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| Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 7 marzo 2005 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle societa': Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a., Air Europe S.p.a. (Decreto n. 35671). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 Visto   il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere,  sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o trasformazioni societarie»;
 Visto  l'accordo  in  data  21 dicembre 2004, intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti  delle  societa'  Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a.  e  Air  Europe S.p.a. nonche' delle organizzazioni sindacali, con  il  quale,  considerata  la  situazione di crisi, sfociata nella procedura  di  amministrazione  straordinaria,  nella  quale  si sono trovate  le  predette  societa',  e'  stato  concordato il ricorso al trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, come previsto dall'art.  1-bis  della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in favore di un numero  massimo  di  1100  unita',  dipendenti  dalle societa' di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
 Viste  le  istanze presentate in data 13 gennaio 2005, con le quali le  sopraccitate  societa'  hanno  richiesto,  alla luce del predetto verbale  di  accordo  e  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 1-bis della  legge  3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del trattamento straordinario   di  integrazione  salariale,  per  un  primo  periodo semestrale   dal   1° gennaio  2005-30 giugno  2005,  in  favore  del personale  dipendente,  sia  di  terra  che navigante, indicato negli allegati elenchi nominativi forniti dalle medesime societa';
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore del personale  di  terra  e  navigante,  dipendente dalle societa' Volare Group  S.p.a.,  Volare  Airlines  S.p.a.  e  Air  Europe  S.p.a.,  in amministrazione  straordinaria,  ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291.
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004,  in  favore  del  personale  di  terra  e navigante, compresi i lavoratori  con  contratto  di  formazione  e  lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa': Volare Group S.p.a., in amministrazione  straordinaria sede in Gallarate (Varese), unita' in: Gallarate  (Varese) via Carlo Noe', Thiene (Vicenza) corso Garibaldi, Milano  via  Pirelli,  Orio  al Serio (Bergamo) Aeroporto di Bergamo, Bari Aeroporto civile, Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino, Catania Aeroporto Fontanarossa, Venezia Aeroporto Marco Polo, Segrate (Milano)  Aeroporto  Linate,  Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa, Roma Aeroporto  Fiumicino, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005, pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004,  in  favore  del  personale  di  terra  e navigante, compresi i lavoratori  con  contratto  di  formazione  e  lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa': Volare Airlines S.p.a., in  amministrazione  straordinaria sede in Gallarate (Varese), unita' in:  Ferno  (Varese)  Aeroporto  Malpensa, Segrate (Milano) Aeroporto Linate,  Orio al Serio (Bergamo) Aeroporto Bergamo, Venezia Aeroporto Marco  Polo,  Verona  Aeroporto  Villafranca, Sommacampagna (Verona), Gallarate (Varese) via Carlo Noe', per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005, pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004,  in  favore  del  personale  di  terra  e navigante, compresi i lavoratori  con  contratto  di  formazione  e  lavoro, indicato negli elenchi  allegati  e  dipendente dalla societa': Air Europe S.p.a. in amministrazione  straordinaria  sede in Gallarate (Varese), unita' in Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa, Gallarate (Varese) via Carlo Noe', per  il  periodo  dal  1° gennaio  2005  al 30 giugno 2005, pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 4. Le   societa'   predette   sono  tenute  a  comunicare  mensilmente all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati  dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 6. Le  societa'  Volare  Group  S.p.a.,  Volare  Airlines S.p.a. e Air Europe  S.p.a.  sono  tenute  a  presentare al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  alla  scadenza  del  periodo  oggetto del presente  provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del  periodo  massimo  di  ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis   della  legge  3 dicembre  2004,  al  fine  di  consentire  il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 marzo 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
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