Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 3
Testo del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, coordinato con la legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare le lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Missione umanitaria di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq

1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, (Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
188 del 12 agosto 2004.
«Art. 1 (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di
ricostruzione in Iraq). - 1. E' autorizzata, fino al
31 dicembre 2004, la spesa di Euro 20.925.066 per la
realizzazione di una missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di
fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella
ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546
dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione
sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
interventi, anche alla realizzazione di iniziative
concordate con il Governo iracheno e destinate, tra
l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario per contribuire
all'attivita' di assistenza alla popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
2-bis. Nello svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo e' assicurato ogni contributo al fine di
garantire il rispetto dei diritti umani.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal
presente articolo, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in
deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, Interventi urgenti a
favore della popolazione irachena, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 19 agosto
2003.
«Art. 1 (Missione umanitaria e di ricostruzione in
Iraq). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad
integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in
applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa
di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione
umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare
interventi per il miglioramento delle condizioni della
popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e
delle attivita' previste dal presente decreto. La missione
assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture
amministrative e di governo, nonche' con le autorita'
locali e la partecipazione alle attivita' degli organismi
internazionali, anche avvalendosi di un apposito
contingente di personale ed esperti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in
particolare:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la
riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e
per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
sanita' pubblica, con particolare riferimento alla
attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie
trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare
riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche,
agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo
alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio
culturale, per il ripristino della funzionalita' delle
strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello
stesso, nonche' al restauro dei beni culturali
danneggiati».
 
Art. 2.
Organizzazione della missione
1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
 
Art. 3.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 3,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, 4, commi 1, 2 e 3-bis del citato
decreto-legge n. 165 del 2003: «Art. 2 (Organizzazione
della missione). - 1. (Omissis).
2. Al personale e' inviato in missione in Iraq per le
finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta
l'indennita' di missione prevista dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari
esteri puo' procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di
servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.
9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni.».
4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria.
6. Per le attivita' di soccorso e di intervento
umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa
italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un impegno non
superiore a novanta giorni annui anche non continuativi,
che il datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu'
dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta e
corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una
somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari
agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente
anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
potra' avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa
italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal
termine della missione di cui al presente Capo.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a
stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.
3. (Omissis).
3-bis. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendono operare in Iraq per fini
umanitari.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
 
Art. 4.
Partecipazione di personale militare
alla missione internazionale in Iraq
1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 267.805.813.
2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, il comandante del contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato,- per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 900.483 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 del citato
decreto-legge n. 160 del 2004:
«Art. 4 (Termini relativi alla partecipazione di
personale militare e civile a missioni internazionali). -
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio
2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di
personale militare alla missione internazionale in Iraq.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di Euro 284.984.563 per l'anno 2004.».
 
Art. 4-bis
Incentivazione della produttivita' del personale
dei Ministeri della difesa e degli affari esteri (( 1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale.
2. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonche' l'attivita' amministrativa connessa all'operativita' dell'Ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 233 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2005), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
2004:
«233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva
di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse
viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari.».
 
Art. 5. Soppresso.
 
Art. 6. Soppresso.
 
Art. 7. Soppresso.
 
Art. 8. Soppresso.
 
Art. 9. Soppresso.
 
Art. 10.
Trattamento assicurativo
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.341.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451 (Disposizioni urgenti per la
proroga della partecipazione italiana ad operazioni
militari internazionali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18
maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927,
n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta
in servizio si applica l'art. 4-ter del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».
 
Art. 11.
Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1 e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Soppresso.
5. Soppresso.
Riferimenti normativi:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero"», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
 
Art. 12.
Valutazione del servizio prestato
in missioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo, come modificate dalla
legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000,
n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle
1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra
l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della
valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza
degli ufficiali in servizio permanente.
 
Art. 13.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato ((nella missione di cui all'articolo 4)) si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 4 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del tribunale di Roma.
4. Soppresso.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni
urgenti per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata Enduring
Freedom.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 28 del 2 febbraio 2002:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si
applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
penale militare di guerra sulla procedura penale militare
di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti
l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute
nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare,
approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata, previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo
comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di
militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto
dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.
138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto
sia posto tempestivamente a disposizione dall'autorita'
giudiziaria, militare, l'arresto mantiene comunque la sua
efficacia purche' il relativo verbale pervenga, anche con
mezzi talematici, entro quarantotto ore al pubblico
ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la
partecipazione necessaria del difensore, nelle successive
quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore
dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del
pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso
in cui le oggettive circostanze belliche od operative non
lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di
procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al
giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art.
391, del codice di procedura penale, a distanza mediante un
collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile
anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del
pubblico ministero avvero l'aula ove si svolge l'udienza di
convalida e il luogo della temporanea custodia, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e
senza aggravio di spese processuali per la copia degli
atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici
idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel
luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne
attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della
facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni
svolte.
Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio. L'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».
 
Art. 14.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 21 del presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 10.
 
Art. 15. Soppresso.
 
Art. 16. Soppresso.
 
Art. 17. Soppresso.
 
Art. 18.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, ((alla missione internazionale)) di cui al presente capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del citato decreto-legge n.
451 del 2001:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta una indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18
maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio l978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge
3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le
disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria
di cui al testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di Euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di
ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del
concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
 
Art. 19. Soppresso.
 
Art. 20.
Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
 
Art. 21.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ((escluso l'articolo 4-bis,)) pari complessivamente a ((euro 291.492.695)) per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, vedi
riferimenti normativi all'art. 4-bis.
 
Art. 22.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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