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| Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 24 febbraio 2005 |  | Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»,  ad  effettuare  il  controllo  sulla denominazione di origine protetta   «Cartoceto»,  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, registrata  in  ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1897/2004 del 29 ottobre  2004  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione  di  origine protetta «Cartoceto» riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  prevista  dall'art.  6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  53  della  legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 L'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' autorizzato ad espletare le funzioni di  controllo,  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del Consiglio  n.  2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta «Cartoceto»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1897/2004 del 29 ottobre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. 
 La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'  essere  sospesa  o revocata ai sensi dell'art.  53,  comma  4  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito  dall'art.  14  della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. 
 L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.»  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo  disciplinare  di  produzione  e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata  la denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. 
 L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l.» non puo' modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di  controllo  per  la  denominazione di origine protetta «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il   Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  senza  il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. 
 L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita'  nell'agroalimentare a r.l.», e' tenuto ad adempiere a tutte le  disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. 
 L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l.» comunica con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore a trenta giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione  di  origine  protetta  «Cartoceto»  riferita  all'olio extravergine   di   oliva,  anche  mediante  immissione  nel  sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. 
 L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» immette anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Cartoceto»  riferita  all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  dal presente articolo e dall'art.  6,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui   ambito   territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Cartoceto».
 |  |  |  | Art. 8. 
 L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare   a r.l.»  e' sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali  e  della  regione nel cui ambito territoriale ricade  la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto»   riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  ai  sensi dell'art.  53,  comma  12  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 febbraio 2005
 Il direttore generale: Abate
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