. 147, comma 4; e) quando manchi l'indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera c); f) quando il ricorso non rechi l'indicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lettera d); g) quando manchi l'indicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera e); h) qualora al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del codice; i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lettera c) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l'interessato si trova nelle condizioni previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2004 Il presidente: Rodota'
Il relatore: Santaniello
Il segretario generale: Buttarelli |