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| Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 1 marzo 2005 |  | Modificazioni del decreto 21 gennaio 2005 relativo al riconoscimento, al  sig.  Anzelini  Luigi,  di  titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  proprio  decreto datato 21 gennaio 2005, con il quale si riconosceva  il  titolo  di «ingegnere», conseguito dal sig. Anzelini Luigi  in  Romania, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;
 Rilevato  che  in  detto  decreto, per mero errore materiale, si e' fatto riferimento ad una prova attitudinale orale anziche' scritta ed orale;
 Vista  la  richiesta  di  modifica del detto decreto presentata dal Consiglio nazionale degli ingegneri;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Il  decreto  datato 21 gennaio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito dal sig. Anzelini Luigi in Romania, quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della medesima professione,  in  tutte  le  parti  in  cui  si  fa  riferimento alle modalita'  di  svolgimento della prova attitudinale e' integrato come segue:  la  frase  «superamento  di  una prova attitudinale orale» e' sostituita  con  la  frase  «superamento  di  una  prova attitudinale scritta e orale».
 |  |  |  | Art. 2. L'allegato  A  del  decreto datato 21 gennaio 2005 e' integralmente sostituito dal seguente:
 a) il  candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate  nel  testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame  orale  da  svolgersi  in  lingua  italiana.  L'esame  scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche  concernenti  le  materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti  sulle  materie  indicate  nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo  esame  il  candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
 b)   la   commissione   rilascia  certificazione  all'interessato dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 |  |  |  | Art. 3. Il  decreto  cosi'  modificato  dispiega  efficacia a decorrere dal 21 gennaio 2005.
 Roma, 1° marzo 2005
 Il direttore generale: Mele
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