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| Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 27 dicembre 2004 |  | Recepimento  della  direttiva  2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica le direttive 70/156/CEE e  80/1268/CE  del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni  di  biossido  di  carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N1. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice della strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4  stabilisce  la  competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  a  decretare  in materia di norme costruttive e funzionali dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i trasporti e l'aviazione civile  29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
 Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che,  da  ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
 Visto  il  decreto  del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981, di recepimento  della  direttiva  80/1268/CEE  relativa  al  consumo  di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981;
 Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 marzo  2000,  di  recepimento  della direttiva 1999/100/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE relativa alle  emissioni  di  biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
 Vista  la  direttiva  2004/3/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica le direttive 70/156/CEE e  80/1268/CEE  per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido  di  carbonio  ed  il  consumo di carburante dei veicoli N1, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 49 del 19 febbraio 2004;
 
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
 
 Art. 1.
 
 1.  Il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni e' modificato come segue:
 a) nell'allegato  IV,  parte  I, la riga 39 e' sostituita dalla seguente:
 
 =====================================================================
 |           |Riferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  Numero   |   della    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |   della   |  Gazzetta  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Oggetto    | direttiva | Ufficiale  |M1|M2|M3|N1|N2|N3|O1|O2|O3|O4 ===================================================================== {39. Emissioni|           |L 375 del 31|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 di CO2/    |           |  dicembre  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 consumo di  |           | 1980, pag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 carburante  |80/1266/CEE|     36     |X |  |  |X}|  |  |  |  |  |
 
 b) nel  certificato  di conformita' CE per i veicoli completi o completati  delle categorie N1, N2 e N3 di cui all'allegato IX, parte I, pagina 2, e' aggiunto il punto seguente:
 «46.2. emissioni di CO2/consumo di carburante (1) (N1 soltanto).
 Numero  della  direttiva  di  base e dell'ultima direttiva di emendamento applicabile per l'omologazione CE del tipo: ....
 
 =====================================================================
 |Emissioni di CO2|     Consumo di combustibile =====================================================================
 |                |       ....l/100 km o combustibili Ciclo urbano     |....g/km        |             gassosi m3/100 km (1) ---------------------------------------------------------------------
 |                |       ....l/100 km o combustibili Ciclo extraurbano|....g/km        |             gassosi m3/100 km (1) ---------------------------------------------------------------------
 |                |       ....l/100 km o combustibili Ciclo misto      |....g/km        |             gassosi m3/100 km (1)
 
 (1)  Nel caso di veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso ripetere per la benzina e per il  combustibile  gassoso.  I  veicoli in cui il sistema a benzina e' utilizzato  soltanto  in  casi  di  emergenza  o per l'avviamento dei motore e in cui il serbatoio della benzina non puo' contenere piu' di 15  litri  di  benzina,  sono  considerati, ai fini della prova, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.».
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Gli  allegati  I  e II del decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno   1981,  di  recepimento  della  direttiva  80/1268/CEE,  e successive modificazioni, sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Se  un  veicolo  prodotto  da  un  carrozziere  specializzato presenta   le  caratteristiche  di  una  delle  famiglie  di  veicoli fabbricate  dal  costruttore  del  veicolo  base, il carrozziere puo' utilizzare  i  dati  relativi alla produzione di CO2 ed al rendimento energetico fornito da tale costruttore.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli della categoria N1,  classe  I, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i veicoli della categoria N1, classe II e III:
 a) non   e'   piu'   consentito  rilasciare  l'omologazione  CE conformemente  all'art.  4,  comma  1,  del  decreto del Ministro dei trasporti   e   della   navigazione   8 maggio   1995   e  successive modificazioni, ed
 b) e'   rifiutata   l'omologazione  di  portata  nazionale,  ad eccezione  dei  casi  in  cui vengano invocate le disposizioni di cui all'art.  8,  comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, se  i  valori  relativi  alle  emissioni  di  CO2  ed  al  consumo di carburante  non  sono  determinati conformemente alle disposizioni di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  12  giugno 1981 come modificato da ultimo dal presente decreto.
 2.  A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i veicoli della categoria N1,  classe  I, e con effetto dal 1° gennaio 2008 per i veicoli della categoria N1, classi II e III:
 a) non   sono   considerati   piu'   validi  i  certificati  di conformita'  che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
 b) non  e' consentita l'immatricolazione, la vendita e la messa in  circolazione  dei  veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato  di  conformita'  a  norma  del  decreto del Ministro dei trasporti   e   della   navigazione   8 maggio   1995   e  successive modificazioni,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui vengano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto medesimo, se  i  valori  relativi  alle  emissioni  di  CO2  ed  al  consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro dei trasporti 12 giugno 1981 come modificato da ultimo dal presente decreto.
 3.  Per  i  veicoli completati in piu' fasi della categoria N1 le date di cui ai commi 1 e 2 sono posticipate di dodici mesi.
 4. Ai fini del presente articolo:
 a) per  veicolo  della  categoria  N1,  classe I, si intende un veicolo N1 con una massa di riferimento non superiore a 1305 kg;
 b) per  veicolo  della  categoria  N1, classe II, si intende un veicolo  N1  con una massa di riferimento maggiore di 1305 kg, ma non superiore a 1760 kg;
 c) per  veicolo  della  categoria N1, classe III, si intende un veicolo N1 con una massa di riferimento superiore a 1760 kg.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.   L'allegato   al   presente   decreto  ne  costituisce  parte integrante.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 dicembre 2004
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005
 
 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 159
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere allegato da pag. 29 a pag. 30  <----
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