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| Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | CIRCOLARE 10 marzo 2005, n. 452 |  | Sportello emergenza sfratti. Decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269. |  | 
 |  |  |  | Agli  Iacp  comunque  denominati  e trasformati, tramite la Federcasa
 Ai comuni, tramite l'Anci
 Alle    prefetture,    tramite   il
 Ministero dell'interno
 Alle   cancellerie  dei  tribunali,
 tramite    il    Ministero    della
 giustizia
 Alle  tesorerie  provinciali  dello
 Stato,    tramite    il   Ministero
 dell'economia e delle finanze
 Alle  regioni  e province autonome,
 tramite il Cinsedo
 Al Sunia
 Al Sicet
 All'Uniat
 All'Unione inquilini
 Alla Feder.Casa
 Al Conia
 Alla Confedilizia
 All'Uppi
 Alla Federproprieta'
 All'Appc
 Alla Confappi
 All'Asppi
 All'Unioncasa
 e, per conoscenza:
 Ai      S.I.I.T.      -     Settore
 infrastrutture
 All'Ufficio centrale di bilancio
 
 Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266, del 12 novembre 2004,  e'  stata  pubblicata  la  legge  12 novembre 2004, n. 269, di conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  13 settembre  2004,  n.  240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione  da  parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguenti   a   provvedimenti   esecutivi   di   rilascio,  nonche' integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
 L'introduzione   della   normativa   anzidetta  e'  stata  ritenuta necessaria  in conseguenza dell'avvenuta scadenza, il 30 giugno 2004, della  proroga  relativa  all'esecuzione  delle procedure di rilascio degli  immobili  urbani  per  finita  locazione,  la quale, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155/2004, deve considerarsi l'ultima legittimamente consentita.
 Al  fine di evitare che numerose famiglie a basso reddito ed aventi nel  proprio  nucleo  anziani  ultrasessantacinquenni  o portatori di handicap  gravi  possano trovarsi senza un alloggio ove risiedere, la norma anzidetta ha previsto (art. 2, comma 7) particolari incombenze, anche  di  carattere  economico,  che  questo  Ministero e' tenuto ad espletare,  avvalendosi  degli  Istituti  autonomi  case  popolari  o comunque gli stessi siano attualmente denominati o trasformati.
 Di particolare importanza nella normativa in esame e' l'obbligo che impone  la  costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», il cui scopo  e' quello di provvedere - d'intesa con questo Ministero e come piu'  adeguatamente sara' di seguito chiarito - ai principali compiti diretti a favorire il miglior esito del provvedimento.
 La  presente  circolare  tende,  quindi, soprattutto ad evidenziare quali  siano  i  soggetti  destinatari  del contributo previsto dalla norma,  la  misura  dello  stesso  ed  i  necessari  adempimenti  per conseguirlo.
 Alla  illustrazione  delle ulteriori agevolazioni contemplate dalla legge  (incremento della quota di reddito imponibile non assoggettata a tassazione; esenzione o riduzione dell'I.C.I., etc.) provvederanno, se del caso, i relativi organi competenti.
 
 1. Obiettivi  e  destinatari  finali della legge 12 novembre 2004, n. 269, di conversione del decreto-legge n. 240/2004.
 
 1.  L'obiettivo  della  norma e' quello di facilitare la ricerca di soluzioni  abitative temporanee o permanenti per i conduttori oggetto di  procedure  di sfratto esecutivo che «siano, o abbiano nel proprio nucleo  familiare,  ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
 a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
 b) siano  beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di  rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe.
 Rientrano  in  tale  categoria, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera  b),  della  normativa  in discorso, anche coloro che abbiano ottenuto  il rinvio della data di esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari  nonche'  coloro  che,  privi  di  altra  abitazione o non disponendo  di  redditi adeguati per locarne un'altra, abbiano subito sentenza  od ordinanza di sfratto fra il 1° luglio ed il 13 settembre 2004;
 c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero  dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000 e successivi differimenti e proroghe.
 Si  ricorda  che  tali  requisiti  economici,  definiti dal decreto ministeriale 7 giugno 1999, consistono nel possesso di un:
 reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime  INPS,  rispetto  al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;
 reddito  annuo  imponibile  complessivo  non  superiore  a quello determinato  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e Bolzano  per  l'assegnazione  degli  alloggi di edilizia residenziale pubblica,  rispetto  al  quale  l'incidenza  del  canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.
 2.  Per  l'accertamento  di  tali  requisiti minimi l'ammontare dei redditi  da  assumere  a riferimento e' quello risultante dall'ultima dichiarazione annuale IRPEF (Unico 2003), mentre il valore dei canoni e'  quello  risultante  dai nuovi contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 269/2004 regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
 Ai  fini  della  verifica della situazione economica e patrimoniale del   nucleo   familiare  deve  essere  resa  apposita  dichiarazione autocertificata, come da allegato modello, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
 2. Beneficiari del contributo.
 
 1. I beneficiari del contributo possono essere:
 a) gli enti locali (comuni) che affittino da proprietari (persone fisiche  o  giuridiche)  alloggi,  secondo  le tipologie contrattuali previste  dall'art.  2,  commi  3  e  4  del  decreto-legge  n.  240, convertito  nella  legge  n.  269/2004, da mettere a disposizione dei destinatari di cui al paragrafo 1 della presente circolare;
 b) i  singoli  proprietari  (persone  fisiche  o  giuridiche) che affittino  un  alloggio  ai  soggetti  di  cui al citato paragrafo 1, secondo  le  tipologie  definite  dall'art.  2, commi 2, 5 e 6, della normativa anzidetta.
 2.  Il  contributo massimo concedibile e' fissato in relazione alla dimensione  demografica  del  comune  in  cui  e' ubicato l'alloggio, secondo il seguente schema:
 a) euro  5.000  per  comuni  con  popolazione  pari o superiore a 500.000 abitanti;
 b) euro  4.000  per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
 c)  euro  3.000  per  comuni  con  popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.
 Il  contributo  e'  erogato  in  unica  soluzione  ed  a cura dello «sportello  emergenza sfratti», direttamente al comune che affitti in proprio  e  conceda poi l'alloggio in «concessione amministrativa» ai sensi del richiamato art. 2, commi 3 e 4, della norma in esame ovvero al  proprietario che affitti l'alloggio ai sensi del predetto art. 2, commi 2, 5 e 6.
 
 3. Compiti affidati allo Iacp comunque denominato.
 
 1.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera per il tramite  degli  Iacp  comunque denominati o trasformati attraverso la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti».
 2.  Ogni  Iacp  comunque  denominato  o trasformato deve procedere, pertanto,  alla  creazione  di  uno «sportello emergenza sfratti» con delibera  dell'organismo  competente  in  base allo Statuto dell'Ente (CdA,   direttore,   etc.)   ed  all'individuazione  di  un  soggetto responsabile   dei  rapporti  con  il  Ministero  e  di  un  soggetto responsabile  del  trattamento  dei dati sensibili in base al decreto legislativo  30 giugno  2003, n. 196, dandone immediata comunicazione con lettera raccomandata a:
 Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione generale   per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche  urbane  e abitative - Divisione 2ª;
 prefettura territorialmente competente;
 comuni interessati;
 tribunale   competente   per   territorio   (art.   6,   comma 3, decreto-legge n. 240/2004);
 regione di appartenenza.
 3. Lo «sportello emergenza sfratti» ha i seguenti compiti:
 assistenza  agli  inquilini  per  la  verifica  delle  condizioni soggettive  di diritto ai benefici del decreto-legge n. 240/2004. Per costoro e' richiesta la compilazione della allegata scheda A;
 assistenza  ai  proprietari  che  non  possano  o  non  intendano rivolgersi  alle  relative associazioni di categoria. Sono equiparati ai   proprietari   gli   usufruttuari,   i  legali  rappresentanti  o procuratori  di  societa'  proprietarie  ovvero il mandatario di piu' proprietari   od   usufruttuari.   Tutti  costoro  sono  tenuti  alla compilazione  della  scheda  B  e  di  quella  intitolata  «Richiesta contributo»;
 raccolta  degli  elenchi  dei  contratti  stipulati dai comuni, i quali sono tenuti a compilare la scheda C;
 supporto  agli  inquilini  nella  ricerca  dell'alloggio  tramite appositi   accordi  con  le  associazioni  degli  inquilini  e  della proprieta';
 coordinamento,  in conformita' alle direttive ministeriali, delle iniziative  consistenti  in  accordi  con  comuni, associazioni della proprieta' e sindacati inquilini.
 4.  L'istruttoria  delle domande, da effettuarsi a cura di ciascuno «sportello»  entro  il  30  aprile  2005,  consiste nel riscontro dei requisiti   degli  inquilini,  nella  verifica  della  tipologia  dei contratti  stipulati  ai  sensi del decreto-legge n. 240/2004 e nella formazione della graduatoria in ordine di stipula dei contratti (art. 3, comma 7).
 5.  L'elenco  delle richieste, ordinate per tipo di contratti e per data  di  stipula  degli stessi, con l'indicazione dell'ammontare del contributo complessivo da erogare e del distinto importo dell'uno per cento  di  competenza  dello  Iacp,  corredato della dichiarazione di legittimita' e congruita' dell'importo liquidato, e' trasmesso, entro il  15 maggio 2005, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale  per  l'edilizia  residenziale  e le politiche urbane e abitative - Divisione 2ª;
 6.  Al  fine  di  consentire l'accredito dell'importo da erogare ai beneficiari,  gli  Iacp  comunque denominati o trasformati provvedono all'apertura di apposito conto corrente vincolato presso la tesoreria provinciale  dello  Stato competente per territorio e ne comunicano i dati   alla   predetta   Direzione   generale   del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 maggio 2005.
 Nei   casi  in  cui  gli  ex  Iacp,  in  conseguenza  dell'avvenuta trasformazione in s.p.a., non abbiano titolo all'apertura di un conto corrente  presso  la  tesoreria provinciale potranno utilizzare nella propria  tesoreria  apposito  conto corrente infruttifero e vincolato alla finalita' in argomento.
 7.  Entro  i trenta giorni successivi alla trasmissione dell'elenco di cui al punto 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificata  l'istituzione  del  capitolo  di  bilancio  e la relativa disponibilita' finanziaria, procede:
 a) alla ripartizione dei fondi sulla base degli elenchi pervenuti ed   alla   comunicazione   delle   risorse   attribuite  a  ciascuno «sportello»,  in  relazione  all'importo  complessivo  dei  contratti inseriti negli elenchi trasmessi;
 b) all'emanazione  del  provvedimento  di  accredito,  a  ciascun sportello,  dell'importo  totale,  distinguendo  quello  destinato al contributo  e  quello  relativo al compenso pari all'uno per cento di spettanza  degli Iacp. Per quest'ultimo importo gli Iacp avranno cura di  comunicare  il numero del proprio conto corrente di tesoreria non vincolato sul quale accreditarlo.
 In  conseguenza  di quanto sopra, gli Iacp provvedono, entro trenta giorni  dal  ricevimento dell'accredito sul conto corrente vincolato, alla comunicazione, a favore degli aventi diritto, dell'ammissione al contributo   e   della   erogazione,  dandone  contemporanea  notizia all'inquilino ed a questo Ministero.
 
 4. Adempimenti dei soggetti destinatari.
 
 1.  L'inquilino destinatario del provvedimento di sfratto di cui al paragrafo 1, entro il 31 marzo 2005, deve improrogabilmente:
 inoltrare,  con  lettera  raccomandata  con ar, una dichiarazione irrevocabile  al  giudice competente, di volersi avvalere delle forme contrattuali previste nel decreto-legge n. 240/2004;
 consegnare,  in  alternativa, analoga dichiarazione all'ufficiale giudiziario  che  ne fara' menzione nel processo verbale dal medesimo redatto.
 2.  Copia  della  dichiarazione o del processo verbale di cui sopra deve  essere  allegata  alla domanda del proprietario, come richiesto dal modello di richiesta di contributo di cui alla unita modulistica.
 3.  Si  rammenta  che  i soggetti che si avvalgono delle condizioni contrattuali  previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2, mantengono, fino   alla  scadenza  del  nuovo  rapporto  locativo,  il  punteggio precedentemente   conseguito  per  l'assegnazione  degli  alloggi  di edilizia  residenziale  pubblica  e  continuano,  anche  durante tale rapporto,  ad  essere considerati conduttori assoggettati a procedure esecutive  ai fini dell'assegnazione degli anzidetti alloggi da parte di qualunque ente.
 
 5. Compiti dei comuni.
 
 I  comuni,  per  avvalersi  dei  benefici finanziari previsti dalla norma, devono provvedere:
 entro  l'improrogabile  scadenza del 31 marzo 2005, alla stipula, quali  conduttori, dei contratti di locazione indicati ai commi 3 e 4 dell'art.  2,  della  durata  fino  a  due  anni  non rinnovabili ne' prorogabili oppure di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti;
 all'invio, allo «sportello emergenza sfratti», entro lo stesso 31 marzo,  degli  elenchi  ordinati  per  tipo  di  contratto  e data di stipula, con l'indicazione dell'importo del contributo complessivo da erogare.  Si  e'  ritenuto  che  anche  tale  operazione debba essere effettuata   entro   il  termine  indicato,  per  effetto  di  quanto prescritto dall'art. 8 della legge in esame, in merito alla efficacia della stessa;
 alla  formazione  dell'atto di concessione amministrativa con gli aventi  diritto;  alla  compilazione  del  relativo  elenco  ed  alla trasmissione  dello  stesso  allo  «sportello emergenza sfratti», per essere successivamente inoltrato a questo Ministero.
 
 6. Adempimenti dei proprietari.
 
 I  proprietari  interessati  o  gli  altri  soggetti titolari sopra enunciati,  per  avvalersi  dei  contributi  contemplati  dalla legge devono provvedere, improrogabilmente entro il 31 marzo 2005, a:
 stipulare una delle forme contrattuali previste dal decreto-legge n.  240/2004 con gli aventi diritto di cui al relativo art. 1, ovvero con  i  comuni  per  i  casi  indicati  all'art.  2,  commi 3 e 4 del decreto-legge stesso;
 presentare  allo  «sportello  emergenza sfratti», per i contratti stipulati  ai  sensi  dell'art. 2, commi 2, 5 e 6, la domanda redatta sulla  modulistica  unificata  di  cui  al  successivo  paragrafo  8, corredata   della  relativa  documentazione.  Analogamente  a  quanto prescritto  per  la  presentazione  degli elenchi da parte degli enti locali, anche il recapito di tale domanda deve, infatti, avvenire nel termine di efficacia della norma sopra indicato.
 
 7. Contributi.
 
 1.  La  corresponsione del contributo una tantum, in conto capitale ed  a  fondo  perduto,  da  erogare in unica soluzione a favore degli aventi  diritto,  e' prevista unicamente per la stipula dei contratti di cui all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
 Il  relativo  ammontare  e'  pari,  di  norma,  agli importi di cui all'art.   4   del  decreto-legge  n.  240/2004,  qualora  il  canone complessivo  corrisposto  sia  superiore  o  uguale  al massimale ivi previsto.  E'  pari  invece  all'importo  di  tale canone complessivo qualora lo stesso risulti inferiore al rispettivo contributo.
 Per  il  calcolo  del  contributo  da  erogare  per  i contratti di locazione  contemplati dal comma 2, dell'art. 2, occorre invece tener conto   anche   dell'importo  dei  canoni  derivanti  dal  precedente contratto  di  locazione,  che  dovra'  essere  detratto dall'importo complessivo del canone relativo al nuovo contratto. La differenza, in tal  modo  determinata,  costituisce  l'importo da confrontare con il complessivo  contributo.  Qualora  tale  differenza sia superiore, il contributo  dovra'  essere  erogato  per  intero,  in caso diverso il contributo sara' pari alla differenza stessa (art. 3, comma 3).
 Relativamente,   infine,   ai  contratti  stipulati  ai  sensi  del richiamato  art.  2,  commi 5 e 6, si richiama l'attenzione su quanto precisato  al secondo periodo del comma 2, dell'art. 3 della norma in esame,   sulla   necessita'   di  rapportare  il  contributo  massimo concedibile   all'importo  complessivo  dei  canoni  derivanti  dalla sottoscrizione  del  contratto  di  locazione  per  un  triennio.  Ne consegue  che,  qualora  il  canone totale dei contratti della specie fosse  riferito ad un periodo diverso da quello indicato dalla norma, occorrera'  determinare  previamente  il  canone mensile e da questo, calcolandone  il  prodotto  per  trentasei, giungere alla definizione dell'importo triennale da confrontare con il massimale di contributo.
 2.  Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, l'erogazione del  contributo  da parte di ogni singolo «sportello» e' disposta, in unica  soluzione,  secondo l'ordine cronologico della data di stipula dei contratti, la cui sottoscrizione deve improrogabilmente avvenire, come  innanzi  precisato,  entro  il 31 marzo 2005. Nell'ambito delle domande  presentate  sotto la stessa data, si ritiene invece di poter affermare  che la precedenza nella trattazione debba essere accordata alle  istanze  degli enti locali, come appare chiaramente dall'ordine di  elencazione  indicato  sia  all'art.  2, comma 7, lettera a), che all'art. 3.
 3.  E' da chiarire infine che, pur prevedendo la norma l'erogazione di  un  contributo «in relazione a ciascun contratto stipulato», tale espressione  deve  essere  indubbiamente riferita a «ciascun alloggio locato».  La  detta interpretazione discende infatti dalla necessita' di  evitare  che,  qualora  da  un  solo  proprietario e con un unico contratto vengano acquisiti (specie da parte dei comuni) piu' alloggi da   destinare   in   concessione   amministrativa   ad   altrettanti beneficiari, possano crearsi ingiustificate disparita' di trattamento non  volute dalla legge, quale, ad esempio, l'erogazione al comune di un  solo  contributo  in  relazione  all'unico  contratto  cumulativo stipulato,  anziche'  di tanti contributi per quanti sono gli alloggi effettivamente locati.
 
 8. Modulistica.
 
 Al fine di agevolare le operazioni di istruttoria delle domande, le stesse  devono essere redatte sull'apposita modulistica allegata alla presente circolare e corredate degli ulteriori allegati ivi indicati. La  citata  modulistica  deve  essere  personalizzata  a  cura  dello «sportello»  con  il logo del Ministero e dello Iacp territorialmente competente.
 I  Ministeri,  gli  enti  e  le  associazioni in indirizzo vogliano cortesemente  e  sollecitamente  dare  la  massima  divulgazione alla presente circolare attraverso i propri organi ed uffici territoriali.
 Il   relativo   testo  sara'  comunque  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   e   sul  sito  internet  dello  scrivente  all'indirizzo: http://www.infrastrutturetrasporti.it
 Roma, 10 marzo 2005
 
 Il vice Ministro
 delle infrastrutture e dei trasporti
 Martinat
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere modulistica da pag. 13 a pag. 29  <----
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