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| Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | CIRCOLARE 22 febbraio 2005, n. 7 |  | Disciplina della somministrazione di lavoro. |  | 
 |  |  |  | Alle direzioni regionali del lavoro Alle   direzioni   provinciali  del
 lavoro
 Alla     Regione     siciliana    -
 Assessorato    lavoro   -   Ufficio
 regionale  del lavoro - Ispettorato
 del lavoro
 Alla  provincia autonoma di Bolzano
 - Assessorato lavoro
 Alla provincia autonoma di Trento -
 Assessorato lavoro
 All'I.N.P.S. - Direzione generale
 All'I.N.A.I.L. - Direzione generale
 Alla Direzione generale R.U.AA.GG.
 Alla    Direzione    generale   per
 l'attivita' ispettiva
 Al SECIN
 
 Premessa.
 Il  decreto  legislativo  n.  276  del 2003 contiene, al capo I del titolo  III, la disciplina della somministrazione di lavoro. Il nuovo regime giuridico ha natura sperimentale, ai sensi dell'art. 86, comma 12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed opera sul presupposto della  abrogazione  sia  della  legge  n.  1369 del 1960, che sanciva nell'ordinamento italiano il divieto assoluto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sia degli articoli 1-11 della legge n. 196 del 1997 relativi alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo.
 La  somministrazione  di  lavoro  e'  posta in essere attraverso la stipulazione  di  due  contratti,  distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e  lavoratore.  A differenza del precedente regime, di cui all'art. 1 della  legge  n.  196 del 1997, il contratto di somministrazione puo' essere  non  solo  a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato dando  cosi'  luogo  a quella forma di fornitura di lavoro denominata staff leasing.
 
 Soggetti    legittimati    alla    somministrazione   e   regime   di autorizzazione.
 La  somministrazione  di  lavoro  si  caratterizza  per  essere una fattispecie  complessa che prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.
 L'utilizzatore puo' essere un soggetto privato o anche una pubblica amministrazione,   ma   in   quest'ultimo   caso   il   contratto  di somministrazione   puo'   essere   stipulato   unicamente   a   tempo determinato.    Questo    significa   che   per   il   ricorso   alla somministrazione   di  lavoro  non  e'  necessaria  la  qualifica  di imprenditore.
 In  taluni  casi,  peraltro,  il  legislatore  prevede  particolari agevolazioni quando l'utilizzatore non sia imprenditore come nel caso di  somministrazione  di  personale  domestico  per l'assistenza alla persona  o  al nucleo familiare. In queste ipotesi continua a trovare applicazione  il  particolare regime contributivo di cui all'art. 117 della legge n. 388 del 2000, la' dove prevede che, per questo tipo di attivita',  i  contributi  previdenziali  e  assicurativi sono dovuti secondo  le  misure  previste  dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n. 1403 del 1971 e successive modificazioni (v. la circolare  I.N.P.S.  del 9 maggio 2002, n. 89, a cui si rinvia per la determinazione   delle   modalita'   operative   e   dei  termini  di versamento).
 Per la somministrazione nell'ambito del lavoro portuale resta salva la  disciplina  di  cui  all'art. 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,  n. 84, come sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n.  186.  Ovviamente,  i  rinvii  che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno  1997,  n.  196,  si  intenderanno riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.
 Il  somministratore  puo' essere unicamente uno dei soggetti a cio' espressamente  autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del  2003.  Ai  fini  della  corretta  e  legittima  stipulazione del contratto   di  somministrazione  l'utilizzatore  potra'  agevolmente verificare  tale  condizione  mediante l'accesso all'albo informatico delle agenzie di somministrazione autorizzate tenuto e aggiornato dal Ministero  del lavoro e delle politiche sociali (vedilo all'indirizzo Internet  www.  welfare.gov.it  alla  sezione  Riforma  Biagi). Resta peraltro  fermo l'obbligo in capo alle agenzie di somministrazione di indicare,  in  tutte  le  comunicazioni  verso  i  terzi - incluso il contratto  di  somministrazione  anche con riferimento all'obbligo di cui  all'art. 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 276 del 2003  -  gli  estremi  del  provvedimento  di  autorizzazione (quali: iscrizione  alla  albo  informatico e relativa sezione, generalista o specialista,   numero  del  protocollo  ministeriale  e  la  data  di rilascio)   al   fine   di   consentire   la   corretta   e  completa identificazione del soggetto stesso.
 Con   specifico   riguardo   alla   attivita'  di  somministrazione nell'ambito  di  prestazioni  transnazionali  di  servizi, cosi' come disciplinata  dal decreto legislativo n. 72 del 2000, attuativo della direttiva  97/91/CE,  si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, di tale medesimo  decreto,  le  imprese  di somministrazione stabilite in uno Stato  membro  dell'U.E.  possono  operare  senza  che sia necessario rilasciare alle stesse un'autorizzazione ove dimostrino di operare in forza  di  un  provvedimento  equivalente  rilasciato da un'autorita' competente   di   uno   Stato   membro.  Si  evidenzia  poi  che  con l'abrogazione  del comma 3 dell'articolo in esame non e' inoltre piu' previsto  il  rilascio,  ai  predetti  fini,  di  una attestazione di equivalenza da parte di questo Ministero.
 Con  riferimento  al  prestatore  di  lavoro  si  segnala il regime speciale  nel  caso  di lavoratore appartenente a una delle categorie svantaggiate  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera k), del decreto legislativo  n.  276  del 2003 (su cui si veda la circolare di questo Ministero n. 41 del 2004).
 
 Tipologie di somministrazione.
 Il  contratto di somministrazione puo' essere concluso, come detto, a termine ovvero a tempo indeterminato.
 La  somministrazione  a termine e' ammessa per ragioni di carattere tecnico,  produttivo,  organizzativo  o  sostitutivo.  Abilitate alla stipulazione  di  contratti  di  somministrazione a tempo determinato sono  unicamente  le  agenzie  di  tipo  c.d. generalista, e cioe' le agenzie  iscritte  nella  prima  sezione  dell'albo delle agenzie del lavoro  (si  veda  la  circolare di questo Ministero n. 25 del 2004). Rispetto  alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196 del 1997, e' venuto meno il limite del ricorso alla somministrazione  di  lavoro  solo  per  far  fronte  ad  esigenze di carattere  temporaneo o eccezionale. Alla stregua dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e' infatti sufficiente che sussista  una  ragione  di  carattere  oggettivo,  cioe'  una ragione effettiva e comprovabile, anche se riferibile all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore.
 La  formula  adottata  dal legislatore e' analoga a quella prevista dal  decreto  legislativo  n.  368  del  2001  con  riferimento  alle condizioni  di  ricorso  al  contratto  a  tempo determinato. Si puo' pertanto  richiamare  quanto  gia'  chiarito  con  riferimento a tale disciplina  con  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali n. 42 del 2002. E' tuttavia importante ribadire che rispetto  alla  somministrazione a tempo determinato il termine della somministrazione  non  dipende  dalla  necessita'  di  soddisfare una esigenza   temporanea   o   straordinaria   dell'utilizzatore.   Piu' semplicemente il termine costituisce la dimensione in cui deve essere misurata  la  ragionevolezza  delle esigenze tecniche, organizzative, produttive  o  sostitutive  poste a fondamento della stipulazione del contratto di somministrazione. Si potra', pertanto, fare ricorso alla somministrazione   a  tempo  determinato  in  tutte  le  circostanze, individuate  dall'utilizzatore  sulla  base  di criteri di normalita' tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si   potra'   esigere,   necessariamente,  l'assunzione  diretta  dei lavoratori  alle  dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi, il ricorso alla somministrazione di lavoro non assume la finalita' di eludere  norme  inderogabili  di  legge  o  di  contratto collettivo. Diversamente,  infatti,  la  somministrazione poterebbe integrare una ipotesi  di  somministrazione  fraudolenta  ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 In  presenza  di  una  ragione oggettiva come indicata all'art. 20, comma  4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 sara' dunque sempre possibile  la  stipulazione  di  un  contratto di somministrazione di lavoro  anche  nelle  ipotesi  in cui i contratti collettivi si siano limitati,  per  il  settore  di riferimento, a normare ed esplicitare sole le ipotesi temporanee che consentono la somministrazione a tempo determinato. Ne' puo' valere in contrario richiamare l'art. 21, comma 2, ai sensi del quale le parti, nell'indicare gli elementi che devono essere  contenuti  nel contratto di somministrazione, devono recepire le  indicazioni contenute nei contratti collettivi. Tale disposizione infatti  fa chiaramente riferimento a cio' che i contratti collettivi possono  regolamentare  e  dunque non alle ragioni oggettive a fronte delle  quali  e'  ammissibile  la somministrazione; tali ragioni sono espressamente  previste  dal  comma  4  del  citato  art.  20 che, al riguardo, demanda alla contrattazione esclusivamente l'individuazione di  limiti  quantitativi  all'utilizzazione  della somministrazione a tempo determinato.
 Decisivo,  nel  singolo  contratto  di  somministrazione,  sara' il rinvio  alla  clausola  generale  di  cui  all'art.  20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nella gerarchia delle fonti, occupa  una posizione sovraordinata rispetto a una clausola contenuta in un contratto collettivo di natura privatistica.
 Con  riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, si precisa, conformemente  a quanto gia' chiarito con la circolare n. 42 del 2002 in  materia  di  lavoro  a  tempo  determinato,  che l'ampiezza della formula   utilizzata  legittima  l'apposizione  di  un  termine  alla somministrazione  indipendentemente  dal  fatto  che  il personale da sostituire   si   sia  assentato  per  ragioni  imprevedibili  e  non programmabili  e  che  il  sostituito  abbia  un diritto legale e non convenzionale alla conservazione del posto di lavoro.
 In  queste ipotesi la ragione di carattere sostitutivo e' integrata anche nel caso in cui la sostituzione non operi direttamente rispetto a  un  lavoratore  assente,  ma  piuttosto  rispetto ad un lavoratore sostituito  a  sua volta destinato alla sostituzione di un lavoratore assente  (cd. ragione  sostitutiva  per  scorrimento), fermo restando l'obbligo  di  individuare  in  sede  di  apposizione  del termine il riferimento  adottato per la determinazione o la determinabilita' del termine.  Non  e'  di  contro  possibile  riportare  a una ragione di carattere  sostitutivo  la  sostituzione  di  una quota statistica di lavoratori  assenti.  Questa ipotesi ove ricorrente in modo specifico nella  singola organizzazione dell'utilizzatore integra piuttosto una esigenza  di  carattere  organizzativo  e  come  tale  soggetta  agli eventuali  limiti  di  contingentamento previsti dalla contrattazione collettiva  ai  sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001,  espressamente  richiamato  dall'art.  20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 Si deve, infine, ammettere il ricorso alla somministrazione a tempo determinato  anche  per  le  esigenze  tipizzate con riferimento alla somministrazione  di lavoro a tempo indeterminato (v. infra). Occorre precisare,  a  questo riguardo, che ove le esigenze che consentono il ricorso  alla  somministrazione  a tempo indeterminato siano invocate per   la  stipulazione  di  una  somministrazione  a  termine,  sara' necessario  specificare  anche  la  ragione  tecnica-organizzativa  o produttiva  che  determina  la  scelta  di  apporre  un  termine alla somministrazione.
 La  somministrazione  a  tempo  indeterminato e' invece ammessa nei soli casi tassativamente indicati dal legislatore.
 L'art. 20, comma, 3, lettere a)-h), parla di:
 a)  servizi  di  consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
 b) servizi di pulizia, custodia, portineria;
 c) servizi,  da  e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
 d) la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
 e) attivita'   di   consulenza   direzionale,   assistenza   alla certificazione,  programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e  cambiamento,  gestione  del  personale,  ricerca  e  selezione del personale;
 f) attivita'  di  marketing,  analisi  di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
 g) la  gestione  di  call-center,  nonche'  per  l'avvio di nuove iniziative   imprenditoriali   nelle  aree  obiettivo  1  di  cui  al regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
 h) costruzioni   edilizie  all'interno  degli  stabilimenti,  per installazioni  o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita'  produttive,  con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica  navale,  le  quali  richiedano piu' fasi successive di lavorazione,  l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
 E'  peraltro  bene  precisare che l'attivita' di somministrazione a tempo indeterminato si estende a tutte le professionalita' necessarie per   la   gestione   dell'attivita'  o  del  servizio  indicato  dal legislatore.
 Oltre   ai   casi   espressamente   previsti  dal  legislatore,  la contrattazione  collettiva  di  livello nazionale o territoriale puo' individuare ulteriori ipotesi di legittima stipulazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato.
 Abilitate  alla  stipulazione  di  contratti  di somministrazione a tempo  indeterminato  sono sia le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioe' le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie del  lavoro,  sia  le agenzie di tipo c.d. specialista, iscritte alla seconda  sezione  dell'albo (si veda la circolare di questo Ministero n. 25 del 2004).
 
 Edilizia e agricoltura.
 Rispetto  alla  disciplina  di  cui  alla legge n. 196 del 1997, il legislatore  non  pone  piu'  limiti o condizioni per il ricorso alla somministrazione    di    lavoro    nei   settori   dell'edilizia   e dell'agricoltura. La somministrazione e' pertanto possibile in questi due  settori  secondo la regolamentazione ordinaria, salvo per quanto riguarda  i  profili previdenziali nel settore dell'agricoltura. Sono pero'  espressamente  preservate,  ex  art.  23, comma 1, del decreto legislativo  n. 276 del 2003 le clausole dei contratti collettivi che hanno   regolamentato   l'introduzione   della  fornitura  di  lavoro temporaneo  in  questi  settori  in  attuazione dell'art. 1, comma 3, della  legge  n.  196  del  1997.  L'art.  12,  comma  6, del decreto legislativo  n. 276 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n.  251  del  2004, precisa che tali clausole collettive rimangono in vigore  anche  con riferimento alla nuova disciplina dei fondi per la formazione  e  l'integrazione  del  reddito disciplinati dal medesimo art.  12.  E'  inoltre  previsto che tali clausole mantengono la loro efficacia  fino  a  diversa  determinazione  delle parti stipulanti o recesso unilaterale (art. 86, comma 3, decreto legislativo n. 276 del 2003).
 
 Il contratto di lavoro: forma e tipologie utilizzabili.
 Diversamente  da quanto previsto nella legge n. 196 del 1997, nella disciplina della somministrazione di lavoro non sono stati introdotti requisiti  specifici  relativamente  al contratto di lavoro stipulato tra  agenzia  di somministrazione e prestatore di lavoro. Il rispetto di   requisiti  formali  dipendera',  pertanto,  dalla  tipologia  di contratto stipulato tra le parti.
 Con  riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato l'art. 22,  comma  1,  del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che i rapporti  di  lavoro  tra somministratore e prestatore di lavoro sono soggetti  alla  disciplina  generale dei rapporti di lavoro di cui al codice  civile  e alle leggi speciali. La forma scritta - vuoi per la prova  vuoi  per  la  validita'  sostanziale  del  contratto  - sara' pertanto  richiesta  solo nei casi in cui tale requisito e' stabilito dalla  tipologia contrattuale utilizzata. Il disposto di cui all'art. 22,  comma 1, lascia peraltro ampia scelta alle parti circa lo schema negoziale da utilizzare, essendo possibile, in presenza dei requisiti formali   e  sostanziali  previsti  dalla  legislazione  del  lavoro, stipulare  contratti  a  tempo  indeterminato, a termine, a coppia, a tempo parziale, intermittente, ecc. Nel caso della somministrazione a tempo  indeterminato e' anche e' possibile il ricorso al contratto di apprendistato  e  al contratto di inserimento purche' le modalita' di esecuzione  del  rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalita'  di  formazione  ovvero  di  adattamento  delle  competenze professionali  del  lavoratore  a  un determinato contesto lavorativo tipiche di questi contratti.
 Con  riferimento  alla  somministrazione a tempo determinato l'art. 22,  comma  2,  del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, come ipotesi  che  si realizza nella maggioranza dei casi, la stipulazione di  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato, che rimane alla disciplina  di  cui  al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per   quanto  compatibile,  e  in  ogni  caso  con  esclusione  delle disposizioni  di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Nulla esclude tuttavia, in  considerazione  della  maggiore tutela del prestatore di lavoro e delle  conseguenze  previste  in  caso  di  mancato  utilizzo  di  un contratto  a  tempo  determinato, il ricorso al contratto di lavoro a tempo  indeterminato  che, giusto il disposto di cui al comma 3 dello stesso art. 22, nonche', in generale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del  decreto legislativo n. 276 del 2003, da diritto a una indennita' mensile di disponibilita' (v. infra).
 Stante  il  tenore  letterale  e la ratio della legge non e' invece possibile  ricorrere,  nei  casi  di  somministrazione  a  termine, a contratti  come  quello  di  inserimento  o  di lavoro intermittente. L'applicabilita',  per quanto compatibile, della disciplina di cui al decreto  legislativo  n.  368  del  2001  non  vale  a  fare di detti contratti  una  tipologia di lavoro a termine utilizzabile ai fini di somministrazione.
 Discorso    a   parte   merita,   sempre   con   riferimento   alla somministrazione  a termine, il contratto di inserimento allorche' la somministrazione  venga  svolta  ai  sensi  dell'art.  13 del decreto legislativo  n.  276  del  2003, con funzioni dunque di inserimento o reinserimento  al lavoro di determinate categorie di lavoratori per i quali   e'  infatti  ipotizzabile  la  definizione  di  un  piano  di inserimento  per  adattare le competenze professionali del prestatore di lavoro a un determinato contesto organizzativo.
 Con  riferimento  alla assunzione con contratto a tempo determinato viene  meno,  rispetto  alla  disciplina  della  fornitura  di lavoro temporaneo  di  cui  alla  legge  n.  196  del  1997,  la  necessaria coincidenza  tra  il  termine  del  contratto  di lavoro e quello del contratto di somministrazione. Ne deriva che l'esigenza oggettiva che legittima  l'apposizione  del  termine  al contratto di lavoro non e' piu'  connessa  al  solo  utilizzatore ma anche, e in coerenza con la natura  polifunzionale  delle  agenzie  del lavoro, alle esigenze del somministratore.  La  durata  del contratto di lavoro, pertanto, puo' essere diversa dalla durata della singola missione purche' ovviamente persistano,  ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 368 del 2001, le ragioni  che  legittimano  l'apposizione  del termine al contratto di lavoro.
 L'art.   22,   comma  2,  esclude,  inoltre,  l'applicazione  della disciplina  del  contratto  a  termine con riferimento al rinnovo del contratto.   E'   evidente,   infatti,   che  la  stessa  agenzia  di somministrazione   puo'   concludere,   anche   senza   soluzione  di continuita',  piu' contratti a termine con lo stesso lavoratore fermo il limite derivante dalla applicazione della disciplina della proroga previsto  dall'attuale  contratto  collettivo nazionale. Resta dunque fermo,  con  riferimento  all'invio del lavoratore presso il medesimo utilizzatore, il limite derivante dalla applicazione della disciplina della  proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale e il   lavoratore   non   potra'  essere  inviato  presso  il  medesimo utilizzatore  con  il  quale  siano  decorsi i termini di proroga per l'esecuzione della medesima somministrazione.
 Nella  somministrazione  a tempo determinato e' nulla ogni clausola diretta    a    limitare,    anche    indirettamente,   la   facolta' dell'utilizzatore  di assumere il lavoratore al termine del contratto di  somministrazione  salvo che non sia corrisposta al lavoratore una congrua  indennita'  secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile  al  somministratore.  Ovviamente  una tale clausola puo' senz'altro  essere  consentita  nei contratti di lavoro del personale assunto   nell'ambito   di  attivita'  di  somministrazione  a  tempo indeterminato.
 
 La  proroga  in caso di assunzione a termine nella somministrazione a tempo determinato.
 L'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa essere prorogato,  con  il  consenso  del lavoratore e per atto scritto, nei casi  e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.  A  fronte  della  ampia formulazione della norma si deve   escludere,   nei   casi  previsti  dai  contratti  collettivi, l'applicabilita'  del  limite  di legge in base al quale e' possibile prorogare solo contratti a termine di durata iniziale inferiore a tre anni e entro tale limite massimo.
 Per  la  disciplina  delle proroghe la legge rinvia, in deroga alle disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  368 del 2001, al contratto collettivo del settore della somministrazione di lavoro. La proroga  deve in ogni caso essere giustificata da ragioni oggettive e la  cui verifica deve essere condotta con riferimento alla originaria esigenza   che   ha  concretizzato  la  condizione  di  ricorso  alla somministrazione  di  lavoro  in  capo al somministratore ovvero come risultante    dal   contratto   di   somministrazione   relativamente all'organizzazione  dell'utilizzatore.  Sussiste  inoltre  il vincolo della  identita'  della  attivita'  per  la  quale  il  contratto  di somministrazione  era  stato  stipulato. Essa, infatti, identifica il contratto  originario  e conseguentemente giustifica la proroga e non la  stipulazione  di un nuovo contratto. La disposizione di legge non prevede  alcun vincolo relativamente al fatto che le proroghe debbano intervenire per lo stesso tempo previsto nella missione iniziale.
 
 Il contratto di somministrazione: forma e contenuti.
 Il   contratto  di  somministrazione  e'  un  contratto  di  natura commerciale,  concluso tra il somministratore e l'utilizzatore. Detto contratto deve essere concluso in forma scritta a pena di nullita'.
 Nel  contratto di somministrazione devono essere inclusi i seguenti elementi:
 a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
 b) il numero dei lavoratori da somministrare;
 c) i   casi  e  le  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo, organizzativo   o   sostitutivo   per   le   quali  si  ricorre  alla somministrazione di lavoro;
 d) l'indicazione   della   presenza   di   eventuali  rischi  per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
 e) la  data  di  inizio  e  la  durata  prevista del contratto di somministrazione;
 f) le  mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
 g) il  luogo,  l'orario  e  il  trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
 h) l'assunzione  da  parte del somministratore della obbligazione del  pagamento  diretto  al  lavoratore  del  trattamento  economico, nonche' del versamento dei contributi previdenziali;
 i) l'assunzione  dell'obbligo  dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore  gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
 j) l'assunzione  dell'obbligo  dell'utilizzatore di comunicare al somministratore  i  trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
 k) l'assunzione   da   parte   dell'utilizzatore,   in   caso  di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al  lavoratore  del  trattamento economico nonche' del versamento dei contributi  previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
 Nel  recepire  all'interno del contratto di somministrazione questi elementi  le  parti  devono  altresi'  dare  attuazione alle relative indicazioni contenute nei contratti collettivi. Fermo restando quanto prima  gia'  evidenziato  in relazione ai limiti della contrattazione collettiva  con  riguardo  alle  ragioni  a  fronte  delle  quali  e' ammissibile la somministrazione a tempo determinato.
 
 Obblighi di comunicazione.
 Ai  sensi dell'art. 21, comma 3, il somministratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro  ovvero  all'atto dell'invio del lavoratore in missione presso l'utilizzatore,   le   informazioni   contenute   nel   contratto  di somministrazione,  la  data  di  inizio e la durata prevedibile della attivita' lavorativa presso l'utilizzatore.
 Ai  sensi  dell'art. 4-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 181 del  2000, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 297 del  2002,  il somministratore e' altresi' tenuto a comunicare, entro il  giorno  venti  del  mese  successivo  alla data di assunzione, al servizio  competente  nel  cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede  operativa,  l'assunzione  dei  lavoratori  in  somministrazione assunti   nel   corso   del  mese  precedente.  In  attesa  che  tale disposizione diventi operativa, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale  previsto  dal  medesimo art. 4-bis, al comma 7, permane l'obbligo   di  inviare  la  comunicazione  relativa  all'intervenuta assunzione entro cinque giorni dalla medesima.
 
 Divieti.
 La  somministrazione  di  lavoro  e' vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero.
 La somministrazione e' altresi' vietata, salva diversa disposizione degli  accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi  degli  articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano  riguardato  lavoratori  adibiti  alle stesse mansioni cui si riferisce  il  contratto  di  somministrazione  ovvero  presso unita' produttive  nelle  quali  sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,  che  interessino  lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
 La  deroga  al  divieto  puo'  essere concordata in sede di accordi aziendali   conclusi   nell'ambito   delle   procedura   relative  al licenziamento  collettivo  ovvero  alla  cassa integrazione. Peraltro l'assenza  di  ulteriori  specificazioni  indica  la possibilita' che l'accordo   possa   avere   anche  un  contenuto  differenziato,  con riferimento  a  specifici  comparti  o settori, e che l'accordo possa intervenire  anche  successivamente ma con il rispetto delle medesime modalita'  procedurali  previste  per  la  procedura di consultazione sindacale  in  materia  di  cassa  integrazione  e  di  licenziamenti collettivi. Attesa la diversita' di ratio deve in ogni caso ritenersi esclusa  dal  campo  di  applicazione di questo limite, senza che sia necessario  stipulare  uno  specifico  accordo  sindacale, l'ipotesi, espressamente   contemplata   nella  analoga  disposizione  contenuta all'art.  1,  comma  4,  lettera c), della legge n. 196 del 1997 (ora abrogato), in cui il ricorso alla somministrazione di lavoro, a tempo determinato,  sia giustificato da ragioni di carattere sostitutivo in unita'  produttive  in  cui  nei  sei mesi precedenti sia proceduto a licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle medesime mansioni oggetto della somministrazione.
 Infine  non e' possibile il ricorso alla somministrazione di lavoro da  parte  di  imprese  che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche.
 
 Limiti quantitativi.
 La   individuazione   di   limiti   quantitativi  di  utilizzazione dell'istituto   e'   prevista   unicamente   con   riferimento   alla somministrazione    a    tempo    determinato.   Clausole   c.d.   di contingentamento  potranno  peraltro  essere introdotte dai contratti collettivi    nazionali    di    lavoro    stipulati   da   sindacati comparativamente  piu' rappresentativi, anche in misura non uniforme, unicamente  nei  limiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001. Disposizione quest'ultima che, e' bene ricordare, nella gerarchia  delle  fonti occupa una posizione sovraordinata rispetto a una   clausola   contenuta  in  un  contratto  collettivo  di  natura privatistica.
 Non  trovano  pertanto  piu' applicazione le clausole contenute nei contratti  collettivi  stipulati anteriormente alla entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  276  del  2003 relativamente ai limiti quantitativi  per  il  ricorso al diverso istituto della fornitura di lavoro temporaneo.
 In  applicazione  dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368  del 2001 (su cui si veda ancora la circolare di questo Ministero n. 42 del 2002) non rien- trano  nei  limiti  percentuali  di  ricorso alla somministrazione di lavoro le seguenti ipotesi:
 a)  avvio  di  nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro anche in misura non uniforme   con   riferimento   ad   aree   geografiche  e/o  comparti merceologici;
 b) ragioni  di  carattere  sostitutivo,  o  di stagionalita', ivi comprese  le  attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
 c) intensificazione   dell'attivita'  lavorativa  in  determinati periodi dell'anno;
 d) specifici  spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi.
 Trovano  applicazione  anche le disposizioni relative all'esenzione dai  limiti  quantitativi per le ipotesi di esecuzione di una opera o di  un  servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario  o  occasionale, ai lavoratori, inviati in missione, di eta'  superiore  ai cinquantacinque anni, nonche' la disposizione cui al comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001.
 Non   trova,   invece,   applicazione   la   disposizione  relativa all'esenzione  dai limiti per contratti stipulati a conclusione di un periodo  di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei  giovani  nel  mondo  del  lavoro,  poiche'  questa  disposizione presuppone  l'ipotesi della diretta stipulazione del contratto con il soggetto coinvolto nel rapporto di tirocinio.
 
 Criteri di computo.
 Il   lavoratore   in   somministrazione,   a  tempo  determinato  o indeterminato,  non  e'  computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini  della  applicazione  di  normative  di  legge  o  di  contratto collettivo,   fatta   eccezione  per  quelle  relative  alla  materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
 Va  peraltro  chiarito  che il lavoratore somministrato lavoro, per tutta  la  durata della missione, sotto le direttive e nell'interesse dell'utilizzatore  ragione  per  cui detti lavoratori potranno essere computati  ai  fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'imprenditore  quale  requisito di carattere tecnico nell'ambito, per esempio, di una procedura selettiva per appalti pubblici.
 
 Sindacato   giurisdizionale   sulle   condizioni   di   ricorso  alla somministrazione.
 L'art.  27,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  276 del 2003 precisa,  in  attuazione  dei principi generali dell'ordinamento, che «ai  fini della valutazione delle ragioni di cui all'art. 20, commi 3 e  4,  che  consentono  la  somministrazione  di  lavoro il controllo giudiziale  e'  limitato  esclusivamente (...) all'accertamento della esistenza  delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino  al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative  o  produttive  che  spettano all'utilizzatore». Questo significa  che  il  controllo  giurisdizionale  e' limitato alla sola valutazione della esistenza delle condizioni che rendono possibile il ricorso  alla  somministrazione  ai  sensi  della disciplina di legge vigente,  al  di  la'  di ogni giudizio di merito o valutazione di un ipotetico nesso di causalita'.
 Fondamentale   e',   dunque,   l'esplicitazione  nel  contratto  di somministrazione  delle  ragioni  di  carattere  tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (somministrazione a termine) ovvero delle causali  tipizzate  dal legislatore o dalla contrattazione collettiva (somministrazione  a  tempo indeterminato) che legittimano il ricorso all'istituto.  In  caso  di  verifica  in  sede giurisdizionale della veridicita'  delle  ragioni  poste a giustificazione del contratto di somministrazione,  l'onere  della  prova  circa  la reale sussistenza delle   condizioni   di   legittima  stipulazione  del  contratto  di somministrazione    ricadono    pertanto    sull'utilizzatore   della prestazione lavorativa.
 
 Trattamento    economico    e    normativo   del   lavoratore   nella somministrazione di lavoro.
 Il  lavoratore  in  somministrazione  ha  diritto  a un trattamento economico   e   normativo  non  inferiore  a  quello  corrisposto  ai lavoratori  alle  dirette  dipendenze  dell'utilizzatore a parita' di mansioni  svolte.  Rispetto  alla analoga formulazione prevista nella legge  n.  196  del 1997, e' venuta meno la previsione secondo cui al prestatore  di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il  trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello piu'  basso  quando  tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. Il venir meno  di  questa  disposizione deve essere interpretato nel senso che l'applicazione  del principio di parita' di trattamento dovra' essere operata  tenendo conto delle mansioni cui e' adibito il lavoratore in somministrazione,  nonche'  della  specifica  professionalita'  dallo stesso esplicata.
 Detto  principio  puo'  non  trovare  applicazione unicamente nelle ipotesi  di  somministrazione  concluse  ai  sensi  dell'art.  13 del decreto   legislativo  n.  276  del  2003  e  cioe'  con  riferimento all'inserimento  lavorativo di lavoratori appartenenti alle categorie di  «lavoratori  svantaggiati» cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1,  lettera k), dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003. Con riferimento alla norma in questione e alla sua operativita' si rinvia alla circolare di questo Ministero n. 41 del 2004.
 La tutela del lavoratore in somministrazione e' garantita, inoltre, sul  piano  della  effettivita'  attraverso  la conferma della natura solidale  della  obbligazione  retributiva  e di quella contributiva. L'art.  23,  comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede infatti, conformemente alla legge n. 196 del 1997, che l'utilizzatore e'  obbligato  in  solido  con  il somministratore a corrispondere ai lavoratori  i  trattamenti  retributivi  e i contributi previdenziali dovuti.  Tale  previsione  e'  poi  ulteriormente confermata la' dove l'art.  21,  comma  1,  lettera k),  prevede  che  nel  contratto  di somministrazione   l'utilizzatore   debba   assumersi   espressamente l'obbligo  di  versare  direttamente  al  lavoratore  il  trattamento economico  nonche'  di  versare  i contributi previdenziali dovuti in caso   di   inadempimento  del  somministratore.  Non  deve  peraltro ritenersi  che  il  riferimento all'inadempimento del somministratore debba  essere  inteso  come  un beneficium excussionis previsto dalla legge   e   opponibile   al   lavoratore.  Esso  costituisce  infatti l'applicazione  dello  schema  di  ripartizione  degli  obblighi  tra somministratore e utilizzatore in base al quale e' il primo a doversi occupare, tra l'altro, della gestione del rapporto di lavoro.
 
 La  tutela del lavoratore con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.
 Con  riferimento  agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza  l'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede  la  ripartizione  del relativo obbligo tra somministratore e utilizzatore.
 La  legge  prevede  che  sia il somministratore a dover informare i lavoratori  sui  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi alle attivita'  produttive  in  generale, con anche il connesso obbligo di formare  e  addestrare  il  lavoratore  all'uso delle attrezzature di lavoro  necessarie allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale  il  lavoratore e' assunto, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed  integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' derogare alla ripartizione  dell'obbligo  prevista dalla legge e prevedere che esso sia  adempiuto  dall'utilizzatore.  Tale  deroga  deve  pero'  essere indicata nel contratto con il lavoratore.
 L'art.  23  dispone  inoltre che, ove le mansioni cui e' adibito il prestatore  di  lavoro  richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino  rischi  specifici,  l'onere di informare il lavoratore e' attribuito  all'utilizzatore,  conformemente  a  quanto  previsto dal decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive modificazioni ed integrazioni. E' inoltre attribuito all'utilizzatore l'obbligo   di  adempiere  anche  nei  confronti  dei  lavoratori  in somministrazione  a  tutti  gli  obblighi  di protezione previsti nei confronti  dei  lavoratori alle proprie dirette dipendenze cosi' come e'  attribuita  all'utilizzatore  la  responsabilita'  relativa  agli obblighi  di  sicurezza  individuati  dalla  legge  e  dai  contratti collettivi.  L'applicazione di tale previsione comporta che l'obbligo relativo  alla  sorveglianza  sanitaria,  preventiva e periodica deve essere  adempiuto  dall'impresa  utilizzatrice.  Analogamente, limiti dell'orario  di  lavoro  l'obbligo  di  effettuare  la  comunicazione relativa  al  superamento  delle quarantotto ore settimanali mediante effettuazione  di  lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 5 del  decreto  legislativo  n.  66  del  2002,  deve  essere adempiuto dall'utilizzatore.
 Nel   contratto  di  somministrazione  deve  in  ogni  caso  essere espressamente   indicata   la   presenza   di  eventuali  rischi  per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate.  Tale  indicazione  sara'  poi  oggetto di comunicazione al lavoratore (v. supra).
 
 Svolgimento  del  rapporto  di  lavoro  e  ripartizione  di diritti e obblighi tra somministratore e utilizzatore.
 L'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che  per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la  propria  attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo   dell'utilizzatore.   L'utilizzatore   che   adibisca   il lavoratore in somministrazione a mansioni superiori o non equivalenti ha   pero'  l'onere  di  darne  immediata  comunicazione  scritta  al somministratore consegnandone una copia al lavoratore.
 In  mancanza  l'utilizzatore  risponde  in  via  esclusiva  per  le differenze  retributive  spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori  e  per  l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione   a   mansioni   inferiori.   Ove   invece   l'onere  di comunicazione  sia stato regolarmente adempiuto trova applicazione la regola  generale  in  base  alla quale somministratore e utilizzatore sono  solidalmente  responsabili  dell'adempimento  dell'obbligazione retributiva nei confronti del lavoratore.
 L'attribuzione del potere direttivo e di controllo all'utilizzatore e   l'ulteriore  precisazione  che  durante  la  somministrazione  il lavoratore  esegue  la  prestazione  nell'interesse dell'utilizzatore comporta  che  il  lavoratore  in  somministrazione possa svolgere la propria  prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto. Analogamente  il  lavoratore  in somministrazione potra' essere anche inviato  in  distacco  presso  un  altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilita' e' ovviamente subordinata, rispettivamente, alla   genuinita'  dell'appalto  e  alla  sussistenza  dei  requisiti dell'interesse e della temporaneita' relativamente al distacco.
 Il potere disciplinare, invece, e' per espressa previsione di legge attribuito  al  somministratore,  l'utilizzatore  ha pero' l'onere di comunicare  al  somministratore  gli  elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare.
 Con   riferimento   ai   diritti   sindacali,   ferme  restando  le disposizioni  specifiche  per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori in  somministrazione  si applicano i diritti sindacali previsti dallo statuto  dei  lavoratori,  legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di  liberta'  e  di  attivita'  sindacale  nonche' a partecipare alle assemblee  del  personale  dipendente  delle  imprese  utilizzatrici. Inoltre   ai  prestatori  di  lavoro  che  dipendono  da  uno  stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico  diritto  di riunione secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
 
 Periodo di disponibilita'. Limiti all'invio in missione di lavoratori c.d. diretti.
 Ai  sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003  «nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di  lavoro  a  tempo  indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore  per  i  periodi  in  cui non svolgono la prestazione lavorativa  presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o  un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro». La disposizione  e'  poi  ripresa  dall'art.  22,  comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale precisa altresi' che nel contratto  di  lavoro stipulato a tempo indeterminato e' stabilita la misura  della  indennita'  mensile  di  disponibilita', divisibile in quote  orarie,  corrisposta  dal  somministratore al lavoratore per i periodi   nei   quali  il  lavoratore  stesso  rimane  in  attesa  di assegnazione.
 La  misura  dell'indennita'  di  disponibilita'  e'  stabilita  dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto ministeriale  10 marzo  2004  ha stabilito che la misura minima della indennita'  mensile  di  disponibilita',  divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il  medesimo  rimane  in  attesa  di  assegnazione,  non  puo' essere inferiore  a  Euro  350,00 mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare e' 173.
 L'art.  22,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  276 del 2003 prevede,  inoltre,  che il lavoratore a tempo indeterminato che abbia stipulato  un  contratto  di  lavoro  destinato ad essere eseguito in somministrazione possa svolgere la prestazione, durante il periodo di disponibilita',  anche  presso  il somministratore. In questo caso e' proporzionalmente ridotta l'indennita' di disponibilita'.
 Il legislatore della riforma non ha considerato l'ipotesi in cui il somministratore   si   avvalga,   per   eseguire   un   contratto  di somministrazione,  non  di  lavoratori  appositamente assunti per una missione ma dei c.d. dipendenti diretti. Questa ipotesi deve tuttavia ritenersi  inammissibile  anche a fronte del consenso del lavoratore: se  il  contratto di lavoro non e' concluso per la somministrazione e il  lavoratore  e'  inviato presso un terzo si configura, infatti, la diversa fattispecie del distacco. In questo, caso, pero', l'interesse del  somministratore  sarebbe  quello  a percepire il compenso per la somministrazione  di  lavoro  altrui e sarebbe conseguentemente privo dei  requisiti  individuati  dall'art. 30, decreto legislativo n. 276 del  2003  (CFR.  circolare  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 2004).
 
 Risoluzione  del rapporto di lavoro e tutele dell'art. 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 Ove  il  contratto  di  lavoro sia stipulato a tempo determinato lo stesso  si  risolve  alla scadenza del termine ovvero anticipatamente solo  per  giusta  causa.  Ove il contratto di lavoro sia stipulato a tempo indeterminato e venga meno la missione presso l'utilizzatore il lavoratore  puo' essere posto in disponibilita' e rimane in ogni caso alle dipendenze del somministratore salvo che, ai sensi dell'art. 20, comma  2,  esista  una  giusta  causa  o  un  giustificato  motivo di risoluzione del contratto.
 L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 esclude l'applicazione   della   disciplina   dei   licenziamenti  collettivi nell'ipotesi  della  fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo   indeterminato,   richiamando   espressamente   la  disciplina contenuta  nell'art.  3  della  legge  n.  604 del 1966. In tal caso, dunque,  i  lavoratori  assunti  dall'agenzia  a  tempo indeterminato potranno  essere licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo   o   per   giustificato   motivo   oggettivo.  Quanto  al giustificato  motivo oggettivo, esso non puo' coincidere con il venir meno  del  contratto  di somministrazione, essendo configurabile solo allorquando  risulti l'impossibilita' di avviare ad altra missione il lavoratore, tenuto conto anche dell'infruttuoso decorso di un congruo periodo in disponibilita'.
 Attesa,  inoltre,  la peculiarita' del lavoro in somministrazione e il  consenso  da  questi  prestato  al momento della stipulazione del contratto  di  lavoro  ad  essere assegnato alle mansioni di volta in volta necessarie con riferimento alla singola missione deve ritenersi che  il  lavoratore  in  disponibilita'  potra'  essere  assegnato  a mansioni   coerenti   con   il  proprio  patrimonio  professionale  e compatibili    con    l'inquadramento    contrattuale    presso    il somministratore.
 L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 precisa inoltre   che  in  caso  di  licenziamento  per  giustificato  motivo soggettivo concretizzatosi nella fine dei lavori trovano applicazione le  tutele di cui all'art. 12 sia sotto il profilo della integrazione del  reddito (art. 12, comma 2, lettera a) sia sotto il profilo delle iniziative  di  qualificazione e riqualificazione professionale (art. 12, comma 2, lettera d).
 
 Somministrazione nulla e somministrazione irregolare.
 Se  il  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e' concluso in assenza di forma scritta e' nullo ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
 Indipendentemente  dal fatto che il soggetto sia o meno autorizzato (infra    somministrazione    irregolare)    se   il   contratto   di somministrazione  di  lavoro  e'  posto  in  essere  con la specifica finalita'  di  eludere  norme  inderogabili  di  legge o di contratto collettivo  applicato  al lavoratore, il contratto, concluso in frode alla legge, e' nullo e, per analogia rispetto all'ipotesi precedente, i  lavoratori  sono  considerati  a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
 Nell'ipotesi  in  cui  sono  violati  le  condizioni  e i limiti di ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro  si  verifica, invece, la fattispecie  della  somministrazione  irregolare  che  e'  prevista e disciplinata  dall'art.  27,  comma 1, decreto legislativo n. 276 del 2003.
 Si   avra'  pertanto  somministrazione  irregolare  nelle  seguenti ipotesi:
 se  il  contratto  di somministrazione e' concluso da un soggetto non autorizzato;
 se  il  ricorso  alla somministrazione di lavoro interviene fuori dalle  esigenze  di  cui all'art. 20, comma 3, decreto legislativo n. 276  del  2003  (somministrazione a tempo indeterminato) ovvero fuori dalle  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo,  organizzativo o sostitutivo  ex  art.  20,  citato, comma 4 (somministrazione a tempo determinato);
 se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato interviene  in  violazione  dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva;
 se  il  contratto  di  somministrazione e' privo dell'indicazione degli  estremi  dell'autorizzazione  rilasciata  al  somministratore, inclusa  ovviamente  la  specificazione  della  sezione dell'Albo cui l'agenzia e' iscritta;
 se il contratto di somministrazione e' privo dell'indicazione del numero  dei  lavoratori  da  somministrare ad esso relativi ovvero se nell'esecuzione  del  contratto i lavoratori in somministrazione sono in numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto;
 se  il  contratto  di  somministrazione e' privo dell'indicazione specifica  e  puntuale  della  esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione  di  lavoro  ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzione della  prestazione  intervenga per soddisfare una esigenza diversa da quella individuata nel contratto di somministrazione;
 se il contratto di somministrazione e' privo dell'indicazione dei rischi  per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
 se  il  contratto  di  somministrazione e' privo dell'indicazione della  data  di  inizio  e  della  durata  prevista  del contratto di somministrazione.
 Con  riferimento a questa ultima ipotesi deve comunque considerarsi che l'indicazione della data di inizio della somministrazione e della durata   prevista  del  contratto  non  integrano  dei  limiti  della somministrazione.  In  altre  parole  il  richiamo  a  tale  elemento obbligatoriamente  individuato  nel  contratto di somministrazione e' posto  al  fine di garantire il rispetto del requisito formale ma non se  ne  puo'  dedurre,  a  fronte  della  disciplina complessivamente considerata  della somministrazione di lavoro, un limite all'invio in missione  di  un  lavoratore  anche  successivamente all'inizio della somministrazione  ovvero - posto il testo della norma parla di durata prevedibile - alla proroga o al rinnovo della somministrazione.
 Piuttosto   occorre   considerare   che   l'effettivita'   di  tali disposizioni  e  del  diritto del lavoratore ad agire in giudizio nel caso  in  cui  siano  violate  sono  garantite,  sul  piano  formale, dall'obbligo  in  capo  al  somministratore  di  comunicare  tutte le informazioni  di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 276  del  2003,  al  lavoratore  al  momento  dell'assunzione  ovvero dell'invio in missione.
 In  caso di somministrazione irregolare, anche nella ipotesi in cui il   somministratore  sia  un  somministratore  abusivo  ed  eserciti l'attivita' in assenza di autorizzazione, si applica al lavoratore lo statuto giuridico del lavoratore in somministrazione.
 In particolare il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e  normativo  non  inferiore  a quello corrisposto ai lavoratori alle dirette   dipendenze  dell'u-tilizzatore  e  l'utilizzatore  risponde solidalmente  con  il  somministratore  dell'adempimento di tutti gli obblighi retributivi e contributivi.
 Opera,  inoltre, il complessivo regime di ripartizione di diritti e obblighi  tra i due datori di lavoro, somministratore e utilizzatore, come in ogni altra ipotesi di somministrazione.
 Inoltre  il  lavoratore, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del decreto legislativo  n.  276  del  2003,  puo'  agire  in giudizio davanti al tribunale   in  funzione  di  giudice  del  lavoro  per  ottenere  la costituzione  del  rapporto  di  lavoro  in capo all'utilizzatore dal momento  dell'inizio  della  somministrazione.  L'azione  puo' essere proposta anche solo nei confronti dell'utilizzatore.
 Nel  caso in cui il rapporto di lavoro sia imputato direttamente in capo   all'utilizzatore,  vuoi  per  la  nullita'  del  contratto  di somministrazione  vuoi  per  effetto  della  sentenza  costitutiva  a seguito  dell'azione  proposta  dal  lavoratore  in  una  ipotesi  di somministrazione   irregolare,  trova  applicazione,  direttamente  o indirettamente  e  per  analogia,  l'art.  27,  comma  2  del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 In  base  a  questa  disposizione  tutti i pagamenti effettuati dal somministratore,    a   titolo   retributivo   o   di   contribuzione previdenziale,   valgono   a   liberare   il   soggetto   che  ne  ha effettivamente  utilizzato  la  prestazione dal debito corrispondente fino  a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti  dal  somministratore  per la costituzione o la gestione del rapporto,  per  il  periodo  durante  il quale la somministrazione ha avuto  luogo, inoltre, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
 In  caso  di  appalto  non  genuino  o di distacco fuori dai limiti individuati  dall'art.  30  del  decreto legislativo n. 276 del 2003, poiche'  tali ipotesi integrano una ipotesi di somministrazione senza autorizzazione  e  quindi irregolare, il legislatore ha espressamente previsto  che  il  lavoratore  possa  chiedere  la  costituzione  del rapporto  in  capo  all'utilizzatore  con  effetto  dall'inizio della somministrazione.  L'azione puo' essere proposta davanti al tribunale in   funzione  di  giudice  del  lavoro,  anche  solo  nei  confronti dell'utilizzatore.
 E'  evidente, peraltro, che nell'ipotesi in cui la somministrazione senza  autorizzazione  si  concretizzi  in  assenza  di  un contratto scritto,  il  contratto  di  somministrazione deve comunque ritenersi nullo  e  i  lavoratori  sono  considerati  alle  dirette  dipendenze dell'utilizzatore   e   questo   indipendentemente   dalla   supposta qualificazione  del  contratto  come appalto ovvero dalla convinzione che l'invio del lavoratore presso il terzo integra la diversa ipotesi del distacco.
 Roma, 22 febbraio 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
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