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| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 28 febbraio 2005 |  | Scioglimento  della  societa'  cooperativa «C.C.P. Interventi Ricerca coop. a r.l.», in Sesto San Giovanni. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
 
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
 Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, protocollo n.  1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;
 Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997 sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti;
 nel    caso    in   specie:   l'impossibilita'   di   funzionamento dell'assemblea  della  societa' cooperativa C.C.P. Interventi Ricerca coop.  a r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), piazza Chiesa n. 8 (Cascina Gatti c/o centro di cultura popolare);
 Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della cooperazione,  divisione  IV, concemente le richieste di scioglimento d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste dall'art. 2448 c.c.;
 Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
 Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione    aniministrativa   in   materia   di   cooperazione   - Problematiche connesse alla fase transitoria».
 Visto  il  verbale  ispettivo in data 6 dicembre 2002 relativo alla societa' cooperativa C.C.P. Interventi Ricerca coop. a r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), piazza Chiesa n. 8 (Cascina Gatti c/o centro  di  cultura popolare), da cui risulta che la medesima trovasi nelle  condizioni  previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art.  2,  comma  1,  della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono   le   seguenti   cause:   non   ha   depositato   bilanci successivamente  a  quello al 31 dicembre 1995 e non ha compiuto atti di gestione;
 Vista  la  nota del Ministero delle attivita' produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1580790 del 16 dicembre  2003  nella  quale  viene  disposto  che lo scioglimento richiesto  deve  essere  adottato  senza  farsi  luogo  a  nomina  di commissario  liquidatore  ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato  del  17  luglio  2003  di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;
 Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1995).
 Decreta:
 
 La  societa'  cooperativa  «C.C.P. Interventi Ricerca coop. a r.l.» sede  legale Sesto San Giovanni (Milano), piazza Chiesa n. 8 (Cascina Gatti  c/o  centro di cultura popolare), costituita per rogito notaio dott.ssa  Rosalia  Restivo  di Milano in data 22 aprile 1982, rep. n. 28925/3207,   racc.  B.U.S.C.  n.  11395/192602,  codice  fiscale  n. 06497360153  e'  sciolta,  senza  dar  luogo  a nomina di commissario liquidatore,  ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non  ha  depositato  bilanci  dopo quello al 31 dicembre 1995, non ha compiuto  atti di gestione da allora e l'attivo da liquidare e' al di sotto del limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003.
 Il   presente   decreto   verra'   trasmesso   al  Ministero  della giustizia-Ufficio  pubblicazioni  leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Milano, 28 febbraio 2005
 Il direttore provinciale: Truppi
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