| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 Nella  riunione  odierna,  in  presenza  del prof. Stefano Rodota', presidente,  del  prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice presidente, del prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
 Considerato  che  il  3  e il 4 aprile e nel mese di maggio 2005 si terranno  alcune  elezioni  amministrative  e che nella primavera del 2005 e' prevista altresi' una consultazione referendaria;
 Considerato  che candidati e forze politiche intraprendono numerose iniziative  di  comunicazione  e  di  propaganda  e che cio' comporta l'impiego  di  dati  personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici  al  fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle elezioni e ai referendum;
 Considerato  che  il  diritto  riconosciuto  a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art.  49  Cost.)  deve  essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle  liberta'  fondamentali  delle  persone  cui  si riferiscono le informazioni  utilizzate  e, in particolare, del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (art. 1 del codice);
 Visto  l'art. 13, comma 4, del codice ai sensi del quale, se i dati non sono raccolti presso la persona cui si riferiscono, l'informativa di  cui  al  comma 1 del medesimo articolo e' fornita all'interessato all'atto  della  registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione;
 Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del codice,  il  Garante  ha il compito di dichiarare se l'adempimento da parte  di  un  determinato  titolare  del  trattamento all'obbligo di informativa  comporta  o  meno  un  impiego  di  mezzi manifestamente sproporzionato  rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate;
 Visto il provvedimento generale di questa Autorita' del 12 febbraio 2004  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, allegato al presente provvedimento e le cui prescrizioni si intendono qui  integralmente  richiamate),  con  il quale sono stati indicati i presupposti  e  le  garanzie  in  base alle quali partiti e movimenti politici,   comitati   promotori,  sostenitori  e  candidati  possono utilizzare   lecitamente,  a  fini  di  propaganda  elettorale,  dati personali estratti in particolare da fonti pubbliche;
 Considerato  che  il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con  il  predetto  provvedimento  del 12 febbraio 2004 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;
 Considerato   che,  per  il  solo  perseguimento  delle  iniziative referendarie   e  per  i  trattamenti  a  cio'  finalizzati,  non  e' necessaria  alcuna manifestazione di consenso ulteriore rispetto alla sottoscrizione  delle  richieste referendarie, per la cui validita' i promotori sono tenuti a raccogliere, per legge, alcuni dati personali dei sottoscrittori (articoli 7 e 8 legge 25 maggio 1970, n. 352; art. 24,  comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 196/2003), e a darne comunicazione  agli  organi  preposti alla verifica della regolarita' delle  richieste  (articoli 9  ss. legge 25 maggio 1970, n. 352; art. 24, comma 1, lettera a), citato);
 Considerato   che,   invece,  coloro  che  intendono  eventualmente trattare  i  predetti  dati per finalita' diverse da quelle collegate alla richiesta referendaria devono previamente richiedere un consenso informato,  libero,  scritto e distinto dalla predetta sottoscrizione delle richieste referendarie;
 Considerato  che,  con  il  predetto  provvedimento, i soggetti che effettuano   propaganda  elettorale  sono  stati  altresi'  esonerati temporaneamente,  a  determinate  condizioni, dall'obbligo di fornire previamente  l'informativa  ai  soggetti  interessati  al trattamento (art. 13 del codice);
 Ritenuto   necessario  richiamare  nel  presente  provvedimento  le garanzie  gia'  segnalate  dal  Garante  nel citato provvedimento del 12 febbraio 2004;
 Considerata   la   necessita'   di   esonerare  in  via  temporanea dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 13 del codice partiti e movimenti  politici,  comitati promotori, sostenitori e candidati che trattano  dati  personali  per  esclusiva  finalita' di comunicazione politica   o   di   propaganda,  nel  circoscritto  ambito  temporale concernente   le   menzionate  tornate  di  consultazioni  elettorali amministrative e referendarie;
 Ritenuto   che,   applicando   i   principi  affermati  nel  citato provvedimento  del  12 febbraio  2004  a  proposito  dell'obbligo  di informativa,  deve  ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati  esonerare  il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini  di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa, sino   alla   data   del   30 giugno   2005;  cio',  con  riferimento all'informativa  dovuta  a  persone cui si riferiscono dati personali estratti  da  fonti  pubbliche  accessibili a chiunque, che non siano contattate  da  chi  utilizza  i  dati  o  che  ricevano materiale di propaganda   diverso  da  lettere  articolate  o  messaggi  di  posta elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;
 Ritenuto  che,  decorsa  la  data  del  30 giugno  2005,  partiti e movimenti  politici,  comitati  promotori,  sostenitori  e  candidati possano  continuare  a  trattare  (anche mediante mera conservazione) dati  personali  provenienti  da  pubblici  registri, elenchi, atti o documenti   conoscibili   da  chiunque  per  esclusive  finalita'  di propaganda  elettorale  e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno  gli  interessati  entro  il  30 settembre 2005 nei modi previsti dall'art. 13 del codice;
 Ritenuto  che,  nel  caso  in  cui  partiti  e  movimenti politici, comitati   promotori,  sostenitori  e  candidati  non  informino  gli interessati  entro il predetto termine del 30 settembre 2005 nei modi previsti dall'art. 13 del codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;
 Rilevato  che  l'interessato  puo'  esercitare  i  diritti  di  cui all'art.  7  del  codice,  con  riferimento  ai quali il titolare del trattamento e' tenuto a fornire un idoneo riscontro;
 Vista la documentazione in atti;
 Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
 
 Tutto cio' premesso, il Garante:
 
 a) prescrive  ai  titolari  di  trattamento  interessati,  ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice, di adottare le misure necessarie  ed  opportune  richiamate  nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
 b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del codice dispone che partiti e movimenti  politici,  comitati  promotori, sostenitori e candidati, i quali  trattino  dati  personali  provenienti  da  pubblici registri, elenchi,  atti  o  documenti  conoscibili  da  chiunque per esclusive finalita'  di  propaganda  elettorale  e  di  connessa  comunicazione politica  in occasione delle consultazioni elettorali, amministrative e  referendarie  del  primo  semestre  del  2005,  possano  astenersi dall'informare  gli interessati alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione;
 c) dispone  che  il  presente  provvedimento  sia  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 marzo 2005
 
 Il presidente: Rodota'
 Il relatore: Santaniello
 Il segretario generale: Buttarelli
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