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| Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 2 |  | Testo  del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  14 del 19 gennaio 2005), coordinato con la legge  di conversione 10 marzo 2005, n. 33 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale   alla  pag. 4),  recante:  «Interventi  umanitari  per  le popolazioni del sudest asiatico». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
 A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Interventi di cooperazione allo sviluppo
 
 1. Per  la  realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento  delle  condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico  colpite  dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche' per la  ricostruzione  dei  Paesi  per  la partecipazione alle iniziative degli  organismi  internazionali,  e'  autorizzata  la  spesa di euro 70.000.000 (( per l'anno 2005 )).
 2. Per  la  copertura  delle  spese  di  cui al comma 1 si provvede mediante  (( corrispondente riduzione dell'autorizzazione )) di spesa di  cui  alla  legge  26 febbraio 1987, n. 49, come (( determinata )) nella  Tabella C  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  reca:  «Nuova
 disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
 via di sviluppo».
 - La  Tabella C  della legge 30  dicembre 2004, n. 311,
 recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005),
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
 306,  S.O.,  reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a
 disposizioni  di  legge  la  cui  quantificazione  annua e'
 demandata alla legge finanziaria».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Regime degli interventi
 
 1. Per  gli  interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro,  il  Ministero  degli  affari  esteri  puo'  procedere ai sensi dell'articolo 24,  comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
 2. Per  le  procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica  l'articolo 7,  comma 2,  lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del (( testo unico  di  cui  al  ))  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.
 3. Le   disposizioni   di   cui  all'articolo 5,  comma 1-bis,  del decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28 maggio  1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano  a  tutti  gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente   decreto.  Quando  tali  enti  sono  soggetti  privati,  e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24, comma 1, della
 legge  11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
 lavori pubblici):
 «Art.   24 (Trattativa  privata). - 1. L'affidamento  a
 trattativa  privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
 pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
 0a) lavori  di  importo  complessivo  non superiore a
 100.000 euro;
 a) lavori  di  importo complessivo compreso tra oltre
 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla
 contabilita'   generale  dello  Stato  e,  in  particolare,
 dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
 b) lavori  di importo complessivo superiore a 300.000
 euro,  nel  caso  di  ripristino  di opere gia' esistenti e
 funzionanti,  danneggiate  e  rese inutilizzabili da eventi
 imprevedibili  di  natura  calamitosa,  qualora  motivi  di
 imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
 responsabile   del  procedimento  rendano  incompatibili  i
 termini  imposti dalle altre procedure di affidamento degli
 appalti;
 c)».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
 legislativo   17 marzo   1995,  n.  157  (Attuazione  della
 direttiva  92/50/CEE  in  materia  di  appalti  pubblici di
 servizi):
 «Art.   7 (Trattativa  privata). - 1. Gli  appalti  del
 presente  decreto  possono  essere aggiudicati a trattativa
 privata,  previa  pubblicazione  di  un bando, nei seguenti
 casi:
 a) in  caso  di  offerte  irregolari,  dopo che siano
 stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata
 o  un  appalto  concorso,  oppure  in  caso  di offerte che
 risultino  inaccettabili  in  relazione  a  quanto disposto
 dagli  articoli 11,  12,  comma 2,  18,  19  e  da 22 a 25,
 purche'    le    condizioni    dell'appalto   non   vengano
 sostanzialmente      modificate;     le     amministrazioni
 aggiudicatrici  pubblicano,  in  questo  caso,  un bando di
 gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le
 imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
 a  16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano
 presentato  offerte  rispondenti ai requisiti formali della
 procedura d'appalto;
 b) in  casi eccezionali, quando la natura dei servizi
 o   i   rischi   connessi   non  consentano  la  fissazione
 preliminare e globale del prezzo;
 c) in  occasione  di  appalti  in  cui  la natura dei
 servizi,  specie se di natura intellettuale o se rientranti
 tra  quelli  di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda
 impossibile  stabilire  le  specifiche degli appalti stessi
 con  sufficiente  precisione  perche'  essi  possano essere
 aggiudicati  selezionando  l'offerta  migliore in base alle
 norme delle procedure aperte o ristrette.
 2. Gli  appalti  del  presente  decreto  possono essere
 aggiudicati   a   trattativa   privata,  senza  preliminare
 pubblicazione di un bando di gara:
 a) quando  non  vi  e'  stata alcuna offerta o alcuna
 offerta   appropriata  dopo  che  sono  stati  esperiti  un
 pubblico  incanto,  una  licitazione  privata  o un appalto
 concorso,  purche'  le condizioni iniziali dell'appalto non
 siano sostanzialmente modificate;
 b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o
 per  ragioni  attinenti  alla  tutela di diritti esclusivi,
 l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a
 un particolare prestatore di servizi;
 c) quando  l'appalto  fa  seguito  ad  un concorso di
 progettazione  e  deve,  in  base  alle  norme applicabili,
 essere  aggiudicato  al vincitore o a uno dei vincitori del
 concorso;  in  quest'ultimo  caso,  tuttavia,  i  vincitori
 devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
 d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per
 impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili
 per  l'amministrazione  aggiudicatrice,  non possano essere
 osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
 pubblico   incanto,   la   licitazione  privata,  l'appalto
 concorso  o  la  trattativa privata con pubblicazione di un
 bando;   le   circostanze  addotte  per  giustificare  tale
 impellente   urgenza   non  devono  in  alcun  caso  essere
 imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
 e) per  i  servizi  complementari  non  compresi  nel
 progetto  inizialmente  preso  in  considerazione,  ne' nel
 contratto   inizialmente  concluso,  ma  che,  a  causa  di
 circostanze  impreviste,  siano  diventati necessari per la
 prestazione   del  servizio  oggetto  del  progetto  o  del
 contratto,  purche'  siano  aggiudicati  al  prestatore che
 fornisce questo servizio, a condizione che:
 1) tali  servizi  complementari  non possano venire
 separati,   sotto   il   profilo   tecnico   o   economico,
 dall'appalto  principale  senza  recare gravi inconvenienti
 all'amministrazione,   ovvero,   pur   essendo   separabili
 dall'esecuzione  dell'appalto  iniziale, siano strettamente
 necessari per il suo perfezionamento;
 2) il  valore  complessivo  stimato  degli  appalti
 aggiudicati  per  servizi complementari non puo', tuttavia,
 superare  il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto
 principale;
 f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
 servizi  analoghi  gia'  affidati allo stesso prestatore di
 servizi  mediante  un  precedente appalto aggiudicato dalla
 stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi
 a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un
 primo  appalto  conformemente  alle  procedure  di  cui  al
 comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata,
 ammesso  solo  nei  tre  anni  successivi  alla conclusione
 dell'appalto  iniziale,  deve  essere indicato in occasione
 del  primo  appalto  e  il  costo  complessivo  stimato dei
 servizi    successivi    e'    preso    in   considerazione
 dall'amministrazione  aggiudicatrice  per la determinazione
 del valore globale dell'appalto.
 3. In  ogni altro caso si applicano le procedure di cui
 all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).».
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 9 del
 decreto  legislativo  24 luglio  1992,  n. 358 (Testo unico
 delle  disposizioni  in  materia  di  appalti  pubblici  di
 forniture,   in   attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,
 80/767/CEE e 88/295/CEE):
 «4. Le  forniture  del  presente  testo  unico  possono
 essere  aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare
 pubblicazione di un bando di gara:
 a) quando  non  vi  e'  stata alcuna offerta o alcuna
 offerta  appropriata  dopo  l'esperimento  di  un  pubblico
 incanto,    di    una   licitazione   privata   o   di   un
 appalto-concorso,  purche'  le  condizioni  iniziali  della
 fornitura  non  siano  sostanzialmente modificate e purche'
 sia  trasmessa  alla  Commissione  delle  Comunita' europee
 un'apposita relazione esplicativa;
 b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca,
 di  prova,  di  studio  o di messa a punto, meno che non si
 tratti  di produzione in quantita' sufficiente ad accertare
 la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca
 e messa a punto;
 c) per  le  forniture la cui fabbricazione o consegna
 puo'  essere  affidata, a causa di particolarita' tecniche,
 artistiche  o  per  ragioni  inerenti  alla  protezione dei
 diritti   di   esclusiva,   unicamente   a   un   fornitore
 determinato;
 d) nella   misura   strettamente  necessaria,  quando
 l'eccezionale    urgenza    risultante    da    avvenimenti
 imprevedibili  per l'amministrazione aggiudicatrice non sia
 compatibile  con i termini imposti dalle procedure aperte o
 ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al
 comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun
 caso imputabili all'amministrazione stessa;
 e) per  le  forniture  complementari  effettuate  dal
 fornitore  originario  e  destinate  al rinnovo parziale di
 forniture  o  impianti  d'uso corrente o all'ampliamento di
 forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del
 fornitore   obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad
 acquistare  materiale di tecnica differente, l'impiego o la
 manutenzione   del   quale   comporti   incompatibilita'  o
 difficolta' tecniche sproporzionate; in tali casi la durata
 dei  contratti  e  dei  contratti  rinnovabili non puo', di
 regola, superare i tre anni.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 1-bis del
 decreto-legge  28 marzo  1997, n. 79 (Misure urgenti per il
 riequilibrio   della  finanza  pubblica),  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
 «Art.  5 (Disposizioni  varie di contenimento). - 1. E'
 fatto   divieto   alle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
 all'art.  1,  comma 2,  del  decreto legislativo 3 febbraio
 1993.  n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere,
 in  qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di
 contratti  di appalto di lavori, di forniture e di servizi,
 con  esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di
 entrata   in  vigore  del  presente  decreto  e  di  quelli
 riguardanti  attivita'  oggetto di cofinanziamento da parte
 dell'Unione  europea.  Sono abrogate tutte le disposizioni,
 anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui
 al  presente  comma.  Per  l'attuazione dei programmi URBAN
 cofinanziati   dall'Unione   europea   l'anticipazione  sui
 contratti  suddetti  non puo' superare la somma complessiva
 del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.
 1-bis. Il  divieto  di cui al comma 1 non si applica ai
 finanziamenti  che  vengono  erogati  dal  Ministero  degli
 affari  esteri,  ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
 del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per
 la  realizzazione  di  iniziative, interventi, programmi ed
 attivita'  nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
 favore  di  universita' e di organizzazioni non governative
 riconosciute  idonee  ai  sensi  dell'art.  28  della legge
 26 febbraio  1987 n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20
 della   legge   15 marzo   1997,   n.   59,   e  successive
 modificazioni.  Ai  soggetti sopra indicati potranno essere
 concessi  anticipi nella misura del 50 per cento del valore
 complessivo   del  progetto  nel  primo  anno,  seguiti  da
 anticipi del 40 per cento negli anni successivi.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Partecipazione finanziaria dell'Italia
 alla ricostituzione di Fondi internazionali
 
 1. E'  autorizzata  la  spesa di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e 3.000.000  per  l'anno  2005,  per la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione della Intertional Development Association (IDA).
 2. E'  autorizzata  la spesa di euro 1.750.000 (( per l'anno 2004 e ))  di  euro 875.000  per  ciascuno  degli  anni  2005 e 2006, per la partecipazione  dell'Italia  alla  V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei (( Caraibi )).
 3. E'  autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000   per  ciascuno  degli  anni  2005  e  2006,  per  la partecipazione  dell'Italia  alla  III  ricostituzione  della  Global Environmental Facility (GEF).
 4. E'  autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l'anno 2004, per la  partecipazione  dell'Italia  alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.
 5. E'  autorizzata  la  spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni  2004,  2005  e  2006,  per  la  partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD.
 6. E'   autorizzata   la  spesa  di  dollari  9.057.900  -  per  il controvalore   di   euro 8.181.329   -   per   l'anno 2004,   per  la partecipazione  dell'Italia  alla  I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).
 7. Le  somme  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito  conto  corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale,   intestato   al   Dipartimento  del  tesoro  e  denominato «Partecipazione    italiana    a    banche,    fondi   ed   organismi internazionali»,   dal   quale   saranno   prelevate  per  provvedere all'erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.
 8. Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel  rapporto  annuale  sulla  partecipazione  italiana  alle  banche multilaterali   di   sviluppo   uno  schema  programmatico  triennale contenente   gli   indirizzi  politici  e  strategici  relativi  alla partecipazione    italiana    presso   le   istituzioni   finanziarie internazionali,  insieme ad una valutazione dell'efficacia della loro attivita',  e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti  italiani con le modalita' e nelle forme consentite da tali istituzioni.
 |  |  |  | Art. 4. Copertura finanziaria
 
 1. All'onere  derivante  dall'attuazione  delle disposizioni di cui all'articolo 3,  per  euro  356.711.150  per  l'anno 2004 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per l'anno 2004,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l'anno 2005 e per   euro 44.448.000   per   l'anno   2006   si   provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.
 2. Il   Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  provvede  al monitoraggio dell'attuazione (( del comma 6 dell'articolo 3 )), anche ai  fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,  corredati  da  apposite  relazioni,  gli  eventuali  decreti adottati  ai  sensi  dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo del comma 7 dell'art. 11 della
 legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
 «7. Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto
 1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
 generale dello Stato in materia di bilancio):
 «Art. 7 - (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine). Nello  stato  di  previsione  della  spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1) per  il  pagamento  dei  residui  passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
 degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
 provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
 caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
 soppresso];
 2) per  aumentare  gli  stanziamenti  dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 
 Contributo al Fondo globale
 
 1. Per  consentire  l'erogazione  del  contributo italiano al Fondo globale  ((  per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, relativamente  agli  anni  2004  e  2005,  e' autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005. ))
 2. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  al  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 6. Entrata in vigore
 
 1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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