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| Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005 |  | Interventi  di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di  crisi  nel  settore  dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3409). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002, n.  3352  del  23 aprile  2004 e n. 3361 dell' 8 luglio 2004, art. 7, emanate  per  fronteggiare  la  situazione  di  emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004 nella  quale  il  Presidente  della  regione  Umbria, in relazione al diffuso  stato  di  criticita'  verificatosi  nel territorio del lago Trasimeno  per la presenza di insetti nocivi, e' nominato Commissario delegato;
 Considerato  che  in  relazione  alla  situazione  di emergenza nel settore  dell'approvvigionamento idrico non si ravvisa la persistenza del  contesto  emergenziale necessario per prorogare la dichiarazione di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002;
 Considerato,  tuttavia,  che  persiste un contesto di condizioni di rischio  che rendono necessario provvedere mediante interventi tesi a evitare situazioni di pericolo e maggiori danni;
 Ritenuto,  pertanto,  che il permanere di una diffusa situazione di crisi,    suscettibile   di   determinare   gravi   pregiudizi   alla collettivita',  puo'  essere  fronteggiata  avviando  ogni iniziativa utile  per  scongiurare  il  verificarsi  di  ulteriori situazioni di pericolo  o  maggiori  danni  a  persone  o  a cose anche assicurando continuita'  alle attivita' poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Umbria;
 Acquisita l'intesa della regione Umbria;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 
 1. Il Presidente della regione Umbria, Commissario delegato ex art. 7,  comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 dell'8 luglio 2004,   provvede,  in  regime  ordinario  ed  in  termini  d'urgenza, all'attuazione  ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005,  delle  iniziative gia' programmate ai sensi delle ordinanze in premessa  citate  per il definitivo superamento del relativo contesto di criticita'.
 2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il Commissario  delegato  si avvale delle strutture della regione Umbria che assicurera' il relativo necessario sostegno economico.
 3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il Commissario  delegato  e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante   presso   la   struttura   commissariale,  ricorrendone  le condizioni  di  necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia,  anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1,  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il  Commissario  delegato  in  caso  di  assoluta necessita' ed urgenza   provvede   ad  individuare  ed  acquisire  nuovi  punti  di approvvigionamento    idrico,   anche   mediante   provvedimenti   di occupazione  temporanea  di aree utilizzando i poteri di cui all'art. 49  del  decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  327, e successive modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  a  predisporre  ed approvare i progetti    inerenti    alla    realizzazione    di    impianti    di approvvigionamento,  di  adduzione  e  distribuzione  delle acque, di fognatura,  collettazione  e depurazione delle acque reflue, di nuovi collettori  di  acque  depurate,  in  particolare  per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  Commissario  delegato,  ove  ricorrano  casi di assoluta urgenza, provvede   utilizzando   le   relative   procedure  urgenti  previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Per  fronteggiare  gli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente   ordinanza   il   Commissario  delegato  e'  autorizzato  a continuare  ad  avvalersi  delle  contabilita'  speciali istituite ai sensi delle ordinanze citate in premessa.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 marzo 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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