Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005
Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3409).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002, n. 3352 del 23 aprile 2004 e n. 3361 dell' 8 luglio 2004, art. 7, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004 nella quale il Presidente della regione Umbria, in relazione al diffuso stato di criticita' verificatosi nel territorio del lago Trasimeno per la presenza di insetti nocivi, e' nominato Commissario delegato;
Considerato che in relazione alla situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico non si ravvisa la persistenza del contesto emergenziale necessario per prorogare la dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002;
Considerato, tuttavia, che persiste un contesto di condizioni di rischio che rendono necessario provvedere mediante interventi tesi a evitare situazioni di pericolo e maggiori danni;
Ritenuto, pertanto, che il permanere di una diffusa situazione di crisi, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Umbria;
Acquisita l'intesa della regione Umbria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Umbria, Commissario delegato ex art. 7, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 dell'8 luglio 2004, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, delle iniziative gia' programmate ai sensi delle ordinanze in premessa citate per il definitivo superamento del relativo contesto di criticita'.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale delle strutture della regione Umbria che assicurera' il relativo necessario sostegno economico.
3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.
 
Art. 2.

1. Il Commissario delegato in caso di assoluta necessita' ed urgenza provvede ad individuare ed acquisire nuovi punti di approvvigionamento idrico, anche mediante provvedimenti di occupazione temporanea di aree utilizzando i poteri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a predisporre ed approvare i progetti inerenti alla realizzazione di impianti di approvvigionamento, di adduzione e distribuzione delle acque, di fognatura, collettazione e depurazione delle acque reflue, di nuovi collettori di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ricorrano casi di assoluta urgenza, provvede utilizzando le relative procedure urgenti previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 4.

1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato a continuare ad avvalersi delle contabilita' speciali istituite ai sensi delle ordinanze citate in premessa.
 
Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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