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| Gazzetta n. 66 del 21 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 1 marzo 2005 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Cena Elvira, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista l'istanza della sig.ra Cena Elvira, nata a Kukes (Albania) il 2 ottobre  1972,  cittadina  albanese,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Avokat», di cui e' in possesso,  conseguito  in  Albania,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplome  Jurist»,  conseguita presso l'«Universitetit te Tiranes» il 19 settembre 1995;
 Considerato  inoltre  che  e'  iscritta  nella  «Dhoma  Kombetare e Avokateve»  di  Tirana  dal  28 dicembre  2000,  come attestato dalla «Dhoma» stessa;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 novembre 2004;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
 Considerato  che  pur  non  essendoci differenze dal punto di vista della  formazione  accademica,  sussistono  invece  differenze tra la formazione  professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato  dalla  questura  di  Brescia  in  data 28 ottobre 2003 con scadenza in data 1° novembre 2005, per motivi famigliari;
 Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002  e 14 e 39, comma 7, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002, non e' richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Cena Elvira, nata a Kukes (Albania) il 2 ottobre 1972, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 1° marzo 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto  civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra  le  restanti  materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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