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| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 24 febbraio 2005 |  | Protezione  transitoria accordata, a livello nazionale, alla modifica del  disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca  e  Nettarina  di Romagna», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo  alla  protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il   regolamento  (CE)  n.  134/98  della  Commissione  del 20 gennaio  1998,  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra  le  altre, della indicazione geografica protetta «Pesca  e  Nettarina  di  Romagna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  l'istanza presentata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc.  coop.  a  r.l.,  con  sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), via Bologna  n.  534,  intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione  della  indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di  Romagna»  nel  quadro  della  procedura  prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista  la  nota protocollo n. 631953 dell'11 settembre 2000, con la quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del 20 gennaio 2005, con la quale il CSO - Centro servizi  ortofrutticoli  soc. coop. a r.l. richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai  sensi  dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato  dall'art.  1,  paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata  domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica protetta  «Pesca  e  Nettarina  di Romagna» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in accoglimento della domanda avanzata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli  soc.  coop.  a  r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio  e  a  livello  nazionale  della  indicazione  geografica protetta  «Pesca  e  Nettarina  di  Romagna»,  secondo la proposta di modifica  del  disciplinare  di produzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000.
 |  |  |  | Art. 2. 
 La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta «Pesca  e Nettarina di Romagna», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. 
 La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 febbraio 2005
 Il direttore generale: Abate
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