Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2005 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005, n. 36 |
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2002), ed in particolare l'articolo 3; Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'accordo, sancito in data 1° luglio 2004, tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano», come recepito dalle regioni e dalle province autonome; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, di quelle contenute nel decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, di correlata applicazione, nonche' di quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 1° luglio 2004, recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano». 2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da essi derivati, cui e' fatto riferimento nel presente decreto, sono quelli disciplinati dal regolamento, nonche' il materiale specifico a rischio come individuato all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2002): «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.». - Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in GUCE n. L. 273 del 10 ottobre 2002. - Il regolamento (CE) n. 999/2001 e' pubblicato in GUCE n. L. 147 del 31 maggio 2001.
Note all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003: «Art. 1. - Il materiale specifico a rischio e' individuato e disciplinato dalle disposizioni e dagli allegati di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, come modificato - d'ora innanzi regolamento (CE) 1774 - nonche' da quelle piu' specifiche contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 e relativi allegati, come modificato - d'ora innanzi regolamento (CE) 999 - con riguardo ai tessuti ed organi animali considerati in quest'ultimo regolamento. E' altresi' materiale specifico a rischio l'intero corpo degli animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774, e l'intero corpo degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, comunque morti, che devono essere eliminati senza rimozione di alcuna loro parte, organo o tessuto, comprese le pelli, ad eccezione dei tessuti od organi necessari ai fini della diagnosi per TSE. 2. Nel caso di raccolta, stoccaggio o miscelazione del materiale specifico a rischio con altro prodotto o materiale classificato, ai sensi del regolamento (CE) 1774, di categoria 2 o 3, compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1 ai sensi del medesimo regolamento (CE) 1774, tutto il materiale resta assoggettato alle prescrizioni relative al materiale specifico a rischio e deve essere eliminato.».
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| Art. 2. Raccolta, trasporto e magazzinaggio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce, raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformita' all'articolo 7 del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del medesimo articolo 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione dell'autorita' sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessa. |
| Art. 3. Registri
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento non istituisce il registro delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo 9, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o ricevute e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme. |
| Art. 4. Trasformazione ed eliminazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformita' dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro. |
| Art. 5. Riconoscimento degli impianti
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le attivita' di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, e 23, paragrafo 2, del regolamento senza il riconoscimento degli impianti da parte dell'Autorita' competente o nel caso di una sua sospensione o revoca e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro. |
| Art. 6. Autocontrollo
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'impianto che non ottempera agli obblighi di autocontrollo stabiliti dall'articolo 25 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 28.000,00 euro. |
| Art. 7. Prodotti trasformati
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento, e' soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro. |
| Art. 8. Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformita' a quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro. |
| Art. 9. Restrizioni d'uso
1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui: a) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro; tale sanzione non si applica nel caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite; b) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro; c) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio «Art. 22. (Restrizioni dell'uso). - 1. E' vietato l'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati nei seguenti casi: a) alimentazione di una specie con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie; b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi; e c) utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico. 2. Le modalita' di applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti le misure di controllo, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2. Possono essere concesse deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, secondo la stessa procedura, sentito il comitato scientifico competente.».
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| Art. 10. Materiale specifico a rischio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 70.000,00 euro, chiunque: a) viola l'obbligo di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dalla salute in data 16 ottobre 2003. La medesima sanzione si applica nel caso delle macellerie e degli stabilimenti di sezionamento che procedono alla rimozione o asportazione della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini e caprini senza le autorizzazioni richiamate ai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate; b) viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003; 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro: a) il primo destinatario materiale delle carni provenienti da altri Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, o non informa, nel caso di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformita' riscontrate sulle carni a lui destinate; b) chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, viola la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita o il vincolo sanitario ivi previsti. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 28.000,00 euro i titolari o i responsabili degli impianti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto. 4. Il minimo ed il massimo editale previsti agli articoli 2 e 3, comma 1, ed agli articoli 4 e 6 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni cui e' fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano il materiale specifico a rischio, come individuato all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro chi, essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, non provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari e dei registri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, e relativi allegati e successive modificazioni, per almeno due anni.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, commi 2 e 3, e 2, commi 1 e 3 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003: «Art. 3. - 1. Il materiale specifico a rischio di bovini, ovini e caprini, destinati alla produzione di carni o prodotti per il consumo umano o animale, deve essere rimosso al momento della macellazione degli animali. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'asportazione della colonna vertebrale dalle carni dei bovini di eta' superiore ai dodici mesi puo' essere effettuata nello stabilimento in cui l'animale e' stato macellato, in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonche' in un locale in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; in ogni caso, la rimozione del midollo spinale deve avvenire presso il medesimo stabilimento in cui l'animale e' stato macellato. 3. La rimozione della colonna vertebrale presso le macellerie puo' essere effettuata solo se le stesse, oltre ad essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono state espressamente autorizzate dall'Autorita' sanitaria competente, sentita la regione o la provincia autonoma con riguardo alle modalita' e periodicita' delle operazioni di vigilanza e controllo; le regioni e le province autonome possono stabilire ulteriori adempimenti, quali quelli relativi alla registrazione e al mantenimento dei dati inerenti alle carni e al materiale specifico a rischio ottenuti. Restano comunque fermi gli obblighi di cui al punto 10, lettera b), dell'allegato XI al regolamento (CE) 999. 4. Le carni bovine con ossa della colonna vertebrale, devono essere etichettate in conformita' al regolamento (CE) n. 1760/2000, ed identificate ed accompagnate dal documento commerciale, in conformita' a quanto stabilito al punto 14 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999. 5. Lo stoccaggio ed il trasporto delle carni di cui al comma 4, ottenute da bovini di eta' superiore ai dodici mesi, deve essere effettuato in modo da escludere qualsiasi contatto con altre carni eventualmente stoccate o trasportate e la superficie esposta della colonna vertebrale deve essere adeguatamente protetta. 6. Il midollo spinale delle carcasse degli ovini e caprini puo' essere asportato anche in stabilimenti di sezionamento che devono essere specificamente autorizzati a tal fine dall'Autorita' sanitaria competente, sentita la regione o la provincia autonoma con riguardo alle modalita' e periodicita' delle operazioni di vigilanza e controllo; le regioni e le province autonome possono stabilire ulteriori adempimenti, quali quelli relativi alla registrazione e al mantenimento dei dati inerenti alle carni e al materiale specifico a rischio ottenuti. 7. In tutti i casi previsti dal presente articolo il materiale specifico a rischio ottenuto e' assoggettato alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 999 e al regolamento (CE) 1774.». «Art. 4. - 1. E' fatto divieto a chiunque di: a) cedere o somministrare, a qualunque titolo, al consumatore come definito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato, carne di bovini di eta' superiore a dodici mesi, di qualunque origine o provenienza, alla quale non sia stata asportata la colonna vertebrale; b) utilizzare le ossa di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate o raccolte meccanicamente; c) trasportare il materiale specifico a rischio: 1) in contenitori o mezzi diversi da quelli appositamente autorizzati ed identificati per il materiale di categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) 1774; 2) senza il documento commerciale o, nel caso degli animali morti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774 e degli animali della specie bovina, ovina e caprina comunque morti, senza il certificato sanitario o senza il documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale; d) inviare, trasformare o eliminare il materiale specifico a rischio in impianti diversi da quelli autorizzati per tale materiale ai sensi del regolamento (CE) 1774, o con modalita' diverse da quelle stabilite in detto regolamento; e) asportare dal corpo degli animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774, o dal corpo degli animali della specie bovina, ovina e caprina, comunque morti, qualsiasi loro parte, tessuto od organo, incluse le pelli; f) utilizzare il corpo degli animali di cui alla lettera e), o loro parti tessuti od organi, incluse le pelli, per qualunque impiego od operazione diversi dalla eliminazione; g) utilizzare tecniche di stordimento e macellazione dei bovini, ovini e caprini, diverse da quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333; h) introdurre nel territorio nazionale, in provenienza sia da Stati dell'Unione europea sia da Paesi terzi, il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, anche se destinato ad essere eliminato in conformita' al regolamento (CE) 1774; i) avvalersi delle disposizioni derogatorie previste dal regolamento (CE) 999 e dal regolamento (CE) 1774 che non siano state espressamente regolamentate con provvedimenti statali o regionali o che non risultino disciplinate da appositi atti normativi comunitari.». «2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi di cui decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, come modificato, il primo destinatario materiale delle carni di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, prima di procedere alla loro commercializzazione, deve verificare, in particolare, che le stesse non siano in pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti ai sensi del secondo capoverso del punto 13 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999 e che, con riguardo a quelle bovine, siano inoltre rispettate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 14 del medesimo allegato XI al regolamento (CE) 999. Il citato destinatario delle carni che riscontra una non conformita' rispetto alle disposizioni comunitarie sopra citate: a) non deve procedere alla commercializzazione dell'intera partita di carni; b) deve informare il servizio veterinario dell'azienda sanitaria. 3. Nel caso di segnalazione di non conformita' della partita rispetto alle disposizioni richiamate nel comma 2, nonche' quando la non conformita' e' stata altrimenti accertata, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria deve disporre la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita in attesa della sua rispedizione per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC), senza possibilita' di regolarizzazione; qualora lo Stato membro di provenienza delle carni non dia il proprio nulla osta al respingimento, le carni in questione devono essere mantenute in vincolo sanitario fino all'avvenuta asportazione della colonna vertebrale, da effettuare nel rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nel regolamento (CE) 999 e nel regolamento (CE) 1774.». «Art. 2. - 1. I titolari o i responsabili di stabilimenti, allevamenti zootecnici, locali - comprese le macellerie autorizzate ai sensi all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 - impianti o mezzi di trasporto che svolgono una qualunque delle attivita' considerate nel citato regolamento (CE) 999 e nel regolamento 1774 relative al materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, sono diretti destinatari dell'obbligo di osservare ogni disposizione, riguardante l'attivita' svolta, contenuta nei citati regolamenti comunitari e nei relativi allegati, comprese quelle modificative se introdotte con uguale atto normativo comunitario, assumendo la responsabilita' per tutte le operazioni inerenti al citato materiale effettuate nei luoghi di propria pertinenza. 2. (Omissis). 3. I titolari o i responsabili di impianti di incenerimento e coincenerimento per l'eliminazione del materiale di cui all'art. 1, oltre agli altri obblighi cui e' fatto riferimento nel presente decreto, devono inviare ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome un prospetto riepilogativo del materiale in questione distrutto entro il 30 aprile di ogni anno.». - Per l'art. 1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, vedi note all'art. 1. - Il regolamento (CE) n. 999/2001 e' pubblicato in GUCE n. L. 147 del 31 maggio 2001.
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| Art. 11. Disposizioni finali
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni. 3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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