Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 marzo 2005 |
Corso legale, contingente e modalita' di cessione del dittico delle monete d'argento da Euro 5 e Euro 10 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006». |
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IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la decisione della Banca centrale europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche; Visti i decreti ministeriali n. 128713 e n. 128715, del 23 dicembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2005, con i quali si autorizza rispettivamente l'emissione delle monete d'argento da Euro 5 e da Euro 10, entrambe celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»; Ritenuta la validita' di cedere le suddette monete confezionate in dittico; Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete; Considerata la opportunita' di riservare parte del contingente al mercato estero; Decreta:
Art. 1.
Le monete d'argento da Euro 5 ed Euro 10, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui ai decreti ministeriali n. 128713 e n. 128715, indicati nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 15 marzo 2005. |
| Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' determinato in Euro 600.000,00 pari a n. 40.000 dittici, di cui n. 22.500 destinati al mercato estero. |
| Art. 3.
Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 dicembre 2006. |
| Art. 4.
In Italia l'acquisto dalle monete puo' essere effettuato con lo modalita' e alle condizioni di seguito descritte: direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4, e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di Euro 1.500,00; in contrassegno, per importi non superiori a Euro 200,00 e con consegna solo sul territorio italiano, mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al numero +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line; mediante pagamento anticipato sul ccp 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche; mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto. Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 dittici per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unita'. I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti: da 1 a 500 dittici Euro 75,00; da 501 a 750 dittici Euro 73,44. Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici. La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sara' effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico dal destinatario. |
| Art. 5.
Al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 viene riservato un quantitativo di n. 6.500 dittici con uno sconto del 2%. |
| Art. 6.
Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato internazionale olimpico ed al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, attraverso la Samlerhuset Group b. v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 22.500 dittici, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano. Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. alla Samlerhuset Group b. v. in capsule e non confezionate. |
| Art. 7.
La cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di dittici richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2005 p. Il direttore generale: Carpentieri |
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