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| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 28 febbraio 2005 |  | Scioglimento della societa' cooperativa «Labor soc. coop. a r.l.», in Grottaglie. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Taranto
 
 Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita' amministrativa;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  che  ha attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata 30 novembre 2001;
 Visto  il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003  recante  disposizioni  in  materia  di  procedure di scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari liquidatori;
 Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal predetto art. 2545-septiesdecies e precisamente:
 non ha svolto atti di gestione dal 1997;
 non e' in piu' grado di raggiungere gli scopi statutari;
 non  risulta  abbia  attivita'  e/o  passivita'  patrimoniali  da liquidare;
 Visto  il  parere  di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;
 Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione  del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2005;
 Decreta:
 
 La  societa' cooperativa «Labor soc. coop. a r.l.», con sede legale in   Grottaglie   (Taranto),   posizione   B.U.S.C.  n.  1582/200891, costituita  per  rogito  notaio dott. Giovanni Sebastio di Taranto in data  3 agosto  1983,  repertorio  n. 18841, raccolta n. 4339, codice fiscale  n.  009001200733, omologato dal tribunale di Taranto in data 27 settembre 1983, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile, senza nomina del commissario liquidatore.
 Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
 Taranto, 28 febbraio 2005
 Il direttore provinciale: Marseglia
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