Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 25 febbraio 2005 |
Riconoscimento, al sig. Georgiev Plamen Malinov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere geologo-idrologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Georgiev Plamen Malinov, nato a Dupnitsa (Bulgaria) il 26 agosto 1965, cittadino bulgaro, diretta, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere geologo-idrologo conseguito in Bulgaria, di cui e' in possesso dal 1990, come attestato dalla Universita' Mineraria Geologica «Sv. Ivan Rilski» di Sofia; Visto che la conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dei geologi senza l'applicazione di misure compensative; Visto il conforme parere del rappresentante di categoria datato 26 febbraio 2002; Preso atto che in data 14 gennaio 2003 e' stato emesso un decreto negativo per mancata presentazione del rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell'istante; Preso atto che il sig. Georgiev in data 21 dicembre 2004 ha presentato una nuova domanda, allegando il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005 che ha confermato il parere favorevole espresso nella conferenza di servizi del 19 febbraio 2002; Visto il conforme parere del rappresentante di categoria espresso nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il sig. Georgiev possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 2 febbraio 2004, rinnovato in data 2 dicembre 2004 con validita' fino al 28 ottobre 2005 per motivi di lavoro; Decreta:
Al sig. Georgiev Plamen Malinov, nato a Dupnitsa (Bulgaria) il 26 agosto 1965, cittadino bulgaro, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 25 febbraio 2005 Il direttore generale: Mele |
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