Gazzetta n. 66 del 21 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2005
Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004. (Ordinanza n. 3413).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, recante: «primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
Vista la nota del 23 febbraio 2005 del presidente della Regione Lombardia, concernente alcune proposte di modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza n. 3385/2004, finalizzate ad un rapido superamento della situazione emergenziale ed al ritorno alle normali condizioni di vita;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. All'elenco delle deroghe previste all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004 e' aggiunto l'art. 7 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.
2. Il comma 2 dell'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, e' soppresso e' sostituito dal seguente: «Al fine di consentire il ripristino della normali condizioni di vita nonche' per accelerare la ripresa delle attivita' produttive, il commissario delegato e' autorizzato a concedere contributi a favore dei proprietari, o dei titolari dei diritti di godimento, degli immobili danneggiati dall'evento sismico del 24 novembre 2004, nonche' ai titolari delle attivita' produttive con riferimento al danneggiamento di immobili sia di proprieta' che in godimento e comunque destinati allo svolgimento delle attivita' medesime, i predetti contributi sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sara' ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria.».
3. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del supporto tecnico-scientifico di esperti nelle materie attinenti specificamente all'evento sismico, nel numero massimo di sei unita'.
4. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004 il commissario delegato e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e al contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di due unita' di personale tecnico amministrativo specializzato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilita' del commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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