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| Gazzetta n. 66 del 21 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2005 |  | Disposizioni  urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza  conseguente  agli  eventi  sismici,  che  hanno colpito il territorio  della  provincia  di  Brescia nella notte del 24 novembre 2004. (Ordinanza n. 3413). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante: Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26  novembre  2004,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  in  ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del  10 dicembre 2004, recante: «primi interventi urgenti conseguenti agli  eventi  sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
 Vista  la  nota  del  23 febbraio 2005 del presidente della Regione Lombardia,  concernente  alcune proposte di modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004;
 Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed integrazioni alla sopra citata ordinanza n. 3385/2004, finalizzate ad un  rapido  superamento  della  situazione emergenziale ed al ritorno alle normali condizioni di vita;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  All'elenco delle deroghe previste all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004 e' aggiunto   l'art.  7  della  legge  n.  109  del  1994  e  successive modificazioni.
 2.  Il  comma  2  dell'art.  4  della  ordinanza del Presidente del Consiglio  dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, e' soppresso e' sostituito  dal  seguente: «Al fine di consentire il ripristino della normali  condizioni  di  vita nonche' per accelerare la ripresa delle attivita'  produttive,  il  commissario  delegato  e'  autorizzato  a concedere  contributi  a  favore  dei proprietari, o dei titolari dei diritti  di godimento, degli immobili danneggiati dall'evento sismico del  24 novembre 2004, nonche' ai titolari delle attivita' produttive con  riferimento  al danneggiamento di immobili sia di proprieta' che in  godimento  e  comunque destinati allo svolgimento delle attivita' medesime, i predetti contributi sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano  previamente predisposto dal commissario medesimo, con il quale verranno  identificate  le  tipologie  d'intervento  e  la disciplina generale  dell'assegnazione  dei  contributi,  che  sara'  ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria.».
 3. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del supporto tecnico-scientifico di esperti nelle materie attinenti specificamente all'evento sismico, nel numero massimo di sei unita'.
 4.  Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi  compiti  derivanti  all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004 il commissario delegato e' autorizzato,  in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n.  165/2001  e  al  contratto collettivo di lavoro del personale del comparto   delle  regioni  e  delle  autonomie  locali,  a  stipulare contratti   di   diritto   privato  di  durata  annuale,  rinnovabili nell'ambito  della  vigenza  temporale  dello  stato d'emergenza, per l'assunzione  di  due  unita'  di  personale  tecnico  amministrativo specializzato.
 5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle  risorse finanziarie poste nella disponibilita' del commissario delegato.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 marzo 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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