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| Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005 |  | Approvazione del modello «Consolidato nazionale e mondiale 2005», con le  relative  istruzioni,  da presentare nell'anno 2005 ai fini della dichiarazione  dei  soggetti  ammessi  alla  tassazione  di gruppo di imprese  controllate  residenti  nonche'  dei  soggetti  ammessi alla determinazione  dell'unica  base  imponibile per il gruppo di imprese non residenti. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 
 Dispone:
 1.  Approvazione  del modello di dichiarazione dei soggetti ammessi alla  tassazione  di  gruppo di imprese controllate residenti nonche' dei  soggetti  ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile
 per il gruppo di imprese non residenti.
 
 1.1.  E'  approvato  il  modello  «Consolidato nazionale e mondiale 2005»,  da  presentare nell'anno 2005 ai fini della dichiarazione dei soggetti  ammessi  alla  tassazione  di gruppo di imprese controllate residenti nonche' dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base  imponibile  per  il  gruppo  di  imprese  non residenti, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
 1.2. Il modello di cui al punto 1.1. e' composto dal frontespizio e dai  quadri  NF,  NR,  NX,  NI,  MF,  MR,  MX,  CN  e  CS, oggetto di approvazione del presente provvedimento.
 
 2.   Modalita'   di   presentazione   e   di   compilazione   della
 dichiarazione.
 
 2.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1. e' trasmesso in via  telematica,  direttamente  o  tramite  un  soggetto  incaricato, secondo  le  specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
 2.2.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive    modificazioni,   di   rilasciare   all'interessato   la dichiarazione  su  modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
 2.3.  Nel modello di dichiarazione di cui al punto 1.1. gli importi devono  essere  indicati  in  unita'  di  euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
 
 3. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
 
 3.1.  Il  modello  di  dichiarazione  di  cui al punto 1.1. e' reso disponibile  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato elettronico  e  puo' essere utilizzato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
 3.2.  Il medesimo modello puo' essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nell'Allegato  1  al  presente  provvedimento e rechi l'indirizzo del sito  dal  quale  e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 3.3.  E'  autorizzata  la stampa del modello di cui al punto 1. nel rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.
 
 Motivazioni.
 
 Il  decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n. 344, di attuazione della   riforma  dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  ha previsto,  tra  l'altro,  modifiche  al testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»), introducendo l'istituto del consolidato nazionale   (articoli da  117  a  129)  e  del  consolidato  mondiale (articoli da 130 a 142).
 Inoltre,  con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  9 giugno  2004  sono  state adottate disposizioni applicative in materia   di   consolidato   stabilendo,   in   particolare,  che  il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato.
 Pertanto, il presente provvedimento approva il modello «Consolidato nazionale  e  mondiale  2005»,  con  le  relative  istruzioni  per la compilazione,   da   presentare   nell'anno   2005   ai   fini  della dichiarazione  dei  soggetti  ammessi  alla  tassazione  di gruppo di imprese  controllate  residenti  nonche'  dei  soggetti  ammessi alla determinazione  dell'unica  base  imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
 In  particolare,  i  soggetti  ammessi alla tassazione di gruppo di imprese  controllate  residenti  («consolidato  nazionale»)  dovranno compilare, oltre al frontespizio, i quadri NF, NR, NX, NI, CN e CS; i soggetti  ammessi  alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti («consolidato mondiale»), dovranno utilizzare, oltre al frontespizio, i quadri MF, MR, MX, CN e CS.
 Infine,   il   presente   provvedimento  dispone  le  modalita'  di presentazione   e   di   compilazione   del   predetto   modello,  la reperibilita' e l'autorizzazione alla stampa.
 La  presentazione, che deve essere effettuata esclusivamente in via telematica,  direttamente  ovvero  tramite  un  soggetto  incaricato, avviene  in  base  alle  specifiche  tecniche  da  approvare  con  un successivo provvedimento.
 Riguardo  alle  modalita'  di compilazione, il modello «Consolidato nazionale  e  mondiale» puo' essere compilato esclusivamente in euro, con  arrotondamento  all'unita'  di  euro  per eccesso se la frazione decimale  e'  uguale  o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa  frazione  e'  inferiore  a  detto  limite,  secondo le regole matematiche  stabilite  dalla disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
 Rispetto  alla  reperibilita',  viene  stabilito  che  il  suddetto modello sia reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti  Internet  dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
 
 Riferimenti normativi.
 
 Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
 Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 Decreto  del  Ministro  delle  Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento
 Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni: approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;
 Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
 Decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213:  disposizioni  per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
 Decreto  del  Ministero  delle  Finanze  31 luglio 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto  1998:  modalita' tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei contratti  di  locazione  e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
 Legge  7 aprile  2003,  n. 80: delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;
 Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
 Decreto    legislativo    12 dicembre   2003,   n.   344:   riforma dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
 Decreto  del  Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004: disposizioni  applicative  del  regime  di tassazione del consolidato nazionale,  di  cui  agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 febbraio 2005
 Il direttore: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 
 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA
 Struttura e formato del modello
 
 Il  modello  di  cui  al  punto  1. del presente provvedimento deve essere  predisposto  su  fogli  singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
 larghezza: cm 21,0;
 altezza: cm 29,7.
 E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare  da  usare  come  originale  ed  un  secondo  esemplare  da riservare  a  copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura.
 E'  anche  consentita  la  predisposizione  dei  modelli  su moduli meccanografici  a  striscia  continua a pagina singola, di formato A4 esclusi  gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali.
 E'  altresi'  consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica  dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
 Il  modello  deve  avere  conformita'  di  struttura e sequenza con quello  approvato  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
 
 Caratteristiche della carta del modello
 
 La  carta  deve  essere  di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.
 
 Caratteristiche grafiche del modello
 
 I  contenuti  grafici  del  modello  devono  risultare  conformi ai fac-simili   annessi   al  presente  provvedimento  e  devono  essere ricompresi  all'interno  di  una  area  grafica  che  ha  le seguenti dimensioni:
 altezza: 65 sesti di pollice;
 larghezza: 75 decimi di pollice.
 Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
 Sul  bordo  laterale sinistro del frontespizio e del modello devono essere  indicati  i  dati  identificativi del soggetto che ne cura la stampa  o  che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
 
 Colori
 
 Per  la  stampa  tipografica  del  modello  e delle istruzioni deve essere  utilizzato  il  colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
 E'  consentita  la  stampa  monocromatica realizzata utilizzando il colore  nero,  per  la  riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
 |  |  |  | Consolidato nazionale e mondiale 2005 
 ---->  Vedere immagini da pag. 191 a pag. 221  <----
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