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| Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35 |  | Disposizioni  urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo  economico, sociale e territoriale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
 Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di dotare  l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni  del  Piano  d'azione  europeo, cosi' da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  i Vicepresidenti   del   Consiglio   dei  Ministri  e  con  i  Ministri dell'interno,  delle attivita' produttive, delle comunicazioni, delle politiche  agricole  e  forestali,  dell'ambiente  e della tutela del territorio,  delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per  i  beni  e le attivita' culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e
 sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo
 
 1.  Per  il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di  consentire  l'ingresso  e  l'uscita  delle  merci  dal territorio doganale  dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei  traffici,  nonche'  per  l'incentivazione  dei sistemi logistici nazionali  in  grado  di  rendere  piu'  efficiente lo stoccaggio, la manipolazione  e  la  distribuzione  delle  merci,  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in  materia di servizi di polizia  doganale,  il  riassetto  delle  procedure amministrative di sdoganamento   delle   merci,   con   l'individuazione  di  forme  di semplificazione  e  di  coordinamento  operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che   concorrono   allo   sdoganamento   delle   merci,   e  comunque nell'osservanza  dei  principi della massima riduzione dei termini di conclusione  dei  procedimenti  e  della  uniformazione  dei tempi di conclusione  previsti  per  procedimenti  tra  loro  analoghi,  della disciplina  uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso  tipo  che  si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima  amministrazione,  dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure alle  tecnologie  informatiche,  del piu' ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. E'  fatta  salva  la  disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale  dei  beni  culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 2.  Ai  fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte    certificazioni    possono   comunque   consentire,   in alternativa,   la   presentazione  di  certificazioni  rilasciate  da soggetto privato abilitato.
 3.  Al  comma  380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  le  parole:  "Agenzia  delle  entrate"  sono  inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
 4.  Per  garantire  il  potenziamento  e  la piena efficienza delle apparecchiature   scanner   in  dotazione  all'Agenzia  delle  dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire   la  presenza  delle  imprese  sul  mercato  attraverso  lo snellimento  delle  operazioni  doganali  corrette ed il contrasto di quelle   fraudolente,   nonche'  assicurare  un  elevato  livello  di deterrenza  ai  traffici  connessi al terrorismo ed alla criminalita' internazionale,  l'Agenzia  delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta  milioni  di  euro,  le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente  versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre  1989,  n.  349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
 5.  E'  istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un  apposito  Fondo  con  la  dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005,  di  39.498.000  euro  per  l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno  2007  e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze  connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato  al  contrasto  della  criminalita'  organizzata  e della immigrazione  illegale  attraverso  lo  scambio  tra gli Stati membri dell'Unione  europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE  del  Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  decreto del Ministro dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede: a) quanto  a  euro  4.845.000  per  il  2005,  a  euro 15.000.000 per
 ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione
 dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base di parte
 corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
 dell'economia   e  delle  finanze  per  l'anno  2005,  allo  scopo
 parzialmente  utilizzando,  per  euro  1.345.000 per il 2005 e per
 euro   15.000.000   per   ciascun   degli   anni   2006   e  2007,
 l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri e, per
 euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
 dell'interno; b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal
 2008,  mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
 dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3; c) quanto  a  euro  29.335.000  per il 2005, a euro 24.498.000 per il
 2006  e  ad  euro  1.134.000  per il 2007, mediante corrispondente
 riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
 triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
 di  conto  capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per l'anno 2005, allo
 scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
 predetto Ministero.
 6.  Il  limite  massimo  di  intervento  della  Simest S.p.a., come previsto  dalla  legge  24  aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per cento  per  gli  investimenti  all'estero  che  riguardano  attivita' aggiuntive  delle  imprese,  derivanti  da  acquisizioni  di imprese, "joint-venture"  o  altro  e  che  garantiscano il mantenimento delle capacita'  produttive  interne.  Resta  ferma la facolta' del CIPE di variare,  con  proprio  provvedimento,  la percentuale della predetta partecipazione.
 7.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa   pecuniaria   fino   a   10.000   euro  l'acquisto  o l'accettazione,   senza   averne   prima   accertata   la   legittima provenienza,  a  qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o per  la  condizione  di  chi  le  offre  o  per l'entita' del prezzo, inducano  a  ritenere  che siano state violate le norme in materia di origine  e  provenienza  dei  prodotti  ed  in  materia di proprieta' intellettuale.  La sanzione di cui al presente comma si applica anche a  coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo  alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
 8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma  7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  ad  appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato  di  previsione  del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero   degli   affari  esteri,  da  destinare  alla  lotta  alla contraffazione.
 9.  All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".
 10.  All'articolo  517  del codice penale, le parole: "due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
 11.  Il  comitato  anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma 72,   della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  opera  in  stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
 12.  I  benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della  legge  12  dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle   imprese   che,   investendo   all'estero,  non  prevedano  il mantenimento  sul  territorio  nazionale  delle attivita' di ricerca, sviluppo,  direzione  commerciale,  nonche'  di una parte sostanziale dell'attivita' produttive.
 13.  Le  imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita' all'estero  in  data  antecedente  alla data di entrata in vigore del presente   decreto   e   che  intendono  reinvestire  sul  territorio nazionale,  possono  accedere  alle  agevolazioni  e  agli  incentivi concessi  alle  imprese estere sulla base delle previsioni in materia di  contratti  di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del  19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6  maggio  2003,  e  n.  16/03  del  9  maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
 14.  Allo  scopo  di  favorire l'attivita' di ricerca e innovazione delle  imprese  italiane  ed  al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100,  possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale  della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare  investimenti  in  ricerca  e  innovazione  nel periodo di durata del contratto.
 15.  I  funzionari  delegati  di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti  tra  le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli  relativi  all'acquisizione  di  beni  e servizi nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base "Uffici all'estero" dello stato di previsione  del  Ministero  degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente  motivati,  sono  comunicati  al  competente  centro di responsabilita',  all'ufficio  centrale del bilancio e alla Corte dei conti,   al   fine  della  rendicontazione,  del  controllo  e  delle conseguenti  variazioni  di  bilancio  da  disporre  con  decreto del Ministro  degli  affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle norme di cui al presente comma.
 |  |  |  | Art. 1-bis (2) (( Modifiche al decreto legislativo
 10 settembre 2003, n. 276 ))
 
 ((  1.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato; b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
 concluso  con  riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno
 di  venticinque  anni  di  eta'  ovvero  da lavoratori con piu' di
 quarantacinque anni di eta', anche pensionati"; c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.   Durante   il   rapporto  di  inserimento,  la  categoria  di
 inquadramento  del  lavoratore non puo' essere inferiore, per piu'
 di  due  livelli,  alla  categoria  spettante, in applicazione del
 contratto  collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
 mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
 quelle  al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di
 inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
 applicazione  per  la  categoria di lavoratori di cui all'articolo
 54,  comma  1,  lettera e), salvo non esista diversa previsione da
 parte   dei   contratti   collettivi   nazionali   o  territoriali
 sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
 di   lavoro   comparativamente   piu'  rappresentative  sul  piano
 nazionale"; d) all'articolo 70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
 "e-bis)  dell'impresa  familiare  di  cui all'articolo 230-bis del
 codice  civile,  limitatamente  al  commercio,  al  turismo  e  ai
 servizi"; e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
 "2.  Le  attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
 favore   di  piu'  beneficiari,  configurano  rapporti  di  natura
 meramente  occasionale  e  accessoria,  intendendosi  per  tali le
 attivita' che non danno complessivamente luogo, con riferimento al
 medesimo  committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso
 di un anno solare.
 2-bis.  Le  imprese  familiari  possono  utilizzare prestazioni di
 lavoro  accessorio  per  un importo complessivo non superiore, nel
 corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro"; f) all'articolo 72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
 "4.   Fermo   restando   quanto   disposto  dal  comma  4-bis,  il
 concessionario  provvede al pagamento delle spettanze alla persona
 che  presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
 fiscale,  effettua  il versamento per suo conto dei contributi per
 fini   previdenziali  all'INPS,  alla  gestione  separata  di  cui
 all'articolo  2,  comma  26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
 misura  pari  al 13 per cento del valore nominale del buono, e per
 fini  assicurativi  contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
 al  7  per  cento  del  valore  nominale  del  buono,  e trattiene
 l'importo  autorizzato  dal decreto di cui al comma 1, a titolo di
 rimborso spese.
 4-bis.  Con  riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo
 70,  comma  1,  lettera  e-bis),  trova  applicazione  la  normale
 disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato"; g) all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" e' soppressa.
 ))
 |  |  |  | Art. 1-ter (2) (( Quote massime di lavoratori stranieri per
 esigenze di carattere stagionale ))
 
 ((  1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da  ammettere  nel  territorio  dello Stato per lavoro subordinato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  4, del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e successive modificazioni, possono  essere  stabilite,  con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello   Stato  per  lavoro  subordinato  per  esigenze  di  carattere stagionale  per  i  settori  dell'agricoltura e del turismo, anche in misura  superiore  alle  quote  stabilite  nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. ))
 |  |  |  | Art. 1-quater (2) (( Alto Commissario per la lotta alla contraffazione ))
 
 ((   1.   E'   istituito  l'Alto  Commissario  per  la  lotta  alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento   delle  funzioni  di  sorveglianza  in  materia  di
 violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio  sulle  attivita' di prevenzione e di repressione dei
 fenomeni di contraffazione.
 2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
 3.  L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici  delle  competenti  direzioni  generali  del  Ministero  delle attivita' produttive.
 4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono definite le modalita'  di  composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 5.  Sono  abrogate  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. ))
 |  |  |  | Art. 2 Disposizioni in materia fallimentare
 processuale civile e di libere professioni
 
 1.  Al  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato: "regio   decreto  n.  267  del  1942",  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) l'articolo  67  e'  sostituito  dal  seguente:  "67. Atti a titolo
 oneroso,  pagamenti,  garanzie.  Sono  revocati, salvo che l'altra
 parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
 1)  gli  atti  a  titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
 dichiarazione  di  fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
 obbligazioni  assunte  dal  fallito  sorpassano di oltre un quarto
 cio' che a lui e' stato dato o promesso;
 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non
 effettuati  con  danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se
 compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
 3)  i  pegni,  le  anticresi  e  le ipoteche volontarie costituiti
 nell'anno  anteriore  alla  dichiarazione di fallimento per debiti
 preesistenti non scaduti;
 4)  i  pegni,  le  anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie
 costituiti   entro   sei  mesi  anteriori  alla  dichiarazione  di
 fallimento per debiti scaduti.
 Sono  altresi'  revocati,  se  il curatore prova che l'altra parte
 conosceva  lo  stato  d'insolvenza  del  debitore,  i pagamenti di
 debiti  liquidi  ed  esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli
 costitutivi  di  un  diritto  di  prelazione  per debiti, anche di
 terzi,   contestualmente   creati,  se  compiuti  entro  sei  mesi
 anteriori alla dichiarazione di fallimento.
 Non sono soggetti all'azione revocatoria:
 a)  i  pagamenti  di  beni  e  servizi  effettuati  nell'esercizio
 dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
 b)  le  rimesse  effettuate su un conto corrente bancario, purche'
 non   abbiano   ridotto   in   maniera   consistente   e  durevole
 l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
 c)  le  vendite  a  giusto  prezzo  d'immobili  ad  uso abitativo,
 destinati  a  costituire l'abitazione principale dell'acquirente o
 di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
 d)  gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie concesse su beni del
 debitore  purche'  posti  in  essere in esecuzione di un piano che
 appaia  idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione
 debitoria  dell'impresa  e ad assicurare il riequilibrio della sua
 situazione  finanziaria  e  la cui ragionevolezza sia attestata ai
 sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
 e)  gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie  posti  in essere in
 esecuzione   del   concordato   preventivo,   dell'amministrazione
 controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo
 182-bis;
 f)  i  pagamenti  dei  corrispettivi  per  prestazioni  di  lavoro
 effettuate   da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,  anche  non
 subordinati, del fallito;
 g)  i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili eseguiti alla
 scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi  strumentali
 all'accesso   alle   procedure   concorsuali   di  amministrazione
 controllata e di concordato preventivo.
 Le  disposizioni  di questo articolo non si applicano all'istituto
 di  emissione,  alle  operazioni  di credito su pegno e di credito
 fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali."; b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal
 seguente:  "70.  Effetti  della  revocazione.  La  revocatoria dei
 pagamenti  avvenuti  tramite intermediari specializzati, procedure
 di   compensazione   multilaterale   o   dalle  societa'  previste
 dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita
 e   produce   effetti   nei   confronti   del  destinatario  della
 prestazione.
 Colui  che,  per  effetto della revoca prevista dalle disposizioni
 precedenti,  ha  restituito  quanto  aveva  ricevuto e' ammesso al
 passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
 Qualora  la  revoca  abbia  ad  oggetto atti estintivi di rapporti
 continuativi  o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari
 alla  differenza  tra  l'ammontare  massimo  raggiunto  dalle  sue
 pretese,  nel  periodo per il quale e' provata la conoscenza dello
 stato  d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data
 in  cui  si  e'  aperto  il  concorso.  Resta salvo il diritto del
 convenuto    d'insinuare   al   passivo   un   credito   d'importo
 corrispondente a quanto restituito."; c) nella  rubrica  del  Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942
 sono   aggiunte,   in   fine,  le  parole:  "e  degli  accordi  di
 ristrutturazione"; d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal
 seguente:   "160.  Condizioni  per  l'ammissione  alla  procedura.
 L'imprenditore  che  si  trova  in stato di crisi puo' proporre ai
 creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo'
 prevedere:
 a)  la  ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
 attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante  cessione dei beni,
 accollo,   o   altre   operazioni   straordinarie,   ivi  compresa
 l'attribuzione   ai   creditori,  nonche'  a  societa'  da  questi
 partecipate,   di   azioni,   quote,  ovvero  obbligazioni,  anche
 convertibili  in  azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
 debito;
 b)  l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla
 proposta  di  concordato ad un assuntore; possono costituirsi come
 assuntori  anche i creditori o societa' da questi partecipate o da
 costituire  nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
 destinate  ad  essere  attribuite  ai  creditori  per  effetto del
 concordato;
 c)  la  suddivisione  dei  creditori  in  classi secondo posizione
 giuridica e interessi economici omogenei;
 d)  trattamenti  differenziati tra creditori appartenenti a classi
 diverse."; e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal
 seguente: "161. Domanda di concordato. La domanda per l'ammissione
 alla  procedura  di concordato preventivo e' proposta con ricorso,
 sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa
 ha  la  propria  sede  principale;  il  trasferimento della stessa
 intervenuto  nell'anno  antecedente  al  deposito  del ricorso non
 rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso:
 a)   una   aggiornata  relazione  sulla  situazione  patrimoniale,
 economica e finanziaria dell'impresa;
 b)  uno  stato  analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco
 nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti
 e delle cause di prelazione;
 c)  l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
 proprieta' o in possesso del debitore;
 d)  il  valore  dei beni e i creditori particolari degli eventuali
 soci illimitatamente responsabili.
 Il  piano  e  la  documentazione di cui ai commi precedenti devono
 essere  accompagnati  dalla  relazione di un professionista di cui
 all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
 fattibilita' del piano medesimo.
 Per  la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
 norma dell'articolo 152."; f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal
 seguente:   "163.   Ammissione   alla   procedura.  Il  tribunale,
 verificata  la  completezza e la regolarita' della documentazione,
 con  decreto  non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura
 di  concordato  preventivo;  ove  siano previste diverse classi di
 creditori,  il  tribunale provvede analogamente previa valutazione
 della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
 Con il provvedimento di cui al primo comma:
 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
 2)  ordina  la  convocazione dei creditori non oltre trenta giorni
 dalla  data  del  provvedimento  e  stabilisce  il  termine per la
 comunicazione di questo ai creditori;
 3)  nomina  il  commissario  giudiziale  osservate le disposizioni
 degli articoli 28 e 29;
 4)  stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
 quale   il   ricorrente  deve  depositare  nella  cancelleria  del
 tribunale   la  somma  che  si  presume  necessaria  per  l'intera
 procedura.
 Qualora  non  sia  eseguito il deposito prescritto, il commissario
 giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma."; g) l'articolo  177  del  regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
 dal seguente: "177. Maggioranza per l'approvazione del concordato.
 Il  concordato  e'  approvato  se  riporta  il voto favorevole dei
 creditori  che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al
 voto.   Ove   siano  previste  diverse  classi  di  creditori,  il
 concordato   e'  approvato  se  riporta  il  voto  favorevole  dei
 creditori  che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al
 voto nella classe medesima.
 Il  tribunale,  riscontrata  in ogni caso la maggioranza di cui al
 primo  comma,  puo' approvare il concordato nonostante il dissenso
 di  una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi
 ha  approvato  la  proposta  di concordato e qualora ritenga che i
 creditori  appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
 soddisfatti  dal  concordato in misura non inferiore rispetto alle
 alternative concretamente praticabili.
 I  creditori  muniti  di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la
 garanzia  sia  contestata,  non  hanno  diritto  al  voto  se  non
 rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche
 parziale,  purche'  non  inferiore  alla  terza  parte dell'intero
 credito fra capitale ed accessori.
 Qualora   i  creditori  muniti  di  privilegio,  pegno  o  ipoteca
 rinuncino  in  tutto  o in parte alla prelazione, per la parte del
 credito  non  coperta  dalla garanzia sono assimilati ai creditori
 chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
 Sono  esclusi  dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
 del  debitore,  i  suoi  parenti  e affini fino al quarto grado, i
 cessionari  o  aggiudicatari  dei  loro crediti da meno di un anno
 prima della proposta di concordato."; h) l'articolo  180  del  regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
 dal  seguente:  "180.  Approvazione  del  concordato e giudizio di
 omologazione. Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio
 per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.
 Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale,
 e  notificato,  a  cura  del debitore, al commissario giudiziale e
 agli eventuali creditori dissenzienti.
 Il  debitore,  il  commissario giudiziale, gli eventuali creditori
 dissenzienti  e  qualsiasi  interessato  devono costituirsi almeno
 dieci  giorni  prima  dell'udienza  fissata,  depositando  memoria
 difensiva  contenente  le  eccezioni  processuali  e di merito non
 rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e
 dei  documenti  prodotti.  Nel  medesimo  termine  il  commissario
 giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
 Il  tribunale,  nel  contraddittorio  delle  parti,  assume  anche
 d'ufficio   tutte   le   informazioni   e   le  prove  necessarie,
 eventualmente  delegando  uno  dei  componenti  del  collegio  per
 l'espletamento dell'istruttoria.
 Il   tribunale,   se   la   maggioranza  di  cui  al  primo  comma
 dell'articolo  177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto
 motivato.  Quando  sono  previste  diverse classi di creditori, il
 tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo
 comma  dell'articolo  177, puo' approvare il concordato nonostante
 il  dissenso  di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza
 delle  classi  ha  approvato  la  proposta di concordato e qualora
 ritenga  che  i  creditori  appartenenti  alle classi dissenzienti
 possano   risultare  soddisfatti  dal  concordato  in  misura  non
 inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
 Il  decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale,
 che  provvede  a  darne  notizia  ai creditori, ed e' pubblicato e
 affisso a norma dell'articolo 17.
 Le   somme  spettanti  ai  creditori  contestati,  condizionali  o
 irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che
 fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo."; i) l'articolo  181  del  regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
 dal  seguente:  "181.  Chiusura  della  procedura. La procedura di
 concordato  preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai
 sensi  dell'articolo  180.  L'omologazione  deve  intervenire  nel
 termine  di  sei  mesi  dalla  presentazione  del ricorso ai sensi
 dell'articolo  161;  il termine puo' essere prorogato per una sola
 volta dal tribunale di sessanta giorni."; l) dopo  l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e' inserito
 il  seguente: "182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. Il
 debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la documentazione
 di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti
 stipulato  con  i  creditori rappresentanti almeno il sessanta per
 cento  dei  crediti,  unitamente  ad  una  relazione redatta da un
 esperto  sull'attuabilita'  dell'accordo  stesso,  con particolare
 riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento
 dei creditori estranei.
 L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed
 ogni  altro  interessato possono proporre opposizione entro trenta
 giorni dalla pubblicazione.
 Il  tribunale,  decise le opposizioni, procede all'omologazione in
 camera di consiglio con decreto motivato.
 Il  decreto  del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai
 sensi  dell'articolo  183,  in  quanto applicabile, entro quindici
 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
 L'accordo  acquista  efficacia  dal giorno della sua pubblicazione
 nel registro delle imprese.".
 2.  Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  Al  regio  decreto  28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo  133  del codice di procedura civile, e' aggiunto, in
 fine,  il  seguente comma: in=3; "L'avviso di cui al secondo comma
 puo'  essere  effettuato  a  mezzo  telefax  o  a  mezzo  di posta
 elettronica  nel  rispetto  della  normativa, anche regolamentare,
 concernente  la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
 documenti informatici e teletrasmessi."; b) all'articolo  134  del codice di procedura civile, e' aggiunto, in
 fine,  il  seguente  comma: "L'avviso di cui al secondo comma puo'
 essere  effettuato  a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
 nel  rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
 sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti
 informatici e teletrasmessi."; c) all'articolo  176,  secondo comma, del codice di procedura civile,
 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche a mezzo telefax
 o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
 regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
 ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"; d) all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in
 fine, i seguenti commi:
 "L'intimazione  al  testimone  ammesso  su  richiesta  delle parti
 private   a  comparire  in  udienza  puo'  essere  effettuata  dal
 difensore  attraverso  l'invio di copia dell'atto mediante lettera
 raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o a mezzo di telefax o
 posta    elettronica   nel   rispetto   della   normativa,   anche
 regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
 ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
 Il  difensore  che  ha  spedito  l'atto  da notificare con lettera
 raccomandata   deposita   nella   cancelleria  del  giudice  copia
 dell'atto  inviato,  attestandone  la conformita' all'originale, e
 l'avviso di ricevimento."; e) all'articolo  490 del codice di procedura civile, il secondo comma
 e' sostituito dal seguente: "In caso di espropriazione immobiliare
 lo stesso avviso puo' essere inserito in appositi siti Internet.".
 4.  Alla  legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo  3,  secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
 periodo:  "Nei  casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per
 la  notificazione  di  sistemi  telematici,  la  sottoscrizione e'
 sostituita  dall'indicazione  a  stampa sul documento prodotto dal
 sistema  informatizzato  del nominativo dell'ufficiale giudiziario
 stesso."; b) all'articolo  4,  secondo  comma,  dopo le parole: "per telegrafo"
 sono inserite le seguenti: "o in via telematica"; c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1)  il  secondo  comma  e' sostituito dal seguente: "Se le persone
 abilitate   a  ricevere  il  piego,  in  luogo  del  destinatario,
 rifiutano  di  riceverlo,  ovvero  se  l'agente  postale  non puo'
 recapitarlo   per   temporanea  assenza  del  destinatario  o  per
 mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
 piego  e'  depositato  lo  stesso  giorno presso l'ufficio postale
 preposto  alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo
 di  notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale
 o  una  sua  dipendenza  e'  data  notizia al destinatario, a cura
 dell'agente  postale  preposto  alla  consegna, mediante avviso in
 busta   chiusa   a   mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso  di
 ricevimento  che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
 affisso  alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
 corrispondenza   dell'abitazione,   dell'ufficio  o  dell'azienda.
 L'avviso   deve   contenere  l'indicazione  del  soggetto  che  ha
 richiesto   la   notifica   e   del   suo   eventuale   difensore,
 dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta
 e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di
 deposito   e  dell'indirizzo  dell'ufficio  postale  o  della  sua
 dipendenza  presso  cui  il  deposito e' stato effettuato, nonche'
 l'espresso  invito al destinatario a provvedere al ricevimento del
 piego  a  lui  destinato  mediante  ritiro  dello  stesso entro il
 termine   massimo   di   sei   mesi,  con  l'avvertimento  che  la
 notificazione  si  ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni
 dalla  data  del  deposito  e  che,  decorso  inutilmente anche il
 predetto   termine   di  sei  mesi,  l'atto  sara'  restituito  al
 mittente.";
 2)  il  terzo  comma  e' sostituito dal seguente: "Trascorsi dieci
 giorni  dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui
 al  secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne
 abbia  curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente
 restituito  al  mittente  in  raccomandazione  con  annotazione in
 calce,  sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
 deposito  e  dei  motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione
 "atto  non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data
 di  restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e'
 stato  depositato  nell'ufficio  postale  o  in una sua dipendenza
 senza  che  il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
 ritiro,   il   piego   stesso   e'   restituito   al  mittente  in
 raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente
 postale,  della  data  dell'avvenuto  deposito  e  dei  motivi che
 l'hanno  determinato,  dell'indicazione  "non  ritirato  entro  il
 termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.";
 3)  il  quarto comma e' sostituito dal seguente: "La notificazione
 si  ha  per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione
 della  lettera  raccomandata  di cui al secondo comma ovvero dalla
 data del ritiro del piego, se anteriore.";
 4)  al  quinto  comma,  dopo le parole: "presso l'ufficio postale"
 sono inserite le seguenti: "o una sua dipendenza";
 5) il sesto comma e' abrogato.".
 5.   Nel  caso  in  cui  l'abilitazione  professionale  costituisca requisito  per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e' obbligatoria  l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso  alla  professione, quest'ultimo puo' essere svolto secondo quanto  previsto  dalle norme deontologiche, sotto la responsabilita' di  un  professionista,  anche  presso amministrazioni e societa' che svolgono attivita' nel settore.
 6.  Nelle  commissioni  per  l'esame  di  Stato  per l'abilitazione professionale  non  piu'  della  meta'  dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.
 7.  Fatti  salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi  ordini  e'  subordinata  alla necessita' di tutelare interessi costituzionalmente   rilevanti   nello   svolgimento   di   attivita' caratterizzate  dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.
 8.  Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attivita' regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo  2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel  rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.
 |  |  |  | Art. 2-bis (2) (( Misure relative all'attuazione della programmazione
 cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006 ))
 
 ((.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle risorse comunitarie  relative  al  Programma  operativo  nazionale "Azioni di sistema"  2000-2006  a  titolarita'  del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo  3,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del Consiglio,  del  21  giugno  1999,  il  fondo  di  rotazione  di  cui all'articolo  5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare,  nei  limiti  delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per  le  politiche  per  l'orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
 2.  Per  il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma  1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti  disposti  dall'Unione  europea  a titolo di rimborso delle spese   effettivamente   sostenute  e,  per  la  parte  statale,  con imputazione  agli  stanziamenti  autorizzati  in  favore dei medesimi programmi  nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987. ))
 |  |  |  | Art. 3 Semplificazione amministrativa
 
 1.  L'articolo  19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal  seguente:  "Art.  19. Dichiarazione di inizio attivita'. 1. Ogni atto   di   autorizzazione,  licenza,  concessione  non  costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni  in  albi  o  ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o  di  atti  amministrativi  a  contenuto generale e non sia previsto alcun  limite  o  contingente  complessivo  o  specifici strumenti di programmazione  settoriale  per il rilascio degli atti stessi, con la sola  esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla  difesa  nazionale,  alla  pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione   della  giustizia,  alla  amministrazione  delle finanze,  ivi  compresi  gli atti concernenti le reti di acquisizione del  gettito,  anche  derivante dal gioco, alla tutela della salute e della  pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e   dell'ambiente,   nonche'   degli  atti  imposti  dalla  normativa comunitaria,  e'  sostituito  da  una  dichiarazione dell'interessato corredata,    anche    per   mezzo   di   autocertificazioni,   delle certificazioni   e   delle   attestazioni  normativamente  richieste. L'amministrazione   competente   puo'   richiedere   informazioni   o certificazioni  relative  a  fatti, stati o qualita' soltanto qualora non    siano    attestati    in    documenti    gia'    in   possesso dell'amministrazione  stessa  o  non  siano  direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2.  L'attivita'  oggetto  della  dichiarazione  puo'  essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione     competente.     Contestualmente    all'inizio dell'attivita',      l'interessato      ne      da'     comunicazione all'amministrazione competente. 3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,  modalita'  e  fatti  legittimanti, nel termine di trenta giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio' sia possibile, l'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta attivita'    ed   i   suoi   effetti   entro   un   termine   fissato dall'amministrazione,  in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque  salvo  il  potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies   e   21-nonies.  Nei  casi  in  cui  la  legge  prevede l'acquisizione  di  pareri  di organi o enti appositi, il termine per l'adozione    dei    provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione dell'attivita'  e  di  rimozione  dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione  dei  pareri,  fino  a  un massimo di trenta giorni, scaduti   i   quali   l'amministrazione   puo'   adottare   i  propri provvedimenti  indipendentemente  dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato. 4.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge vigenti che prevedono termini  diversi  da  quelli  di  cui  ai  commi  2  e 3 per l'inizio dell'attivita'   e   per  l'adozione  da  parte  dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti. 5.  Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".
 2.  La  prima  registrazione  dei  veicoli  nel  pubblico  registro automobilistico  (P.R.A.)  puo'  essere  effettuata  su  istanza  del venditore,  attraverso  lo  Sportello  telematico  dell'automobilista (STA)  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,  con  le  modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 3.  Alla  rubrica  dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358, sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e  3-quinquies  del  medesimo  articolo  8,  nonche' l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
 4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad  oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili registrati e rimorchi di valore  non  superiore  a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia  sui  medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione,  essa  puo' essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari    e    dai    titolari    degli    Sportelli   telematici dell'automobilista  di  cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  19  settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.
 5.   Con   decreto  di  natura  non  regolamentare  adottato  dalla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  di  concerto  con  il  Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti,  con  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto   1997,  n.  281,  sono  disciplinate  le  concrete  modalita' applicative  dell'attivita'  di  cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi  elencati  anche  ai  fini  della  progressiva  attuazione  delle medesime disposizioni.
 6.  L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di svolgere   l'attivita'   di  cui  al  comma  4  e'  demandata  ad  un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro   dell'infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  il  Ministro dell'economia  e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il  Ministro  dell'interno,  con  cui  sono  altresi'  disciplinati i requisiti   necessari,   le  modalita'  di  esercizio  dell'attivita' medesima   da   espletarsi   nell'ambito   dei   rispettivi   compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 4 Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311
 
 1.  Nell'articolo  1  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 82 e' soppresso; b) al  comma  344  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le
 predette  disposizioni,  e  quelle  contenute  nel  comma  345, si
 applicano   a   decorrere  dalla  data  indicata  nel  decreto  di
 approvazione   del  modello  per  la  comunicazione  previsto  dal
 presente comma."; c) al  comma 362, dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le
 seguenti: "e quelle relative a residui passivi perenti"; d) il comma 540 e' soppresso.
 |  |  |  | Art. 4-bis (2) (( Trasferimenti erariali alle regioni ))
 
 ((  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  le  parole:  "a  decorrere  dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".
 2.  Il  comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' sostituito dal seguente: "2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma  3,  sono  rideterminate,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2006, esclusivamente  al  fine  di  assicurare  la  copertura  degli  oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
 3.  All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le  parole: "Entro il 30 aprile 2005" sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 30 settembre 2005". ))
 |  |  |  | Art. 4-ter (2) (( Indicazione del codice fiscale nelle
 distinte di versamento in Tesoreria ))
 
 ((  1.  Gli  enti  pubblici  di cui alle tabelle A e B annesse alla legge   29  ottobre  1984,  n.  720,  che,  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni,   effettuano  il  versamento  diretto  dei  tributi  in Tesoreria,  sono  tenuti  ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui  titoli  di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione,  le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie. ))
 |  |  |  | Art. 5 Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
 
 1.  Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di  cui  al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  130, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto della modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
 2.  Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento  di  interventi  che,  in  coerenza  con  le  priorita' strategiche  e  i  criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria  per  le  aree  urbane,  consentano  di  riqualificare  e migliorare  la  dotazione  di  infrastrutture materiali e immateriali delle  citta'  e  delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita' competitive.
 3.  L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2, da   inserire   in   apposito  programma  regionale,  e'  effettuata, valorizzando  la  capacita'  propositiva  dei  comuni, sulla base dei criteri  e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze  e  delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate,   da   rappresentanti  dei  Comuni  e  dal  partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal  punto  1.1  della  delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
 4.  Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project financing  possono  essere  destinate  anche  le  risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
 5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, e delle disposizioni  del  presente  articolo,  le opere ed i lavori previsti nell'ambito   delle  concessioni  autostradali  gia'  assentite,  non inclusi   nel   primo  programma  delle  infrastrutture  strategiche, approvato  dal  CIPE  con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del  21  marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
 6.  Per  le  opere  ed  i  lavori  di  cui  al  comma 5, i soggetti competenti  procedono  alla  realizzazione  applicando  la  normativa comunitaria   in   materia   di  appalti  di  lavori  pubblici  e  le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,  ed  il  decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive  modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse,  gli  atti  ed  i provvedimenti, gia' formati o assunti, ed i procedimenti  in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, purche' destinati a concludersi entro trenta giorni.
 7.  Per  ciascuna  delle  opere  di  cui al comma 5 si procede alla nomina  di  un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  provvedendo contestualmente  alla  conferma  o  alla  sostituzione dei Commissari straordinari  eventualmente  gia'  nominati.  Nel  caso  di  opera di interesse  regionale  la  proposta  di  nomina  o di sostituzione dei Commissari  straordinari deve essere formulata sentito previamente il Presidente  della regione o della provincia autonoma interessata; nel caso  di  opera  di  interesse  interregionale  o  internazionale, la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve essere   formulata  sentito  il  Presidente  della  regione  o  della provincia  autonoma  interessata  ovvero  con il sindaco della citta' metropolitana interessata.
 8.  I  Commissari  straordinari  seguono  l'andamento  delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2,  comma  5,  del  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano  i  poteri  loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora  le  procedure  ordinarie  subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti  di  qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze  tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per  la  realizzazione  delle  opere o nella fase di esecuzione delle stesse,   dandone  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
 10.  Gli  enti  preposti  al  rilascio  delle  autorizzazioni e dei permessi    necessari    alla    realizzazione   dei   terminali   di rigassificazione  gia'  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge   24   novembre  2000,  n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture strategiche  nel settore del gas naturale con la citata deliberazione CIPE  n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro 60  giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di  inerzia o ingiustificato ritardo,  il  Ministero  delle  attivita' produttive, nell'ambito dei propri  compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede,  senza necessita' di diffida, alla nomina di un commissario "ad acta" per gli adempimenti di competenza.
 11.  Nell'esercizio  dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi  del  presente  articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla  relativa  realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle normativa comunitaria.
 12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione  appaltante  ai  sensi  degli  articoli  118,  119 e 120 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore  deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri gia' allestiti  e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel  termine  a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato, la stazione appaltante  provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza   comunque   denominati   che  inibiscano  o  ritardino  il ripiegamento  dei  cantieri  o  lo  sgombero  delle  aree di lavoro e relative  pertinenze,  puo'  depositare cauzione in conto vincolato a favore  dell'appaltatore  o  prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa  con  le  modalita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, pari all'uno per cento del valore  del  contratto.  Resta  fermo  il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
 13.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri sono stabiliti  i  criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari  straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si  fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
 14.  Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie  di  Genova-Cornigliano,  in  coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la  concessione  di  contributi  in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine  integrato  dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
 15.  I  vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione   del  piano  regolatore  generale  degli  acquedotti,  di competenza   statale   ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  sono prorogati  fino  all'aggiornamento  dello  stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
 16.  Il  contributo  di  10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.
 |  |  |  | Art. 5-bis (2) (( Incentivazione della logistica ))
 
 ((  1.  Nell'ambito  degli  strumenti finanziari a disposizione, il CIPE  finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione  di  un  adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali  per  l'integrazione  delle  infrastrutture materiali del Paese  con  sistemi  tecnologici  e  di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
 2.   Per  lo  sviluppo  di  efficaci  strumenti  a  sostegno  della incentivazione  di  un  sistema  nazionale  della  logistica, anche a valere  sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto   dal   comma   361  del  citato  articolo  1,  e'  prevista prioritariamente  la  realizzazione  di  piattaforme  tecnologiche  e logistiche  al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree  strategiche  per  lo  sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
 3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate  le  misure  necessarie  a  garantire  la  rivalutazione del sistema   portuale  delle  aree  sottoutilizzate  e  il  sostegno  al trasporto  ferroviario  e  all'intermodalita', con l'adeguata offerta dei  servizi  necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
 4.  Per  la  definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado  di rendere piu efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione  delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato  di logistica ed intermodalita', con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono  ridefinite le relative procedure amministrative,  ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi  di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione,   efficacia   ed  efficienza,  nonche'  utilizzo  di tecnologie informatiche. ))
 |  |  |  | Art. 6 Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per
 investimenti in ricerca svolti congiuntamente da
 imprese e universita' o enti pubblici di ricerca
 e per altre finalita' di pubblico interesse
 
 1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e  di  rafforzare  le  azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla  conoscenza,  una  quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo  rotativo  per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma  354,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto  previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' destinata al sostegno  di  attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo  delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico (IRCCS) pubblici  e  privati,  nonche' gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
 2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della  proposta  di  Programma  nazionale  della  ricerca  e dei suoi aggiornamenti  che  il  CIPE  approva  annualmente  su  proposta  del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei limiti delle finalita'  di  cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
 3.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  354,  dopo  le  parole:  "sostegno  alle  imprese" sono
 inserite le seguenti: "e gli investimenti in ricerca"; b) al  comma 355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
 dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono
 considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
 a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie
 digitali,  di  prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta
 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
 Ministro delle attivita' produttive;
 b)   programmi   di   innovazione  ecocompatibile  finalizzati  al
 risparmio   energetico   secondo   le  specifiche  previste  dalla
 disciplina   comunitaria  degli  aiuti  di  Stato  per  la  tutela
 ambientale,  di  cui  alla Comunicazione della Commissione europea
 2001/c  37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
 europee  n.  37  del  3  febbraio  2001,  su proposta del Ministro
 dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto con il
 Ministro delle attivita' produttive;
 c)  realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8
 e  n.  10  e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti
 infrastrutturali  marittime, logistiche ed energetiche comunque ad
 essi collegate.".
 4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi: a) favorire  la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che
 coinvolgano prioritariamente imprese, universita' ed enti pubblici
 di  ricerca,  a  sostegno  sia  della  produttivita'  dei  settori
 industriali  a  maggiore  capacita'  di  esportazione  o  ad  alto
 contenuto   tecnologico,  sia  della  attrazione  di  investimenti
 dall'estero  e  che comprendano attivita' di formazione per almeno
 il dieci per cento delle risorse; b) favorire   la   realizzazione  o  il  potenziamento  di  distretti
 tecnologici,  da  sostenere  congiuntamente  con  le regioni e gli
 altri enti nazionali e territoriali; c) stimolare   gli   investimenti   in  ricerca  delle  imprese,  con
 particolare   riferimento   alle   imprese   di  piccola  e  media
 dimensione,  per  il sostegno di progetti di ricerca industriale e
 sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
 5.   Il   CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita'  produttive,  puo'  riservare  una  quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento  di  nuove  iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative   imprenditoriali   ad   elevato   contenuto   tecnologico nell'ambito  dei  distretti  tecnologici.  Nella medesima delibera il CIPE  definisce  le  caratteristiche  delle  iniziative  beneficiarie dell'intervento  e  i  requisiti  soggettivi  dei  soci  dell'imprese proponenti,  anche  al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca  e  imprese, nonche' le modalita' di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
 6.  Al  fine  di garantire la massima efficacia degli interventi di cui  al  presente  articolo,  le  convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca con gli istituti bancari   per   la  gestione  degli  interventi  di  cui  al  decreto legislativo  27  luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla data  di  scadenza  delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non  superiore  all'originaria  durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
 7.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  4,  comma 100, della legge 24 dicembre  2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso  dei  prestiti  fiduciari,  nonche' alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui  prestiti  stessi,  e'  ripartito  tra  le  regioni e le province autonome   di   Trento   e   di  Bolzano  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sulla base dei criteri  ed  indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato  e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
 8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione   e  la  produttivita'  dei  distretti  e  dei  settori produttivi,  il  CIPE,  senza  nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle  strutture  del  CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  stabilisce,  con proprio decreto, le modalita' semplificate di  funzionamento  del  Comitato,  anche in deroga all'articolo 3 del vigente  regolamento  interno  del CIPE, approvato con delibera n. 63 del  9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
 9.  Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e  delle  prospettive  dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta  dei  Ministri  delle  attivita' produttive, delle politiche agricole  e  forestali,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,  per  l'innovazione  e  le tecnologie, dell'economia e delle finanze,   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle comunicazioni,   le   priorita'  e  la  tempistica  degli  interventi settoriali,  indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi  esistenti,  il  loro  eventuale  riordino e la proposta di eventuali    nuovi    incentivi,   sia   attraverso   interventi   in infrastrutture  materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso  alle  modalita'  previste  dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 10.  Il  Comitato,  inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico  e  di  rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle imprese  che  si  associano  con  universita',  centri  di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate,   la  predisposizione  e  l'attuazione  di  progetti  di sviluppo  innovativo  dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso  alle  modalita'  previste  dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.
 11.  Al  fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il  Comitato  orienta  e  coordina  strumenti  e  risorse finanziarie iscritte  in  bilancio  a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo aree  sottoutilizzate,  di  cui  agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione  di  investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con  particolare  attenzione  alle  aree  sottoutilizzate, il CIPE si costituisce  in  Comitato  per  l'attrazione  delle risorse in Italia senza  oneri  aggiuntivi  per  la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie   strutture.   Il   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri stabilisce   con   proprio   decreto  le  modalita'  semplificate  di funzionamento  del  Comitato,  anche  in  deroga  all'articolo  3 del vigente  regolamento  interno  del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
 13.  Per  l'attrazione  degli  investimenti,  il  predetto Comitato definisce  la  strategia  e  fissa gli obiettivi generali che saranno attuati  da  Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale   per   l'attrazione   degli  investimenti  e  lo  sviluppo d'impresa,   facendo   in   particolare   ricorso   al  contratto  di localizzazione,  di  cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e n.  16/03  del  9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
 14.  Il  CIPE  stabilisce  annualmente  le  risorse  del Fondo aree sottoutilizzate,  di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale  dell'intervento  di  Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.
 |  |  |  | Art. 6-bis (2) (( Disposizioni per l'incentivazione e
 lo sviluppo dell'industria per la difesa ))
 
 ((  1.  Per  consentire  l'avvio  del  programma  di  sviluppo e di acquisizione  delle unita' navali della classe FREMM (fregata europea multimissione)  e  delle relative dotazioni operative, e' autorizzata la  spesa  di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per  l'anno  2006  e 275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento   relativo   al   Ministero   medesimo;  i  relativi stanziamenti  sono  iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita' produttive.  Per  gli  anni successivi, ai fini del completamento del programma,  si  potra' provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive modificazioni. ))
 |  |  |  | Art. 7 Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
 
 1.  Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga  banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del  13  novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27  febbraio  2004,  possono  essere  realizzati  in  tutte  le  aree sottoutilizzate.  Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree  sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal  Ministero  delle  comunicazioni  per  il  tramite della Societa' infrastrutture  e  telecomunicazioni  per  l'Italia  S.p.a  (Infratel Italia)  del  gruppo  Sviluppo  Italia  S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie per il tramite della societa' Innovazione Italia S.p.a.
 2.  Il  contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo  41,  comma  5,  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' rinnovato,  per il triennio 2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui.
 3.  All'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 e' sostituito dal seguente: "502.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  definisce i requisiti tecnici dei sistemi  elettronici  di identificazione e controllo degli apparecchi da  intrattenimento  di  cui  all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte  le  componenti  hardware e software del congegno stesso, e dei documenti  attestanti  il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38,  commi  3  e  4,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne  la  controllabilita'  a  distanza, indipendentemente dal posizionamento  sugli  apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi  e'  preposto  alla  lettura  dei  dati e l'apparecchio stesso. I sistemi  dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un sistema  elettronico  di  identificazione.  Gli  eventuali  costi  di rilascio   dei  predetti  documenti  o  sistemi  sono  a  carico  dei richiedenti.".
 |  |  |  | Art. 8 Riforma degli incentivi
 
 1.  Al  fine  di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree  sottoutilizzate  e,  quindi,  l'effetto  degli  incentivi sulla competitivita'  del  sistema  produttivo,  a  decorrere dalla data di entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  la  concessione  delle agevolazioni  per  investimenti  in  attivita' produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,  e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi: a) il   contributo  in  conto  capitale  e'  inferiore  o  uguale  al
 finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo,
 da  un  finanziamento  pubblico  agevolato  e  da un finanziamento
 bancario ordinario a tasso di mercato; b) il  CIPE,  secondo  le modalita' di cui all'articolo 1, comma 356,
 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e
 le  modalita'  di  erogazione  e  di  rimborso  del  finanziamento
 pubblico agevolato; c) il  tasso  di  interesse  da  applicare  al finanziamento pubblico
 agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo; d) e'   previsto  l'impegno  creditizio  dei  soggetti  che  valutano
 positivamente  le istanze di ammissione agli incentivi e curano il
 rimborso  unitario  del  finanziamento pubblico e ordinario, salvo
 quanto disposto dal comma 4; e) gli  indicatori  per la formazione delle graduatorie sono limitati
 nel  numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato,
 pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore
 ricorso al contributo in conto capitale.
 2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche  agricole  e forestali, per quanto riguardante le attivita' della  filiera  agricola,  sentita  la  Conferenza  permanente tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente   decreto,   in   conformita'   alla  vigente  normativa  di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione  della  disposizione  di cui al comma 1, individuando, tra l'altro: a) le attivita' e le iniziative ammissibili; b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili; c) i  meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita' della
 procedura valutativa a graduatoria; d) gli  indicatori  per  la  formazione  di  graduatorie settoriali e
 territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e); e) la    misura    dell'intervento   agevolativo,   assicurando   che
 l'intensita'  di  aiuto  corrispondente  sia  contenuta nei limiti
 delle  intensita'  massime  consentite dalla normativa dell'Unione
 europea; f) il   rapporto   massimo   fra   contributo  in  conto  capitale  e
 finanziamento  con  capitale di credito, entro la soglia di cui al
 comma 1, lettera a); g) le   modalita'  e  i  contenuti  dell'istruttoria  delle  domande,
 prevedendo   la   stipula  di  apposite  convenzioni,  modificando
 eventualmente  quelle  attualmente  in  essere,  con  soggetti  in
 possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  amministrativi e di
 terzieta'.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3 non si applicano alla concessione  di incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento e' assicurato con risorse che,   alla   stessa  data,  risultino  formalmente  attribuite  allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 4.  Il  finanziamento  bancario  ordinario e' concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi  ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi  ultimi,  anche  da  altri  soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 5.  I  finanziamenti  pubblici  agevolati di cui al comma 1 possono essere  erogati  sulla  quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese  di  cui  all'articolo  1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  stabilita  con  le  delibere CIPE di cui al medesimo articolo  1,  comma  355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 6.  Nel  primo  biennio  il  CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute  negli  articoli  60  e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo  in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma  1,  una  quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati  equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003  e  2004.  Nella  prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo,   il   CIPE  assicura  un  trasferimento  da  incentivi  a investimenti  pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da  cui  consegua  una disponibilita', non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007,  da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.
 7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo  3,  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine, il
 seguente: "1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano
 i   massimali   previsti   dalla  normativa  comunitaria  per  gli
 investimenti  operati  da  giovani  imprenditori  agricoli. Per le
 iniziative   nel   settore  della  produzione  agricola  il  mutuo
 agevolato    ha   una   durata,   comprensiva   del   periodo   di
 preammortamento, non superiore a quindici anni."; b) all'articolo  5,  comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo
 11,  comma  2,  le parole: "composte esclusivamente da soggetti di
 eta'   compresa   tra   i   18  ed  i  35  anni,  ovvero  composte
 prevalentemente  da  soggetti  di  eta'  compresa tra i 18 ed i 29
 anni" sono sostituite dalle seguenti: "composte prevalentemente da
 soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni"; c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11,
 comma  3,  e  all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "alla data
 del  1° gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero da almeno
 sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,"; d) all'articolo  9,  comma  1,  le  parole:  "gli agricoltori di eta'
 compresa tra i 18 ed i 35 anni" sono sostituite dalle seguenti: "i
 giovani imprenditori agricoli"; e) dopo   l'articolo   12  e'  inserito  il  seguente:  "Art.  12-bis
 (Ampliamenti  aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II
 del presente titolo I possono essere concessi anche per finanziare
 ampliamenti  aziendali  effettuati  da  societa'  in  possesso dei
 requisiti  di  cui  agli  articoli  5 e 7 da almeno due anni prima
 della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
 finanziariamente    sane   ed   abbiano   effettivamente   avviato
 l'attivita'  di  impresa  da  almeno tre anni prima della predetta
 data.  Nel  caso  in  cui  le  societa'  richiedenti  abbiano gia'
 beneficiato  di  incentivi di cui al presente decreto, esse devono
 dare  dimostrazione  di  aver completato l'originario programma di
 investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della
 data  di  presentazione della domanda e di essere in regola con il
 pagamento delle rate di mutuo."; f) all'articolo 17, comma 1, le parole: "nei sei mesi antecedenti la"
 sono sostituite dalla seguente: "alla"; g) all'articolo  23,  dopo  il  comma  4,  e'  aggiunto,  in fine, il
 seguente: "4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6,
 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere
 modificati con delibera del CIPE.".
 |  |  |  | Art. 8-bis (2) (( Ulteriori interventi per i
 Giochi olimpici invernali "Torino 2006" ))
 
 ((  1.  Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' incrementato per un importo pari a  10  milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.
 2.  All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "La
 societa'  di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il
 2  per  cento  della  dotazione  di  cui  al  comma 1 e successivi
 incrementi"; b) al  comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo
 1,  comma  1,  della  legge  9  ottobre 2000, n. 285, e successive
 modificazioni,"   sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  la
 realizzazione  di  interventi temporanei correlati a quelli di cui
 all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,"; c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo; d) al  comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di cui alla
 legge  9  ottobre  2000, n. 285, e successive modificazioni," sono
 inserite  le  seguenti:  "nonche'  a  quelli di cui al comma 2 del
 presente articolo,"; e) al  comma  6,  dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "In
 relazione  alla  eccezionale  necessita'  ed  urgenza di attuare i
 compiti di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 nonche' i
 soggetti  di  cui  la  stessa  si  puo'  avvalere possono altresi'
 procedere  in  deroga  alle  norme  di contabilita' generale dello
 Stato  e  a  quelle che saranno individuate con apposita ordinanza
 della   Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri,  adottata  in
 attuazione  dell'articolo  5-bis,  comma  5,  del  decreto-legge 7
 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
 9 novembre 2001, n. 401".
 3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle  tabelle  D  e  F  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005 il  limite  dei  pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 10 milioni di euro. ))
 |  |  |  | Art. 9 Dimensione europea per la piccola impresa
 e premio di concentrazione
 
 1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e  medie  imprese,  di  cui  alla  raccomandazione  della Commissione europea  n.  2003/361/CE  del  6  maggio  2003,  che prendono parte a processi   di   concentrazione  e'  attribuito,  nel  rispetto  delle condizioni  previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del  12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari  al  cinquanta  per  cento  delle  spese  sostenute  per studi e consulenze,  inerenti  all'operazione di concentrazione e comunque in caso   di   effettiva   realizzazione   dell'operazione,  secondo  le condizioni che seguono: a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo
 agli  effetti  civili, nel periodo compreso tra la data di entrata
 in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi; b) l'impresa  risultante  dal  processo  di  concentrazione, comunque
 operata,  deve  rientrare  nella  definizione  di  piccola e media
 impresa  di cui alla raccomandazione della Commissione europea del
 6 maggio 2003; c) tutte  le  imprese  che  partecipano al processo di concentrazione
 devono  aver esercitato l'attivita' nell'anno precedente alla data
 in cui e' ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed
 essere  residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello
 Spazio economico europeo.
 2.  Il  contributo  di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo  di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente   o  indirettamente  controllate  dalla  stessa  persona fisica,   tenuto   conto  anche  delle  partecipazioni  detenute  dai familiari  di  cui  all'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 3.  Per  fruire  del  contributo, l'impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle  entrate,  che  ne  rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in   via   telematica,   entro   trenta  giorni  dalla  presentazione dell'istanza,  il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero  per  l'esaurimento  dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro  per  l'anno  2005,  110  milioni  di  euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
 4.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato  il  modello  da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono  stabiliti  i  dati  in  esso  contenuti,  nonche'  i termini di presentazione  delle  istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi  stanziati  e'  data  notizia  con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
 5.  Per  le  modalita'  di presentazione telematica si applicano le disposizioni  contenute  nell'articolo  3  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
 6.   Il   credito   d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  alla  comunicazione  di  avvenuto riconoscimento del contributo.  Il  credito  d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla  formazione  del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile agli effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di  cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo  37-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 |  |  |  | Art. 10 Disposizioni in materia di agricoltura
 
 1.  All'articolo  34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  2,  la lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c) le
 cooperative  e  loro  consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro
 unioni  costituite  e  riconosciute  ai  sensi  della legislazione
 vigente,  che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente
 dai  soci,  associati  o  partecipanti,  nello  stato originario o
 previa  manipolazione  o  trasformazione,  nonche'  gli  enti  che
 provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione,
 alla vendita collettiva per conto dei produttori soci."; b) il comma 3 e' soppresso; c) al  comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sempre
 che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime
 ordinario."; d) il comma 10 e' soppresso; e) il  comma  11 e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del
 presente  articolo  non si applicano, salvo quella di cui al comma
 7,  ultimo  periodo,  ai  soggetti  di cui ai commi precedenti che
 optino  per  l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
 comunicazione  all'ufficio  secondo le modalita' di cui al decreto
 del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.".
 2.  All'allegato  I  del testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato" sono
 sostituite  dalle  seguenti: "Birra: euro 1,97 per ettolitro e per
 grado-Plato"; b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro"
 sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro
 62,33 per ettolitro"; c) le parole: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono
 sostituite  dalle  seguenti:  "Alcole  etilico:  euro  765,44  per
 ettolitro anidro".
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, da adottare  entro  il  31  dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminatele  percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 4.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite  le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal  1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
 5.  All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "contratti di filiera", sono inserite le seguenti: "e di distretto".
 6.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri e le modalita' per l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilita' di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
 7.  In  attuazione  di  quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311, il Fondo interbancario di garanzia  di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso.
 8.  All'articolo  17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5 dopo le parole: "dal presente articolo", sono inserite
 le  seguenti:  ",  nonche'  quelle previste dall'articolo 1, comma
 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"; b) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il seguente: "5-bis. Le garanzie
 prestate  ai  sensi del presente articolo possono essere assistite
 dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita'
 da  stabilire  con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle
 finanze.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'escussione della
 garanzia  concessa  al  sensi  del  comma  2, si provvede ai sensi
 dell'articolo  7,  secondo  comma, numero 2), della legge 5 agosto
 1978,  n.  468.  La  predetta  garanzia e' elencata nello stato di
 previsione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze ai sensi
 dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.".
 9.  Il  Fondo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003,  n.  268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie accertate alla  data di entrata in vigore del presente decreto sul Fondo per la meccanizzazione  dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n.   910,  gia'  destinate  al  fondo  per  il  risparmio  idrico  ed energetico,  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere  successivamente  trasferite all'ISMEA per le finalita' di cui all'articolo  17,  comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 10.  Allo  scopo  di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli  ed  agroalimentari  italiani  il  Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  promuove  un  programma di azioni al fine di assicurarne   un  migliore  accesso  ai  mercati  internazionali  con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  si  avvale,  per  l'attuazione del programma  di  cui  al  presente  comma,  della societa' "Buonitalia" S.p.a.,  di  cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui  all'articolo  4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con  riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE  n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  251  del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma,  ivi  inclusa  l'individuazione  delle  risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
 |  |  |  | Art. 10-bis (2) (( Modifica all'articolo 17 della
 legge 27 febbraio 1985, n. 49 ))
 
 ((  1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3.  L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari al  5  per  cento  in  relazione al numero delle societa' finanziarie aventi  i  requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per  una  quota  pari  al  50  per  cento  in proporzione ai valori a patrimonio   netto   delle   partecipazioni   assunte   nonche'   dei finanziamenti  e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della  legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata in proporzione  alla  percentuale  di utilizzazione da parte di ciascuna societa'  finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma  2  ai  sensi  della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione   le  societa'  finanziarie  che  non  hanno  effettuato erogazioni  pari  ad  almeno  l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi  due  anni  dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di formazione  e consulenza alle cooperative nonche' di promozione della normativa,  le  societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate  ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12  della  citata  legge  5  marzo  2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente.  Ad  integrazione  del  decreto  previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione del presente comma". ))
 |  |  |  | Art. 10-ter (2) (( Disposizioni per il settore agroalimentare ))
 
 ((  1.  Ferme  restando  le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con  uno o piu' decreti,  puo'  affidare  all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA)  S.p.a.  le  funzioni  relative  alla valutazione, ammissione e gestione  dei  contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226 del 29 settembre  2003.  All'ISA  S.p.a.  e'  riconosciuto,  a  valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione  per  lo  svolgimento delle predette attivita', da stabilire con  atto  convenzionale  stipulato  tra  la  stessa  societa'  ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
 2.  Ferme  restando  le  competenze  di  approvazione  del CIPE, il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con  uno o piu' decreti,  puo'  trasferire  alla  societa'  ISA S.p.a. le funzioni di propria  competenza  e  le  connesse  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali  relative  alla  valutazione,  ammissione  e gestione dei contratti  di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione  e  vendita  conformi agli accordi interprofessionali di cui  alla  legge  16  marzo  1988,  n.  88,  costituisce  criterio di preferenza,  secondo  le  modalita'  stabilite  in  ciascun  bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la  ristrutturazione  delle  imprese  agricole,  agroalimentari  e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
 4.  Costituisce  priorita'  nell'accesso  ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione e  vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
 5.  Le  regioni  possono  attribuire  priorita'  nell'erogazione di contributi  alle  imprese  che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
 6.  Il  valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge  23  dicembre  1999,  n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici   e'  esteso  anche  alle  produzioni  agricole  oggetto  di contratti   di   coltivazione   e   vendita   conformi  agli  accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
 7.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti   di   coltivazione   e   vendita   conformi  agli  accordi interprofessionali  di  cui  alla  legge  16  marzo  1988,  n. 88, e' riconosciuta  priorita'  nell'erogazione  degli  aiuti  supplementari diretti  previsti  a  discrezione  dello  Stato  membro  ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.
 8.  Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento  tra  le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
 9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad  acquistare  dall'Istituto  di  servizi  per  il  mercato agricolo alimentare  (ISMEA)  e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a., nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero  delle  politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo,  di  cui  all'articolo  46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. ))
 |  |  |  | Art. 11 Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva
 
 1.  Il  Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio  di  cui  all'articolo  4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e' incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
 2.  Sviluppo  Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per  sottoscrivere  ed acquistare, esclusivamente  a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad  introdurre  innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie  digitali,  ovvero  quote  di minoranza di fondi mobiliari chiusi  che  investono in tali imprese, secondo le modalita' indicate dal  CIPE,  nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 3.  E'  istituito  il  Fondo  per il finanziamento degli interventi consentiti  dagli  Orientamenti  UE  sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio  e  la  ristrutturazione delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.
 4.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante   corrispondente   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui  al  comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui  al  comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con   decreto   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri.  Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la  valutazione  ed  attuazione  dei  citati  interventi  senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 6.  Con  delibera  del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono dettati i criteri  e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
 7.  All'articolo  13  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 28 e' soppresso; b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "61-quater.    Le    caratteristiche   delle   garanzie   dirette,
 controgaranzie  e  cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo
 di  cui  all'articolo  2,  comma  100,  lettera b), della legge 23
 dicembre  1996,  n.  662,  al fine di adeguarne la natura a quanto
 previsto   dall'Accordo  di  Basilea  recante  la  disciplina  dei
 requisiti  minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentita la
 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta
 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
 8.  Al  fine  di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli  interventi  di reindustrializzazione e di promozione industriale di  cui  al  decreto-legge  1°  aprile  1989, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio  dei  comuni  individuati  con  decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo,  enti  territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure  di  cui  all'articolo  1,  commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 9.  Per  gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo straordinario  pari  a  50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per  il  2008.  Saranno  realizzati  prioritariamente  gli interventi cofinanziati  dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di  societa'  o  enti  strumentali,  tenendo  conto  della  quota  di cofinanziamento.
 10.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai  sensi  delle  tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006,  85  milioni  di  euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno   2008.  Conseguentemente,  per  l'anno  2005  il  limite  dei pagamenti  indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 50 milioni di euro.
 11.  Al  fine  di  consentire  lo  sviluppo  e  la ristrutturazione produttiva  delle  imprese  interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie  favorevoli  per  le forniture di energia elettrica di cui all'articolo  1,  lettera  c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
 12.  Le  condizioni  tariffarie  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono  estese con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas,  alle  forniture  di  energia  elettrica  destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo  cloro-soda,  con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  situati  nel territorio  della  regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in  alta  tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono  riconosciute  a  fronte  della  definizione di un protocollo d'intesa  contenente  impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti  con  l'amministrazione  della  regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
 13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e vengono  aggiornate  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas che  incrementa  su  base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro  per  cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu' elevato,  dell'incremento  percentuale  del prezzo medio dell'energia elettrica  all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'Europa centrale.
 14.  Allo  scopo  di  ridurre  i  costi  di  fornitura dell'energia elettrica  alle  imprese  e  in generale ai clienti finali sfruttando risorse  del  bacino  carbonifero  del  Sulcis,  nel  rispetto  della normativa   comunitaria,  nazionale  ed  ai  sensi  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  in  data  24  gennaio 1994, la regione Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico regionale, assegna una  concessione  integrata  per la gestione della miniera di carbone del  Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assicura   la   disponibilita'  delle  aree  e  delle  infrastrutture necessarie  e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Gli elementi  da  prendere  in  considerazione  per  la valutazione delle offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono: a) massimizzazione   del   rendimento  energetico  complessivo  degli
 impianti; b) minimizzazione  delle  emissioni con utilizzo di tecnologia idonea
 al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma
 di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente; c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori; d) presentazione  di  un  piano industriale per lo sfruttamento della
 miniera  e  la  realizzazione  e  l'esercizio  della  centrale  di
 produzione  di  energia  elettrica,  che  preveda  ricadute atte a
 promuovere  lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente,
 avvalendosi  della  disponibilita'  di  energia  elettrica a costo
 ridotto per le imprese localizzate nell'Isola; e) definizione  e promozione di un programma di attivita' finalizzato
 alle  tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi
 della legge 27 giugno 1985, n. 351.
 |  |  |  | Art. 11-bis (2) ((Sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas)) 
 (( 1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della  legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo  16  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.  L'ammontare  riveniente  dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato ad  un  fondo  per  il  finanziamento  di  iniziative a vantaggio dei consumatori,  di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni  subiti.  Le  modalita'  di  organizzazione e funzionamento del fondo nonche' di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento  a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  sentite le competenti Commissioni parlamentari. ))
 |  |  |  | Art. 11-ter (2) (( Potenziamento delle aree sottoutilizzate ))
 
 ((  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) al  comma  4-quater,  i  primi  due  periodi  sono  sostituiti dai
 seguenti: "Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
 per  i  soggetti  di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
 e),  che  incrementano,  in  ciascuno  dei  tre  periodi d'imposta
 successivi  a  quello  in  corso al 31 dicembre 2004, il numero di
 lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato,
 rispetto   al  numero  dei  lavoratori  assunti  con  il  medesimo
 contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, e'
 deducibile  il costo del predetto personale per un importo annuale
 non  superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto,
 e  nel  limite dell'incremento complessivo del costo del personale
 classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri
 9)  e  14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei
 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004
 il  numero  dei  lavoratori  dipendenti  risulta  inferiore o pari
 rispetto  al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
 tale  periodo  d'imposta;  la  deduzione spettante compete in ogni
 caso  per  ciascun  periodo  d'imposta  a  partire  da  quello  di
 assunzione  e  fino  a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2008,
 sempreche' permanga il medesimo rapporto di impiego"; b) il comma 4-quinquies e' sostituito dal seguente:
 "4-quinquies.  Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello
 in  corso  al  31  dicembre  2004,  fermo restando il rispetto del
 regolamento  (CE)  n.  2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre
 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater
 e'  quintuplicato  nelle  aree  ammissibili  alla  deroga prevista
 dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
 ammissibili  alla  deroga  prevista dall'articolo 87, paragrafo 3,
 lettera  c),  del  Trattato  che  istituisce la Comunita' europea,
 individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale
 per  il  periodo 2000-2006 e da quella che verra' approvata per il
 successivo periodo".
 2.  Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b),  valutato  in  15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro  per  l'anno  2006,  282  milioni  di euro per l'anno 2007 e 366 milioni  di  euro  per  l'anno  2008,  si  provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289. A tale fine sono ridotte di pari importo,  per  gli  anni  2005  e  2006,  le risorse disponibili gia' preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29   settembre  2004,  pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento  degli  interventi  per  l'attribuzione di un ulteriore contributo  per  le  assunzioni  di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre  2000,  n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della  medesima  autorizzazione  di spesa come rideterminata ai sensi delle  tabelle  D  e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli   strumenti   che   confluiscono   nel   Fondo   per   le  aree sottoutilizzate,  di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002,  e'  esteso  agli  interventi  di intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3.  Gli  oneri  derivanti  dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio  ai  sensi  del  decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In  caso  di  accertamento  di  livelli  effettivi  di  minor gettito superiori  a  quelli  previsti, lo scostamento e' recuperato a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  le  aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede  alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere gia' adottate.
 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di  imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunita' europea   ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato istitutivo della Comunita' europea.
 5.  Il  comma  361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la  spesa  di  80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro  annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  per  gli  interventi finanziati dallo stesso.  La  restante  quota  relativa  agli  anni  2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a  carico  della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno,  ed  all'onere  decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui,  si  provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300. ))
 |  |  |  | Art. 11-quater (2) (( Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle
 prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea ))
 
 ((   1.  La  locuzione  "le  cessioni  in  base  a  cataloghi,  per corrispondenza  e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e  41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve  intendersi  riferita  alle  cessioni  di  beni  con trasporto a destinazione  da parte del cedente, a nulla rilevando le modalita' di effettuazione dell'ordine di acquisto.
 2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  se  lo  Stato  membro  di destinazione   del   bene  richiede  il  pagamento  dell'imposta  ivi applicabile  sul  corrispettivo  dell'operazione gia' assoggettata ad imposta   sul   valore   aggiunto  nel  territorio  dello  Stato,  il contribuente  puo'  chiedere  la  restituzione  dell'imposta assolta, entro  il  termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  decorrente  dalla data di notifica  dell'atto  impositivo  da  parte della competente autorita' estera.  Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta puo' essere  effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale  da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di  corrispondente  importo  utilizzabile  in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ))
 |  |  |  | Art. 11-quinquies (2) (( Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana ))
 
 ((  1.  All'articolo  6,  comma  18, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  le  parole  da:  "ad eccezione di una quota" fino al termine del comma sono soppresse.
 2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,  per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana,  si  interpreta  nel  senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  e'  autorizzata  altresi'  a rilasciare, nel rispetto della disciplina  comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per  il  rischio  di  mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti   obbligazionari,   titoli  di  debito  ed  altri  strumenti finanziari,  ivi  inclusi  quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione,  connessi al processo di internazionalizzazione di imprese  italiane,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui al comma 3, operanti anche attraverso societa' di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.
 3.  L'attivita'  di  sostegno  all'internazionalizzazione di cui al comma  2 e' svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni  effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e  medie  imprese  secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
 4.  Le  garanzie  e  coperture  assicurative  di  cui  al  comma  2 beneficiano  della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei  limiti  ordinari  indicati  distintamente  per  le garanzie e le coperture   assicurative   di   durata   inferiore   e  superiore  ai ventiquattro   mesi   ai   sensi   dell'articolo   6,  comma  9,  del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il  limite  specifico  di  cui al presente comma e' fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
 5.   SACE   S.p.a.  fornisce  informazioni  dettagliate  in  merito all'operativita'  di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio,  evidenziando specificamente, in riferimento all'attivita' di  cui  al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse  impegnate,  i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati conseguiti. ))
 |  |  |  | Art. 12 Rafforzamento e rilancio del settore turistico
 
 1.  Al  fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di  indirizzo  del  settore  turistico  in  sede  nazionale  e la sua promozione  all'estero,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  da  adottarsi  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto, e' istituito il Comitato nazionale per il   turismo  con  compiti  di  orientamento  e  coordinamento  delle politiche   turistiche  nazionali  e  di  indirizzo  per  l'attivita' dell'Agenzia.  Fanno  parte  del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati  nel  citato  decreto,  il  Presidente  della conferenza dei presidenti  delle  regioni; il coordinatore degli assessori regionali al  turismo;  quattro  rappresentanti  delle  regioni  indicati dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano; i rappresentanti delle principali  associazioni  di  categoria,  nel  numero massimo di tre, secondo modalita' indicate nel citato decreto.
 2.   Per  promuovere  l'immagine  unitaria  dell'offerta  turistica nazionale  e  per  favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di   seguito   denominata:  "Agenzia",  sottoposta  all'attivita'  di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
 3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,  con  autonomia  statutaria,  regolamentare, organizzativa, patrimoniale,  contabile  e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
 4.  L'Agenzia  assume  la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del  turismo  e  succede  in  tutti  i  rapporti  giuridici, attivi e passivi,  dell'ENIT,  che  prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
 5.   L'Agenzia  provvede  alle  spese  necessarie  per  il  proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: a) contributi dello Stato; b) contributi delle regioni; c) contributi  di  amministrazioni  statali,  regionali e locali e di
 altri  enti  pubblici  per  la  gestione  di  specifiche attivita'
 promozionali; d) proventi  derivanti  dalla  gestione  e  dalla  vendita  di beni e
 servizi  a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di
 cui al comma 8; e) contribuzioni diverse.
 6.   Per   l'anno   2005,   all'ENIT   e'  concesso  il  contributo straordinario di 20 milioni di euro.
 7.  Con  decreto  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro delle attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con il Ministro  degli  affari  esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo  e  con  il  Ministro  per  gli  affari regionali, se nominato, sentite   le   organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente rappresentative,  acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  si  provvede  all'organizzazione  e  alla disciplina dell'Agenzia,  con  riguardo  anche  all'istituzione  di  un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e  alla  partecipazione  negli  organi dell'agenzia di rappresentanti delle  regioni  e  delle associazioni di categoria, anche in deroga a quanto  stabilito  dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia e' in particolare  previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo   con   le   iniziative  di  valorizzazione  del  patrimonio culturale.
 8.  Per  l'iniziativa  volta  a  promuovere  il  marchio Italia nel settore  del  turismo, sulla rete Internet, gia' avviata dal progetto Scegli   Italia,   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune   convenzioni,  alla  realizzazione  dell'iniziativa,  alla gestione  della  relativa  piattaforma  tecnologica, alla definizione delle  modalita'  e  degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti  interessati  pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con  il  Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero degli affari  esteri,  con  il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione  turistica  di  livello  nazionale e internazionale e, con riferimento  al  settore  del  turismo  culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 9.  Al  finanziamento  dell'iniziativa  di  cui  al  comma  8  sono destinate anche le somme gia' assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto  del  Ministro  per  l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di finanziamento per i  progetti  strategici  nel settore informatico, di cui all'articolo 27,  commi  2  e  4,  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' gli eventuali  proventi  derivanti  da  forme  private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
 10.  E'  autorizzata  la  spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli   anni   2005  e  2006  per  la  partecipazione  del  Ministero dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   al   Progetto Scegli-Italia.
 11.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita' revisionale  di  base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il
 potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al
 reimpiego nonche' conferma dell'indennizzabilita' della
 disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa.
 
 1.  Al  fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale   attuazione   delle   deleghe  legislative  in  materia  di previdenza  complementare  previste  dall'articolo  1, comma 2, della legge  23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno  2005,  200  milioni  di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al  relativo onere si provvede, quanto  a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno  2006  e  506  milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di  parte  corrente "Fondo speciale"" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  quanto  a  14  milioni  di euro per l'anno 2007, mediante   utilizzo   di   parte  delle  maggiori  entrate  derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per     l'anno     2007,     mediante     corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto  1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006 sono adottati i seguenti interventi:
 a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005  al  31  dicembre  2006  la  durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione  con  requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma,  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni,  e'  elevata  a  sette  mesi  per  i soggetti con eta' anagrafica  inferiore  a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di  commisurazione  alla  retribuzione  della  predetta indennita' e' elevata  al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al quaranta  per  cento  per i successivi tre mesi e al trenta per cento per  gli  ulteriori  mesi.  Resta  confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel  limite  massimo  di  sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore  a  cinquanta  anni  e di nove mesi per i soggetti con eta' anagrafica  pari  o  superiore  a  cinquanta  anni. Gli incrementi di misura  e  di  durata  di  cui  al presente comma non si applicano ai trattamenti  di  disoccupazione  agricoli,  ordinari  e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio 1988, n. 160. L'articolo 20, comma  2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' abrogato. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle  ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra domanda e offerta  di lavoro. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' istituita,  nell'ambito  dell'INPS, una speciale evidenza contabile a cui  affluisce  per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
 b)  all'articolo  1,  comma  155,  primo  periodo, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  le  parole:  "310  milioni  di euro"" sono sostituite  dalle  seguenti:  "460  milioni di euro"; dopo le parole: "entro  il  31  dicembre 2005"" sono inserite le seguenti: "e per gli accordi  di  settore  entro  il  31  dicembre  2006"; dopo le parole: "intervenuti  entro  il  30  giugno 2005"" sono inserite le seguenti: "che   recepiscono   le  intese  intervenute  in  sede  istituzionale territoriale";
 c)  gli  articoli  8,  commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio  1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di  assunzione,  o  all'utilizzatore  in caso di somministrazione, di lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai sensi dell'articolo 1, comma 155,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  ai  sensi  del predetto articolo  1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   3  dicembre  2004,  n.  291,  ovvero dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, in caso di  cessazione  di  attivita',  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo  8,  comma  9,  della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino  al  31  dicembre  2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione   del  citato  articolo  4,  comma  3,  e'  effettuata indipendentemente   dai   limiti   connessi  alla  fruizione  per  il lavoratore  e  all'ammissione  per  l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione   guadagni  straordinaria  e  senza  l'applicazione  ivi prevista  delle  riduzioni  connesse  con l'entita' dei benefici, nel limite  di  10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si  applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in  cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in  mobilita'  nei  sei  mesi  precedenti,  da parte di impresa dello stesso  o  di  diverso  settore  di  attivita'  che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del   licenziamento,  presenti  assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
 d)  nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di  mobilita'  territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro  privati,  al  mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino  una  sede  di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo  di  residenza,  e'  erogata  una  somma  pari a una mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo determinato di   durata   superiore  a  dodici  mesi  o  pari  a  tre  mensilita' dell'indennita'   di   mobilita'   in   caso  di  contratto  a  tempo indeterminato  o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso  del  distacco  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante piu' di cento  chilometri  dal  luogo di residenza, al lavoratore interessato viene  erogata,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui al capoverso precedente, una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di  mobilita' in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari  a  tre  mensilita'  dell'indennita'  di  mobilita'  in  caso di distacco  di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono definite le relative modalita' attuative.
 3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di 170 milioni di euro  per  l'anno 2005. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 4.  All'articolo  1-ter  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  1  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno  2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.";
 b)  al  comma  2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato  per  il  coordinamento  delle  iniziative per l'occupazione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenuto  conto  dei fenomeni  di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri   di   priorita'  per  l'attribuzione  delle  risorse  e  con riferimento  alle  aree  territoriali  ed  ai  settori industriali in crisi,  nonche'  i  criteri di selezione dei soggetti di gestione dei programmi di sviluppo locale connessi." .
 5.  Agli  oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05  milioni  di  euro per l'anno 2005, per 402,23 milioni di euro per  l'anno  2006 e per 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno  2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro per  l'anno  2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2, e,  per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di  cui  all'articolo  7,  comma  3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2005  e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 9-ter della citata legge  5  agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 6.  L'INPS  provvede  al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  anche  ai  fini dell'adozione, per quanto  concerne  gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure  correttive  da  assumere  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della  lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Limitatamente al periodo    strettamente    necessario   all'adozione   dei   predetti provvedimenti  correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle   previsioni   a   legislazione  vigente  si  provvede  mediante corrispondente   rideterminazione,  da  effettuare  con  decreto  del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 7.  L'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con requisiti  normali  di  cui  all'articolo  19, primo comma, del regio decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali    dovute    ad    eventi    transitori,   non   imputabili all'imprenditore  o  ai  lavoratori,  e  che  siano  in  possesso dei requisiti  di  cui  al  predetto  articolo 19, comma 1, nel limite di spesa  di  48  milioni  di  euro  annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla  normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli  oneri  conseguenti  agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).
 8.  L'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con requisiti  ridotti  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,  n.  160,  e'  riconosciuta,  nel  limite di spesa di 6 milioni  di  euro  annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della   contribuzione   figurativa   secondo  quanto  previsto  dalla normativa  vigente  e  gli  oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di  situazioni  aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di  cui  al  predetto  articolo  7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento  integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o  alla  somministrazione  da parte degli stessi enti di attivita' di formazione  e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
 9.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7 e 8 non si applicano ai lavoratori  dipendenti  da  aziende  destinatarie  di  trattamenti di integrazione  salariale,  nonche'  nei  casi  di contatti di lavoro a tempo   indeterminato   con   previsione  di  sospensioni  lavorative programmate  e  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  disciplinate  dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
 10.  La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7  e 8 non puo' superare sessantacinque giornate annue di indennita'. Per  l'indennita' ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto  quando,  nel  periodo  di un anno immediatamente precedente, risultino  corrisposte  complessivamente  sessantacinque  giornate di prestazione. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione  da  inviare  ai  centri  per  l'impiego  e  alla  sede dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale territorialmente competente,  la  sospensione  dell'attivita' lavorativa e le relative motivazioni,  nonche'  i  nominativi  dei lavoratori interessati, che devono  aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per l'impiego.
 11.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definite  le situazioni aziendali dovute ad eventi  transitori,  non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8,  nonche'  le  procedure  di  comunicazione all'INPS dei lavoratori aventi  titolo  alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del  tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12.
 12. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei  benefici  di  cui  ai  commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi  nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
 13.  All'articolo  118,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  1, il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "I piani  aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate.";
 b)  al  comma 2, le parole: "da due rappresentanti delle regioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  quattro rappresentanti delle regioni".
 |  |  |  | Art. 13-bis (2) (( Modifiche al testo unico di cui al decreto del
 Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ))
 
 ((  1.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1:
 1)  al  primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite
 nei  seguenti  articoli"  sono  inserite le seguenti: "ed in altre
 disposizioni di legge";
 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 "I  pensionati  pubblici  e privati possono contrarre con banche e
 intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di
 cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da
 estinguersi  con  cessione  di quote della pensione fino al quinto
 della  stessa,  valutato  al  netto  delle  ritenute fiscali e per
 periodi non superiori a dieci anni.
 Possono  essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o
 le  indennita'  che  tengono  luogo  di pensione corrisposte dallo
 Stato  o  dai  singoli  enti,  gli assegni equivalenti a carico di
 speciali  casse  di  previdenza,  le  pensioni  e  gli  assegni di
 invalidita'  e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della
 previdenza  sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
 istituti  e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti
 devono  avere  la  garanzia  dell'assicurazione  sulla vita che ne
 assicuri  il  recupero  del residuo credito in caso di decesso del
 mutuatario"; b) all'articolo 52:
 1) al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di dieci
 anni"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  un  periodo  non
 superiore  ai  dieci anni" e sono soppresse le parole: "ed abbiano
 compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e,
 nel  caso  di  cessione  decennale,  almeno dieci anni di servizio
 utile per l'indennita' di anzianita'";
 2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
 "Nei  confronti  dei  medesimi  impiegati  e  salariati assunti in
 servizio  a  tempo  determinato,  la  cessione  del  quinto  dello
 stipendio o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che,
 al   momento  dell'operazione,  deve  ancora  trascorrere  per  la
 scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di
 fine  rapporto  posta  in  essere  dai soggetti di cui al presente
 comma non si applica il limite del quinto.
 I  titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero
 3),   del   codice   di   procedura  civile  con  gli  enti  e  le
 amministrazioni  di  cui all'articolo 1, primo comma, del presente
 testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere
 un  quinto  del  loro  compenso,  valutato al netto delle ritenute
 fiscali,  purche'  questo abbia carattere certo e continuativo. La
 cessione  non  puo'  eccedere  il periodo di tempo che, al momento
 dell'operazione,  deve  ancora  trascorrere  per  la  scadenza del
 contratto  in  essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono
 sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del
 codice di procedura civile"; c) all'articolo 55:
 1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;
 2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola:
 "Non"  e  le  parole:  "Istituto  nazionale  per  l'assistenza dei
 dipendenti  degli  enti  locali"  sono  sostituite dalle seguenti:
 "Istituto    nazionale    di    previdenza    per   i   dipendenti
 dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo
 stesso  divieto  vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si
 possono perseguire".
 2.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,   sentite   le   organizzazioni  di  categoria  degli  operatori professionali  interessati,  sono  dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo. ))
 |  |  |  | Art. 13-ter (2) (( Contributi agricoli ))
 
 ((  1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono  sospesi  i  termini  per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle  cartelle  di  pagamento  e  per  le  procedure  di riscossione relative  ai  contributi  previdenziali e assistenziali concernenti i datori  di  lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo,  con  recupero  dei  relativi  importi entro il 20 dicembre 2005. ))
 |  |  |  | Art. 14 ONLUS e terzo settore
 
 1.  Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o  da  enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di   organizzazioni   non   lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui all'articolo  10,  commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  nonche'  quelle erogate in favore di associazioni di promozione   sociale   iscritte   nel   registro  nazionale  previsto dall'articolo  7,  commi  1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono  deducibili  dal  reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite  del  dieci  per  cento  del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
 2.  Costituisce  in  ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni  di  cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza  e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di  gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,    di   un   apposito   documento   che   rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
 3.  Resta  ferma  la  facolta'  di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 4.  Qualora  nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle  liberalita'  siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate  in  violazione  dei  presupposti  di deducibilita' di cui al comma  1,  la  sanzione  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.
 5.  Se  la  deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della   riscontrata  insussistenza,  in  capo  all'ente  beneficiario dell'erogazione,  dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni  rivolte  al  pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori   delle   liberalita',   l'ente   beneficiario   e  i  suoi amministratori  sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
 6.  In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita'  di  cui  al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra  agevolazione  fiscale  prevista  a  titolo  di  deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
 7.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e' aggiunta, in  fine,  la  seguente:  "1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate  a  favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo  59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni  universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero  degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di  sanita'  e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.";
 b) all'articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: "o finalita' di  ricerca  scientifica"  sono  soppresse;  nel  medesimo  comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali a favore  di  universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti    di    ricerca   vigilati   dal   Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di  sanita'  e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".
 8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita',  fondazioni  universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,   della   legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  di  istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti    di    ricerca   vigilati   dal   Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di  sanita'  e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro,  nonche'  degli  enti  parco regionali e nazionali, sono esenti  da  tasse  e  imposte  indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi  agli  atti  di  donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
 |  |  |  | Art. 14-bis (2) (( Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale
 e per le province autonome di Trento e di Bolzano ))
 
 ((  1.  Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. ))
 |  |  |  | Art. 14-ter (2) (( Abrogazione di norme ))
 
 ((  1.  Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l'articolo 10 del decreto del Ministero  delle  finanze  7  aprile  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
 2. L'attivita' di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive puo' essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di  terzi,  nel  rispetto  dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. ))
 |  |  |  | Art. 15 Copertura finanziaria
 
 1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma  2,  9,  comma  3,  10,  comma  1,  12,  comma  6, e 14, pari a complessivi  73  milioni di euro per l'anno 2005, 458 milioni di euro per  l'anno  2006,  e  368,5  milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede: a) quanto  a  5  milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
 mediante  corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base "Fondo speciale di
 parte   corrente"   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  all'uopo
 utilizzando  la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento
 relativo al Ministero delle comunicazioni; b) quanto  a  5  milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
 2007,   mediante   corrispondente   riduzione  degli  stanziamenti
 iscritti  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondo
 speciale   di  conto  capitale"  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo
 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; c) quanto  a  68 milioni di euro per l'anno 2005, 315 milioni di euro
 per  l'anno  2006,  293,5  milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
 milioni  di  euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte
 delle  maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10,
 commi 2, 3 e 4; d) quanto  a  133  milioni  di euro per l'anno 2006 e a 65 milioni di
 euro   per   l'anno   2007,   mediante   corrispondente  riduzione
 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
 5   agosto   1978,   n.  468,  e  successive  modificazioni,  come
 determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  L'importo  corrispondente  alle  maggiori  entrate  di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, e' iscritto sul Fondo per gli  interventi  strutturali  di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo   10  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 16. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 14 marzo 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Siniscalco,   Ministro dell'economia  e
 delle finanze
 Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei
 Ministri
 Follini,  Vicepresidente  del Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Marzano,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Gasparri, Ministro delle comunicazioni
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
 e dei trasporti
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
 attivita' culturali
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Stanca, Ministro per l'innovazione e le
 tecnologie
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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