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| Gazzetta n. 66 del 21 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 1 marzo 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Carnevali  Alessandro, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Carnevali  Alessandro  nato  a Roma il 23 febbraio  1977,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento del  titolo  professionale  di «abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
 Considerato  che il richiedente e' in possesso de titolo accademico di  «Laurea  in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma in data 16 luglio 2002;
 Considerato  che  il  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di «Licenciado  en  Derecho»  in  data  15 settembre 2004 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
 Considerato che lo stesso e' iscritto presso l'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 1° ottobre 2004;
 Preso  atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento  della  pratica  forense», rilasciato il 24 settembre 2004 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;
 Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Carnevali  Alessandro,  nato  a Roma il 23 febbraio 1977, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana.  Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto
 Roma, 1° marzo 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico  su una materia a scelta tra le seguenti: diritto processuale civile,    diritto   processuale   penale,   diritto   amministrativo (processuale);  2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le  seguenti:  diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);    3)    elementi   di   deontologia   e   ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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