| IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme   per   la  elezione  dei  consigli  delle  regioni  a  statuto ordinario»;
 Visto  l'art.  7,  comma 8,  della  legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante:  «Disciplina  delle  campagne elettorali per l'elezione alla Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica», che si applica alle  elezioni  dei  consigli  delle  regioni a statuto ordinario, ai sensi  del predetto art. 5, comma 4, lettera a) della legge n. 43 del 1995;
 Ritenuta  la  necessita'  di  procedere,  in  vista  delle prossime consultazioni  per l'elezione dei presidenti delle giunte regionali e dei  consiglieri  regionali  delle  regioni a statuto ordinario, alla rivalutazione  degli  importi  massimi  delle  spese  per la campagna elettorale consentiti a ciascun candidato alle elezioni regionali;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante  «Disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;
 Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica n. 2109   in   data   14 marzo  2000  relativa  alla  sospensione  della rilevazione degli indici dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal  gennaio  1998  e  all'individuazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali quale indicatore piu' vicino, per natura e contenuto, a quello sospeso;
 Visto  il  proprio  decreto 21 marzo 2000, recante l'aggiornamento, riferito  al  coefficiente di rivalutazione per il periodo 1997-1999, degli   importi  massimi  delle  spese  per  la  campagna  elettorale consentiti  a  ciascun  candidato  alle  elezioni  regionali  che  si presenti  in  una lista provinciale e a ciascun candidato della lista regionale;
 Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale  di statistica - Dipartimento   per   la  produzione  statistica  e  il  coordinamento tecnico-scientifico n. 45 del 18 febbraio 2005, con la quale e' stato reso noto che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi  alla  produzione  dei  prodotti  industriali  per  il periodo relativo agli anni 2000-2004 e' pari a + 6,5 per cento;
 Considerato che, conseguentemente, il coefficiente di rivalutazione degli importi di cui al presente decreto per il periodo relativo agli anni 2000-2004 e' pari a 1,065;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  cifre  fisse  indicate all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo,  della  legge 23 febbraio 1995, n. 43, relative ai limiti di spesa  per  la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali  in una lista provinciale nonche' di ciascun candidato alle elezioni  regionali  in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2004,  sulla  base  della  variazione  percentuale degli indici ISTAT indicati  nelle premesse, da lire 62.265.910 - corrispondenti ad euro 32.157,65 - ad euro 34.247,89.
 2.  L'importo  di  lire 10, corrispondente ad euro 0,0051, relativo all'incremento  previsto  per  i  candidati di una lista provinciale, indicato dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' rivalutato in euro 0,0054.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 marzo 2005
 Il Ministro: Pisanu
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