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| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 23 febbraio 2005 |  | Modalita'   e   condizioni  economiche  per  il  ritiro  dell'energia elettrica,  di  cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  e  al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239. (Deliberazione n. 34/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 23 febbraio 2005;
 Visti:
 la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991);
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/1989);
 il  provvedimento  del  Cip  14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/1990);
 il  provvedimento  del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato  dal  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   4   agosto   1994   e  dal  decreto  del  Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/1992);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 la  direttiva  2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
 il   decreto   19 dicembre  2003  del  Ministro  delle  attivita' produttive  in  materia  di  direttive alla societa' Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
 il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
 la  direttiva  2004/8  CE  del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
 il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,  recante  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  28 ottobre  1997,  n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  19 marzo  2002,  n.  42,  come successivamente   modificata   ed   integrata   dalla   deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004, n. 201 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
 l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.  168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per  il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi   di   allacciamento   e   diritti  fissi,  allegato  alla deliberazione   dell'Autorita'   30 gennaio   2004,  n.  5/04  e  sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile  2004,  n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
 il  documento  di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalita' di  ritiro  dell'energia  elettrica  prodotta  da impianti di potenza &60;10  MVA  e  \geq  10  MVA  se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili  ai  sensi  dell'art.  13,  commi  3  e  4, del decreto legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione);
 le   osservazioni   al  documento  di  consultazione  di  cui  al precedente alinea pervenute all'Autorita'.
 Considerato che:
 l'art.  13,  commi  3  e  4,  del decreto legislativo n. 387/2003 prevede  che  l'Autorita' definisca, facendo riferimento a condizioni economiche  di  mercato, le modalita' di ritiro, da parte del gestore di  rete  alla  quale l'impianto e' collegato, dell'energia elettrica prodotta da:
 a) impianti   alimentati   da   fonti  rinnovabili  di  potenza inferiore  a  10  MVA, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete  di  trasmissione nazionale (di seguito: GRTN) nell'ambito delle convenzioni  in  essere  stipulate  ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989,  n.  34/1990,  n.  6/1992,  nonche'  della  deliberazione n. 108/1997,  limitatamente  agli  impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
 b) impianti   di   potenza  qualsiasi  alimentati  dalle  fonti rinnovabili  eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua   fluente,  ad  eccezione  di  quella  ceduta  nell'ambito  dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali gia' richiamate alla precedente lettera a), fino alla loro scadenza;
 il  comma  41  della  legge  n.  239/2004 prevede che l'Autorita' determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalita'  di  ritiro,  da  parte  del  gestore  di  rete  alla quale l'impianto e' collegato, dell'energia elettrica prodotta:
 a) da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
 b) ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;
 c) da  impianti di potenza qualsiasi, entrati in esercizio dopo il   1° aprile   1999   e  alimentati  dalla  fonte  eolica,  solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per  quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione dell'energia  elettrica  di cui al primo e al terzo periodo del comma 12  dell'art.  3  del decreto legislativo n. 79/1999, che continua ad essere ritirata dal GRTN fino a scadenza delle convenzioni in essere;
 il comma 41 della legge n. 239/2004, nel consentire una modalita' di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza inferiore a 10  MVA  e  agli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica,   solare,   geotermica,   del  moto  ondoso,  maremotrice  ed idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua  fluente entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, conferma, in  materia di fonti rinnovabili, il disposto dell'art. 13, commi 3 e 4,  del  decreto  legislativo  n. 387/2003, visto che la tipologia di impianto  e  la  sua  eventuale partecipazione al mercato non possono dipendere dalla data di entrata in esercizio;
 l'art.  17,  comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede l'inclusione   dei   rifiuti  tra  le  fonti  energetiche  ammesse  a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;
 l'art.  17,  comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 10/1991;
 l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 387/2003 prevede che, dopo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, la relativa energia  elettrica  venga destinata al mercato, con l'unica eccezione delle  fonti rinnovabili non in grado di partecipare al sistema delle offerte  (impianti  di potenza fino a 10 MVA e impianti alimentati da fonti  rinnovabili  non  programmabili  di potenza qualsiasi), per le quali  l'Autorita' deve definire le modalita' di ritiro tenendo conto di condizioni economiche di mercato;
 il  comma  41,  ultimo  periodo,  della  legge  n.  239/2004, nel consentire  una  modalita'  di  ritiro  alternativa  al  mercato agli impianti  di  potenza  fino a 10 MVA, agli impianti di cui al secondo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e agli  impianti alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto   ondoso,   maremotrice   ed   idraulica,   limitatamente,   per quest'ultima  fonte,  agli  impianti  ad  acqua  fluente  entrati  in esercizio  dopo  il  1° aprile  1999,  intende  garantire  il  ritiro dell'energia   elettrica   prodotta  da  impianti  non  in  grado  di partecipare al sistema delle offerte;
 l'art.  20,  comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che  fino  alla  data di entrata a regime del mercato elettrico, come verra'  fissata  con  proprio  decreto  dal  Ministro delle attivita' produttive,  al  produttore  che  cede  l'energia  elettrica  di  cui all'art.  13,  comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  387/2003,  e' riconosciuto  il  prezzo  fissato  dall'Autorita'  all'ingrosso  alle imprese   distributrici   per  la  vendita  ai  clienti  del  mercato vincolato;
 la  data di entrata a regime del mercato elettrico verra' fissata con  decreto dal Ministro delle attivita' produttive e che, pertanto, le  disposizioni  del  presente  provvedimento per quanto riguarda le fonti rinnovabili si applicano a decorrere da tale data;
 rispetto  allo schema proposto nel documento di consultazione, in cui  tutti i rapporti commerciali delle imprese distributrici e della societa'  Acquirente  Unico  S.p.a.  (di  seguito:  Acquirente unico) confluivano nel GRTN, la quasi totalita' delle osservazioni pervenute ha richiesto che l'Acquirente unico rappresenti l'interfaccia unica e finale   delle   imprese   distributrici  e  del  GRTN,  al  fine  di semplificare  i rapporti contrattuali e le compensazioni economiche a carico   del   conto  per  nuovi  impianti  da  fonti  rinnovabili  e assimilate,  di  cui  all'art.  59,  comma  1,  lettera b), del Testo integrato;
 il  ruolo  dell'Acquirente unico quale interfaccia unica e finale delle  imprese  distributrici e del GRTN consente di ampliare la base di  acquisto  dell'Acquirente  unico, con conseguente diminuzione del fattore  di  rischio  connesso  alla  quota di energia acquistata sul mercato,  e  di  ottenere  una  riduzione  dei prezzi di acquisto per effetto  della  quota  di energia da fonti non rinnovabili ritirata a prezzi inferiori a quelli delle fonti rinnovabili;
 il  ruolo  dell'Acquirente  unico come interfaccia unica e finale delle  imprese  distributrici e del GRTN consente anche di scomputare dagli   acquisti   di  energia  elettrica  effettuati  dalle  imprese distributrici  medesime  presso  l'Acquirente  unico  il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004;
 le  ragioni,  esposte  nel  documento di consultazione, che hanno portato  a  proporre  il  GRTN  come  interfaccia  unica  e finale si porranno solo a medio-lungo termine in quanto:
 l'Acquirente   unico   e'   destinato   a   svolgere  un  ruolo significativo  ancora  per  diversi  anni, continuando a garantire le forniture  di  energia  elettrica  ai  clienti  che,  pur  avendo  le caratteristiche  di  idoneita', preferiscono rimanere vincolati, come previsto  dal comma 30 della legge n. 239/2004, che integra l'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999;
 il  controllo,  anche  a  fini  statistici,  delle quantita' di energia  elettrica  ritirata  ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  n.  387/2003  e  del  comma  41  della legge n. 239/2004  da parte del GRTN puo' essere comunque garantito prevedendo adeguati scambi informativi tra le imprese distributrici e il GRTN;
 i  commi  85,  86,  87, 88 e 89 della legge n. 239/2004 prevedono semplificazioni    negli   iter   autorizzativi   per   impianti   di microgenerazione, definiti come gli impianti di potenza fino a 1 MW;
 gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da   fonti   rinnovabili   presentano,   congiuntamente   ad  elevate potenzialita'  di sviluppo delle fonti marginali o residuali, elevati costi  di  produzione,  come anche evidenziato dalle Associazioni dei piccoli produttori nelle osservazioni al documento di consultazione.
 Ritenuto opportuno:
 prevedere  che  l'Acquirente unico svolga un ruolo di interfaccia unica e finale per:
 le  imprese  distributrici che destinano direttamente ai propri clienti vincolati l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi   3   e   4,  del  decreto  legislativo  n.  387/2003,  cedendo all'Acquirente  unico  l'eventuale  quantita'  di  energia  elettrica eccedente il fabbisogno dei propri clienti vincolati;
 il  GRTN,  che  cede  all'Acquirente  unico l'energia elettrica ritirata   dagli   impianti   collegati  alla  rete  di  trasmissione nazionale;
 prevedere  che  il  ritiro  dell'energia  elettrica  eccedente le quantita'   ritirate   nell'ambito   delle  convenzioni  di  cessione destinata di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003,  e  fino  alla loro scadenza, sia svolto dal GRTN, anziche' dal  gestore  di  rete,  in  modo  da  continuare  ad avere una unica controparte  contrattuale  per  il  ritiro  dell'intera  quantita' di energia prodotta e immessa in rete, semplificandone di conseguenza la gestione amministrativa;
 escludere  il prezzo zonale orario che si forma nel sistema delle offerte come prezzo riconosciuto per il ritiro dell'energia elettrica ai  sensi  dell'art.  13,  commi  3  e  4, del decreto legislativo n. 387/2003, poiche' tale prezzo:
 viene  comunque  riconosciuto  ai  produttori  che  scelgono di partecipare al sistema delle offerte;
 e' soggetto ai rischi e alle imprevedibilita' del sistema delle offerte;
 non  e'  un parametro in grado di influire sulla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che dipende invece da fattori  localizzativi  legati  alla disponibilita' locale di risorse rinnovabili;
 introduce  l'esigenza  di  compensazioni a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
 prevedere  che  il  gestore  di  rete  riconosca ai produttori il prezzo  di  cui  all'art.  30,  comma  30.1,  lettera  a),  del Testo integrato  per l'energia elettrica ritirata da impianti alimentati da fonti  rinnovabili  ai  sensi  dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n.  387/2003,  essendo tale prezzo riferito a condizioni economiche  di  mercato, gia' riconosciuto nel periodo transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003;
 prevedere, in alternativa al prezzo di cui al precedente alinea e su   richiesta   del  produttore,  un  prezzo  di  cessione  unico  e indifferenziato  per  fasce  orarie,  al  fine  di  tener conto delle peculiarita'  di  alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
 prevedere,  in  considerazione  delle peculiarita' e dei vantaggi che  gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione presentano rispetto agli altri impianti, che il gestore di  rete riconosca ai produttori per l'energia elettrica da fonti non rinnovabili ritirata ai sensi del comma 41 della legge n. 239/2004:
 il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato  nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la deliberazione n. 42/2002;
 il  parametro Ct per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che non soddisfano la deliberazione n. 42/2002;
 prevedere per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW   l'esclusione   dall'obbligo   di   stipula   del   contratto  di dispacciamento  in  immissione, al fine di semplificare le condizioni di  accesso  alla  rete per detti impianti non collegati alla rete di trasmissione  nazionale, per i quali sia la direttiva 2001/77/CE, che la  direttiva  2004/8/CE,  nonche'  la  legge  n. 239/2004, prevedono procedure di accesso alla rete e autorizzative semplificate;
 riconoscere  agli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  ad  eccezione delle centrali ibride,   limitatamente   ai   primi  due  milioni  di  kWh  ritirati annualmente  da  ciascun  impianto,  prezzi  minimi garantiti tali da assicurare  la  copertura  dei  costi  di produzione in condizioni di economicita' e redditivita';
 orientare  al  mercato  la  cessione di rilevanti quantitativi di energia  elettrica  prodotta  da  impianti  di  rilevanti dimensioni, garantendo  invece  il  ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;
 prevedere  che alle eccedenze di energia elettrica prodotte dagli impianti  di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del  decreto  legislativo n. 79/1999, il gestore di rete riconosca il parametro Ct;
 prevedere,  al  fine di evitare comportamenti opportunistici, che il  produttore  che  si  avvale  delle  modalita'  di ritiro ai sensi dell'art.  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 debba:
 richiedere il ritiro dell'intera quantita' di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003;
 sottoscrivere  con il gestore di rete una convenzione di durata annuale  e  rinnovabile,  secondo  lo  schema  allegato  al  presente provvedimento (Allegato A);
 prevedere  l'esenzione  dall'applicazione  dei  corrispettivi per l'assegnazione  dei  diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di  cui  all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/2003 per gli   impianti   di   potenza  nominale  elettrica  fino  a  1  MW  e un'applicazione  graduale  di detti corrispettivi per gli impianti di potenza  superiore  a  1  MW  e  fino  a  5  MW  alimentati  da fonti rinnovabili  o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle  fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride;
 prevedere  corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi  amministrativi  sostenuti,  secondo criteri di semplificazione amministrativa  ed  equita';  prevedere che i corrispettivi di cui al precedente  alinea  siano a carico dei produttori, al fine di evitare ulteriori  aggravi al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate,  di  cui  all'art.  59,  comma  1,  lettera b), del Testo integrato;
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1.1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni contenute nel presente  provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/2003, le definizioni di cui all'art.  1  del  Testo  integrato,  nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
 a) energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo   n.  387/2003  e'  l'energia  elettrica  prodotta  dagli impianti  alimentati  da  fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA,  ivi  compresa  la  produzione imputabile delle centrali ibride, nonche'  dagli  impianti  di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili  eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua  fluente,  ad  eccezione  di  quella ceduta al GRTN nell'ambito delle  convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n.  15/1989,  n.  34/1990,  n. 6/1992, nonche' della deliberazione n. 108/97,  limitatamente  alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte,   come   definite  dagli  articoli  1  e  4  della  medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore  a  10 MVA alimentati dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  387/2003  rientra  nell'ambito  di applicazione  dell'art.  13,  commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;
 b) energia  elettrica  di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e'  l'energia  elettrica  prodotta dagli impianti alimentati da fonti non  rinnovabili  di  potenza  inferiore  a  10  MVA, ivi compresa la produzione   non   imputabile  delle  centrali  ibride,  e  l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza uguale o  superiore  a  10  MVA,  alimentati  da fonti assimilate o da fonti rinnovabili  diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,  maremotrice  ed  idraulica,  limitatamente, per quest'ultima fonte,  agli  impianti ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un  autoproduttore,  come  definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo   n.  79/99,  ad  eccezione  di  quella  ceduta  al  GRTN nell'ambito  delle  convenzioni  in  essere  stipulate  ai  sensi dei provvedimenti  Cip  n.  15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonche' della deliberazione  n.  108/97,  limitatamente  alle  unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
 c) GRTN e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;
 d) gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche  non  avendone  la  proprieta',  della  gestione  di  una  rete elettrica   con  obbligo  di  connessione  di  terzi,  nonche'  delle attivita'  di  manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il  GRTN e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999.
 |  |  |  | Art. 2. Oggetto e finalita'
 
 2.1.  Il  presente  provvedimento  disciplina  le  modalita' per il ritiro  dell'energia  elettrica  di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  n.  387/2003  e  al  comma  41  della  legge n. 239/2004, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
 
 3.1.  L'energia  elettrica  di  cui  all'art.  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 e'  ritirata,  su  richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale  l'impianto  e' collegato. Il produttore che si avvale di detta facolta',  presenta  istanza al gestore di rete alla quale l'impianto e'  collegato,  fornendo  tutte  le  informazioni  atte  a dimostrare l'esistenza  dei  requisiti  previsti  dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  n.  387/2003  o  dal  comma  41  della legge n. 239/2004.
 3.2.  Il  produttore  che  intende  avvalersi  dei  benefici di cui all'art.  13,  commi  3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma  41  della  legge  n. 239/2004 richiede al gestore di rete alla quale  l'impianto  e'  collegato  il  ritiro dell'intera quantita' di energia  elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta  nell'ambito  delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003.
 3.3.  Il  gestore  di  rete  riconosce ai produttori, per l'energia elettrica  ritirata  ai  sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n.  387/2003  e  del comma 41 della legge n. 239/2004, i prezzi di cui all'art. 4.
 3.4.  Se  il  gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato e' un'impresa  distributrice,  il  controvalore dell'energia ritirata ai sensi  dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e  del  comma  41  della  legge  n.  239/2004  viene scomputato dagli acquisti  di  energia elettrica effettuati dall'impresa distributrice medesima  presso l'Acquirente unico. Se il gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato e' il GRTN o un gestore di rete diverso dalle imprese distributrici, l'Acquirente unico riconosce a tali soggetti i prezzi  di  cui all'art. 4. Se il ritiro dell'energia di cui all'art. 13,  commi 3  e  4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della  legge n. 239/2004 avviene in porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con   la  rete  di  trasmissione  nazionale,  neppure  indirettamente attraverso   reti  di  distribuzione  o  attraverso  collegamenti  in corrente   continua,  il  controvalore  dell'energia  ritirata  viene remunerato  secondo  le  modalita'  previste  dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
 3.5.  Se  il  gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato e' un'impresa  distributrice  che  non  dispone  di un bacino di clienti vincolati  nel  proprio  ambito territoriale sufficiente ad assorbire l'energia  ritirata  ai  sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n.  387/2003  e del comma 41 della legge n. 239/2004, la medesima  impresa  distributrice  cede  la  parte  eccedente i propri fabbisogni  all'Acquirente  unico,  che  la  destina ad altre imprese distributrici  per i clienti del mercato vincolato. Per detta energia l'Acquirente  unico  riconosce  all'impresa distributrice i prezzi di cui all'art. 4.
 3.6.  Il  produttore  che  richiede  al  gestore  di rete il ritiro dell'energia  elettrica  di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n.  387/2003  e  al  comma  41  della  legge n. 239/2004 conclude  con  il  medesimo  una  convenzione  di  durata  annuale  e rinnovabile,  secondo lo schema riportato nell'Allegato A al presente provvedimento.
 3.7.  Il  produttore  che  richiede  al  gestore  di rete il ritiro dell'energia  elettrica  di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n.  387/2003  e  al  comma  41  della  legge n. 239/2004 conclude  con il GRTN, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete:
 a) il  contratto  per il servizio di trasmissione di cui all'art. 19  del Testo integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 2, della deliberazione n. 168/2003;
 b) il  contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai  sensi dall'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 168/2003, solo se  l'impianto  e' di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW, in deroga alla medesima deliberazione.
 3.8.  Il  produttore  che  richiede l'interposizione del gestore di rete  per  la  stipula dei contratti di cui al comma 3.7, e' tenuto a fornire  al  gestore  di  rete  tutte le informazioni necessarie alla stipula e gestione dei medesimi.
 3.9.  Il  produttore  che  richiede  al  gestore  di rete il ritiro dell'energia  elettrica  di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 non e' tenuto alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n. 168/2003.
 3.10.  Agli  utenti  del  dispacciamento  responsabili  di punti di dispacciamento  per  le  unita'  di  produzione che cedono la propria energia  ai  sensi del comma 3.2, con riferimento ai predetti punti e limitatamente  all'energia  elettrica  immessa,  non  si  applica  la disciplina  dei  corrispettivi  di  sbilanciamento di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03.
 3.11.  In  deroga a quanto previsto dal comma 3.2, i produttori che cedono   parte  dell'energia  elettrica  prodotta  nell'ambito  delle convenzioni  di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  n.  387/03 richiedono al GRTN, anziche' al gestore  di  rete,  il  ritiro dell'energia elettrica eccedente dette convenzioni, fino alla loro scadenza.
 |  |  |  | Art. 4. Prezzi  dell'energia  elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art.  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004
 
 4.1.  Il  gestore  di  rete  che  ritira l'energia elettrica di cui all'art.  13,  commi  3  e  4,  del  decreto  legislativo n. 387/2003 riconosce   ai  produttori  un  prezzo  pari  a  quello  di  cessione dall'Acquirente  unico  alle  imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato.
 4.2.  Il  prezzo  di  cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto  della  stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto  come  prezzo  unico  indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente unico, seguendo le stesse modalita' di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato.
 4.3.  Il  gestore  di rete che ritira l'energia elettrica di cui al comma  41  della  legge n. 239/2004 riconosce ai produttori un prezzo pari al:
 a) prezzo   di   cessione   dall'Acquirente  unico  alle  imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30,  comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di  cogenerazione  di  potenza  inferiore  a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
 b) parametro  Ct  nel  caso  di impianti diversi da quelli di cui alla lettera a).
 4.4. Per l'energia elettrica prodotta da centrali ibride di potenza inferiore  a  10  MVA,  il gestore di rete che la ritira riconosce ai produttori un prezzo pari al:
 a) prezzo  di  cui  al  comma  4.1, limitatamente alla produzione imputabile;
 b) prezzo  di  cui  al  comma  4.3,  lettera a), per la rimanente quantita' di energia elettrica nel caso in cui l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, o al prezzo  di  cui  al  comma  4.3,  lettera  b),  nel  caso in cui tale definizione non viene soddisfatta.
 |  |  |  | Art. 5. Prezzi   minimi  garantiti  per  gli  impianti  alimentati  da  fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW
 
 5.1.  Per  gli  impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale  elettrica  fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, ai  primi  due  (2)  milioni  di  kWh ritirati annualmente da ciascun impianto  dal gestore di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto  legislativo n. 387/2003, vengono riconosciuti, per scaglioni progressivi, i seguenti prezzi minimi garantiti:
 a) fino a 500.000 kWh annui, 95 euro/MWh; da oltre 500.000 fino a 1.000.000  di  kWh  annui,  80  euro/MWh;  da  oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 70 euro/MWh;
 b) il prezzo di cui al comma 4.1 per l'energia elettrica ritirata annualmente eccedente i primi due (2) milioni di kWh.
 5.2.  I  prezzi  minimi garantiti di cui al comma 5.1 si applicano, con  le  stesse modalita', anche agli impianti alimentati dai rifiuti ammessi  a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03.
 5.3.  Il  comma  5.1  si  applica per l'intero anno di durata della convenzione di cui all'art. 3, comma 3.6, su richiesta del produttore presentata al gestore di rete in occasione dell'emissione della prima fatturazione  mensile  in  applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare.
 5.4. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 sono aggiornati, su  base  annuale,  applicando  ai  valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat,  con  arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
 5.5.  La  differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori,  ai  sensi  del  comma  5.1,  e  il  prezzo  di  cessione dall'Acquirente  unico  alle  imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo  integrato,  e'  posta a carico del conto per nuovi impianti da fonti  rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.
 |  |  |  | Art. 6. Costi riconosciuti al gestore di rete
 
 6.1.  Per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art.  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma  41 della legge n. 239/2004 i produttori riconoscono al gestore di rete cui l'impianto e' connesso:
 a) un  corrispettivo  fisso  pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto  ed un corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo  0,5%  del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13,  commi  3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi amministrativi;
 b) un  ulteriore corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun   impianto   ed   un  ulteriore  corrispettivo  proporzionale all'energia  ritirata  pari  allo  0,5% del controvalore dell'energia ritirata  ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.  387/2003  e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi  gestionali  nel  caso  in cui il gestore di rete gestisce, per conto del produttore, i contratti di cui al comma 3.7.
 |  |  |  | Art. 7. Corrispettivi  per  l'assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della capacita'  di  trasporto per l'energia elettrica ritirata dai gestori di  rete  ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004
 
 7.1.  All'energia  elettrica  ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art.  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma  41  della  legge n. 239/2004, si applicano i corrispettivi per l'assegnazione  dei  diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di  cui  all'art.  35,  comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, ad eccezione:
 a) degli  impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli;
 b) degli  impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare  del  regime  riservato  alle  fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride,  per  i quali i corrispettivi di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/2003 vengono moltiplicati per il fattore R pari a
 R=(P-1)/4
 arrotondato,  con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove  P  e'  la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali.
 7.2.   Ai   fini   della   quantificazione  dei  corrispettivi  per l'assegnazione  dei  diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di  cui  al comma 7.1, il programma di immissione di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 e' assunto pari all'energia elettrica   effettivamente   immessa   nella   rete  con  obbligo  di connessione di terzi.
 7.3.  Ai  fini di quanto previsto dai commi 5.1 e 7.1, per impianto si intende, di norma, l'insieme delle unita' di produzione di energia elettrica  poste  a  monte  del  punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi.
 |  |  |  | Art. 8. Obblighi informativi
 
 8.1.  Il  prezzo  di  cessione  dall'Acquirente  unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30,   comma   30.1,  lettera  a),  del  Testo  integrato,  pubblicato dall'Acquirente  unico  nel  proprio sito Internet ai sensi dell'art. 33,  comma  2,  del  Testo integrato, viene anche pubblicato nel sito internet dell'Autorita'.
 8.2. il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'Acquirente unico   all'Autorita'   e   viene   pubblicato   nel   sito  internet dell'Autorita'.
 8.3.  Entro  il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2006, le imprese  di  distribuzione  e i gestori di rete diversi dalle imprese distributrici  che  ritirano energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge   n.   239/2004,  trasmettono  al  GRTN  un  elenco  contenente denominazione,  tipologia,  dimensione,  ragione sociale dei soggetti titolari  degli  impianti  e  quantita'  annuali di energia elettrica ritirata.
 8.4. Il GRTN integra le informazioni di cui al comma 8.3 con quelle relative  agli impianti la cui energia elettrica e' ritirata dal GRTN ai  sensi  dell'art.  13,  commi  3  e  4, del decreto legislativo n. 387/2003  e del comma 41 della legge n. 239/2004, trasmettendo, entro il  31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2006, all'Autorita' e alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrido l'elenco completo degli impianti, contenente le informazioni di cui al comma 8.3.
 8.5.   L'Acquirente  unico  definisce,  entro  trenta  (30)  giorni dall'entrata  in vigore del presente provvedimento, una procedura per le  compensazioni  di  cui  al  comma  3.4,  che viene pubblicata nel proprio sito internet.
 8.6.  I  prezzi  di cui ai commi 4.1 e 4.2 vengono riconosciuti dai gestori  di  rete ai produttori, anche in acconto, rispetto alla data di  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  33, comma 2, lettera a), del Testo integrato, secondo valori e modalita' stabiliti dall'Acquirente unico.
 |  |  |  | Art. 9. Verifiche
 
 9.1.  Le  verifiche sugli impianti che si avvalgono delle modalita' di ritiro ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.  387/2003  e  del  comma  41  della legge n. 239/2004, svolte, ove necessario,   attraverso   sopralluoghi   al  fine  di  accertare  la veridicita'  delle  informazioni e dei dati trasmessi sono effettuate dall'Autorita',  anche  avvalendosi  della  Cassa  Conguaglio  per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni finali
 
 10.1. Il presente provvedimento si applica a decorrere:
 dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verra' individuata  dal  decreto  del Ministro delle attivita' produttive di cui  all'art.  20,  comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, per l'energia  elettrica  di  cui  all'art.  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;
 dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge n. 239/2004, per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.
 10.2.  Il  presente  provvedimento  viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  ed  entra  in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 23 febbraio 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A 
 SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'Art.  13,  COMMI  3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/2003 E AL
 COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/2004
 
 Con la presente convenzione
 
 tra
 
 la  societa'  ......,  rappresentata da ......, nella qualita' di ......, nel seguito denominata brevemente «Gestore».
 e
 
 la societa' ...... nel seguito denominata brevemente «Produttore» rappresentata da ......;
 nel  seguito  singolarmente  o congiuntamente anche denominati la Parte o le Parti.
 Premesso
 
 che  il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79, all'art. 3, comma 12  ha  stabilito  che il «Ministro dell'industria, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei  diritti  e  delle  obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica  comunque  prodotta  da  altri operatori nazionali da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale»;
 che il decreto ministeriale 21 novembre 2000, ha determinato, con validita'  ed  efficacia  giuridica  ed  economica  a  far  data  dal 1° gennaio  2001,  la  cessione  dei  diritti  e  delle  obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori  nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale;
 che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'art. 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita) determini le modalita' di ritiro, da parte del  gestore  di  rete  alla  quale l'impianto e' collegato, e previa richiesta   del   produttore,   dell'energia   prodotta  da  impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza  inferiore  a 10 MVA, nonche'  da  impianti  di  potenza  qualsiasi  alimentati dalla fonte eolica,   solare,   geotermica,   del  moto  ondoso,  maremotrice  ed idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente,  ad  eccezione  di  quella  ceduta  al Gestore della rete di trasmissione   nazionale  nell'ambito  delle  convenzioni  in  essere stipulate  ai  sensi  dei  provvedimenti  Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92,  nonche' ai sensi della deliberazione dell'Autorita' n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti;
 che  il  comma  41 della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che venga ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa  distributrice,  rispettivamente se prodotta da impianti collegati  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  o  alla  rete  di distribuzione,  e previa richiesta del produttore, l'energia prodotta da  impianti  di  potenza  inferiore a 10 MVA, da impianti di potenza qualsiasi  entrati  in  esercizio  dopo  l'1 aprile 1999 e alimentati dalla  fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente,  nonche'  l'energia prodotta ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 che  l'Autorita',  con  deliberazione  n.  ......,  definisce  le modalita'  di  ritiro  dell'energia  elettrica ai sensi dell'art. 13, commi  3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n 239;
 che il Produttore esercisce l'impianto ......;
 che  il  Produttore dichiara che l'impianto e' soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2004 e del comma 41 della legge n. 239/2004;
 che  il  Produttore ha richiesto al Gestore, con comunicazione in data  ......,  prot.  n.  ......,  il  ritiro  dell'energia elettrica prodotta  dal  suddetto  impianto ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 che  il  Produttore si impegna a comunicare tempestivamente, ogni modifica relativa all'allacciamento alla rete del Gestore del proprio impianto di produzione;
 che il ritiro dell'energia sara' effettuato nel punto di consegna convenuto tra le Parti.
 si stipula quanto segue:
 
 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
 Art. 1.
 
 Oggetto della convenzione
 
 La  presente  convenzione  ha  per  oggetto il ritiro, da parte del Gestore  e su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica di cui all'art.  13,  commi  3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
 Art. 2.
 
 Consegna dell'energia al Gestore di rete
 
 Il  Produttore  cedera'  l'energia  prodotta di cui al precedente art. 1 definendo la potenza massima di consegna pari a ...... kW.
 La  consegna  dal  Produttore al Gestore dell'energia, nei limiti della  potenza  suddetta,  viene effettuata nel punto di collegamento ...............  nel  comune  di  ......  alla  tensione  nominale di ........ kV e alla frequenza nominale di ........... Hz.
 L'energia  oggetto  del  presente  accordo  e'  la totale energia immessa  nella  rete elettrica del Gestore, pari all'energia prodotta al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina,  dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite  di  trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di  trasmissione  nazionale  nell'ambito  delle convenzioni in essere previste dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003.
 Eventuali   quantitativi  di  energia  consegnati  dal  Gestore  al Produttore sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura.
 La  consegna  dell'energia al Gestore dovra' essere effettuata come previsto  nel regolamento di esercizio, e dovra' essere conforme alle prescrizioni  contenute  nelle  regole  tecniche  di  connessione del Gestore di rete competente.
 Il  Gestore  si  riserva la facolta' di effettuare, per esigenze di esercizio  e  di  manutenzione  dei  propri  impianti,  sospensioni o riduzioni  del  ritiro  dell'energia,  da comunicare preventivamente, salvo i casi di emergenza, al Produttore.
 Le apparecchiature di misura (AdM), di cui all'art. 8, necessarie per misurare l'energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a   cura   e  spese  del  Produttore,  devono  essere  conformi  alle prescrizioni   dell'Autorita'   in  materia  di  misura  dell'energia elettrica  e  alle  prescrizioni  contenute  nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete.
 Art. 3.
 
 Norme generali di esercizio e responsabilita'
 
 Il Produttore sottoscrive il «Regolamento di esercizio» che sara' stipulato con il gestore di rete a cui l'impianto e' collegato.
 In  conformita'  a  detto regolamento e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a munire le proprie installazioni,   a   sua  cura  e  spese,  di  idonei  apparecchi  di connessione  e  protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti  alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare  ogni  effetto  dannoso  al  regolare  esercizio  della  rete elettrica,  nonche'  a fornire la relativa documentazione al Gestore. Il  Produttore  si  assume ogni responsabilita' per danno a persone o cose   derivanti   dall'esercizio  delle  proprie  installazioni.  il Produttore si impegna altresi' a mantenere in efficienza gli impianti di  sua  proprieta'  in  modo  che  rispondano alle norme tecniche in vigore,  alle  disposizioni  di  legge in materia antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore.
 (l'articolo dovra' essere oggetto di interazione, magari anche solo come  rimando  ad altra convenzione, se il Gestore gestisce per conto del Produttore i contratti di trasmissione e di dispacciamento).
 Art. 4.
 
 Corrispettivi
 
 I  corrispettivi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono  quelli  definiti  dall'art.  ............  della  deliberazione dell'Autorita' n. .............
 Qualora  successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di cessione  dell'energia,  i  corrispettivi  riconosciuti al Produttore verranno conseguentemente adeguati.
 Art. 5.
 
 Fasce orarie
 
 Le  fasce  orarie  sono  quelle  previste  dall'Allegato  A  alla deliberazione  dell'Autorita' n. 5/2004, in vigore dal 1° aprile 2004 fino  al  31 dicembre  2004,  dalla  deliberazione  dell'Autorita' n. 235/2004,  per l'anno 2005, e subiranno le variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti.
 Art. 6.
 
 Fattore di potenza ed energia reattiva
 
 Il  Produttore  e'  tenuto  a rispettare le seguenti prescrizioni relative al fattore di potenza e all'energia reattiva. 1. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva  minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se termoelettrici.
 Per  tali  impianti  il  fattore di potenza deve essere pari a 1. Tale  valore  potra'  essere  modificato  a  seguito  dell'avviamento dell'impianto,  nel  caso  in  cui  il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di esercizio della rete. 2. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva  maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW, se idroelettrici, e maggiore di 3 MW e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici.
 Per  tali  impianti,  in  fase  di  immissione di energia attiva, l'immissione  in  rete  di  energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle  ore  di  fascia  F1,  F2 e F3, con fattore di potenza minore o uguale  a  0,9.  Nelle  ore  di  fascia  F4 (ore vuote) il fattore di potenza deve essere pari a 1. 3. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 10 MW.
 Per  tali  impianti,  in  fase  di  immissione di potenza attiva, l'immissione in rete di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9 induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3,  e minore o uguale a 0,95 capacitivo, nelle ore di fascia F4 (ore vuote). 4. Impianti di generazione asincroni.
 Per  tali  impianti,  in  fase  di  immissione in rete di energia attiva,  l'assorbimento  di  energia reattiva induttiva deve avvenire con  fattore  di potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3. Nessuna condizione specifica e' prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).
 Qualora  l'impianto  di  produzione  si  interfacci  con  la rete mediante  un  sistema  di  conversione  statico,  in  funzione  dalle caratteristiche di quest'ultimo, potra' essere assimilato dal Gestore ad  un  impianto  di generazione di tipo sincrono oppure asincrono ai fini  dell'oggetto  del presente articolo, e pertanto assoggettato ai relativi vincoli.
 Il  Produttore  e'  tenuto  ad  adottare idonei provvedimenti per contenere il fattore di potenza alle prescrizioni di cui sopra
 In  caso  di  mancato  rispetto  da  parte  del  Produttore delle prescrizioni  sul fattore di potenza il Gestore applichera', a titolo di penalita', le seguenti riduzioni del corrispettivo di cui all'art. 4. 1. Impianti di generazione sincroni.
 In  ciascuna  fascia  oraria,  riduzione del corrispettivo di cui all'art. 4 nella misura del:
 1,016% se AT;
 1,038% se MT;
 1,095% se BT;
 per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile che  si  discosti  dai  limiti  fissati  per  il  produttore  per  le rispettive fasce orarie. 2. Impianti di generazione asincroni.
 Per  i  quantitativi  di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna   delle  fasce  orarie,  espressi  in  kVarh,  numericamente eccedenti  il  50%  del  corrispondente  prelievo  di energia attiva, espresso  in  kWh,  riduzione  del corrispettivo di cui all'art. 4 in misura  pari  al  corrispettivo per la fornitura di energia induttiva stabilito  dal  Gestore  in  caso  di mancato rispetto del fattore di potenza  per  le  forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione.
 E'  facolta'  del  Gestore  stabilire,  per  qualunque  impianto, prescrizioni  diverse  da  quelle  sopra riportate, qualora l'assetto della  rete  lo  richieda,  previo  accordo  con  il  produttore (per impianti  con  potenza > 10  MW  il  valore  fissato va notificato al Gestore  della rete di trasmissione nazionale). In detta eventualita' le  penalita'  suddette verranno applicate con riferimento ai diversi limiti imposti.
 Art. 7.
 
 Cambio Tensione
 
 Il  Gestore  ha  la  facolta'  di  variare,  anche  in  corso  di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con  almeno  un anno di anticipo al Produttore. Gli oneri conseguenti agli  adattamenti  da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprieta'.
 Art. 8.
 
 Misura dell'energia
 
 1. Titolarita'.
 La  misura  e la registrazione dell'energia attiva e dell'energia reattiva  vengono  eseguite  mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di consegna dell'energia di cui all'art. 2 della presente convenzione.
 Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle AdM («responsabile  delle  AdM»)  e  il  responsabile della rilevazione e della  registrazione  delle misure nei punti di misura («responsabile della  misura»)  sono  definiti  dalle disposizioni dell'Autorita' in materia di misura della energia elettrica. 2. Prescrizioni delle A d M.
 Le  AdM  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  in materia emanate  dall'Autorita' nonche', per quanto non espressamente normato dalla  stessa  AUTORITA',  ai  regolamenti  definiti  dal  Gestore in materia  di  installazione  e  attivazione  delle  apparecchiature di misura dell'energia elettrica.
 In  particolare,  al fine di garantirne una omogenea gestione nel territorio nazionale:
 le  AdM  dovranno essere costituite da apparecchiature conformi alle  Norme  CEI  di prodotto, i cui riferimenti sono riportati nella «Guida   all'applicazione   delle  norme  sulla  misura  dell'energia elettrica» edita dal CEI;
 le AdM devono consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascun quarto d'ora, dell'energia attiva e reattiva misurata;
 i  componenti  delle AdM dovranno riportare il Marchio IMQ, ove applicabile;
 la  composizione e le caratteristiche delle AdM dovranno essere dichiarate dal Produttore al Gestore;
 le  AdM  dovranno  essere  nuove,  oppure  con  caratteristiche certificate da un laboratorio accreditato EA (European cooperation of Accreditation);
 con  riferimento  alle  Norme  CEI di prodotto, le AdM dovranno utilizzare   contatori   avente   precisione   minima  corrispondente all'indice  di classe 1 per la misura di energia attiva ed all'indice di  classe  2 per la misura dell'energia reattiva; i trasformatori di misura,   ove   presenti,   dovranno   avere  una  precisione  minima corrispondente all'indice di classe 0,5;
 la  sincronizzazione oraria deve avvenire mediante una sorgente interna  o  esterna, in modo da contenere l'errore temporale rispetto all'UTC  (Universal Time Coordinated); il comando di sincronizzazione dovra'  essere inviato con una frequenza preferibilmente settimanale, conformemente alle indicazioni della guida CEI R013-00;
 l'orologio  interno  delle  AdM  dovra'  avere  precisione  non inferiore  a  quella  richiesta  dalla  Norma  CEI  EN  61038  per  i commutatori orari;
 le  AdM  devono  essere  predisposte  per  la  lettura anche da remoto, su base giornaliera, dei dati di misura e dei loro principali parametri di configurazione; a tale scopo, il Produttore deve mettere a  disposizione  del Gestore la documentazione e l'informazione utile ad  integrare il driver di lettura remota presso il proprio centro di telelettura.  Il Produttore deve inoltre fornire l'assistenza tecnica necessaria per consentire la suddetta integrazione. La documentazione e  la  relativa  informazione  a supporto dovra' essere consegnata al Gestore  almeno  4  mesi  prima  della data prevista per l'impiego in campo  delle AdM; il Produttore dovra' inoltre rendere disponibili le proprie   AdM,   o   campioni  delle  medesime  caratteristiche,  per l'esecuzione   delle   prove   di  lettura  remota,  necessarie  alla predisposizione del centro di telelettura del Gestore;
 i  dati  di  misura  di  energia (attiva e reattiva) registrati devono  essere  memorizzati  nelle  AdM  per  un periodo temporale di almeno  40  giorni, e, comunque, per un periodo tale da consentire il rilievo e la registrazione dei dati misurati mensilmente;
 le  caratteristiche  di  targa  delle  AdM  non  devono  essere alterabili  ed  i  dati  di  misura registrati dalle AdM medesime non devono  essere  modificati;  in ogni caso, i totalizzatori di energia elettrica  (sia  attiva  che  reattiva)  non  devono  essere  di tipo azzerabile;
 tutti   i  componenti  delle  AdM,  inclusi  i  cablaggi  e  le morsettiere, devono essere dotati di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura   o   similari)   che   garantiscano  da  manomissioni  o alterazione dei dati di misura;
 le  AdM  devono  essere in grado di rilevare anomalie interne o relative al sistema di alimentazione. 3. Verifiche e tarature.
 La   conformita'   delle   AdM   alle  prescrizioni  deve  essere autocertificata  dal Produttore, nel caso di apparecchiature nuove, o certificata da un laboratorio accreditato EA, nel caso contrario.
 L'impiego  delle AdM e' subordinata al superamento delle prove di lettura da remoto da parte del Gestore.
 Le  AdM  dovranno  essere  verificate  al  momento della messa in servizio  (verifica  di  primo  impianto),  previa  comunicazione  al Gestore,  e successivamente almeno una volta a ogni 3 anni (verifiche periodiche),  il Produttore dovra' comunicare al Gestore il programma delle verifiche periodiche, con congruo preavviso.
 E'   prevista   l'esecuzione   di  verifiche  straordinarie  o  a richiesta,  su iniziativa del Gestore o dei soggetti interessati alla misura;  in  tal caso la richiesta viene inoltrata dal Gestore stesso al  Produttore.  Qualora  le  verifiche  straordinarie  accertino  un funzionamento  anomalo  delle AdM, l'onere della verifica e' a carico del  Produttore,  mentre  e'  a  carico  del  richiedente  in caso di funzionamento regolare.
 Il  Produttore  puo' sempre eseguire verifiche di sua iniziativa, purche' siano comunicate preventivamente al Gestore.
 La  verifica  di primo impianto, le verifiche periodiche e quelle di  iniziativa  del  produttore  sono  sempre a carico del Produttore medesimo.
 In caso di anomalia accertata, e' a carico del Produttore l'onere di ripristino della misura.
 Il Gestore si riserva la possibilita' di presenziare direttamente o con propri delegati alle verifiche, a qualunque titolo eseguite.
 Tutte  le verifiche dovranno essere effettuate conformemente alle prescrizioni  della  Norma  CEI  13-4  e  degli  eventuali successivi aggiornamenti.
 Per  ogni  verifica  dovra'  essere  prodotta  una relazione, che dovra'  essere  trasmessa  al  Gestore  e  resa disponibile a tutti i soggetti interessati.
 Durante  l'esecuzione  delle  verifiche, ove si ricorra al metodo del  «carico  fittizio» o del «carico reale realizzato e regolato con adatti  artifici»,  come  descritto nella Norma CEI 13-4, deve essere conteggiata  la  mancata  misurazione  dell'energia elettrica immessa nella  rete  del  Gestore.  A  tale  scopo  possono essere utilizzate eventuali  AdM utilizzate come riserva e/o come riscontro. In caso di mancanza   di   queste  ultime,  l'energia  immessa  sara'  calcolata ricorrendo a misurazioni locali, effettuate nel corso della verifica; di tali misurazioni si lascera' traccia nella relazione di verifica.
 L'esecuzione della verifica e l'eventuale ripristino della misura devono rispondere anche alle ulteriori prescrizioni dell'Autorita' in materia. 4. Ricostruzione delle misure.
 In  caso  di anomalia delle AdM o di indisponibilita' del dato di misura,  la  ricostruzione delle misure dovra' avvenire conformemente alle indicazioni dell'Autorita' in materia.
 Art. 9.
 
 Documentazione
 
 Il  Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare  al  Gestore,  su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze  fissate,  ogni  documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione, alle loro caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate.
 Art. 10.
 
 Modalita' amministrative e fiscali
 
 Le  fatture  per  tutti  i  corrispettivi  di  cui  alla presente convenzione  sono  soggette  ad  IVA  per  cui,  in  caso  d'uso,  la convenzione stessa e' soggetta a registrazione a tassa fissa.
 Le  fatture per il corrispettivo inerente alla cessione, al netto delle  eventuali penalita' per mancato rispetto delle prescrizioni in materia  di  fattore  di  potenza  di cui all'art. 6, sono emesse dal Produttore  mensilmente  e devono prevedere la scadenza al terzultimo giorno  lavorativo  del  secondo  mese  successivo  il  mese  cui  le immissioni  si  riferiscono.  Qualora  fra la data di emissione della fattura  e  la  suddetta  scadenza intercorrono meno di 15 giorni, la scadenza sara' posticipata al mese successivo.
 In  caso  di  ritardo  del Gestore nei pagamenti oltre il termine previsto,  ove  tale ritardo sia imputabile allo stesso Gestore, sono riconosciuti   interessi  di  mora,  qualora  superiori  a  Euro 5,00 (cinque/00),  nella  misura del tasso legale di interesse, fissato ex art.  1284  c.c.,  per  i  primi  sessanta  giorni  di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor  a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in  cui  cade  il  sessantesimo  giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
 Qualora  l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite  massimo  stabilito  ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 («Disposizione  in  materia  di  usura»)  e  successive  modifiche ed integrazioni,   l'interesse   di   mora   sara'  calcolato  al  tasso corrispondente a tale limite massimo.
 Il  Produttore  dichiara di aver provveduto all'ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del proprio  impianto  di  produzione  e  si  impegna  a  provvedere alla denuncia  dell'energia  prodotta  al  competente  Ufficio  tecnico di Finanza.
 Art. 11.
 
 Decorrenza e durata della convenzione
 
 La  presente  convenzione  ha decorrenza dal .../.../... ed avra' scadenza al .../.../...
 Dopo  tale  data  si  intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno  in mancanza di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera  raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga.
 Il  presente  atto  si  intende  risolto  di  diritto  e cessa di produrre  effetti  tra  le  Parti  qualora  il Produttore incorra nei divieti  e  nelle  decadenze  previsti  dall'art.  10  della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
 Art. 12.
 
 Giurisdizione
 
 Per   qualsiasi   controversia   derivante  o  comunque  connessa all'interpretazione  della  presente  Convenzione  definitiva e degli atti  dalla  stessa  richiamati,  le  Parti  convengono la competenza esclusiva del Foro di ...............
 Letto, approvato e sottoscritto.
 Data,
 Produttore Gestore
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