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| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 21 febbraio 2005 |  | Sospensione,  in  via cautelativa, dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  e  all'impiego  dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva warfarin. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
 Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20,  concernente  «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
 Visti  i  decreti  con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  di cui all'allegato  al  presente  decreto sono stati autorizzati per essere immessi in commercio;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto   il   regolamento   (CEE)   3600/92,   recante  disposizioni d'attuazione  della  prima  fase del programma di lavoro di revisione comunitaria  delle  sostanze  attive  presenti  sul  territorio della comunita'  europea  alla  data  del  26 luglio  1993, tra le quali e' compresa la sostanza attiva warfarin;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della  direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Vista  la  circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17,  concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
 Visto,  in  particolare,  il  comma 1, lettera b) dell'art. 4 della citata  direttiva  91/414/CEE,  che  stabilisce  che un prodotto puo' essere  autorizzato  solo se, tra l'altro, non produce effetti nocivi in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee;
 Visto  il  decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, modificato dal decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di attuazione delle direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di recepimento  della direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo   adeguamento   al  progresso  tecnico  della  direttiva 67/548/CEE   del   27 giugno  1967  in  materia  di  classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
 Visto   il  paragrafo  4.2  dell'allegato  VI  del  citato  decreto ministeriale  14 giugno  2002 e in particolare le definizioni secondo le  quali  le  «sostanze  che  danneggiano la fertilita' negli esseri umani»  oppure le «sostanze con effetti tossici sullo sviluppo umano» sono classificate in categoria 1 di tossicita' per la riproduzione;
 Visto il citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002, secondo il quale  alla  sostanza attiva warfarin e' attribuita la categoria 1 di tossicita' per la riproduzione;
 Visto  l'art.  11  della direttiva 91/414/CEE, secondo il quale uno Stato  membro  puo'  limitare  o proibire provvisoriamente l'uso e la vendita  nel  proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso autorizzato  se  ha  motivo  valido  per  ritenere  che tale prodotto costituisca  un  rischio  per  la  salute umana o degli animali o per l'ambiente;
 Acquisiti  i  pareri espressi dall'Istituto Superiore di Sanita' in merito  alla  riclassificazione dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati  in  Italia  in  attuazione  delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE,   secondo  cui  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva warfarin non possono essere commercializzati;
 Visto  l'art.  7  del  regolamento  (CE)  178/2002 che definisce il principio   di   precauzione  secondo  il  quale,  in  situazioni  di incertezza  sul  piano  scientifico,  possono  essere adottate misure provvisorie   di   gestione  del  rischio  necessarie  per  garantire l'elevato livello di tutela della salute che la Comunita' persegue;
 Sentita  l'associazione  di  categoria Agrofarma che nell'audizione del 16 settembre 2004 ha illustrato alla Commissione consultiva per i prodotti   fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del  citato  decreto legislativo  194/1995,  la  posizione  delle  imprese  in merito alle problematiche  relative  alle  sostanze  attive di categoria 1 e 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicita' per la riproduzione;
 Considerato  quanto  esposto  dal Ministro della salute con la nota del  14 luglio 2004 diretta al Commissario europeo per la salute e la protezione  dei  consumatori  al fine di definire criteri armonizzati sulla  valutazione  e  la  gestione  delle  problematiche  legate  ai prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  che  presentano preoccupazioni di tipo sanitario, anche in applicazione del principio di precauzione;
 Considerato  quanto  esposto  nella  nota  del  12 ottobre 2004 dal Commissario  europeo  per  la  salute e la protezione dei consumatori nella  quale,  tra  l'altro,  viene  indi-cato  che  gli Stati membri possono continuare ad autorizzare prodotti contenenti sostanze attive gia'  presenti  sul  mercato  europeo alla data del 26 luglio 1993 in base  ai  criteri  generali  di  cui al citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE,  in attesa della conclusione della procedura di revisione comunitaria delle sostanze stesse;
 Acquisito  l'ulteriore  parere  espresso  in  data 16 dicembre 2004 dall'Istituto   Superiore   di   Sanita'   che,  tenuto  conto  delle indicazioni  espresse  dal  Commissario  europeo  per  la salute e la protezione  dei  consumatori  e  in  applicazione  del  principio  di precauzione,  ha  tra  l'altro  riaffermato la non ammissibilita' dei prodotti   contenenti   sostanze   attive  di  categoria  1  o  2  di cancerogenesi,  mutagenesi  o  tossicita'  per la riproduzione per le quali e' ancora in corso il processo di revisione comunitaria;
 Considerato  che non si e' ancora conclusa la revisione comunitaria della  sostanza attiva warfarin ai sensi del citato regolamento (CEE) 3600/92;
 Ritenuto  di  dare  applicazione al citato principio di precauzione attraverso   l'adozione  di  misure  provvisorie  che  consentano  di raggiungere un elevato livello di tutela della salute;
 Ritenuto   pertanto   di  dover  sospendere,  in  via  cautelativa, l'immissione  in  commercio  e  l'impiego  di  prodotti  fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  warfarin,  in  considerazione della classificazione  tossicologica  recentemente  attribuita  e in attesa della conclusione della sua revisione comunitaria;
 Decreta:
 
 1.  L'autorizzazione  all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti  fitosanitari,  indicati  nell'allegato al presente decreto, contenenti  la  sostanza attiva warfarin e' sospesa in considerazione della  attuale  classificazione  in  categoria 1 di tossicita' per la riproduzione  di  tale  sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria.
 2.    All'impresa   titolare   dell'autorizzazione   del   prodotto fitosanitario   indicato  nell'allegato  al  presente  decreto  viene concesso  un  periodo  di  90  giorni  per provvedere al ritiro delle scorte  giacenti  sia  presso  i magazzini che presso gli esercizi di vendita.
 3.  La  medesima  impresa e' tenuta ad adottare nei confronti degli utilizzatori  ogni  iniziativa  idonea  ad  assicurare  una  corretta informazione in merito al prodotto fitosanitario di cui trattasi.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 21 febbraio 2005
 Il direttore generale: Marabelli
 |  |  |  | Allegato 
 Prodotto  fitosanitario contenente la sostanza attiva warfarin di cui viene sospesa l'autorizzazione al commercio e all'impiego.
 
 PRODOTTI A BASE DI WARFARIN ATTUALMENTE AUTORIZZATI IN ITALIA
 
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 Prodotto    |   Numero di    |     Data di     |
 fitosanitario  | registrazione  |  registrazione  |     Impresa =====================================================================
 |                |                 |  Bam di Benazzi
 Muris Esca    |     004603     |    30/12/81     |e Uttini s.n.c. ---------------------------------------------------------------------
 Talpastop     |     009331     |    12/09/97     |  Cifo S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
 Rat's Warfarin|                |                 | Ag              |     000547     |    12/05/73     |  Copyr S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |  Eurozolfi
 Roden Esca    |     005095     |    29/11/82     |S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |  Eurozolfi
 Sofirode Esca |     007026     |    26/03/87     |S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
 Tinder-Rat    |     004439     |    11/09/81     |  Fedis S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
 Topicida      |                |                 | Italchimica     |     006466     |     4/09/85     |  Fedis S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
 Kotalpicida   |     004573     |    28/12/81     |  Kollant S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |  Medisan di
 |                |                 |Cardona dr.ssa
 Talpicida M.P.|     002672     |    17/10/77     |Gabriella ---------------------------------------------------------------------
 Ratolin       |     006125     |     8/11/84     |  New Agri S.r.l.
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