IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»; Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», che si applica alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, ai sensi del predetto art. 5, comma 4, lettera a) della legge n. 43 del 1995; Ritenuta la necessita' di procedere, in vista delle prossime consultazioni per l'elezione dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario, alla rivalutazione degli importi massimi delle spese per la campagna elettorale consentiti a ciascun candidato alle elezioni regionali; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 2109 in data 14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli indici dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998 e all'individuazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali quale indicatore piu' vicino, per natura e contenuto, a quello sospeso; Visto il proprio decreto 21 marzo 2000, recante l'aggiornamento, riferito al coefficiente di rivalutazione per il periodo 1997-1999, degli importi massimi delle spese per la campagna elettorale consentiti a ciascun candidato alle elezioni regionali che si presenti in una lista provinciale e a ciascun candidato della lista regionale; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica - Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico-scientifico n. 45 del 18 febbraio 2005, con la quale e' stato reso noto che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per il periodo relativo agli anni 2000-2004 e' pari a + 6,5 per cento; Considerato che, conseguentemente, il coefficiente di rivalutazione degli importi di cui al presente decreto per il periodo relativo agli anni 2000-2004 e' pari a 1,065; Decreta: Art. 1. 1. Le cifre fisse indicate all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonche' di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2004, sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT indicati nelle premesse, da lire 62.265.910 - corrispondenti ad euro 32.157,65 - ad euro 34.247,89. 2. L'importo di lire 10, corrispondente ad euro 0,0051, relativo all'incremento previsto per i candidati di una lista provinciale, indicato dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' rivalutato in euro 0,0054. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2005 Il Ministro: Pisanu |