| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di' programmazione negoziata;
 Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;
 Vista  la  legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 settembre  2002,  che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347  (Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea n. C175/11  del  24 giugno  2000)  che, con riferimento alla Carta degli aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti  favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della  Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista  dall'art.  87.3.a)  del Trattato CE.;   Vista la nota della Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto  della  citata  legge  n.  488/1992,  per il periodo 2000-2006, nonche'   l'applicabilita'  dello  stesso  regime  nel  quadro  degli strumenti della programmazione negoziata;
 Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento  (Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea n. C70 del 19 marzo  2002),  in  particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  in  data  3  luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000);
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle    sopra    indicate   modalita'   e   procedure   nel   settore turistico-alberghiero  nelle  aree  depresse  del Paese, e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994)  riguardante  la  disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n.  156/2003)  concernente  il  riparto  delle  risorse  per  le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 557 Meuro ai contratti di programma   (di   cui   140   Meuro   per   il  «Progetto  pilota  di localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);
 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n.  215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i contratti di programma;
 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n.  261/2003) riguardante la ricognizione delle risorse disponibili a valere  sui  contratti di programma, identificate in 100.769.960 euro al  netto  delle  risorse  assegnate  con le delibere n. 16/2003 e n. 17/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003);
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
 Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di programma;
 Vista  la  nota  n. 1.227.178 del 25 febbraio 2004, con la quale il Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano progettuale presentato dalla CO.PR.I.T. - Consorzio per la Promozione di   Iniziative   Turistiche,   concernente  iniziative  nel  settore turistico,  da  realizzarsi  nei  comuni  di Messina, Motta d'Affermo (Messina),  Reitano (Messina) e Augusta (Siracusa), aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
 Considerato   che   la  regione  Siciliana,  con  delibere  n.  381 dell'11 dicembre  2003 e n. 18 del 20 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole  sugli  investimenti previsti dal contratto di programma e si  e' dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare  delle  risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali  di  intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 
 1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a stipulare,  con  la  CO.PR.I.T.  -  Consorzio  per  la  Promozione di Iniziative Turistiche, il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione  di  n.  4  strutture  ricettive nei comuni di Messina, Motta  d'Affermo  (Messina),  Reitano (Messina) e Augusta (Siracusa), regione  Sicilia,  aree ricadenti nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art.  87.3.a)  del Trattato C.E.. Il contratto, sottoscritto nei termini  di  seguito  indicati  e  con  le  necessarie precisazioni e prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli  investimenti  ammessi,  sono  pari  a 103.783.000 euro e prevedono  n. 4 iniziative imprenditoriali realizzate da tre societa' del Consorzio, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.
 1.2.  Le  agevolazioni finanziarie sono calcolate, nella misura del massimale previsto (35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le  P.M.I.)  dalla  decisione  della  Commissione  europea  citata in premessa,
 1.3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in 65.267.620  euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in  45.687.334  euro.  La  restante  somma di 19.580.286 euro sara' a carico della regione Siciliana.
 1.4.  Il  finanziamento  sara'  erogato  in  tre annualita' di pari importo, a decorrere dal 2004. Al fine del calcolo delle agevolazioni si   terra'   conto   del   predetto   piano   delle   disponibilita' indipendentemente   dagli  effettivi  tempi  di  realizzazione  degli investimenti.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
 1.6.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
 1.7.  Le  strutture  ammesse  alle agevolazioni non potranno essere distolte,  in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attivita' ad  altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e  la  restituzione,  comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria,  delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalita' previste  dal  regolamento  approvato  con  decreto  ministeriale  n. 527/1995, citato in premessa.
 1.8.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova occupazione  diretta non inferiore a n. 260 U.L.A. (Unita' lavorative annue).
 1.9.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 45.687.334 euro a valere, quanto a  10.585.451 euro sulle risorse evidenziate nella citata delibera n. 34/2003  e  quanto  a 35.101.883 euro sulle risorse evidenziate nella delibera n. 16/2003 di cui alle premesse.
 3.  L'operativita'  della  presente  delibera  e'  subordinata alla ricapitalizzazione  delle  societa'  proponenti, attraverso l'aumento del  capitale  sociale  nella  misura  pari  all'incremento dei mezzi propri previsto dal piano finanziario di ciascuna societa'.
 Roma, 29 settembre 2004
 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2005 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 195
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