Le istruzioni di vigilanza in materia di coefficiente di solvibilita' prevedono che le esposizioni nei confronti di «banche multilaterali di sviluppo» o dalle stesse garantite sono assoggettate a un coefficiente di ponderazione ridotto (venti per cento). A tal fine, le istruzioni (Titolo IV, cap. 2, sez. II, par. 4.2) elencano le istituzioni della specie, riproducendo la lista contenuta nell'art. 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE. La nozione di «banca multilaterale di sviluppo» e' richiamata anche nell'ambito della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi (Titolo IV, Cap. 5, sez. III e All. A) e agli accantonamenti per rischio-paese (Titolo IV, Cap. 1, All. A). La direttiva 2004/69/CE della Commissione ha aggiornato l'elenco dalle «banche multilaterali di sviluppo» contenuto nella direttiva 2000/12/CE, includendovi anche l'«Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti». In relazione a quanto precede, si dispone che il citato elenco delle «banche multilaterali di sviluppo» contenuto nelle istruzioni di vigilanza per le banche e' integrato con la predetta «Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti». Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |