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| Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 2 marzo 2005 |  | Corso  legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'oro da  Euro 20  celebrative  dei  «XX  Giochi  olimpici invernali Torino 2006». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 
 Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
 Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
 Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Vista  la  decisione  della  Banca centrale europea del 14 dicembre 2004  relativa  all'approvazione  del  volume  di  conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;
 Visto   il   decreto  ministeriale  23 dicembre  2004,  n.  128716, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2005, con il quale  si  autorizza  l'emissione  delle  monete  d'oro  da  Euro 20, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»;
 Considerato  che  occorre  stabilire  la  data  del  corso  legale, determinare  il  contingente  e  disciplinare  la  prenotazione  e la distribuzione delle citate monete;
 Considerata  la  opportunita' di riservare parte del contingente al mercato estero;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Le  monete  d'oro  da  Euro 20, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali  Torino  2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale  23 dicembre  2004, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Il  contingente  in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e'  determinato  in  Euro 200.000,00 pari a n. 10.000 pezzi di cui n. 4.000 destinate al mercato estero.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 4. 
 In  Italia  l'acquisto  delle  monete puo' essere effettuato con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte:
 direttamente  presso  i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi  n.  10,  entrambi  in  Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di Euro 1.500,00;
 mediante  pagamento  anticipato  sul  ccp  59231001  intestato  a Istituto   Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  -  Emissioni numismatiche;
 mediante  bonifico  bancario  sul  conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a  Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.
 L'eventuale  consegna  delle  monete  franco  magazzino deve essere concordata  con  l'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.
 Le  monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300 unita'  per  ogni  acquirente,  applicando  lo  sconto  del  2% per i quantitativi eccedenti le 100 unita'.
 I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
 da 1 a 100 monete Euro 210,00;
 da 101 a 300 monete Euro 205,72
 Gli  aventi  diritto  allo  sconto  devono  dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
 La  spedizione delle monete da parte dell'Istituto sara' effettuata al  ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i  dati  personali  del  richiedente.  Le  spese di spedizione sono a carico del destinatario.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Al  Comitato  per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino  2006  viene  riservato un quantitativo di n. 1.000 monete con uno sconto del 2%.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Per   la   vendita   all'estero,   viene   concesso   al   Comitato internazionale  olimpico  ed  al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi  olimpici  invernali  Torino  2006,  attraverso la Samlerhuset Group  b.  v.,  distributore  unico  autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 4.000 pezzi, con uno sconto del 15%, da distribuire  in  tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della  Repubblica  di  San  Marino  e  dello  Stato  della Citta' del Vaticano.
 Le  suddette  monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato  S.p.A. alla Samlerhuset Group b. v. in capsule e non confezionate.
 |  |  |  | Art. 7. 
 La  cassa  speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia»,   i   quantitativi   di   monete  richiesti,  all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
 Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le modalita'  di  versamento  dei  ricavi  netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
 Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 marzo 2005
 p. Il direttore generale: Carpentieri
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