| 
| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |  | COMUNICATO |  | Atti  internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 2004-15 settembre 2004, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica |  | 
 |  |  |  | (Pubblicazione  disposta  ai  sensi  dell'art.  4  della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)
 
 Vengono  qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore  per  l'Italia  nel periodo 16 giugno 2004 - 15 settembre 2004 non  soggetti  a  legge  di  autorizzazione  alla  ratifica  ai sensi dell'art.  80  della Costituzione pervenuti al Ministero degli affari esteri  entro  il  15  settembre  2004. Vengono altres|' riprodotti i testi degli Accordi entrati in vigore precedentemente.
 
 L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.
 
 Eventuali  altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno 2004 -  15  settembre  2004  i  cui  testi  non  sono  ancora pervenuti al Ministero   degli  affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo supplemento  trimestrale  della Gazzetta Ufficiale datato 15 dicembre 2004.
 
 Quando  tra i testi facenti fede di un Accordo non e' contenuto un testo  in  lingua  italiana,  viene  pubblicato  il  testo  in lingua straniera  facente  fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come  testo  ufficiale,  ovvero,  in  mancanza,  una  traduzione  non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
 
 Per  comodita'  di  consultazione e' stata altresi' predisposta la Tabella  n.  2  nella  quale  sono  indicati  gli Atti internazionali soggetti  a  legge  di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per  l'Italia  recentemente,  per  i quali non si riproduce il testo, essendo  lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
 
 ---->   Vedere sommari tabelle 1 e 2 da pag. 5 a pag. 7  <----
 |  |  |  | Tabella 1 
 ---->   Vedere da pag. 9 a pag. 107  <----
 
 Tabella 1
 
 ---->   Vedere da pag. 109 a pag. 205  <----
 |  |  |  |  |