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| Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005 |  | Interventi  di  protezione  civile  diretti a fronteggiare i fenomeni franosi verificatisi nel comune di Ripalimosani in localita' Lama del Gallo  e  Covatta,  e  nel  comune  di  Petacciato,  in  provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 3407). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 2438 del 15 maggio 1996, recante  «Disposizioni  urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza  determinatasi  a seguito dell'evento franoso nel comune di Ripalimosani e nel comune di Petacciato in provincia di Campobasso»;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, recante   «Interventi   per  fronteggiare  situazioni  d'emergenza  e risanamento  del  suolo  connessi  a  dissesti  idrogeologici  e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise»;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 2769 del 25 marzo 1998, recante   «Integrazioni   all'ordinanza   n.   2621/1997  concernente "Interventi per fronteggiare situazioni d'emergenza e risanamento del suolo  connessi  a  dissesti  idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise"»;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 3361 dell'8 luglio 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Considerato  che  in  relazione  al  contesto  critico  inerente ai movimenti   franosi   in   atto,   rispettivamente,   nel  comune  di Ripalimosani,  in localita' Lama del Gallo e Covatta, e nel comune di Setacciato,   in   provincia  di  Campobasso,  sono  venute  meno  le condizioni   richieste   dalla   citata  legge  n.  225/1992  per  la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
 Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
 Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in regime  straordinario  e  finalizzate  al  superamento  del  contesto critico in esame;
 Vista  la  nota del 19 gennaio 2005, con cui la regione Molise, nel prendere   atto  dell'impossibilita'  di  procedere  ad  un'ulteriore proroga  dello  stato  di  emergenza  ha,  peraltro, rappresentato la necessita'  di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati  al  superamento  della  crisi in atto nel territorio dei comuni sopra richiamati;
 Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle  opere  e  degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni  intraprese  in  regime straordinario, nonche' a conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita l'intesa della regione Molise;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  regione  Molise  e' nominato commissario delegato  e  provvede,  in  regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione  ed  al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006,  delle  iniziative  gia'  programmate  per  il  superamento del contesto critico di cui in premessa.
 2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il commissario  delegato si avvale dell'opera della collaborazione degli uffici  regionali,  degli  enti  locali,  anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il commissario  delegato  e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante  presso  la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di  protezione  civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di  necessita'  e  sulla  base delle vigenti disposizioni in materia, anche  con  riferimento  a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Il   commissario   delegato   trasmette   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 marzo 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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