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| Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005 |  | Approvazione  dei modelli di dichiarazione «Unico 2005-PF, quadro IQ»,  «Unico  2005-SP, quadro IQ», «Unico 2005-SC, quadro IQ», «Unico 2005-ENC,  quadro  IQ»,  «Unico  2005-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni,  da  utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2004. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 
 Dispone:
 
 1.  Approvazione  dei  modelli  di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
 
 1.1.  Sono  approvati  i  seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive per l'anno 2004, con le relative istruzioni:
 «Unico 2005-PF, quadro IQ», riservato alle persone fisiche;
 «Unico 2005-SP, quadro IQ», riservato alle societa' di persone ed equiparate;
 «Unico  2005-SC, quadro IQ», riservato alle societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati;
 «Unico  2005-ENC, quadro IQ», riservato agli enti non commerciali ed equiparati;
 «Unico  2005-AP,  quadro  IQ»,  riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
 1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli   di   cui   al   punto  1.1  contestualmente  alla  predetta dichiarazione,  barrando  anche la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione» posta nel frontespizio del modello.
 1.3.   I   soggetti   non   obbligati   alla   presentazione  della dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri   relativi  ai  modelli  di  cui  al  punto  1.1  unendoli  al frontespizio  del  modello  della  dichiarazione  di riferimento. Nel frontespizio,  che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in  particolare, essere barrata la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione».
 
 2.  Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione.
 
 2.1.  Nei  modelli  di  cui  al punto 1., gli importi devono essere indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
 2.2.   I   soggetti  tenuti  alla  presentazione  telematica  della dichiarazione  e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti  nei  modelli  di  cui  al  punto 1.  secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
 2.3.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
 
 3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
 
 3.1.  I  modelli  di  dichiarazione  di cui al punto 1.1. sono resi disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dai  siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto, in   fase   di   stampa,   delle  caratteristiche  tecniche  indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
 3.2.  I  medesimi  modelli  possono essere anche prelevati da altri siti  internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate   nell'Allegato   1  al  presente  provvedimento  e  rechino l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 3.3.  E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1. nel rispetto  delle  caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente  provvedimento.  A  tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate   nel   sito  internet www.agenziaentrate.gov.it   in  uno  specifico  formato  elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
 3.4.  Per  la  consegna  dei  modelli  di dichiarazione alle banche convenzionate  o  agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di   cui   all'Allegato   B  al  provvedimento  14 gennaio  2005,  di approvazione   del   modello  IVA/2005,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005. Ai fini  della  stampa  della  medesima busta devono essere osservate le caratteristiche   tecniche   contenute  nell'Allegato A  al  predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2005.
 
 Motivazioni.
 
 Il  presente provvedimento, emanato in base all'art. 19 del decreto legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni, recante,  tra  l'altro,  l'istituzione  dell'imposta  regionale sulle attivita'  produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti passivi,   nonche'  all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni, concernente  le  modalita'  e  i  termini  per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte suiredditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva i  modelli  di  dichiarazione  «Unico  2005-PF,  quadro  IQ»,  «Unico 2005-SP,  quadro  IQ»,  «Unico  2005-SC, quadro IQ», «Unico 2005-ENC, quadro  IQ»,  «Unico 2005-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da  utilizzare  per  la  dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2004.
 In  particolare,  i  soggetti  obbligati  alla  presentazione della dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I  soggetti  che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri  relativi  all'IRAP  unendoli  al  frontespizio  del  medesimo modello  di  dichiarazione.  In  ogni caso occorre barrare la casella «IRAP»   nella   sezione   «Tipo   di   dichiarazione»  inserita  nel frontespizio dei modelli.
 Il  presente  provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare  la  struttura  e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP  allo  scopo  di  adeguarla  alla  vigente  normativa  e di semplificarne la compilazione.
 I  quadri  per  la  dichiarazione  ai fini dell'IRAP possono essere compilati  esclusivamente  in  euro, con arrotondamento all'unita' di euro  per  eccesso  se  la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi  di  euro  ovvero  per difetto se inferiore a detto limite, secondo  le  regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
 Con   lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la reperibilita'  dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in formato    elettronico   sui   siti   Internet   dell'Amministrazione finanziaria,  nonche'  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per la compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative caratteristiche tecniche e grafiche.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
 
 Riferimenti normativi.
 
 Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art.
 62;  art.  66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71,
 comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio 2001 (art. 5,
 comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle
 entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 36 del
 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 Decreto  del  Ministro  delle  finanze  28 dicembre 2000,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 9 del 12 febbraio
 2001.
 Disciplina normativa di riferimento
 Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
 n.   633,   e   successive   modificazioni:  istituzione  e
 disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre
 1973,  n.  600, e successive modificazioni: disposizioni in
 materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive
 modificazioni:  norme  di semplificazione degli adempimenti
 dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
 dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
 modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
 dichiarazioni;
 Decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  e
 successive    modificazioni:    istituzione    dell'imposta
 regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP),  revisione
 degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle  detrazioni
 dell'IRPEF  e  istituzione  di  una addizionale regionale a
 tale  imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi
 locali;
 Decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni
 per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
 n.  322,  e  successive  modificazioni: regolamento recante
 modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
 alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
 attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
 Decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio  1998,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 187 del 12 agosto
 1998:  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
 dichiarazioni  e dei contratti di locazione e di affitto da
 sottoporre   a   registrazione,   nonche'   di   esecuzione
 telematica dei pagamenti;
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
 n.  195,  e  successive  modificazioni: regolamento recante
 disposizioni   concernenti   i  tempi  e  le  modalita'  di
 applicazione degli studi di settore;
 Legge  27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di
 statuto dei diritti del contribuente;
 Legge   21 novembre  2000,  n.  342:  misure  in  materia
 fiscale;
 Decreto  del  Ministero  delle  finanze 21 dicembre 2000,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3 del 4 gennaio
 2001:  individuazione  di  altri  soggetti incaricati della
 trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le
 amministrazioni dello Stato;
 Legge  23 dicembre  2000,  n.  388:  disposizioni  per la
 formazione del bilancio annuale dello Stato;
 Decreto  legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni
 correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
 in  materia  di  riforma  della  disciplina  fiscale  della
 previdenza complementare;
 Decreto-legge  25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  23 novembre  2001,  n.  409:
 disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
 Legge  18 ottobre  2001,  n. 383: primi interventi per il
 rilancio dell'economia;
 Legge  28 dicembre  2001,  n.  448:  disposizioni  per la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 Decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,  convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge   15 giugno  2002,  n.  112:
 disposizioni  finanziarie  e  fiscali urgenti in materia di
 riscossione,  razionalizzazione  del  sistema di formazione
 del   costo   dei  prodotti  farmaceutici,  adempimenti  ed
 adeguamenti  comunitari,  cartolarizzazioni, valorizzazione
 del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
 Decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  22 novembre  2002,  n.  265:
 disposizioni  urgenti in materia di razionalizzazione della
 base  imponibile,  di  contrasto  all'elusione  fiscale, di
 crediti  di  imposta per le assunzioni, di detassazione per
 l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
 riscossione e di imposta di bollo;
 Decreto-legge  24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge  21 febbraio  2003,  n.  27:
 disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e
 fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita';
 Legge    27 dicembre   2002,   n.   289,   e   successive
 modificazioni:  disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato;
 Decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196: codice in
 materia di protezione dei dati personali;
 Decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326:
 disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo e per la
 correzione dell'andamento dei conti pubblici;
 Legge  24 dicembre  2003,  n.  350:  disposizioni  per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2004);
 Legge  30 dicembre  2004,  n.  311:  disposizioni  per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2005);
 Provvedimento 14 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento
 ordinario   n.   11  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del
 28 gennaio  2005: approvazione dei modelli di dichiarazione
 IVA/2005   concernenti   l'anno   2004,   con  le  relative
 istruzioni  e  busta,  da presentare nell'anno 2005 ai fini
 dell'imposta  sul  valore  aggiunto nonche' del modello IVA
 74-bis con le relative istruzioni.
 
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 febbraio 2005
 
 Il direttore: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 
 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
 
 Struttura e formato dei modelli
 
 I  modelli  di  cui  al  punto  1 del presente provvedimento devono essere  predisposti  su  fogli  singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
 larghezza: cm 21,0;
 altezza: cm 29,7.
 E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare  da  usare  come  originale  ed  un  secondo  esemplare  da riservare  a  copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione  deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».
 E'  anche  consentita  la  predisposizione  dei  modelli  su moduli meccanografici  a  striscia  continua a pagina singola, di formato A4 esclusi  gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate  di  ogni  modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi  di  separazione  di  ciascuna  facciata  deve  essere stampata l'avvertenza:  «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».  Sulla  banda  laterale di trascinamento dei modelli stessi deve  essere  stampata  la  dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».
 E'  altresi'  consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica  dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
 I  modelli  devono  avere  conformita'  di struttura e sequenza con quelli  approvati  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
 
 Caratteristiche della carta dei modelli
 
 La  carta  deve  essere  di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
 
 Caratteristiche grafiche dei modelli
 
 I  contenuti  grafici  dei  modelli  devono  risultare  conformi ai fac-simili   annessi   al  presente  provvedimento  e  devono  essere ricompresi  all'interno  di  una  area  grafica  che  ha  le seguenti dimensioni:
 altezza: 65 sesti di pollice;
 larghezza: 75 decimi di pollice.
 Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
 Sul  bordo  laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al  punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che  ne  cura  la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
 
 Colori
 
 Per  la  stampa  tipografica  dei  modelli  e delle istruzioni deve essere  utilizzato  il  colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
 E'  consentita  la  stampa  monocromatica realizzata utilizzando il colore  nero,  per  la  riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
 
 Persone fisiche
 
 ---->  Vedere immagini da pag. 9 a pag. 30  <----
 
 Societa' di persone
 
 ---->  Vedere immagini da pag. 31 a pag. 52  <----
 
 Societa' di capitali enti commerciali ed equiparati
 
 ---->  Vedere immagini da pag. 53 a pag. 80  <----
 
 Enti non commerciali ed equiparati
 
 ---->  Vedere immagini da pag. 81 a pag. 104  <----
 
 Amministrazioni ed Enti Pubblici
 
 ---->  Vedere immagini da pag. 105 a pag. 124  <----
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