Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2005 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo, cosi' da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell'interno, delle attivita' produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e
sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo

1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonche' per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. E' fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalita' internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede: a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per
euro 15.000.000 per ciascun degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per
euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal
2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3; c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il
2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
11. Il comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale dell'attivita' produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita' all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Uffici all'estero" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilita', all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente comma.
 
Art. 1-bis (2)
(( Modifiche al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 ))


(( 1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato; b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno
di venticinque anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di
quarantacinque anni di eta', anche pensionati"; c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per piu'
di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di
inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo
54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da
parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale"; d) all'articolo 70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi"; e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura
meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le
attivita' che non danno complessivamente luogo, con riferimento al
medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso
di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di
lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel
corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro"; f) all'articolo 72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona
che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per
fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per
fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo
70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale
disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato"; g) all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" e' soppressa.
))
 
Art. 1-ter (2)
(( Quote massime di lavoratori stranieri per
esigenze di carattere stagionale ))


(( 1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. ))
 
Art. 1-quater (2)
(( Alto Commissario per la lotta alla contraffazione ))

(( 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di
violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei
fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. ))
 
Art. 2
Disposizioni in materia fallimentare
processuale civile e di libere professioni

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato: "regio decreto n. 267 del 1942", sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: "67. Atti a titolo
oneroso, pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l'altra
parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto
cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non
effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se
compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie
costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di
fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di
debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli
costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di
terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche'
non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole
l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo,
destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o
di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che
appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione
debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai
sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo
182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro
effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non
subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla
scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali
all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione
controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto
di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali."; b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal
seguente: "70. Effetti della revocazione. La revocatoria dei
pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure
di compensazione multilaterale o dalle societa' previste
dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita
e produce effetti nei confronti del destinatario della
prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al
passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari
alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue
pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello
stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data
in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo
corrispondente a quanto restituito."; c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942
sono aggiunte, in fine, le parole: "e degli accordi di
ristrutturazione"; d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal
seguente: "160. Condizioni per l'ammissione alla procedura.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo'
prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla
proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come
assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da
costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi
diverse."; e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal
seguente: "161. Domanda di concordato. La domanda per l'ammissione
alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa
ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non
rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti
e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui
all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell'articolo 152."; f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal
seguente: "163. Ammissione alla procedura. Il tribunale,
verificata la completezza e la regolarita' della documentazione,
con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura
di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione
della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni
dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni
degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del
tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera
procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario
giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma."; g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
dal seguente: "177. Maggioranza per l'approvazione del concordato.
Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al
voto nella classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al
primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso
di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi
ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i
creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la
garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non
rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche
parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero
credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del
credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno
prima della proposta di concordato."; h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
dal seguente: "180. Approvazione del concordato e giudizio di
omologazione. Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio
per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.
Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale,
e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e
agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno
dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria
difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e
dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario
giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche
d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie,
eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per
l'espletamento dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma
dell'articolo 177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto
motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il
tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo
comma dell'articolo 177, puo' approvare il concordato nonostante
il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza
delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti
possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale,
che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e
affisso a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo."; i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
dal seguente: "181. Chiusura della procedura. La procedura di
concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai
sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel
termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola
volta dal tribunale di sessanta giorni."; l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e' inserito
il seguente: "182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. Il
debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la documentazione
di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per
cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare
riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento
dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed
ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in
camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici
giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione
nel registro delle imprese.".
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 133 del codice di procedura civile, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: in=3; "L'avviso di cui al secondo comma
puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi."; b) all'articolo 134 del codice di procedura civile, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: "L'avviso di cui al secondo comma puo'
essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi."; c) all'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche a mezzo telefax
o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"; d) all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti
private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal
difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia
dell'atto inviato, attestandone la conformita' all'originale, e
l'avviso di ricevimento."; e) all'articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma
e' sostituito dal seguente: "In caso di espropriazione immobiliare
lo stesso avviso puo' essere inserito in appositi siti Internet.".
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per
la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e'
sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario
stesso."; b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "per telegrafo"
sono inserite le seguenti: "o in via telematica"; c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se le persone
abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario,
rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo'
recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego e' depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale
preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo
di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale
o una sua dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura
dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in
busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.
L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha
richiesto la notifica e del suo eventuale difensore,
dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta
e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di
deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua
dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche'
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del
piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il
termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la
notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni
dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il
predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al
mittente.";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui
al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne
abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in
calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione
"atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data
di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e'
stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza
senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente
postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che
l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il
termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La notificazione
si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla
data del ritiro del piego, se anteriore.";
4) al quinto comma, dopo le parole: "presso l'ufficio postale"
sono inserite le seguenti: "o una sua dipendenza";
5) il sesto comma e' abrogato.".
5. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e' obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo puo' essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilita' di un professionista, anche presso amministrazioni e societa' che svolgono attivita' nel settore.
6. Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non piu' della meta' dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.
7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini e' subordinata alla necessita' di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attivita' caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.
8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attivita' regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.
 
Art. 2-bis (2)
(( Misure relative all'attuazione della programmazione
cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006 ))


((. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di sistema" 2000-2006 a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987. ))
 
Art. 3
Semplificazione amministrativa

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. Dichiarazione di inizio attivita'. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) puo' essere effettuata su istanza del venditore, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalita' applicative dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e' demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresi' disciplinati i requisiti necessari, le modalita' di esercizio dell'attivita' medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 4
Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311

1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 82 e' soppresso; b) al comma 344 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si
applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di
approvazione del modello per la comunicazione previsto dal
presente comma."; c) al comma 362, dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le
seguenti: "e quelle relative a residui passivi perenti"; d) il comma 540 e' soppresso.
 
Art. 4-bis (2)
(( Trasferimenti erariali alle regioni ))

(( 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' sostituito dal seguente: "2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "Entro il 30 aprile 2005" sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 30 settembre 2005". ))
 
Art. 4-ter (2)
(( Indicazione del codice fiscale nelle
distinte di versamento in Tesoreria ))


(( 1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie. ))
 
Art. 5
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto della modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2, da inserire in apposito programma regionale, e' effettuata, valorizzando la capacita' propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project financing possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti competenti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti, gia' formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' destinati a concludersi entro trenta giorni.
7. Per ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente gia' nominati. Nel caso di opera di interesse regionale la proposta di nomina o di sostituzione dei Commissari straordinari deve essere formulata sentito previamente il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata; nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale, la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve essere formulata sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata ovvero con il sindaco della citta' metropolitana interessata.
8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione dei terminali di rigassificazione gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con la citata deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede, senza necessita' di diffida, alla nomina di un commissario "ad acta" per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle normativa comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.
 
Art. 5-bis (2)
(( Incentivazione della logistica ))

(( 1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalita', con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere piu efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonche' utilizzo di tecnologie informatiche. ))
 
Art. 6
Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per
investimenti in ricerca svolti congiuntamente da
imprese e universita' o enti pubblici di ricerca
e per altre finalita' di pubblico interesse

1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' destinata al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonche' gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei limiti delle finalita' di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 354, dopo le parole: "sostegno alle imprese" sono
inserite le seguenti: "e gli investimenti in ricerca"; b) al comma 355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono
considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie
digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al
risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
ambientale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8
e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti
infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad
essi collegate.".
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi: a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che
coinvolgano prioritariamente imprese, universita' ed enti pubblici
di ricerca, a sostegno sia della produttivita' dei settori
industriali a maggiore capacita' di esportazione o ad alto
contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti
dall'estero e che comprendano attivita' di formazione per almeno
il dieci per cento delle risorse; b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti
tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli
altri enti nazionali e territoriali; c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con
particolare riferimento alle imprese di piccola e media
dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' riservare una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci dell'imprese proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonche' le modalita' di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonche' alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttivita' dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio decreto, le modalita' semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorita' e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle imprese che si associano con universita', centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalita' semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.
 
Art. 6-bis (2)
(( Disposizioni per l'incentivazione e
lo sviluppo dell'industria per la difesa ))


(( 1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unita' navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si potra' provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ))
 
Art. 7
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della societa' Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' rinnovato, per il triennio 2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 e' sostituito dal seguente: "502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi e' preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.".
 
Art. 8
Riforma degli incentivi

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitivita' del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attivita' produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi: a) il contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al
finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo,
da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento
bancario ordinario a tasso di mercato; b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 356,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e
le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento
pubblico agevolato; c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico
agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo; d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano
positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il
rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo
quanto disposto dal comma 4; e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati
nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato,
pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore
ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attivita' della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformita' alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro: a) le attivita' e le iniziative ammissibili; b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili; c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita' della
procedura valutativa a graduatoria; d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e
territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e); e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che
l'intensita' di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti
delle intensita' massime consentite dalla normativa dell'Unione
europea; f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e
finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al
comma 1, lettera a); g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle domande,
prevedendo la stipula di apposite convenzioni, modificando
eventualmente quelle attualmente in essere, con soggetti in
possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di
terzieta'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento e' assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilita', non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano
i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli
investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le
iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di
preammortamento, non superiore a quindici anni."; b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo
11, comma 2, le parole: "composte esclusivamente da soggetti di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29
anni" sono sostituite dalle seguenti: "composte prevalentemente da
soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni"; c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11,
comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "alla data
del 1° gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero da almeno
sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,"; d) all'articolo 9, comma 1, le parole: "gli agricoltori di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni" sono sostituite dalle seguenti: "i
giovani imprenditori agricoli"; e) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis
(Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II
del presente titolo I possono essere concessi anche per finanziare
ampliamenti aziendali effettuati da societa' in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima
della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato
l'attivita' di impresa da almeno tre anni prima della predetta
data. Nel caso in cui le societa' richiedenti abbiano gia'
beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono
dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di
investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della
data di presentazione della domanda e di essere in regola con il
pagamento delle rate di mutuo."; f) all'articolo 17, comma 1, le parole: "nei sei mesi antecedenti la"
sono sostituite dalla seguente: "alla"; g) all'articolo 23, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6,
8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere
modificati con delibera del CIPE.".
 
Art. 8-bis (2)
(( Ulteriori interventi per i
Giochi olimpici invernali "Torino 2006" ))


(( 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
societa' di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il
2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi
incrementi"; b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' per la
realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,"; c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo; d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di cui alla
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono
inserite le seguenti: "nonche' a quelli di cui al comma 2 del
presente articolo,"; e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "In
relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di attuare i
compiti di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 nonche' i
soggetti di cui la stessa si puo' avvalere possono altresi'
procedere in deroga alle norme di contabilita' generale dello
Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in
attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 10 milioni di euro. ))
 
Art. 9
Dimensione europea per la piccola impresa
e premio di concentrazione

1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono: a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo
agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi; b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque
operata, deve rientrare nella definizione di piccola e media
impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del
6 maggio 2003; c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione
devono aver esercitato l'attivita' nell'anno precedente alla data
in cui e' ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed
essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello
Spazio economico europeo.
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 10
Disposizioni in materia di agricoltura

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c) le
cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro
unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione
vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente
dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o
previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che
provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione,
alla vendita collettiva per conto dei produttori soci."; b) il comma 3 e' soppresso; c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sempre
che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime
ordinario."; d) il comma 10 e' soppresso; e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma
7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che
optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all'ufficio secondo le modalita' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.".
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato" sono
sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,97 per ettolitro e per
grado-Plato"; b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro"
sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro
62,33 per ettolitro"; c) le parole: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono
sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 765,44 per
ettolitro anidro".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminatele percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "contratti di filiera", sono inserite le seguenti: "e di distretto".
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilita' di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5 dopo le parole: "dal presente articolo", sono inserite
le seguenti: ", nonche' quelle previste dall'articolo 1, comma
512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le garanzie
prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite
dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita'
da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa al sensi del comma 2, si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.".
9. Il Fondo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul Fondo per la meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, gia' destinate al fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del programma di cui al presente comma, della societa' "Buonitalia" S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
 
Art. 10-bis (2)
(( Modifica all'articolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49 ))


(( 1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa' finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di formazione e consulenza alle cooperative nonche' di promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione del presente comma". ))
 
Art. 10-ter (2)
(( Disposizioni per il settore agroalimentare ))

(( 1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu' decreti, puo' affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA S.p.a. e' riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attivita', da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa societa' ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu' decreti, puo' trasferire alla societa' ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalita' stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorita' nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e' riconosciuta priorita' nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a., nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. ))
 
Art. 11
Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalita' indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 28 e' soppresso; b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto
previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei
requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di societa' o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 50 milioni di euro.
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono aggiornate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu' elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'Europa centrale.
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994, la regione Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assicura la disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono: a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli
impianti; b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea
al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma
di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente; c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori; d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della
miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di
produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a
promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente,
avvalendosi della disponibilita' di energia elettrica a costo
ridotto per le imprese localizzate nell'Isola; e) definizione e promozione di un programma di attivita' finalizzato
alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi
della legge 27 giugno 1985, n. 351.
 
Art. 11-bis (2) ((Sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas))

(( 1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del fondo nonche' di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari. ))
 
Art. 11-ter (2)
(( Potenziamento delle aree sottoutilizzate ))

(( 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato,
rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo
contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, e'
deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale
non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto,
e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri
9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004
il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari
rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni
caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di
assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
sempreche' permanga il medesimo rapporto di impiego"; b) il comma 4-quinquies e' sostituito dal seguente:
"4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre
2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater
e' quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale
per il periodo 2000-2006 e da quella che verra' approvata per il
successivo periodo".
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili gia' preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, e' esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento e' recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere gia' adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunita' europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300. ))
 
Art. 11-quater (2)
(( Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle
prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea ))


(( 1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalita' di effettuazione dell'ordine di acquisto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione gia' assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente puo' chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorita' estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ))
 
Art. 11-quinquies (2)
(( Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana ))

(( 1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso societa' di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma e' fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operativita' di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati conseguiti. ))
 
Art. 12
Rafforzamento e rilancio del settore turistico

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita' dell'Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalita' indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: "Agenzia", sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: a) contributi dello Stato; b) contributi delle regioni; c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di
altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita'
promozionali; d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e
servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di
cui al comma 8; e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia e' in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, gia' avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalita' e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme gia' assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al Progetto Scegli-Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
Art. 13.
Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il
potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al
reimpiego nonche' conferma dell'indennizzabilita' della
disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa.

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006 sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, e' elevata a sette mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennita' e' elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'articolo 20, comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' abrogato. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "310 milioni di euro"" sono sostituite dalle seguenti: "460 milioni di euro"; dopo le parole: "entro il 31 dicembre 2005"" sono inserite le seguenti: "e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006"; dopo le parole: "intervenuti entro il 30 giugno 2005"" sono inserite le seguenti: "che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale";
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, in caso di cessazione di attivita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato articolo 4, comma 3, e' effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entita' dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilita' territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati, al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, e' erogata una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le relative modalita' attuative.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei soggetti di gestione dei programmi di sviluppo locale connessi." .
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l'anno 2005, per 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e per 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).
8. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attivita' di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contatti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non puo' superare sessantacinque giornate annue di indennita'. Per l'indennita' ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione dell'attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per l'impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12.
12. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate.";
b) al comma 2, le parole: "da due rappresentanti delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro rappresentanti delle regioni".
 
Art. 13-bis (2)
(( Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ))


(( 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite
nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre
disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto
della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per
periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o
le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo
Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di
speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di
invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti
devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne
assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del
mutuatario"; b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di dieci
anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non
superiore ai dieci anni" e sono soppresse le parole: "ed abbiano
compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e,
nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio
utile per l'indennita' di anzianita'";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in
servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello
stipendio o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che,
al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la
scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di
fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente
comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile con gli enti e le
amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente
testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere
un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute
fiscali, purche' questo abbia carattere certo e continuativo. La
cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del
contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono
sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del
codice di procedura civile"; c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola:
"Non" e le parole: "Istituto nazionale per l'assistenza dei
dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti:
"Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo
stesso divieto vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si
possono perseguire".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo. ))
 
Art. 13-ter (2)
(( Contributi agricoli ))

(( 1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005. ))
 
Art. 14
ONLUS e terzo settore

1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.";
b) all'articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: "o finalita' di ricerca scientifica" sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
 
Art. 14-bis (2)
(( Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano ))


(( 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. ))
 
Art. 14-ter (2)
(( Abrogazione di norme ))

(( 1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l'articolo 10 del decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L'attivita' di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive puo' essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. ))
 
Art. 15
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma 2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 73 milioni di euro per l'anno 2005, 458 milioni di euro per l'anno 2006, e 368,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo speciale di
parte corrente" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo
utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni; b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
speciale di conto capitale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 315 milioni di euro
per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10,
commi 2, 3 e 4; d) quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2006 e a 65 milioni di
euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, e' iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
 
Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
Follini, Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
e dei trasporti
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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