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| Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 3 |  | Testo  del  decreto-legge  19  gennaio  2005, n. 3, coordinato con la legge  di conversione 18 marzo 2005, n. 37 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  4),  recante:  «Proroga  della  partecipazione italiana   alla   missione   internazionale   in  Iraq  e  misure  di incentivazione  della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare le lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Missione umanitaria di stabilizzazione
 e di ricostruzione in Iraq
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2005,  la  spesa di euro 18.778.058   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge  24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30 luglio  2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo  provvisorio  iracheno  nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
 2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8 giugno  2004, le attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
 a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c) alla  formazione  nel  settore della pubblica amministrazione, delle  infrastrutture,  dell'informatizzazione,  della  gestione  dei servizi pubblici;
 d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
 e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
 3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di  necessita'  ed  urgenza,  a  ricorrere  ad  acquisti  e lavori da eseguire   in   economia   anche   in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita' generale dello Stato.
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
 24 giugno  2004,  n.  160,  convertito,  con modificazioni,
 dalla   legge   30 luglio  2004,  n.  207,  (Proroga  della
 partecipazione    italiana   a   missioni   internazionali)
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 188 del 12 agosto 2004.
 «Art.  1  (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di
 ricostruzione  in  Iraq).  -  1.  E'  autorizzata,  fino al
 31 dicembre  2004,  la  spesa  di  Euro 20.925.066  per  la
 realizzazione    di    una    missione    umanitaria,    di
 stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq, al fine di
 fornire  sostegno  al  Governo  provvisorio  iracheno nella
 ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
 2.   Nell'ambito  degli  obiettivi  e  delle  finalita'
 individuati  nella  Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546
 dell'8  giugno  2004, le attivita' operative della missione
 sono  finalizzate,  oltre che ai settori di cui all'art. 1,
 comma   2,   del  decreto-legge  1° luglio  2003,  n.  165,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
 n.  219,  e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
 interventi,   anche   alla   realizzazione   di  iniziative
 concordate   con  il  Governo  iracheno  e  destinate,  tra
 l'altro:
 a) al  sostegno  al settore sanitario per contribuire
 all'attivita' di assistenza alla popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c) al  sostegno  della  piccola  e media impresa, con
 particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;
 d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
 2-bis.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  di cui al
 presente  articolo e' assicurato ogni contributo al fine di
 garantire il rispetto dei diritti umani.
 3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal
 presente  articolo,  il  Ministero  degli  affari esteri e'
 autorizzato,  nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
 ad  acquisti  e  lavori  da  eseguire  in economia anche in
 deroga  alle  disposizioni  di  contabilita' generale dello
 Stato.».
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
 10 luglio  2003,  n.  165,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  1° agosto  2003, n. 219, Interventi urgenti a
 favore   della   popolazione   irachena,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 191 del 19 agosto
 2003.
 «Art.  1  (Missione  umanitaria  e  di ricostruzione in
 Iraq).  -  1.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad
 integrazione  delle  somme  gia'  iscritte  in  bilancio in
 applicazione  della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa
 di  euro  21.554.000  per  la realizzazione di una missione
 umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare
 interventi  per  il  miglioramento  delle  condizioni della
 popolazione  irachena  ed  il  coordinamento delle azioni e
 delle  attivita' previste dal presente decreto. La missione
 assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture
 amministrative  e  di  governo,  nonche'  con  le autorita'
 locali  e  la partecipazione alle attivita' degli organismi
 internazionali,    anche   avvalendosi   di   un   apposito
 contingente di personale ed esperti.
 2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono destinati in
 particolare:
 a) al  settore  sanitario, per la riabilitazione e la
 riorganizzazione  delle  strutture  clinico-assistenziali e
 per  il  potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
 sanita'   pubblica,   con   particolare   riferimento  alla
 attivita'   di  prevenzione  e  profilassi  delle  malattie
 trasmissibili;
 b) al  settore  delle infrastrutture, con particolare
 riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
 viarie,  portuali  ed  aeroportuali,  elettriche,  idriche,
 agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
 c) al  settore  scolastico,  con particolare riguardo
 alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
 d) al  settore  della  conservazione  del  patrimonio
 culturale,  per  il  ripristino  della  funzionalita' delle
 strutture  destinate  alla  tutela  ed  alla gestione dello
 stesso,    nonche'   al   restauro   dei   beni   culturali
 danneggiati».
 |  |  |  | Art. 2. Organizzazione della missione
 1.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
 |  |  |  | Art. 3. Rinvii normativi
 1.  Per  quanto  non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio  2003,  n.  165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
 2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di  cui  all'articolo  4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  219  del 2003, si applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo degli articoli 2, comma 2, 3,
 commi  1,  2,  3,  5  e 6, 4, commi 1, 2 e 3-bis del citato
 decreto-legge  n. 165 del 2003:     «Art. 2 (Organizzazione
 della missione). - 1. (Omissis).
 2.  Al  personale e' inviato in missione in Iraq per le
 finalita'   di   cui   al   presente  Capo  e'  corrisposta
 l'indennita'  di missione prevista dal decreto del Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  in  data 13 gennaio 2003,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
 con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
 nella   misura   intera  maggiorata  del  30  per  cento.».
 «Art.   3  (Regime  degli  interventi).  -  1.  Per  la
 realizzazione   degli  interventi  di  cui  all'art.  1  si
 applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio
 1987,  n.  49,  ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
 n.  426,  in  quanto  compatibili. Si applicano altresi' le
 disposizioni  di  cui  alla  legge 6 febbraio 1992, n. 180,
 anche  con  riguardo  all'invio  in missione del personale,
 all'affidamento   degli   incarichi   e  alla  stipula  dei
 contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
 dotazioni  materiali  e  strumentali  di  cui  al  medesimo
 articolo.
 2.  Per  gli interventi di ripristino, riabilitazione e
 risanamento  di  opere  distrutte o danneggiate, di importo
 inferiore  a  5  milioni di euro, il Ministero degli affari
 esteri  puo'  procedere  ai  sensi  dell'art.  24, comma 1,
 lettera  b),  e  comma  5, della legge 11 febbraio 1994, n.
 109, e successive modificazioni.
 3.  Per  le procedure in materia di appalti pubblici di
 servizi  si  applica  l'art.  7,  comma  2, lettera d), del
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
 in  materia  di acquisizione di forniture si applica l'art.
 9,  comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
 in  materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
 decreto  legislativo  24 luglio  1992, n. 358, e successive
 modificazioni.».
 4. (Omissis).
 5.  Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
 decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  e
 successive  modificazioni,  si  applicano  a tutti gli enti
 esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
 Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
 presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria.
 6.  Per  le  attivita'  di  soccorso  e  di  intervento
 umanitario,   ai  volontari  impiegati  dalla  Croce  rossa
 italiana   in  Iraq  viene  riconosciuto  il  diritto  alla
 conservazione  del  posto  di  lavoro  per  un  impegno non
 superiore  a  novanta  giorni annui anche non continuativi,
 che  il  datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu'
 dell'impegno   medesimo   viene   altresi'  riconosciuta  e
 corrisposta,  a titolo di mancato guadagno giornaliero, una
 somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari
 agli   oneri  assicurativi  e  previdenziali  eventualmente
 anticipate  dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
 potra'  avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa
 italiana  da  presentarsi  entro  e  non  oltre un anno dal
 termine della missione di cui al presente Capo.».
 «Art.  4  (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
 Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
 incarichi   temporanei   di  consulenza  anche  ad  enti  e
 organismi  di diritto privato o pubblico specializzati ed a
 stipulare  contratti  di lavoro previsti dalla legislazione
 vigente    con    personale    estraneo    alla    pubblica
 amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
 in  deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
 legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
 la  durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
 di   personale   proveniente   da   altre   amministrazioni
 pubbliche,   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  31 marzo  2001,  n. 165, posto in posizione di
 comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle  procedure di
 mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
 legislativo.
 3. (Omissis).
 3-bis.  Il  Ministero degli affari esteri identifica le
 misure  volte  ad  agevolare l'intervento di organizzazioni
 non  governative  che  intendono  operare  in Iraq per fini
 umanitari.».
 -  La  legge  26 febbraio  1987,  n. 49, recante «Nuova
 disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
 via  di  sviluppo»  e' pubblicata nel Supplemento ordinario
 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
 |  |  |  | Art. 4. Partecipazione di personale militare
 alla missione internazionale in Iraq
 1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2004, n. 207, relativo alla partecipazione  di personale militare alla missione internazionale in Iraq.  Per  le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 267.805.813.
 2.  Nell'ambito  della  missione  di  cui  al  comma 1 e nei limiti temporali  dallo  stesso  previsti,  il  comandante  del  contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi  urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia  anche  in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello  Stato,-  per  impegni  di  spesa  unitari non superiori a euro 250.000,  entro  il  limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire  a  esigenze  di prima necessita' della popolazione locale, compreso  il  ripristino  dei servizi essenziali. Per le finalita' di cui  al  presente  comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.
 3.  Nei  limiti  temporali  di  cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno  2005,  la  spesa  di  euro  900.483  per la partecipazione di esperti  militari  italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 1 del citato
 decreto-legge n. 160 del 2004:
 «Art.   4  (Termini  relativi  alla  partecipazione  di
 personale  militare  e civile a missioni internazionali). -
 1.  E'  prorogato,  fino  al  31  dicembre 2004, il termine
 previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio
 2004,  n.  9,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
 12 marzo  2004,  n.  68,  relativo  alla  partecipazione di
 personale  militare  alla  missione internazionale in Iraq.
 Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
 spesa di Euro 284.984.563 per l'anno 2004.».
 |  |  |  | Art. 4-bis Incentivazione della produttivita' del personale
 dei Ministeri della difesa e degli affari esteri ((  1.  In  relazione  alle  prioritarie  e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi  delle  attivita'  di  supporto  alle Forze armate impiegate  nelle  missioni  internazionali  e ai conseguenti maggiori carichi  di  lavoro  derivanti  dall'accresciuta  complessita'  delle funzioni  assegnate al personale appartenente alle aree professionali in  servizio  presso  il  Ministero della difesa, e' autorizzata, per l'anno  2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione  collettiva  nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale.
 2.  E'  autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da destinare,   attraverso   la   contrattazione   collettiva  nazionale integrativa,  all'incentivazione  della  produttivita'  del personale delle  aree  funzionali  in servizio presso il Ministero degli affari esteri  in  relazione  all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi  al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di  ricostruzione  di  cui  all'articolo  1,  ivi inclusi la gestione amministrativa   degli   interventi,   l'invio  di  esperti,  nonche' l'attivita'  amministrativa connessa all'operativita' dell'Ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
 3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  euro  8.000.000  per  l'anno  2005,  si  provvede,  quanto  a euro 5.000.000  di  cui  al  comma  1,  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge  30  dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma   2,   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 233 della
 legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  (Disposizioni  per  la
 formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
 Stato-legge  finanziaria  2005), pubblicato nel Supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
 2004:
 «233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva
 di  1.200  milioni  di  euro  per  provvedere  ad eventuali
 esigenze   connesse   con   la   proroga   delle   missioni
 internazionali  di  pace. Il Ministro dell'economia e delle
 finanze  provvede  ad  inviare  al  Parlamento  copia delle
 deliberazioni  relative  all'utilizzo  del  Fondo e di esse
 viene    data   formale   comunicazione   alle   competenti
 Commissioni parlamentari.».
 |  |  |  | Art. 5. Soppresso. |  |  |  | Art. 6. Soppresso. |  |  |  | Art. 7. Soppresso. |  |  |  | Art. 8. Soppresso. |  |  |  | Art. 9. Soppresso. |  |  |  | Art. 10. Trattamento assicurativo
 1.  Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  impiegato  in Iraq, nell'ambito  della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione  e  sicurezza  dell'Ambasciata  d'Italia  e  del Consolato generale,   e'   attribuito   il  trattamento  assicurativo  previsto dall'articolo   3   del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per  la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.341.
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del decreto-legge
 28 dicembre  2001,  n.  451  (Disposizioni  urgenti  per la
 proroga   della   partecipazione   italiana  ad  operazioni
 militari  internazionali),  convertito,  con modificazioni,
 dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:
 «Art.  3  (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
 1.  Al  personale  militare  e  della  Polizia  di Stato e'
 attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18
 maggio  1982,  n.  301, con l'applicazione del coefficiente
 previsto  dall'art.  10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
 ragguagliandosi   il   massimale   minimo   al  trattamento
 economico del personale con il grado di sergente maggiore o
 grado corrispondente.
 2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di
 servizio  si  applicano,  rispettivamente,  l'art.  3 della
 legge  3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
 le   disposizioni   in  materia  di  pensione  privilegiata
 ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
 di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
 dicembre  1973,  n.  1092,  e  successive modificazioni. Il
 trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
 si  cumula  con  quello  assicurativo  di  cui  al comma 1,
 nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
 privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
 legge  3  giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927,
 n.  1835,  e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
 dall'ordinamento  vigente. Nei casi di infermita' contratta
 in  servizio  si  applica l'art. 4-ter del decreto-legge 29
 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  28  febbraio  2001, n. 27, come modificato dall'art.
 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».
 |  |  |  | Art. 11. Indennita' di missione
 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al  personale  appartenente  ai  contingenti  di  cui all'articolo 4, comma 1,  e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo  stipendio  o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,  l'indennita'  di  missione  di  cui al regio decreto 3 giugno  1926,  n.  941,  nella  misura  del  98  per cento, detraendo eventuali   indennita'  e  contributi  corrisposti  agli  interessati direttamente dagli organismi internazionali.
 2.  La  misura  dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare  appartenente  ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1 e'  calcolata  sul  trattamento  economico  all'estero  previsto  con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1,  calcolata sul trattamento economico  all'estero  previsto  con  riferimento  ad Arabia Saudita, Emirati  Arabi e Oman, e' corrisposta al personale che partecipa alla missione  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  nella  misura intera, incrementata  del  30  per  cento  se  il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 4. Soppresso.
 5. Soppresso.
 Riferimenti normativi:
 -  Il  regio  decreto  3  giugno  1926, n. 941, recante
 «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
 incaricato  di  missione  all'estero"», e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
 |  |  |  | Art. 12. Valutazione del servizio prestato
 in missioni internazionali
 1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti  dalle  tabelle  1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5  ottobre  2000,  n. 298, e successive modificazioni.
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 490,
 recante:  «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
 e  dell'avanzamento  degli  ufficiali, a norma dell'art. 1,
 comma   97,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662»  e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  17  del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
 allegate  al  decreto  legislativo,  come  modificate dalla
 legge  2 dicembre  2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
 2004,  prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
 fini  della  valutazione  per  l'avanzamento  nel  ruolo di
 appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
 -  Il  decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
 recante:  «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
 e    dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma   dei
 carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000,
 n.  78»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta  Ufficiale  n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle
 1,  2  e  3  allegate al decreto legislativo prevedono, tra
 l'altro,   gli   obblighi   da   assolvere  ai  fini  della
 valutazione  per  l'avanzamento  nel  ruolo di appartenenza
 degli ufficiali in servizio permanente.
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni in materia penale
 1.   Al  personale  militare  impiegato  ((nella  missione  di  cui all'articolo  4))  si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo  9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 4 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del tribunale di Roma.
 4. Soppresso.
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del decreto-legge
 1° dicembre  2001,  n.  421, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  31 gennaio  2002, n. 6, recante «Disposizioni
 urgenti   per   la  partecipazione  di  personale  militare
 all'operazione     multinazionale    denominata    Enduring
 Freedom.»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
 generale - n. 28 del 2 febbraio 2002:
 «Art.   9  (Disposizioni  processuali).  -  1.  Non  si
 applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
 penale  militare  di guerra sulla procedura penale militare
 di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
 303.
 2.   Non   si  applicano  le  disposizioni  concernenti
 l'ordinamento  giudiziario  militare  di  guerra, contenute
 nella   Parte  II  dell'Ordinamento  giudiziario  militare,
 approvato  con  regio  decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
 successive modificazioni.
 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
 di Roma.
 4.  Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
 del  codice  di  procedura  penale gli ufficiali di polizia
 giudiziaria  militare  procedono all'arresto di chiunque e'
 colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
 a) disobbedienza  aggravata,  previsto dall'art. 173,
 secondo comma, del codice penale militare di pace;
 b) rivolta,  previsto dall'art. 174 del codice penale
 militare di pace;
 c) ammutinamento,  previsto  dall'art. 175 del codice
 penale militare di pace;
 d) insubordinazione  con violenza, previsto dall'art.
 186  del  codice penale militare di pace, e violenza contro
 un  inferiore  aggravata,  previsto  dall'art.  95, secondo
 comma, del medesimo codice;
 e) abbandono  di posto o violata consegna da parte di
 militari   di   sentinella,   vedetta  o  scolta,  previsto
 dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
 f) forzata  consegna  aggravata,  previsto  dall'art.
 138,  commi  secondo e terzo, del codice penale militare di
 guerra.
 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
 esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto
 sia  posto  tempestivamente  a  disposizione dall'autorita'
 giudiziaria,  militare,  l'arresto mantiene comunque la sua
 efficacia  purche'  il relativo verbale pervenga, anche con
 mezzi   talematici,   entro  quarantotto  ore  al  pubblico
 ministero  e  l'udienza  di  convalida  si  svolga,  con la
 partecipazione  necessaria  del difensore, nelle successive
 quarantotto  ore.  In  tale  caso  gli  avvisi al difensore
 dell'arrestato  o  del fermato sono effettuati da parte del
 pubblico  ministero.  In tale ipotesi e fatto salvo il caso
 in  cui  le oggettive circostanze belliche od operative non
 lo  consentano,  si procede all'interrogatorio da parte del
 pubblico  ministero,  ai  sensi dell'art. 388 del codice di
 procedura  penale,  e  all'udienza  di convalida davanti al
 giudice  per  le  indagini  preliminari, ai sensi dell'art.
 391, del codice di procedura penale, a distanza mediante un
 collegamento  videotelematico  od audiovisivo, realizzabile
 anche   con   postazioni  provvisorie,  tra  l'ufficio  del
 pubblico ministero avvero l'aula ove si svolge l'udienza di
 convalida   e  il  luogo  della  temporanea  custodia,  con
 modalita'  tali  da  assicurare la contestuale, effettiva e
 reciproca  visibilita' delle persone presenti in entrambi i
 luoghi  e  la  possibilita'  di  udire quanto viene detto e
 senza  aggravio  di  spese  processuali  per la copia degli
 atti.  Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono
 consultarsi  riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici
 idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel
 luogo  in  cui  si trova la persona arrestata o fermata, ne
 attesta   l'identita'   dando   atto  che  non  sono  posti
 impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della
 facolta'  a lui spettanti e redige verbale delle operazioni
 svolte.
 Senza      pregiudizio     per     la     tempestivita'
 dell'interrogatorio.  L'imputato  ha  altresi'  diritto  di
 essere  assistito,  nel  luogo  dove  si trova, da un altro
 difensore  di  fiducia  ovvero da un ufficiale presente nel
 luogo.  Senza  pregiudizio  per i provvedimenti conseguenti
 all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
 nazionale,  l'imputato  ha  diritto ad essere ulteriormente
 interrogato nelle forme ordinarie.
 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
 all'interrogatorio  della  persona  sottoposta  alla misura
 coercitiva  della  custodia  cautelare  in  carcere, quando
 questa  non  possa  essere  condotta,  nei termini previsti
 dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
 giudiziario   militare   per   rimanervi   a   disposizione
 dell'autorita' giudiziaria militare.».
 |  |  |  | Art. 14. Disposizioni in materia contabile
 1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000  a  valere  sullo  stanziamento di cui all'articolo 21 del presente decreto.
 Riferimenti normativi:
 -  Per  il  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  451,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
 2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 10.
 |  |  |  | Art. 15. Soppresso. |  |  |  | Art. 16. Soppresso. |  |  |  | Art. 17. Soppresso. |  |  |  | Art. 18. Rinvii normativi
 1.   Per   quanto   non   diversamente  previsto,  ((alla  missione internazionale)) di cui al presente capo si applicano gli articoli 2, commi  2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre  2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del citato decreto-legge n.
 451 del 2001:
 «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
 2.  Durante  i  periodi  di  riposo e recupero previsti
 dalle  normative  di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di
 operazioni e in costanza di missione, al personale militare
 e  della  Polizia  di  Stato  e' corrisposta una indennita'
 giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
 3.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita' di
 missione  i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
 ferma  prefissata  delle  Forze  armate  sono equiparati ai
 volontari di truppa in servizio permanente.».
 «Art.  3  (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
 1.  Al  personale  militare  e  della  Polizia  di Stato e'
 attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18
 maggio  1982,  n.  301, con l'applicazione del coefficiente
 previsto  dall'art.  10 della legge 26 luglio l978, n. 417,
 ragguagliandosi   il   massimale   minimo   al  trattamento
 economico del personale con il grado di sergente maggiore o
 grado corrispondente.
 2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di
 servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge
 3 giugno  1981,  n.  308,  e successive modificazioni, e le
 disposizioni  in materia di pensione privilegiata ordinaria
 di  cui  al  testo  unico  delle  norme  sul trattamento di
 quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 dicembre  1973,  n. 1092, e successive modificazioni. Il
 trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
 si  cumula  con  quello  assicurativo  di  cui  al comma 1,
 nonche'  con  la speciale  elargizione  e  con l'indennizzo
 privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
 legge  3  giugno  1981,  n.  308, e dal regio decreto-legge
 15 luglio  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
 1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
 stabiliti  dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
 contratta   in   servizio   si  applica  l'art.  4-ter  del
 decreto-legge  29  dicembre  2000,  n. 393, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2001, n. 27, come
 modificato  dall'art.  3-bis  del  decreto-legge  19 luglio
 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
 agosto 2001, n. 339.».
 «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
 1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2, commi 1, e 3,
 comma  1,  si applicano anche al personale militare e della
 Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
 trascorso  in  stato  di  prigionia  o  quale  disperso  e'
 computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
 «Art.  5  (Disposizioni  varie).  - 1. Al personale che
 partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
 a) non  si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
 del passaporto di servizio;
 b) non  si  applicano  le  disposizioni in materia di
 orario di lavoro;
 c)   e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
 utenze   telefoniche   di   servizio,   se   non  risultano
 disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
 privato,  fatte  salve le priorita' correlate alle esigenze
 operative.».
 «Art.  7  (Personale  civile). - 1. Al personale civile
 eventualmente  impiegato  nelle  operazioni militari di cui
 all'art.  1  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
 decreto  per  quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
 cui all'art. 6.».
 «Art.  8  (Disposizioni  in  materia  contabile). - 1. In
 relazione  alle  operazioni  di  cui all'art. 1, in caso di
 urgenti    esigenze   connesse   con   l'operativita'   dei
 contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
 i   competenti   ispettorati  di  Forza  armata,  accertata
 l'impossibilita'   di   provvedere   attraverso   contratti
 accentrati  gia'  operanti,  possono disporre l'attivazione
 delle  procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
 per l'acquisizione di beni e servizi.
 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
 di   cui   all'art.   1,   il  Ministero  della  difesa  e'
 autorizzato,  in  caso  di  necessita' ed urgenza, anche in
 deroga  alle  vigenti disposizioni di contabilita' generale
 dello  Stato  e  ai  capitolati  d'oneri,  a  ricorrere  ad
 acquisti  e lavori da eseguire in economia, entro il limite
 complessivo  di Euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
 di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
 generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da trasporto, di
 esecuzione   di   opere   infrastrutturali   aggiuntive   e
 integrative  e di acquisizione di apparati di comunicazione
 e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
 «Art.  9  (Prolungamento  delle  ferme).  -  1.  Per le
 esigenze  connesse  con le operazioni di cui all'art. 1, il
 periodo  di  ferma  dei  volontari  in ferma annuale di cui
 all'art.  16,  comma  2,  del  decreto legislativo 8 maggio
 2001,  n.  215,  puo'  essere  prolungato  da  un minimo di
 ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
 «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
 personale   militare   che   ha   presentato   domanda   di
 partecipazione  ai  concorsi  interni banditi dal Ministero
 della  difesa  per  il  personale  in  servizio  e non puo'
 partecipare   alle   varie   fasi  concorsuali,  in  quanto
 impiegato  nell'operazione  di  cui  all'art.  1,  comma 3,
 ovvero   impegnato   fuori  dal  territorio  nazionale  per
 attivita'  connesse  alla  predetta operazione, e' rinviato
 d'ufficio   al   primo  concorso  utile  successivo,  fermo
 restando   il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
 previsti  dal  bando di concorso per il quale ha presentato
 domanda.
 2.  Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del
 concorso  e  previo  superamento  del  relativo  corso  ove
 previsto,  sono  attribuite,  ai  soli  fini  giuridici, la
 stessa  anzianita'  assoluta dei vincitori del concorso per
 il  quale  ha  presentato  domanda  e l'anzianita' relativa
 determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
 graduatoria.».
 |  |  |  | Art. 19. Soppresso. |  |  |  | Art. 20. Disposizioni di convalida
 1.  In  relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni  effettuate  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto stesso.
 |  |  |  | Art. 21. Copertura finanziaria
 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente decreto, ((escluso   l'articolo   4-bis,))   pari  complessivamente  a  ((euro 291.492.695))  per  l'anno  2005, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 Riferimenti normativi:
 -   Per   la  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  vedi
 riferimenti normativi all'art. 4-bis.
 |  |  |  | Art. 22. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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