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| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 19 novembre 2004 |  | Recepimento della direttiva 2004/86/CE della Commissione del 5 luglio 2004,  che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE  del  Consiglio,  concernente  le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive  e  funzionali  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  132  del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione    integrale    obbligatoria,   della   procedura   di omologazione comunitaria;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio  2003,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  relativa all'omologazione  dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre  2003,  di  recepimento  della  direttiva 2003/77/CE della commissione   che,  da  ultimo,  modifica  le  direttive  97/24/CE  e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2004;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre   1994,   di  attuazione  della  direttiva  93/93/CEE  del Consiglio  relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a  due  o  a  tre  ruote,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1994;
 Vista  la  direttiva 2004/86/CE della commissione del 5 luglio 2004 che  modifica,  per  adeguarla  al  progresso  tecnico,  la direttiva 93/93/CEE  del  Consiglio  concernente  le  masse e le dimensioni dei veicoli  a  motore  a  due  o  tre  ruote,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 236 del 7 luglio 2004;
 
 Adotta
 il seguente decreto:
 
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
 Art. 1.
 
 1.  L'allegato  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/93/CEE, e'   modificato  secondo  l'allegato  al  presente  decreto,  che  ne costituisce parte integrante.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli a motore a due o tre  ruote le cui masse e dimensioni rispondono alle prescrizioni del decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione 3 novembre 1994,  come  modificato  dal presente decreto, non e' consentito, per motivi connessi alle masse e alle dimensioni:
 a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, ne';
 b) vietare   l'immatricolazione,   la   vendita  o  l'entrata  in servizio.
 2.  A decorrere dal 1° luglio 2005, qualora non siano rispettate le prescrizioni   del   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione  3 novembre  1994,  come modificato dal presente decreto, non  e' consentito il rilascio dell'omologazione CE per nuovi tipi di veicoli a motore per motivi riguardanti le masse e le dimensioni.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 novembre 2004
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005
 
 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 18
 |  |  |  | Allegato 
 Il  punto 1.5 dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994 e' sostituito dal seguente:
 «1.5. massa a vuoto:
 massa  del  veicolo  in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni:
 -   equipaggiamento  supplementare  prescritto  unicamente  per l'impiego normale preso in considerazione;
 -  equipaggiamento  elettrico  completo, compresi i dispositivi d'illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore;
 -  strumenti  e  dispositivi  prescritti  dalla legislazione in forza  della  quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo;
 -  le  quantita'  di  liquidi  appropriate  a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.
 1.5.1.  Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati  al  trasporto  di  merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture   intercambiabili,   la   massa  complessiva  di  tali sovrastrutture  non  va  presa  in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va considerata parte del carico utile.
 In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:
 a) il  tipo  fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale  le  sovrastrutture  di  cui  sopra  sono progettate per essere montate,   deve   rispettare  tutte  le  prescrizioni  stabilite  per quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso  il  limite di 350 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria  L6e e il limite di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e);
 b) una  sovrastruttura  si  considera  intercambiabile  se puo' essere agevolmente rimossa dal mototelaio senza ricorrere all'impiego di attrezzi;
 c) per  quanto  riguarda  la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo  deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura  nell'allegato  II  della  direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime  ammesse,  la  massa, i limiti per la posizione del centro di gravita'  nonche' un disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio.
 NB:  Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella  misura;  devono  invece  esser  inclusi elementi quali l'acido della  batteria,  il  fluido  idraulico,  il  refrigerante  e  l'olio motore.».
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