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| Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005, n. 36 |  | Disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002,  e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per  i  sottoprodotti  di  origine  animale  non destinati al consumo umano. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  3 febbraio  2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2002), ed in particolare l'articolo 3;
 Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  3 ottobre  2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti  di  origine  animale non destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
 Visto  il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,   del   22 maggio   2001,   recante  disposizioni  per  la prevenzione,  il  controllo  e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003;
 Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Visto  l'accordo,  sancito  in data 1° luglio 2004, tra il Ministro della   salute,   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,  il  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, le regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano recante «Linee guida  per  l'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1774/2002 del Parlamento  e  del  Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante  norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non  destinati al consumo umano», come recepito dalle regioni e dalle province autonome;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la violazione   delle   disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1774/2002,   e   successive  modificazioni,  di  seguito  denominato: «regolamento»,  relativo  alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine  animale  non destinati al consumo umano, di quelle contenute nel  decreto  del  Ministro  della  salute  in  data 16 ottobre 2003, recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie spongiformi  trasmissibili,  di  correlata  applicazione,  nonche' di quanto  previsto  dall'Accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, il Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali  e  le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sancito in data 1° luglio 2004, recante  «Linee  guida  per  l'applicazione  del  regolamento (CE) n. 1774/2002  del  Parlamento  e  del  Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre  2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano».
 2.  I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da essi  derivati,  cui  e' fatto riferimento nel presente decreto, sono quelli disciplinati dal regolamento, nonche' il materiale specifico a rischio  come  individuato  all'articolo  1  del  citato  decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  della  legge
 3 febbraio  2003,  n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di
 obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
 Comunita' europee - legge comunitaria 2002):
 «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
 sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
 1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
 comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
 salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
 entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
 amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
 attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa ai sensi
 della  legge 22 febbraio 1994, n. 146 della legge 24 aprile
 1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
 comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
 presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
 sanzioni penali o amministrative.
 2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata con
 decreti  legislativi  adottati  a  norma dell'art. 14 della
 legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
 del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
 comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
 i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
 informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
 all'art. 2, comma 1, lettera c).
 3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui al
 presente  articolo,  il  Governo  acquisisce  i  pareri dei
 competenti  organi  parlamentari che devono essere espressi
 entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
 inutilmente  il  termine  predetto,  i  decreti legislativi
 possono essere comunque emanati.».
 - Il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002 e' pubblicato in
 GUCE n. L. 273 del 10 ottobre 2002.
 - Il regolamento (CE) n. 999/2001 e' pubblicato in GUCE
 n. L. 147 del 31 maggio 2001.
 
 Note all'art. 1:
 - Per  il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle
 premesse.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
 Ministro della salute in data 16 ottobre 2003:
 «Art.   1.  -  Il  materiale  specifico  a  rischio  e'
 individuato  e  disciplinato  dalle  disposizioni  e  dagli
 allegati  di  cui  al  regolamento  (CE) n. 1774/2002, come
 modificato  - d'ora innanzi regolamento (CE) 1774 - nonche'
 da quelle piu' specifiche contenute nel regolamento (CE) n.
 999/2001  e  relativi  allegati,  come  modificato  - d'ora
 innanzi  regolamento  (CE) 999 - con riguardo ai tessuti ed
 organi  animali considerati in quest'ultimo regolamento. E'
 altresi' materiale specifico a rischio l'intero corpo degli
 animali  di  cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti
 i) ed ii) del regolamento (CE) 1774, e l'intero corpo degli
 animali  delle  specie  bovina,  ovina  e caprina, comunque
 morti,  che  devono  essere  eliminati  senza  rimozione di
 alcuna  loro parte, organo o tessuto, comprese le pelli, ad
 eccezione  dei  tessuti  od  organi necessari ai fini della
 diagnosi per TSE.
 2.  Nel caso di raccolta, stoccaggio o miscelazione del
 materiale   specifico   a  rischio  con  altro  prodotto  o
 materiale classificato, ai sensi del regolamento (CE) 1774,
 di  categoria  2  o  3, compresi i materiali destinati alla
 trasformazione   in   un   impianto  di  trasformazione  di
 categoria  1  ai  sensi del medesimo regolamento (CE) 1774,
 tutto  il  materiale  resta  assoggettato alle prescrizioni
 relative  al  materiale  specifico  a rischio e deve essere
 eliminato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Raccolta, trasporto e magazzinaggio
 
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  spedisce, raccoglie,  trasporta,  identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti  trasformati  da essi derivati in difformita' all'articolo 7 del  regolamento,  fatto  salvo  quanto  previsto dal paragrafo 6 del medesimo  articolo 7,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.
 2.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui  al  comma  1  si  applica  se  il trasporto dei sottoprodotti di origine   animale   avviene   con   mezzi  privi  dell'autorizzazione dell'autorita'  sanitaria  o  ambientale  o nel caso di sospensione o revoca della stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Registri
 
 1.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto ai  sensi  dell'articolo 9 del regolamento non istituisce il registro delle  partite,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  paragrafo 2 del medesimo  articolo 9,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.
 2.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto non  registra  o  registra  in  modo non conforme all'Allegato II del regolamento  i  dati  relativi  alle  partite  spedite, trasportate o ricevute  e'  soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500,00  euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme.
 |  |  |  | Art. 4. Trasformazione ed eliminazione
 
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque trasforma o elimina  sottoprodotti  di  origine animale o prodotti trasformati da essi   derivati   in  difformita'  dalle  prescrizioni  di  cui  agli articoli 4,  5  e  6  del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro.
 |  |  |  | Art. 5. Riconoscimento degli impianti
 
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque effettua le attivita'  di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, e 23, paragrafo  2,  del regolamento senza il riconoscimento degli impianti da  parte dell'Autorita' competente o nel caso di una sua sospensione o  revoca  e'  soggetto  al  pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.
 |  |  |  | Art. 6. Autocontrollo
 
 1.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  il  responsabile dell'impianto  che  non  ottempera  agli  obblighi  di  autocontrollo stabiliti  dall'articolo  25 del regolamento e' soggetto al pagamento di   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.000,00  euro  a 28.000,00 euro.
 |  |  |  | Art. 7. Prodotti trasformati
 
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque immette sul mercato  o  esporta  proteine  animali  trasformate  o altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  19  del  regolamento,  e' soggetto  al  pagamento  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.
 |  |  |  | Art. 8. Alimenti  per  animali  da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici
 
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque immette sul mercato  o  esporta  alimenti  per  animali da compagnia, articoli da masticare  o  prodotti  tecnici  in  difformita'  a  quanto stabilito dall'articolo  20  del  regolamento  e'  soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro.
 |  |  |  | Art. 9. Restrizioni d'uso
 
 1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui:
 a) all'articolo  22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e' soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00  euro  a  70.000,00  euro; tale sanzione non si applica nel caso  di  specie  animali  per le quali siano state adottate espresse disposizioni  derogatorie  e  l'alimentazione  delle  specie  in esse considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite;
 b) all'articolo  22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro;
 c) all'articolo  22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, e' soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE)
 n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
 «Art. 22. (Restrizioni dell'uso). - 1. E' vietato l'uso
 di  sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati
 nei seguenti casi:
 a) alimentazione  di  una specie con proteine animali
 trasformate  ottenute  da corpi o parti di corpi di animali
 della stessa specie;
 b) alimentazione  di animali d'allevamento diversi da
 quelli  da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o
 materie   prime  per  mangimi  contenenti  tali  rifiuti  o
 derivate dagli stessi; e
 c) utilizzazione   sui   pascoli   di   fertilizzanti
 organici e ammendanti diversi dallo stallatico.
 2.  Le modalita' di applicazione del presente articolo,
 ivi  comprese  quelle  concernenti  le misure di controllo,
 sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'art.
 33,   paragrafo  2.  Possono  essere  concesse  deroghe  al
 paragrafo  1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli
 animali  da pelliccia, secondo la stessa procedura, sentito
 il comitato scientifico competente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Materiale specifico a rischio
 
 1.  Salvo  che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  3.000,00  euro  a 70.000,00 euro, chiunque:
 a) viola  l'obbligo  di  cui  all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto  del  Ministro  dalla  salute  in  data  16 ottobre  2003. La medesima  sanzione  si  applica  nel  caso  delle  macellerie e degli stabilimenti   di   sezionamento   che  procedono  alla  rimozione  o asportazione  della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini e  caprini  senza  le  autorizzazioni  richiamate  ai  commi  3  e  6 dell'articolo  3 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate;
 b) viola  gli  obblighi  di  cui  all'articolo  4 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003;
 2.  Salvo  che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  6.000,00  euro  a 45.000,00 euro:
 a) il  primo  destinatario  materiale  delle carni provenienti da altri  Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando non  sono  conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del  decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, o non informa,  nel  caso  di  cui  al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del citato  decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, il Servizio   veterinario   dell'azienda   sanitaria  delle  difformita' riscontrate sulle carni a lui destinate;
 b) chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del  Ministro  della  salute in data 16 ottobre 2003, viola la misura cautelare  del  differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita o il vincolo sanitario ivi previsti.
 3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti al pagamento di   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.000,00  euro  a 28.000,00  euro  i titolari o i responsabili degli impianti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre  2003,  che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.
 4.  Il  minimo  ed il massimo editale previsti agli articoli 2 e 3, comma  1,  ed agli articoli 4 e 6 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni  cui e' fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano il materiale specifico a rischio, come individuato all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.
 5.  Salvo  che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000,00  euro  a 28.000,00  euro chi, essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, non provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti commerciali  e  sanitari e dei registri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001,  e relativi allegati e successive modificazioni, per almeno due anni.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, commi 2 e
 3,  e  2, commi 1 e 3 del decreto del Ministro della salute
 in data 16 ottobre 2003:
 «Art.  3.  -  1.  Il  materiale  specifico a rischio di
 bovini, ovini e caprini, destinati alla produzione di carni
 o  prodotti  per  il  consumo  umano o animale, deve essere
 rimosso al momento della macellazione degli animali.
 2.   Fermo   restando   quanto  previsto  al  comma  1,
 l'asportazione  della  colonna  vertebrale  dalle carni dei
 bovini  di  eta'  superiore  ai  dodici  mesi  puo'  essere
 effettuata  nello  stabilimento  in  cui l'animale e' stato
 macellato, in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai
 sensi  del  decreto  legislativo  18 aprile 1996, n. 286, e
 successive  modifiche,  nonche'  in  un  locale in possesso
 dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 29 del regio decreto
 20 dicembre  1928,  n. 3298; in ogni caso, la rimozione del
 midollo   spinale   deve   avvenire   presso   il  medesimo
 stabilimento in cui l'animale e' stato macellato.
 3.  La  rimozione  della  colonna  vertebrale presso le
 macellerie  puo' essere effettuata solo se le stesse, oltre
 ad  essere  in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.
 29  del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono state
 espressamente    autorizzate    dall'Autorita'    sanitaria
 competente,  sentita la regione o la provincia autonoma con
 riguardo  alle modalita' e periodicita' delle operazioni di
 vigilanza  e  controllo;  le regioni e le province autonome
 possono   stabilire  ulteriori  adempimenti,  quali  quelli
 relativi  alla  registrazione  e  al  mantenimento dei dati
 inerenti  alle  carni  e  al  materiale specifico a rischio
 ottenuti.  Restano  comunque  fermi  gli obblighi di cui al
 punto  10, lettera b), dell'allegato XI al regolamento (CE)
 999.
 4.  Le  carni bovine con ossa della colonna vertebrale,
 devono  essere  etichettate  in  conformita' al regolamento
 (CE)  n.  1760/2000,  ed  identificate  ed accompagnate dal
 documento commerciale, in conformita' a quanto stabilito al
 punto 14 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.
 5.  Lo stoccaggio ed il trasporto delle carni di cui al
 comma  4,  ottenute  da  bovini di eta' superiore ai dodici
 mesi, deve essere effettuato in modo da escludere qualsiasi
 contatto   con   altre   carni   eventualmente  stoccate  o
 trasportate   e   la   superficie   esposta  della  colonna
 vertebrale deve essere adeguatamente protetta.
 6.  Il  midollo  spinale  delle  carcasse degli ovini e
 caprini  puo'  essere  asportato  anche  in stabilimenti di
 sezionamento che devono essere specificamente autorizzati a
 tal  fine  dall'Autorita'  sanitaria competente, sentita la
 regione o la provincia autonoma con riguardo alle modalita'
 e  periodicita'  delle operazioni di vigilanza e controllo;
 le   regioni  e  le  province  autonome  possono  stabilire
 ulteriori   adempimenti,   quali   quelli   relativi   alla
 registrazione  e  al  mantenimento  dei  dati inerenti alle
 carni e al materiale specifico a rischio ottenuti.
 7.  In  tutti  i casi previsti dal presente articolo il
 materiale specifico a rischio ottenuto e' assoggettato alle
 disposizioni   di   cui   al  regolamento  (CE)  999  e  al
 regolamento (CE) 1774.».
 «Art. 4. - 1. E' fatto divieto a chiunque di:
 a) cedere  o  somministrare,  a  qualunque titolo, al
 consumatore  come definito ai sensi del decreto legislativo
 27 gennaio  1992,  n. 109, come modificato, carne di bovini
 di  eta'  superiore  a  dodici mesi, di qualunque origine o
 provenienza,  alla quale non sia stata asportata la colonna
 vertebrale;
 b) utilizzare  le ossa di bovini, ovini e caprini per
 la produzione di carni separate o raccolte meccanicamente;
 c) trasportare il materiale specifico a rischio:
 1)   in  contenitori  o  mezzi  diversi  da  quelli
 appositamente  autorizzati ed identificati per il materiale
 di categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) 1774;
 2) senza il documento commerciale o, nel caso degli
 animali  morti  di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a),
 punti  i)  ed ii) del regolamento (CE) 1774 e degli animali
 della  specie bovina, ovina e caprina comunque morti, senza
 il  certificato  sanitario o senza il documento commerciale
 controfirmato dal veterinario ufficiale;
 d) inviare,  trasformare  o  eliminare  il  materiale
 specifico   a   rischio   in  impianti  diversi  da  quelli
 autorizzati  per  tale  materiale  ai sensi del regolamento
 (CE)  1774,  o con modalita' diverse da quelle stabilite in
 detto regolamento;
 e) asportare  dal corpo degli animali di cui all'art.
 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento
 (CE)  1774,  o dal corpo degli animali della specie bovina,
 ovina  e  caprina,  comunque  morti,  qualsiasi loro parte,
 tessuto od organo, incluse le pelli;
 f) utilizzare  il  corpo  degli  animali  di cui alla
 lettera  e),  o  loro  parti  tessuti od organi, incluse le
 pelli,  per  qualunque  impiego od operazione diversi dalla
 eliminazione;
 g) utilizzare  tecniche di stordimento e macellazione
 dei bovini, ovini e caprini, diverse da quelle previste dal
 decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;
 h) introdurre    nel    territorio    nazionale,   in
 provenienza  sia  da Stati dell'Unione europea sia da Paesi
 terzi,  il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1,
 anche  se  destinato  ad essere eliminato in conformita' al
 regolamento (CE) 1774;
 i) avvalersi  delle disposizioni derogatorie previste
 dal  regolamento  (CE)  999 e dal regolamento (CE) 1774 che
 non    siano    state   espressamente   regolamentate   con
 provvedimenti  statali  o  regionali  o  che  non risultino
 disciplinate da appositi atti normativi comunitari.».
 «2.  Fermo restando il rispetto degli altri obblighi di
 cui  decreto  legislativo  30 gennaio  1993,  n.  28,  come
 modificato,  il primo destinatario materiale delle carni di
 cui  al  comma  1,  provenienti  da altri Stati dell'Unione
 europea,  prima di procedere alla loro commercializzazione,
 deve verificare, in particolare, che le stesse non siano in
 pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti ai sensi del
 secondo   capoverso   del  punto  13  dell'allegato  XI  al
 regolamento  (CE)  999 e che, con riguardo a quelle bovine,
 siano  inoltre  rispettate  le  disposizioni  di  cui  alle
 lettere  a)  e  b) del punto 14 del medesimo allegato XI al
 regolamento  (CE)  999.  Il citato destinatario delle carni
 che   riscontra   una   non   conformita'   rispetto   alle
 disposizioni comunitarie sopra citate:
 a) non   deve   procedere   alla  commercializzazione
 dell'intera partita di carni;
 b) deve    informare    il    servizio    veterinario
 dell'azienda sanitaria.
 3.  Nel  caso  di segnalazione di non conformita' della
 partita  rispetto alle disposizioni richiamate nel comma 2,
 nonche'  quando  la  non  conformita'  e'  stata altrimenti
 accertata,  il  servizio veterinario dell'azienda sanitaria
 deve   disporre   la   misura  cautelare  del  differimento
 dell'ulteriore  commercializzazione della partita in attesa
 della   sua   rispedizione   per  il  tramite  dell'Ufficio
 veterinario  per  gli  adempimenti comunitari (UVAC), senza
 possibilita'  di  regolarizzazione; qualora lo Stato membro
 di provenienza delle carni non dia il proprio nulla osta al
 respingimento,   le   carni   in  questione  devono  essere
 mantenute    in   vincolo   sanitario   fino   all'avvenuta
 asportazione  della  colonna  vertebrale, da effettuare nel
 rispetto   delle   pertinenti  disposizioni  contenute  nel
 regolamento (CE) 999 e nel regolamento (CE) 1774.».
 «Art.   2.   -  1.  I  titolari  o  i  responsabili  di
 stabilimenti,  allevamenti zootecnici, locali - comprese le
 macellerie  autorizzate  ai  sensi  all'art.  29  del regio
 decreto  20 dicembre  1928,  n.  3298 - impianti o mezzi di
 trasporto   che  svolgono  una  qualunque  delle  attivita'
 considerate   nel   citato   regolamento  (CE)  999  e  nel
 regolamento  1774 relative al materiale specifico a rischio
 di cui all'art. 1, sono diretti destinatari dell'obbligo di
 osservare   ogni   disposizione,   riguardante  l'attivita'
 svolta,  contenuta  nei citati regolamenti comunitari e nei
 relativi   allegati,   comprese   quelle   modificative  se
 introdotte con uguale atto normativo comunitario, assumendo
 la  responsabilita'  per  tutte  le  operazioni inerenti al
 citato   materiale   effettuate   nei   luoghi  di  propria
 pertinenza.
 2. (Omissis).
 3.   I   titolari  o  i  responsabili  di  impianti  di
 incenerimento  e  coincenerimento  per  l'eliminazione  del
 materiale  di cui all'art. 1, oltre agli altri obblighi cui
 e'  fatto  riferimento nel presente decreto, devono inviare
 ai  servizi  veterinari  delle  regioni  e  delle  province
 autonome   un  prospetto  riepilogativo  del  materiale  in
 questione distrutto entro il 30 aprile di ogni anno.».
 - Per  l'art.  1, del decreto del Ministro della salute
 in data 16 ottobre 2003, vedi note all'art. 1.
 - Il regolamento (CE) n. 999/2001 e' pubblicato in GUCE
 n. L. 147 del 31 maggio 2001.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Disposizioni finali
 
 1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal presente   decreto,   nel   caso  in  cui  le  violazioni  riguardano prescrizioni  relative  al  materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi  del  regolamento,  sono  sempre  disposti  il  sequestro  e la distruzione  del  materiale  in  questione,  con  spese  a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
 2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono  nell'ambito  delle  proprie  competenze  all'accertamento delle  violazioni  amministrative  e  alla irrogazione delle relative sanzioni.
 3.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro per le politiche
 comunitarie
 Castelli, Ministro della giustizia
 Sirchia, Ministro della salute
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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