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| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 28 febbraio 2005 |  | Modifiche  ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica  dell'interesse  culturale  dei  beni  immobili  di utilita' pubblica. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO per i beni culturali e paesaggistici
 del Ministero per i beni e le attivita' culturali
 
 di concerto con
 
 IL DIRETTORE
 dell'Agenzia del demanio
 
 Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come modificato  dal  decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di seguito indicato come «Ministero»;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,  recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
 Visto  l'art.  12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni appartenenti  allo Stato, il Ministero fissa con decreto, adottato di concerto  con l'Agenzia del demanio, i criteri per la predisposizione degli  elenchi,  le modalita' di redazione delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi e schede per la verifica dell'interesse culturale;
 Visto  il  decreto  del  6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto  con  l'Agenzia  del demanio, con il quale, in attuazione di quanto  disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito  con  modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326,  sono  stati  definiti,  per  i beni immobili dello Stato (fatta eccezione  per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle regioni,  delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e di ogni  altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalita' per la predisposizione  e  la  trasmissione  degli  elenchi  e  delle schede descrittive   dei   beni  da  sottoporre  a  verifica  dell'interesse culturale;
 Vista  la  nota  prot. n. 23930/OP del 1° luglio 2004, con la quale l'Agenzia  del  demanio  esprime  la  volonta'  di  confermare quanto definito con il decreto sopra citato;
 Rilevato altresi' che l'art. 12, comma 10 del Codice stabilisce che resti  fermo  quanto  disposto  dall'art.  27,  commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
 Ritenuto  che i criteri fissati nel decreto 6 febbraio 2004 possano corrispondere  al  dettato ed alle finalita' del predetto art. 12 del Codice;
 Considerata  altresi'  la  necessita' di aggiornare l'allegato A al predetto decreto 6 febbraio 2004 in ragione delle disposizioni di cui all'art. 10 del Codice;
 Vista  la  nota prot. n. 38938/DA del 24 novembre 2004 con la quale l'Agenzia del demanio condivide il contenuto aggiornato dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Al  decreto  dirigenziale  interministeriale  6 febbraio  2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilita'   pubblica,   sono   apportate   le  seguenti  modifiche  ed integrazioni:
 a) all'art. 4 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  Le  direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono   con   i   soggetti  indicati  al  comma 1  i  tempi  di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite accordi, copia  dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni  culturali  e  paesaggistici  nonche' alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.»;
 b) dopo il comma 2 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
 «3.  Le  Direzioni  regionali  nello  stipulare  le  intese con i soggetti  di  cui  al  comma  1 si attengono a quanto stabilito negli accordi   eventualmente   stipulati   a   livello  nazionale  tra  il Dipartimento   per   i  beni  culturali  e  paesaggistici  e  singoli soggetti.»;
 c) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente:
 «Art. 4-bis. - 1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali  hanno  l'obbligo  di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento  dei  dati  descrittivi  dei  beni  oggetto di verifica positiva.
 2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi  giorni  dalla  data  di  ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
 3.  Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale  non  intervenga  entro  il  termine  di  cui al comma 1, i richiedenti  possono diffidare il Ministero per i beni e le attivita' culturali  a  provvedere.  Se  il  Ministero  non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire  avverso  il  silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis  della  legge  6 dicembre  1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.».
 2.  L'allegato  A del presente decreto sostituisce l'allegato A del citato decreto del 6 febbraio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 febbraio 2005
 
 Il capo Dipartimento
 per i beni culturali e paesaggistici
 del Ministero per i beni e le attivita' culturali
 Cecchi
 Il direttore generale dell'Agenzia del demanio
 Spitz
 |  |  |  | Allegato A 
 A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
 Al  fine  di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui  all'art. 1 del decreto interministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in  avanti  denominati  «Enti»),  trasmettono gli elenchi e le schede descrittive   utilizzando   esclusivamente   il  modello  informatico disponibile  sul  sito  web  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
 Indirizzo del sito: www.beniculturali.it Accesso al sistema
 Gli  enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:
 accedono  al  sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale  del  patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it
 inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al sistema  informativo,  seguendo  le  procedure  on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
 concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la  consistenza  numerica  degli  elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
 ricevono  l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;
 si  collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati. Immissione dei dati
 Gli  enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:
 compilano  i  campi  illustrati  nel  successivo  paragrafo  A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della  fase di immissione e' possibile salvare i dati; i dati salvati possono  essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;
 una  volta completata l'immissione delle informazioni richieste per  tutti  gli  immobili,  e verificata la correttezza delle stesse, compongono  l'elenco  dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli  accordi  stipulati  con  le  direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalita' elettronica. I  dati  inviati  in modo definitivo non sono piu' modificabili dagli utenti. Il sistema non permettera' l'invio dei dati qualora non siano stati   compilati  tutti  i  campi  obbligatori  (vedi  paragrafo  A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»). Richiesta della verifica dell'interesse
 Il  solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non  costituisce  avvio  del  procedimento  di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:
 inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando  il  modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovra'  essere effettuato secondo modalita' che prevedano l'avviso di ricevimento  (messo  comunale,  servizio  postale, corriere svolto da societa'   accreditate,  terze  rispetto  all'ente  richiedente).  Il ricevimento  della  richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle  schede  descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno  prese  in  considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web. Verifica dell'interesse
 Le direzioni regionali:
 verificano  l'interesse  culturale  dei  beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
 inseriscono  i  dati  relativi  alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
 emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
 trascrivono   i   provvedimenti  nei  registri  di  pubblicita' immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze. Accesso alla banca dati
 Al  termine  del  procedimento  di verifica, gli enti richiedenti possono  accedere  alla  banca  dati  dei  beni di loro pertinenza in modalita'  di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password gia' in loro possesso.
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 A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive
 
 ------ Legenda.
 I  campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono obbligatori;
 ( )    (da lista) scegliere una delle opzioni;
 (campo di testo) inserire un testo.
 DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI
 ---->   Vedere da pag. 22 a pag. 25  <----
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