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| Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 21 febbraio 2005 |  | Sospensione,  in  via cautelativa, dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  e  all'impiego  dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva carbendazim. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
 Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20,  concernente  «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
 Visti  i  decreti  con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  di cui all'allegato  al  presente  decreto sono stati autorizzati per essere immessi in commercio;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3600/1992,  recante disposizioni d'attuazione  della  prima  fase del programma di lavoro di revisione comunitaria  delle  sostanze  attive  presenti  sul  territorio della comunita'  europea  alla  data  del  26 luglio  1993, tra le quali e' compresa la sostanza attiva carbendazim;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della  direttiva n. 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Vista  la  circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17,  concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
 Visto,  in  particolare,  il  comma 1, lettera b) dell'art. 4 della citata  direttiva  n. 91/414/CEE, che stabilisce che un prodotto puo' essere  autorizzato  solo se, tra l'altro, non produce effetti nocivi in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee;
 Visto  il  decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, modificato dal decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di attuazione delle direttive    n.    1999/45/CE   e   n.   2001/60/CE   relative   alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di recepimento  della direttiva n. 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il  ventottesimo  adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE   del   27 giugno  1967  in  materia  di  classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
 Visto   il  paragrafo  4.2  dell'allegato  VI  del  citato  decreto ministeriale  14 giugno  2002 e in particolare le definizioni secondo le quali:
 le  «sostanze  che  dovrebbero  essere  considerate  in  grado di danneggiare la fertilita' negli esseri umani» oppure le «sostanze che dovrebbero  essere  considerate in grado di provocare effetti tossici sullo  sviluppo umano» sono classificate in categoria 2 di tossicita' per la riproduzione;
 le  «sostanze  che  dovrebbero  essere  considerate  mutagene per l'uomo» sono classificate in categoria 2 di mutagenesi;
 Vista  la  direttiva  n.  2004/73/CE del 29 aprile 2004, che dovra' essere  recepita  entro  il 31 ottobre 2005, recante il ventinovesimo adeguamento  al  progresso  tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del 27 giugno   1967   in  materia  di  classificazione,  imballaggio  ed etichettatura  delle  sostanze  pericolose,  secondo  la  quale  alla sostanza   attiva   carbendazim  e'  attribuita  la  categoria  2  di mutagenesi e di tossicita' per la riproduzione;
 Visto l'art. 11 della direttiva n. 91/414/CEE, secondo il quale uno Stato  membro  puo'  limitare  o proibire provvisoriamente l'uso e la vendita  nel  proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso autorizzato  se  ha  motivo  valido  per  ritenere  che tale prodotto costituisca  un  rischio  per  la  salute umana o degli animali o per l'ambiente;
 Visto  l'art.  7  del regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce il principio   di   precauzione  secondo  il  quale,  in  situazioni  di incertezza  sul  piano  scientifico,  possono  essere adottate misure provvisorie   di   gestione  del  rischio  necessarie  per  garantire l'elevato livello di tutela della salute che la Comunita' persegue;
 Acquisito   il   parere  del  28 aprile  2004  della  sopra  citata Commissione  consultiva, che ha proposto l'eliminazione dal commercio dei  prodotti  fitosanitari contenenti carbendazim, in considerazione della  classificazione  della  sostanza  attiva  in  categoria  2  di mutagenesi e di tossicita' per la riproduzione;
 Sentita  l'associazione  di  categoria Agrofarma che nell'audizione del  16 settembre  2004  ha  illustrato alla sopra citata Commissione consultiva  la  posizione  delle imprese in merito alle problematiche relative  alle  sostanze  attive  di  categoria  2  di cancerogenesi, mutagenesi o tossicita' per la riproduzione;
 Considerato  quanto  esposto  dal Ministro della salute con la nota del  14 luglio 2004 diretta al Commissario europeo per la salute e la protezione  dei  consumatori  al fine di definire criteri armonizzati sulla  valutazione  e  la  gestione  delle  problematiche  legate  ai prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  che  presentano preoccupazioni di tipo sanitario, anche in applicazione del principio di precauzione;
 Considerato  quanto  esposto  nella  nota  del  12 ottobre 2004 dal Commissario  europeo  per  la  salute e la protezione dei consumatori nella quale, tra l'altro, viene indicato che gli Stati membri possono continuare  ad  autorizzare  prodotti contenenti sostanze attive gia' presenti  sul mercato europeo alla data del 26 luglio 1993 in base ai criteri  generali  di  cui  al  citato  art.  4  della  direttiva  n. 91/414/CEE,  in attesa della conclusione della procedura di revisione comunitaria delle sostanze stesse;
 Acquisiti  i  pareri espressi dall'Istituto Superiore di Sanita' in merito  alla  riclassificazione dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati  in  Italia in attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n.  2001/60/CE,  di  cui  l'ultimo in data 12 ottobre 2004, secondo i quali   i   prodotti   fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva carbendazim non possono essere commercializzati;
 Acquisito  l'ulteriore  parere  espresso  in  data 16 dicembre 2004 dall'Istituto   Superiore   di   Sanita'   che,  tenuto  conto  delle indicazioni  espresse  dal  Commissario  europeo  per  la salute e la protezione  dei  consumatori  e  in  applicazione  del  principio  di precauzione,  ha  tra  l'altro  riaffermato la non ammissibilita' dei prodotti   contenenti   sostanze   attive  di  categoria  1  o  2  di cancerogenesi,  mutagenesi  o  tossicita'  per la riproduzione per le quali e' ancora in corso il processo di revisione comunitaria;
 Considerato  che non si e' ancora conclusa la revisione comunitaria della  sostanza  attiva  carbendazim  ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 3600/92;
 Ritenuto  di  dare  applicazione al citato principio di precauzione attraverso   l'adozione  di  misure  provvisorie  che  consentano  di raggiungere un elevato livello di tutela della salute;
 Ritenuto   pertanto   di  dover  sospendere,  in  via  cautelativa, l'immissione  in  commercio  e  l'impiego  di  prodotti  fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva carbendazim, in considerazione della classificazione  tossicologica  recentemente  attribuita  e in attesa della conclusione della sua revisione comunitaria;
 Decreta:
 
 1.  Le  autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti  i  prodotti  fitosanitari,  indicati nell'allegato al presente decreto,  contenenti  la  sostanza attiva carbendazim sono sospese in considerazione  della  attuale  classificazione  in  categoria  2  di mutagenesi  e  di  tossicita'  per  la  riproduzione di tale sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria.
 2.   Alle   imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari   indicati   nell'allegato  al  presente  decreto  viene concesso  un periodo di novanta giorni per provvedere al ritiro delle scorte  giacenti  sia  presso  i magazzini che presso gli esercizi di vendita.
 3.  Le medesime imprese sono tenute ad adottare nei confronti degli utilizzatori  ogni  iniziativa  idonea  ad  assicurare  una  corretta informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 21 febbraio 2005
 Il direttore generale: Marabelli
 |  |  |  | Allegato 
 PRODOTTI  FITOSANITARI  CONTENENTI  LA SOSTANZA ATTIVA CARBENDAZIM DI
 CUI VIENE SOSPESA L'AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO E ALL'IMPIEGO.
 
 =====================================================================
 Prodotto    |   Numero di    |     Data di     |
 fitosanitario  | registrazione  |  registrazione  |     Impresa ===================================================================== Banvinil        |003690          |        1-12-1980|Greenlogy S.r.l. --------------------------------------------------------------------- Policritt       |004316          |        16-4-1981|Siapa S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Basf Italia Bavistin FL     |005271          |        16-3-1983|S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Du Pont De
 |                |                 |Nemours Italiana Benazim         |006691          |        24-4-1986|S.r.l. --------------------------------------------------------------------- Policritt Flow  |007329          |       16-12-1987|Siapa S.r.l. --------------------------------------------------------------------- Benzim          |007794          |        22-5-1989|Scam S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Sumitomo Chemical Sumico PB       |008250          |         4-5-1993|Agro Europe S.A. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Sumitomo Chemical Sumico FL       |008251          |         4-5-1993|Agro Europe S.A. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Sumitomo Chemical Astonex         |008252          |         4-5-1993|Agro Europe S.A. --------------------------------------------------------------------- Policritt WDG   |008347          |        14-7-1993|Siapa S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Du Pont De
 |                |                 |Nemours Italiana Delsene 50 DF   |008410          |         7-8-1993|S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Sumitomo Chemical Sumico 50 L     |008515          |        30-4-1994|Agro Europe S.A. --------------------------------------------------------------------- Carbezim 80 WG  |009245          |        12-6-1997|Siapa S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Cerexagri Italia Penndazim 50 WP |009537          |         2-3-1998|S.r.l. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Sinon eu Shincar         |010601          |        9-10-2000|Corporation --------------------------------------------------------------------- Ranger          |010954          |         5-6-2001|Diachem S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Chimac-Agriphar Goldazim 500 SC |010959          |        18-6-2001|S.A. --------------------------------------------------------------------- Carbenflow      |011129          |       18-12-2001|Agroser S.r.l. --------------------------------------------------------------------- Afungim         |011920          |       19-12-2003|Chemia S.p.a.
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