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| Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 marzo 2005 |  | Rinnovo   dell'autorizzazione,   al   «Laboratorio  enochimico  Brava S.r.l.»,   al   rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore vitivinicolo,   per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore ufficiale,  anche  ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della Commissione del 17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del 6 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  73  del  27 marzo  2002,  con il quale il «Laboratorio enochimico Brava  S.r.l.»,  ubicato  in  Cormons  (Gorizia), via Fermi n. 37, e' stato  autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo,   per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
 Vista  la  domanda  di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 febbraio 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione
 
 al   «Laboratorio   enochimico  Brava  S.r.l.»,  ubicato  in  Cormons (Gorizia),  via  Fermi  n. 37, al rilascio dei certificati di analisi nel  settore  vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione  ha validita' triennale a decorrere dal 27 marzo 2005   a   condizione   che  il  laboratorio  mantenga  la  validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale  domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di  comunicare all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 marzo 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
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