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| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 28 febbraio 2005 |  | Scioglimento   della  societa'  cooperativa  «Campionesi  cooperativa autotrasporti e facchinaggio carico e scarico a r.l.», in Milano. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
 
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
 Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n.  1579551  del  30  settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;
 Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997 sul'applicabilita' dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti;
 nel    caso    in   specie:   l'impossibilita'   di   funzionamento dell'assemblea  della  societa'  cooperativa  Campionesi  Cooperativa Autotrasporti  e  Facchinaggio  Carico  e Scarico a r.l., con sede in Milano, via Cadore n. 31;
 Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
 Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
 Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
 Visto  il  verbale ispettivo in data 12 novembre 2003 relativo alla societa'   cooperativa   Campionesi   Cooperativa   Autotrasporti   e Facchinaggio  Carico e Scarico a r.l., con sede in Milano, via Cadore n.  31,  da  cui  risulta  che  la  medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause:   non  ha  depositato  bilanci  successivamente  a  quello  al 31 dicembre  1997, non ha compiuto atti di gestione da allora, non e' in grado di raggiungere lo scopo per cui e' stata costituita;
 Vista  la  nota del Ministero delle attivita' produttive, direzione generale  per  gli  enti  cooperativi,  divisione  IV,  protocollo n. 1575516  del  24  marzo  2004  nella  quale  viene  disposto  che  lo scioglimento  richiesto  deve  essere  adottato  senza  farsi luogo a nomina   di   commissario   liquidatore  ai  sensi  del  decreto  del Sottosegretario  di Stato del 17 luglio 2003 di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;
 Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1997).
 Decreta:
 
 La  societa'  cooperativa  «Campionesi  cooperativa autotrasporti e facchinaggio carico e scarico a r.l.», sede legale Milano, via Cadore n. 31, costituita per rogito Notaio dott.ssa Giuliana Raja di Milano, in  data 11 aprile 1979, repertorio n. 117332, racc. n. 4548 B.U.S.C. n.  10190/169399,  codice fiscale n 04399310152 e' sciolta, senza dar luogo  a  nomina  di  commissario  liquidatore,  ai  sensi  dell'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile e dell'art. 2, comma 1, della legge  17  luglio  1975,  n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo  quello al 31 dicembre 1997, non ha compiuto atti di gestione da allora,  non  e'  in  grado  di raggiungere lo scopo per cui e' stata costituita  e  l'attivo da liquidare e' al di sotto del limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003.
 Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Milano, 28 febbraio 2005
 Il direttore provinciale: Truppi
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