Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 marzo 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa': Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a., Air Europe S.p.a. (Decreto n. 35671). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto l'accordo in data 21 dicembre 2004, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle societa' Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a. nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi, sfociata nella procedura di amministrazione straordinaria, nella quale si sono trovate le predette societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in favore di un numero massimo di 1100 unita', dipendenti dalle societa' di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro; Viste le istanze presentate in data 13 gennaio 2005, con le quali le sopraccitate societa' hanno richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per un primo periodo semestrale dal 1° gennaio 2005-30 giugno 2005, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante, indicato negli allegati elenchi nominativi forniti dalle medesime societa'; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalle societa' Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a., in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291. Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa': Volare Group S.p.a., in amministrazione straordinaria sede in Gallarate (Varese), unita' in: Gallarate (Varese) via Carlo Noe', Thiene (Vicenza) corso Garibaldi, Milano via Pirelli, Orio al Serio (Bergamo) Aeroporto di Bergamo, Bari Aeroporto civile, Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino, Catania Aeroporto Fontanarossa, Venezia Aeroporto Marco Polo, Segrate (Milano) Aeroporto Linate, Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa, Roma Aeroporto Fiumicino, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005, pagamento diretto: si. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa': Volare Airlines S.p.a., in amministrazione straordinaria sede in Gallarate (Varese), unita' in: Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa, Segrate (Milano) Aeroporto Linate, Orio al Serio (Bergamo) Aeroporto Bergamo, Venezia Aeroporto Marco Polo, Verona Aeroporto Villafranca, Sommacampagna (Verona), Gallarate (Varese) via Carlo Noe', per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005, pagamento diretto: si. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa': Air Europe S.p.a. in amministrazione straordinaria sede in Gallarate (Varese), unita' in Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa, Gallarate (Varese) via Carlo Noe', per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005, pagamento diretto: si. |
| Art. 4. Le societa' predette sono tenute a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 5. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 6. Le societa' Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a. sono tenute a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni |
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