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| Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 24 febbraio 2005, n. 34 |  | Delega   al   Governo   per  l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti   commerciali   sono   unificati   nell'Ordine   dei   dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale e' istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti  i  Consigli  nazionali  dei  dottori  commercialisti  e  dei ragionieri e periti commerciali.
 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle  Camere  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da parte delle commissioni  parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di  carattere  finanziario,  che  sono resi entro trenta giorni dalla data  di  trasmissione  del  medesimo  schema  di decreto. Decorso il termine  senza  che  le  commissioni  abbiano  espresso  i  pareri di rispettiva  competenza,  il  decreto legislativo puo' essere comunque emanato.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:
 a) le modalita' per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli   locali  del  nuovo  Ordine  professionale  e  la  relativa composizione,   nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita'  e rappresentativita',   assicurando   comunque  alla  componente  della sezione  riservata  ai  laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio   di   cui   alla   lettera   h),  un  numero  minimo  di rappresentanti non inferiore alla meta' e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;
 b)  le  classi  di  laurea  e  di laurea specialistica, nonche' i titoli  regolati  dall'ordinamento  previgente  ai decreti emanati in applicazione  dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e  successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione   all'esame   di  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  3  del decreto-legge  10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;
 c) l'istituzione   di   due  sezioni  dell'Albo,  rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
 d) l'ambito  delle attivita' oggetto della professione ai sensi e per  gli  effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della   Repubblica  27 ottobre  1953,  n.  1067,  e  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni  vigenti,  con  attribuzione specifica di attivita' agli iscritti  nella  sezione  riservata  ai laureati specialistici e agli iscritti  nell'altra  sezione.  E' consentita l'attribuzione di nuove competenze  agli  iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati  specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale,  nel rispetto del principio della liberta' di concorrenza e fatte  salve  le  prerogative  attualmente  attribuite  dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresi', le attivita'  di  natura  privatistica  gia' consentite dalla legge agli iscritti  a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;
 e) le  prove  degli  esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo,  tenuto  conto  di  quanto  disposto  alla lettera d), con previsione della possibilita' di svolgimento del tirocinio durante il corso  di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame  di  Stato  all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra universita' e ordini locali;
 f) le  norme  transitorie  che  disciplinano  l'inserimento nella sezione  dell'Albo  riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti  agli  Albi  dei  dottori  commercialisti e dei ragionieri e periti  commerciali,  questi  ultimi  con  il titolo professionale di «ragioniere  commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno,  dell'anzianita'  di  iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'ordine o collegio di provenienza;
 g) la   protezione   dei   titoli   professionali   di   «dottore commercialista»,   di   «ragioniere  commercialista»  e  di  «esperto contabile»,  nonche'  del  termine  abbreviato  di  «commercialista», utilizzabile  soltanto  dagli  iscritti  nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
 h)  le  norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni  a  decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti  di  cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi  organi,  nazionali  e  locali,  ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
 i) le   norme   transitorie  che  definiscono  le  modalita',  le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei  due  attuali  Ordini,  nei  rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori  commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresi' l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  Si  riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della
 legge  15 maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
 snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
 procedimenti di decisione e di controllo):
 «Art.   17   (Ulteriori   disposizioni  in  materia  di
 semplificazione    dell'attivita'   amministrativa   e   di
 snellimento  dei procedimenti di decisione e di controllo).
 - 1.-94. (Omissis).
 95.  L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
 con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
 dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
 criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
 comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
 universitario   nazionale  e  le  commissioni  parlamentari
 competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
 ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
 medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
 commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
 al presente comma determinano altresi':
 a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
 accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
 comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
 serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
 obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
 sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
 internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
 corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
 sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
 comma  1,  e  4,  comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
 341,  anche  modificando  gli  ordinamenti  e  la durata di
 quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,
 in   corrispondenza   di   attivita'  didattiche  di  base,
 specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
 formazione permanente e ricorrente;
 b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
 favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
 informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
 attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
 telematici;
 c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
 italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
 universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
 di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
 capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della
 Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del decreto-legge
 10 giugno  2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di
 accesso  alle  professioni), convertito, con modificazioni,
 dalla legge 1° agosto 2002, n. 173:
 «Art.  3.  -  1.  Fino al riordino delle professioni di
 dottore   commercialista   e   di   ragioniere   e   perito
 commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei
 praticanti  per  l'esercizio  della  professione di dottore
 commercialista, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto
 del  Presidente  della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067,
 aggiunto  dalla  legge  17 febbraio  1992,  n.  206,  e per
 l'iscrizione  nel  registro  dei praticanti per l'esercizio
 della  professione  di  ragioniere e perito commerciale, di
 cui  all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della
 Repubblica   27 ottobre   1953,   n.   1068,  e  successive
 modificazioni,  coloro  che sono in possesso del diploma di
 laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree
 specialistiche   in  scienze  dell'economia,  ovvero  nella
 classe  84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze
 economico-aziendali,  nonche'  coloro  che sono in possesso
 del  diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree
 in  scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28,
 classe delle lauree in scienze economiche.
 2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al
 comma  1  hanno titolo anche coloro che sono in possesso di
 laurea   rilasciata  dalle  facolta'  di  economia  secondo
 l'ordinamento  previgente  ai decreti emanati in attuazione
 dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 3.  Per  l'iscrizione  nel  registro dei praticanti per
 l'esercizio   della  professione  di  ragioniere  e  perito
 commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di
 laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non e'
 richiesto  il  requisito  del  conseguimento del diploma di
 ragioniere  e  perito  commerciale  previsto  dall'art. 31,
 comma  1,  lettera f),  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  27 ottobre 1953, n. 1068, cosi' come modificato
 dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.
 3-bis.  La  durata dei periodi di pratica professionale
 per  l'esercizio  delle  professioni  di  cui al comma 1 e'
 stabilita in tre anni.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
 1953,  n.  1067,  reca:  «Ordinamento  della professione di
 dottore commercialista».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
 1953,  n.  1068,  reca:  «Ordinamento  della professione di
 ragioniere e perito commerciale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  entro  due anni dalla data di entrata in vigore  della  presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti misure  volte  a  sostenere  l'iniziativa  dei  competenti  organi di amministrazione  della  Cassa  nazionale di previdenza e assistenza a favore   dei  dottori  commercialisti  e  della  Cassa  nazionale  di previdenza  e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata  all'unificazione,  nel  rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione   delle   regole   da   seguire  nel  processo  di unificazione,  sulla  base  di  quelle  fissate dagli articoli 2498 e seguenti  del  codice  civile  in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e   successive   modificazioni,   previa   adozione  di  progetti  di unificazione  da  parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla  base  di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali  in  atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle  adesioni,  da  assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del  citato  decreto  legislativo  n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali  modifiche  ai  regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi  sui  risultati  delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;
 b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  rapportato  alle  condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
 c) adeguamento delle normative legislative, gia' applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
 d) esenzione  da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.
 2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1  sono adottati su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro  della  giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle commissioni parlamentari competenti per materia  e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.  Decorso  il  termine di cui al secondo periodo senza che le commissioni  abbiano  espresso  i  pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si riporta il testo dell'art. 2498 del codice civile:
 «Art.  2498 (Continuita' dei rapporti giuridici). - Con
 la  trasformazione  l'ente trasformato conserva i diritti e
 gli   obblighi   e  prosegue  in  tutti  i  rapporti  anche
 processuali     dell'ente     che    ha    effettuato    la
 trasformazione.».
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
 legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega
 conferita  dall'art.  1,  comma 32, della legge 24 dicembre
 1993, n. 537):
 «Art.   3   (Vigilanza).   -   1.  La  vigilanza  sulle
 associazioni  o  fondazioni di cui all'art. 1 e' esercitata
 dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, dal
 Ministero   del   tesoro,  nonche'  dagli  altri  Ministeri
 rispettivamente  competenti  ad esercitare la vigilanza per
 gli  enti  trasformati  ai  sensi dell'art. 1, comma 1. Nei
 collegi  dei  sindaci deve essere assicurata la presenza di
 rappresentanti delle predette amministrazioni.
 2.  Nell'esercizio  della  vigilanza  il  Ministero del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con i
 Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
 a) lo  statuto  e  i regolamenti, nonche' le relative
 integrazioni o modificazioni;
 b) le   delibere   in   materia   di   contributi   e
 prestazioni,  sempre  che la relativa potesta' sia prevista
 dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
 sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  le
 delibere  sono  adottate  sulla  base  delle determinazioni
 definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
 3.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
 di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare
 motivati  rilievi  su:  i  bilanci  preventivi  e  i  conti
 consuntivi;   le   note   di   variazione  al  bilancio  di
 previsione;  i  criteri di individuazione e di ripartizione
 del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
 indicati   in   ogni   bilancio   preventivo;  le  delibere
 contenenti  criteri  direttivi generali. Nel formulare tali
 rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
 d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
 al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
 riceverne  una  motivata  decisione  definitiva. I suddetti
 rilievi  devono  essere  formulati per i bilanci consuntivi
 entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione e entro
 trenta  giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri
 atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
 atto relativo diventa esecutivo.
 4.  All'atto  della  trasformazione  in  associazione o
 fondazione  dell'ente  privatizzato, continuera' ad operare
 la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in
 materia dai singoli ordinamenti.
 5.  La  Corte  dei conti esercita il controllo generale
 sulla   gestione   delle  assicurazioni  obbligatorie,  per
 assicurare   la   legalita'   e  l'efficacia,  e  riferisce
 annualmente al Parlamento.».
 -  Si  riporta  il testo del comma 12 dell'art. 3 della
 legge   8 agosto   1995,   n.   335  (Riforma  del  sistema
 pensionistico obbligatorio e complementare):
 «Art.  3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale
 e previdenziale). - 1.-11. (Omissis).
 12.  Nel  rispetto  dei principi di autonomia affermati
 dal  decreto  legislativo  30 giugno 1994, n. 509, relativo
 agli   enti   previdenziali  privatizzati,  allo  scopo  di
 assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
 previsto   dall'art.  2,  comma  2,  del  predetto  decreto
 legislativo,  la stabilita' delle rispettive gestioni e' da
 ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In
 esito  alle  risultanze  e in attuazione di quanto disposto
 dall'art.  2,  comma 2, del predetto decreto, sono adottati
 dagli  enti  medesimi  provvedimenti  di  variazione  delle
 aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti
 di  rendimento  o  di ogni altro criterio di determinazione
 del  trattamento  pensionistico  nel rispetto del principio
 del  pro  rata  in  relazione alle anzianita' gia' maturate
 rispetto  alla  introduzione  delle modifiche derivanti dai
 provvedimenti  suddetti.  Nei  regimi pensionistici gestiti
 dai  predetti  enti,  il  periodo  di  riferimento  per  la
 determinazione  della  base  pensionabile  e' definito, ove
 inferiore,  secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17,
 per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive
 e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini
 dell'accesso  ai  pensionamenti  anticipati  di anzianita',
 trovano  applicazione  le  disposizioni  di cui all'art. 1,
 commi  25  e  26,  per  gli  enti  che  gestiscono forme di
 previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per
 gli  altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
 sistema  contributivo  definito  ai  sensi  della  presente
 legge.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Con  decreto  legislativo  da adottare entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo di cui all'articolo  2,  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia, sono attribuite  all'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili  competenze  sul  registro dei revisori contabili di cui al decreto   legislativo   27 gennaio   1992,   n.   88,   e  successive modificazioni,  e  al  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle  Camere  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da parte delle commissioni  parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque emanato.
 3.  Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
 a) salvaguardare  l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto  agli  albi  tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 b)  mantenere  le  funzioni  e  le  competenze  della commissione centrale   per  i  revisori  contabili  prevista  dal  titolo  I  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
 c) mantenere   l'attuale   disciplina  normativa  dell'esame  per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'articolo 3 del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
 d)  mantenere  in capo al Ministero della giustizia la competenza ad   adottare   i   provvedimenti   di   iscrizione,   sospensione  e cancellazione dal registro dei revisori contabili.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
 «Attuazione   della   direttiva   n.  84/253/CEE,  relativa
 all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
 legge dei documenti contabili.».
 -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo
 1998,  n.  99, reca: «Regolamento recante norme concernenti
 le  modalita'  di  esercizio  della  funzione  di  revisore
 contabile.».
 -  Il  titolo I del citato decreto del Presidente della
 Repubblica   6 marzo   1998,  n.  99,  reca:  «Disposizioni
 generali.».
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 3 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:
 «Art.  3  (Ammissione  all'esame  per  l'iscrizione nel
 registro).  -  1. Il Ministero di grazia e giustizia indice
 annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.
 2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
 a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o
 giuridiche   un   diploma   di  laurea  ovvero  un  diploma
 universitario  o  un  diploma  di una scuola diretta a fini
 speciali,  rilasciati  al  compimento  di un ciclo di studi
 della durata minima di tre anni;
 b) aver  svolto,  presso  un  revisore  contabile, un
 tirocinio  triennale,  avente  ad  oggetto  il controllo di
 bilanci di esercizio e consolidati.
 3.  I  dipendenti  dello  Stato  e  degli enti pubblici
 svolgono  il  tirocinio  della durata di tre anni presso un
 funzionario  pubblico  abilitato  al  controllo  legale dei
 conti.».
 - Il titolo III del citato decreto del Presidente della
 Repubblica   6 marzo   1998,   n.   99,  reca:  «Esame  per
 l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 
 1.  Nell'esercizio  della  delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori  commercialisti  e  dei  ragionieri  e  periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 a) prevedere   la   proroga   degli  organi  in  carica  fino  al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
 b) prevedere  la  facolta'  per  i  consigli  locali prorogati di indire  nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi cosi' eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 24 febbraio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 3744):
 
 Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli), dal
 Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 (Moratti)  e  dal  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
 sociali (Maroni) il 5 marzo 2003.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia)  in  sede
 referente il 20 marzo 2003, con pareri delle commissioni I,
 V, VI, VII, XI, XIV.
 Esaminato dalla II commissione il 1°-2 e 8 aprile 2003;
 3-24 e 26 giugno 2003; 9 settembre 2003.
 Esaminato  in  aula il 29 settembre 2003 e approvato il
 30 settembre 2003.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 2516):
 
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia)  in  sede
 referente  il 23 ottobre 2003, con pareri delle commissioni
 1ª,  5ª,  6ª,  7ª, 11ª, 14ª e parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato dalla 2ª commissione l'11-16 marzo 2004; 7-29
 aprile 2004; 28 settembre 2004.
 Esaminato  in  aula  il 20 ottobre 2004; 2 e 9 novembre
 2004 ed approvato con modificazioni, il 18 gennaio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 3744-B):
 
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il 20 gennaio 2005 con parere delle commissioni
 I, V e XI.
 Esaminato dalla II commissione il 27 gennaio 2005; 1° e
 2 febbraio 2005.
 Esaminato  in  aula il 7 febbraio 2005 ed approvato l'8
 febbraio 2005.
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