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| Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004, n. 340 |  | Regolamento  recante  disciplina  delle  agevolazioni  tariffarie, in materia   di  servizio  di  trasporto  ferroviario  di  passeggeri  e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che demanda al  Governo  l'adozione di un regolamento per disciplinare il sistema delle  agevolazione  tariffarie  in  materia  di servizi di trasporto ferroviario,   nonche'  l'incentivazione  del  trasporto  ferroviario combinato,  accompagnato e di merci pericolose e i relativi criteri e modalita' per l'erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche;
 Visto  l'articolo  131,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n.  15,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
 Visto  l'articolo  7  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
 Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
 Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  12 luglio  2004,  n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001,   pubblicato   nel   supplemento  straordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  163  del 16 luglio 2001, che approva il Piano generale dei trasporti e della logistica;
 Viste  le  direttive  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data   30 gennaio  1997,  recante  linee  guida  per  il  risanamento dell'Azienda   F.S.,  e  18 marzo  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999;
 Visto il Trattato costitutivo della Unione europea;
 Visto  il  Libro  bianco  recante la politica europea dei trasporti fino  al  2010: il momento delle scelte, presentato dalla Commissione europea in data 12 settembre 2001;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;
 Vista   l'approvazione  della  Commissione  europea  con  decisione C(2003)  4538  del 10 dicembre 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 27 settembre 2004;
 Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonche' il sistema delle  agevolazioni  tariffarie  in  materia  di servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori.
 
 
 
 Avvertenze:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  38  della  legge
 1° agosto   2002,   n.  166  (Disposizioni  in  materia  di
 infrastrutture e trasporti):
 «Art.   38   (Disposizioni   in  materia  di  trasporto
 ferroviario  e  interventi  per  lo  sviluppo del trasporto
 ferroviario  di  merci).  - 1. Per l'anno 2001, l'ammontare
 delle  somme da corrispondere in relazione agli obblighi di
 servizio  pubblico  nel  settore dei trasporti per ferrovia
 previsti  dal regolamento (CEE) n. 1191/1969 del Consiglio,
 del  26 giugno  1969,  ed  in  conformita' all'art. 5 della
 direttiva  91/440/CEE  del  Consiglio,  del 29 luglio 1991,
 relativo  alla disciplina della modalita' della fornitura e
 commercializzazione  dei  servizi,  in attesa della stipula
 del  contratto  di  servizio  pubblico  per l'anno 2001, e'
 accertato,   in   via  definitiva  e  senza  dare  luogo  a
 conguagli,   in   misura  pari  a  quella  complessivamente
 prevista  per  lo stesso anno e per lo stesso contratto dal
 bilancio   di   previsione   dello   Stato.   Il  Ministero
 dell'economia    e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
 corrispondere alla societa' Trenitalia S.p.a., alle singole
 scadenze, le somme spettanti.
 2.  Per  i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori
 di  interesse  nazionale  da  sottoporre  al  regime  degli
 obblighi  di servizio pubblico, con particolare riferimento
 al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi
 di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie
 che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma
 4,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
 provvede,  allo  scopo  di incentivare il superamento degli
 assetti   monopolistici   e  di  introdurre  condizioni  di
 concorrenzialita'  dei servizi stessi, ad avviare procedure
 concorsuali  per  la  scelta  delle imprese ferroviarie per
 l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti
 con  il  decreto  legislativo  19 novembre  1997, n. 422, e
 successive modificazioni.
 3.  Fino  alla definitiva individuazione dei servizi di
 cui  al  comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui
 al  medesimo  comma,  e  comunque  non oltre il 31 dicembre
 2005,  al  fine  di garantire la continuita' del servizio e
 tenuto   conto  degli  attuali  assetti  del  mercato,  con
 contratto   di  servizio,  da  stipulare  con  la  societa'
 Trenitalia  S.p.a.  sono  definiti gli obblighi di servizio
 pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le
 compensazioni  spettanti  alla medesima societa' in ragione
 degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
 4.  Nel  quadro  della  liberalizzazione  del trasporto
 ferroviario  il  Governo,  su  proposta  del Ministro delle
 infrastrutture  e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
 regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui
 al  comma 5  del  presente  articolo,  nonche'  la  materia
 relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia
 e  a  criteri  e  modalita' per l'erogazione della connessa
 contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del
 regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
 legge, con esso incompatibili.
 5.  Alle  imprese che si impegnano contrattualmente per
 un  triennio  con  il  Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti  e  con  un'impresa  ferroviaria  a realizzare un
 quantitativo  minimo  annuo  di treni completi di trasporto
 combinato   o  di  merci  pericolose,  e'  riconosciuto  un
 contributo  in funzione dei treni-chilometro effettuati sul
 territorio  italiano  nel  triennio  2004-2006.  Qualora  a
 consuntivo  l'impegno  contrattuale  non  venga onorato per
 almeno  il  90  per  cento,  il  diritto  di  percepire  il
 contributo  decade automaticamente. Per trasporto combinato
 si  intende  il  trasporto  merci  per  cui l'autocarro, il
 rimorchio,   il   semirimorchio  con  o  senza  il  veicolo
 trattore,  la  cassa  mobile o il contenitore effettuano la
 parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra
 parte  per  ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto
 ferroviario   di   merci   pericolose,   anche   in   carri
 tradizionali,   si   intende   il   trasporto  delle  merci
 classificate   dal   regolamento   internazionale   per  il
 trasporto   di   merci  pericolose  (RID).  La  misura  del
 contributo  e'  stabilita  con  decreto  del Ministro delle
 infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  in  funzione  del limite
 massimo  di  risorse  a  tale scopo attribuite ai sensi del
 comma 6.
 6.  Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
 delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
 denominato  «Fondo  per  la contribuzione agli investimenti
 per  lo  sviluppo  del  trasporto  merci  per ferrovia, con
 particolare  riferimento  al trasporto combinato e di merci
 pericolose   ed   agli   investimenti   per  le  autostrade
 viaggianti»,  per  il  quale  sono  autorizzati  limiti  di
 impegno  quindicennali  di 14.500.000 euro per l'anno 2002,
 di  5.000.000  di  euro  per l'anno 2003 e di 13.000.000 di
 euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
 derivanti  da  mutui  o  altre operazioni finanziarie che i
 soggetti   individuati   con  decreto  del  Ministro  delle
 infrastrutture   e   dei   trasporti  sono  autorizzati  ad
 effettuare.  Almeno  il  30 per cento e non oltre il 75 per
 cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria
 degli oneri di cui al comma 5.
 7.  Per  il  triennio  2004-2006, il 25 per cento degli
 importi  di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per
 ciascuna   annualita'   del  triennio,  e'  finalizzato  al
 rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati
 nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie
 che  si  impegnano  a sottoscrivere un accordo di programma
 con  i  Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
 di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle
 merci.  Per  trasporto combinato si intende il trasporto di
 merci  effettuato con le modalita' definite al comma 5; per
 trasporto  accompagnato  si  intende il trasporto di merci,
 caricate  su  veicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci su
 strada, mediante carri ferroviari speciali.
 8.  A  valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero
 delle   infrastrutture   e   dei  trasporti  puo'  affidare
 incarichi  di studio e di consulenza per elaborare studi di
 settore a supporto della definizione degli interventi dello
 Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza
 tecnica per la gestione delle relative procedure.
 9.  Il  comma  2  dell'art. 145 della legge 23 dicembre
 2000,  n.  388,  e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie
 per  le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e
 con  le  modalita'  di  cui  all'art.  8,  comma 6-bis, del
 decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
 modificazioni,   previa   integrazione   degli  accordi  di
 programma  sottoscritti  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
 medesimo  decreto  legislativo  19 novembre 1997, n. 422, e
 ratificati con decreto del Presidente del del Consiglio dei
 Ministri   16 novembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
 2000,   sono   trasferite   alle  regioni  territorialmente
 competenti,  con  le modalita' di cui all'art. 8, commna 4,
 del  citato  decreto  legislativo  n.  422  del  1997. Alla
 realizzazione  degli interventi funzionali al potenziamento
 delle  infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara
 e  Ferrara-Suzzara,  coerentemente ai programmi di utilizzo
 delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale
 ed  internazionale,  si  provvedera'  attraverso una intesa
 generale  quadro,  con  la  quale  saranno  individuate  le
 risorse necessarie.
 10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 6,
 pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per
 l'anno  2003  e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004,
 si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 conto  capitale  «Fondo speciale» dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo   al   Ministero   delle   infrastrutture   e  dei
 trasporti.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 131, comma 1, della
 legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2001):
 «Art.   131   (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
 ferroviario  e  di  applicazione della normativa vigente in
 materia  di  appalti ferroviari). - 1. Al fine di garantire
 il  contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
 delle  attivita'  di trasporto ferroviario, il Ministro dei
 trasporti   e  della  navigazione  puo'  rilasciare  titoli
 autorizzatori   ai   soggetti  in  possesso  dei  requisiti
 previsti   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 16 marzo  1999,  n.  146, anche in deroga a quanto disposto
 dagli  articoli 1,  comma  1,  lettera  a),  e  3, comma 1,
 lettera   a),   del   medesimo  decreto,  a  condizione  di
 reciprocita'  qualora  si  tratti  di  imprese  aventi sede
 all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
 societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  e  le  aziende in
 concessione   ad   effettuare  operazioni  in  leasing  per
 l'approvvigionamento   d'uso  di  materiale  rotabile.  Gli
 articoli 14  e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
 n.   359,   si   applicano   per   la   parte   concernente
 l'infrastruttura  ferroviaria  e  cessano  di applicarsi al
 trasporto  ferroviario.  La  societa'  Ferrovie dello Stato
 S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.».
 - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1-bis, comma 2, del
 decreto-legge  7 febbraio  2003,  n.  15,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 8 aprile 2003, n. 62, recante:
 «Misure  urgenti  per  il  finanziamento  di interventi nei
 territori  colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione
 delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge
 1° agosto   2002,  n.  166.  Disposizioni  urgenti  per  il
 superamento di situazioni di emergenza ambientale»:
 «2. All'art.  38,  comma  5, primo periodo, della legge
 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004"
 sono   sostituite   dalle  seguenti:  "nel  triennio  2003-
 2005".».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
 24 dicembre  2003,  n.  355, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga dei
 termini previsti da disposizioni legislative»:
 «Art.  7  (Interventi  per incrementare il trasporto di
 merci  per  ferrovia).  -  1.  All'art.  38, comma 5, primo
 periodo,   della   legge   1° agosto  2002,  n.  166,  come
 modificato  dall'art.  1-bis,  comma 2, del decreto-legge 7
 febbraio  2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  8 aprile  2003,  n.  62,  le  parole:  "nel triennio
 2003-2005"  sono  sostituite  dalle  seguenti "nel triennio
 2004-2006".
 Al  comma  7,  primo  periodo, del medesimo art. 38, le
 parole:  "Per  il triennio 2003-2005" sono sostituite dalle
 seguenti: "Per il triennio 2004-2006".».
 - Il   decreto-legislativo   8  luglio  2003,  n.  188,
 pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana  n.  118/L  del  24 luglio  2003, reca: Attuazione
 delle  direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE  e  2001/14/CE in
 materia ferroviaria».
 - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12
 luglio  2004,  n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  30 luglio 2004, n. 191, recante: «Interventi urgenti
 per il contenimento della spesa pubblica»:
 «Art.  1 (Interventi correttivi di finanza pubblica). -
 1.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
 della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, e' ridotta di 150
 milioni  di  euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte
 di  pari  importo  le risorse disponibili, gia' preordinate
 con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   n.   156   dell'8 luglio   2003,  al
 finanziamento  degli  interventi  per  l'attribuzione di un
 ulteriore  contributo  per  le  assunzioni effettuate negli
 ambiti  territoriali  di  cui al comma 10 dell'art. 7 della
 legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 2.  Gli  importi  disponibili  derivanti  dalle revoche
 degli  incentivi  alle  imprese,  nonche' dei finanziamenti
 relativi  agli  strumenti  della  programmazione negoziata,
 gia'  disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono
 utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e
 per  quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
 procedure  di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
 1992,  n.  488,  nonche' per quelle relative agli strumenti
 della     programmazione    negoziata.    Conseguentemente,
 l'autorizzazione  di spesa destinata al finanziamento degli
 incentivi,  di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992,
 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
 e'  ridotta  di  750  milioni  di  euro  per  l'anno 2004 e
 l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 61, comma 1,
 della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, come rifinanziata
 dalla  tabella  D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
 la   parte   relativa   agli  strumenti  di  programmazione
 negoziata  di  cui  all'art.  2,  comma  203,  della  legge
 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area
 e  ai  contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di
 euro  per  l'anno  2004.  Le  predette somme sono prelevate
 dalla  contabilita'  speciale  n.  1726  intestata al Fondo
 innovazione  tecnologica per essere versate all'entrata del
 bilancio  dello  Stato.  Per l'anno 2004 le erogazioni alle
 imprese per contributi a fondo perduto relative all'art. 1,
 comma   2,  del  citato  decreto-legge  n.  415  del  1992,
 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
 all'art.  2,  comma 203,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
 662,  alla  legge  1° marzo  1986,  n.  64, e alla legge 17
 febbraio  1982,  n.  46,  non  possono  superare  l'importo
 complessivo  di  euro  1.700  milioni; ai fini del relativo
 monitoraggio   il   Ministero  delle  attivita'  produttive
 comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle
 finanze i pagamenti effettuati.
 3.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 61 della
 legge  27 dicembre  2002,  n. 289, relativa al Fondo per le
 aree  sottoutilizzate,  come  rideterminata  ai sensi delle
 tabelle  D  ed  F  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
 ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
 4.  All'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
 succesive   modificazioni,   sono   apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a) nella  rubrica  sono  soppresse  le  parole:  "che
 abbiano rilevanza nazionale";
 b) al  comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza
 nazionale";
 c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
 «3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
 convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma  1, ovvero ne
 utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualita',  come limiti
 massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi comparabili
 oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
 telematiche  per  l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
 del  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
 n.  101.  La stipulazione di un contratto in violazione del
 presente  comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
 ai  fini  della  determinazione del danno erariale si tiene
 anche  conto  della differenza tra il prezzo previsto nelle
 convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
 disposizioni  di  cui al presente comma non si applicano ai
 comuni  con  popolazione  fino a 1.000 abitanti e ai comuni
 montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
 3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
 pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
 singoli  acquisti  di  beni  e  servizi sono trasmessi alle
 strutture  e agli uffici preposti al controllo di gestione,
 per   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di
 controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
 sottoscritto  il  contratto allega allo stesso una apposita
 dichiarazione  con  la  quale  attesta,  ai sensi e per gli
 effetti  degli  articoli 47  e  seguenti  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
 successive   modifiche,   il  rispetto  delle  disposizioni
 contenute nel comma 3.".
 5.   Dopo  l'art.  198  del  testo  unico  delle  leggi
 sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
 legislativo   18 agosto   2000,  n.  267,  e'  inserito  il
 seguente:
 "Art.   198-bis   (Comunicazione  del  referto).  -  1.
 Nell'ambito  dei  sistemi  di  controllo di gestione di cui
 agli  articoli 196,  197 e 198, la struttura operativa alla
 quale  e'  assegnata  la funzione del controllo di gestione
 fornisce  la  conclusione del predetto controllo, oltre che
 agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi
 di  quanto  previsto  dall'art.  198,  anche alla Corte dei
 conti.".
 6.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
 obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di
 autorizzazioni  di  spesa  e  di spese discrezionali di cui
 alla   allegata   Tabella   n.   1,  per  gli  importi  ivi
 distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria
 flessibilita'   del   bilancio,  resta  comunque  ferma  la
 possibilita'  di  disporre variazioni compensative ai sensi
 della  vigente  normativa  e,  in particolare, dell'art. 2,
 comma  4-quinquies,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e
 successive  modifiche,  dell'art.  3,  comma 5, del decreto
 legislativo  7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche,
 e  dell'art. 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre
 2003, n. 351.
 7.  I  residui  di  stanziamento  delle  spese in conto
 capitale  del bilancio dello Stato, accertati alla data del
 31 dicembre  2003, con esclusione delle spese relative alla
 Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministero
 dell'interno,  alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione
 allo   sviluppo,   alle   calamita'  naturali,  ad  accordi
 internazionali,      al     federalismo     amministrativo,
 all'informatica  e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti
 del 50 per cento.
 8.  Per  l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si
 adeguano  ai principi di cui al presente articolo riducendo
 le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non
 aventi  natura  obbligatoria  in misura non inferiore al 30
 per  cento  rispetto  alle previsioni iniziali. Gli importi
 derivanti  da tali riduzioni sono resi indisponibili previo
 accantonamento   in   apposito   fondo,   fino   a  diversa
 determinazione   da   adottare  con  decreto  del  Ministro
 dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica,
 comunque,   alle  spese  dipendenti  dalla  prestazione  di
 servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
 9.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004  dalle
 pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
 decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  escluse le
 universita',   gli   enti   di   ricerca  e  gli  organismi
 equiparati,  per studi ed incarichi di consulenza conferiti
 a  soggetti  estranei  all'amministrazione, deve essere non
 superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
 2001  e  2002,  ridotta  del 15 per cento. L'affidamento di
 incarichi  di  studio  o di ricerca, ovvero di consulenze a
 soggetti  estranei  all'amministrazione  in  materia  e per
 oggetti   rientranti   nelle   competenze  della  struttura
 burocratica  dell'ente,  deve essere adeguatamente motivato
 ed  e'  possibile  soltanto  nei  casi previsti dalla legge
 ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
 preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
 organi  di  revisione  di  ciascun  ente.  L'affidamento di
 incarichi  in  assenza  dei  presupposti di cui al presente
 comma   costituisce   illecito   disciplinare  e  determina
 responsabilita'  erariale.  Le  pubbliche  amministrazioni,
 nell'esercizio  dei  diritti  dell'azionista  nei confronti
 delle   societa'   di   capitali  a  totale  partecipazione
 pubblica,  adottano  le opportune direttive per conformarsi
 ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
 sono  comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
 disposizione  di  cui al presente comma non si applica agli
 organismi  collegiali previsti per legge o per regolamento,
 ovvero   dichiarati   comunque   indispensabili   ai  sensi
 dell'art.  18  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma
 restando  l'invarianza della spesa complessiva gravante sul
 bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i
 centri   di  responsabilita'  amministrativa  afferenti  ai
 Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal
 presente  comma  puo'  essere  superato in casi eccezionali
 previa  adozione  di un motivato provvedimento da parte del
 Ministro competente.
 10.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004 dalle
 pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
 decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, per missioni
 all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e
 convegni,  deve  essere  non  superiore  alla  spesa  annua
 mediamente  sostenuta  negli anni dal 2001 al 2003, ridotta
 del  15  per cento. Gli atti e i contratti posti in essere,
 dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, in
 violazione  della  disposizione contenuta nel primo periodo
 del  presente  comma  costituiscono illecito disciplinare e
 determinano   responsabilita'   erariale.   Gli  organi  di
 controllo  e  gli  organi  di  revisione  di  ciascun  ente
 vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il
 limite  di  spesa  stabilito dal presente comma puo' essere
 superato   in  casi  eccezionali,  previa  adozione  di  un
 motivato  provvedimento  adottato  dall'organo  di  vertice
 dell'amministrazione,  da  comunicare  preventivamente agli
 organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
 11.  In  coerenza con le riduzioni di spesa per consumi
 intermedi  previste  dal  presente  articolo, ai fini della
 tutela  dell'unita'  economica  della  Repubblica, ciascuna
 regione  a  statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
 comune   con   popolazione   superiore   a  5.000  abitanti
 concorrono  alla  realizzazione  degli obiettivi di finanza
 pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa
 per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente
 dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi
 dell'utente,  sostenuta  nell'anno  2004  non sia superiore
 alla  spesa  annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
 al  2003,  ridotta  del  10  per  cento.  Tale riduzione si
 applica  anche  alla spesa per missioni all'estero e per il
 funzionamento  di  uffici all'estero, nonche' alle spese di
 rappresentanza,  relazioni  pubbliche  e  convegni  ed alla
 spesa  per  studi  ed  incarichi  di consulenza conferiti a
 soggetti  estranei  all'amministrazione,  inclusi quelli ad
 alto  contenuto  di professionalita' conferiti ai sensi del
 comma   6   dell'art.  110  del  testo  unico  delle  leggi
 sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
 legislativo   18 agosto  2000,  n.  267.  Si  applicano  il
 secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo
 del  comma  9,  nonche'  il  secondo, il terzo ed il quarto
 periodo  del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che
 hanno  rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004,
 gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilita'
 interno,  la  riduzione del 10 per cento non si applica con
 riferimento  alle spese che siano gia' state impegnate alla
 data di entrata in vigore del presente decreto.
 12. (Omissis).
 13.  All'art.  4,  comma  177,  della legge 24 dicembre
 2003,  n.  350,  dopo  le parole: "sono da intendere", sono
 inserite  le  seguenti: "come contributo pluriennale per la
 realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire
 il   trasporto   delle  merci  con  modalita'  alternative,
 includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti
 dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero".».
 - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
 14 marzo  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163
 del   16 luglio   2001,  reca  «Nuovo  piano  generale  dei
 trasporti e della logistica».
 - La   Direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri   del   18 marzo  1999,  reca  «Risanamento  delle
 Ferrovie  dello  Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. 113 del 17 maggio 1999.
 - La   Direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  in data 30 gennaio 1997, reca «Linee guida per il
 risanamento dell'azienda F.S.».
 - Il  Trattato  sull'Unione  europea  reca  tra l'altro
 disposizioni  in  materia di politica dei trasporti (Titolo
 V)  e  in  materia  di  norme comunitarie sulla concorrenza
 (Titolo VI - Capo I).
 - La  decisione  della Commissione europea C(2003) 4538
 del  10 dicembre  2003,  approva il piano di incentivazione
 per  il  trasporto  merci  per  ferrovia di cui all'art. 38
 della  legge  n. 166/2002, ai sensi del regolamento (CE) n.
 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante «Modalita'
 di  applicazione  dell'art.  93 del trattato CE» pubblicato
 della G.U.C.E. 24 marzo 1999, n. L 83. Entrato in vigore il
 16 aprile 1999.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali»:
 «Art.  2  (Compiti).  -  1.  Al  fine  di  garantire la
 partecipazione  delle  regioni e delle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano  a  tutti  i processi decisionali di
 interesse  regionale,  interregionale ed infraregionale, la
 Conferenza Stato-regioni:
 a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;
 b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
 c) nel   rispetto   delle   competenze  del  Comitato
 interministeriale per la programmazione economica, promuove
 il  coordinamento  della programmazione statale e regionale
 ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti e
 soggetti,  anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
 di   pubblico   interesse   aventi   rilevanza  nell'ambito
 territoriale  delle  regioni  e  delle province autonome di
 Trento e di Bolzano;
 d) acquisisce   le  designazioni  dei  rappresentanti
 delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
 e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il
 Governo,  le  regioni e le province autonome di Trento e di
 Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
 f) fermo  quanto  previsto  dagli  statuti speciali e
 dalle  relative  norme  di  attuazione, determina, nei casi
 previsti  dalla  legge,  i  criteri  di  ripartizione delle
 risorse  finanziarie  che  la  legge assegna alle regioni e
 alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
 di perequazione;
 g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti
 dalla legge;
 h) formula  inviti  e proposte nei confronti di altri
 organi  dello  Stato,  di  enti  pubblici o altri soggetti,
 anche   privati,  che  gestiscono  funzioni  o  servizi  di
 pubblico interesse;
 i) nomina,   nei   casi   previsti   dalla  legge,  i
 responsabili  di enti ed organismi che svolgono attivita' o
 prestano  servizi  strumentali  all'esercizio  di  funzioni
 concorrenti  tra  Governo,  regioni  e province autonome di
 Trento e di Bolzano;
 l) approva   gli   schemi  di  convenzione  tipo  per
 l'utilizzo  da  parte dello Stato e delle regioni di uffici
 statali e regionali.
 2.   Ferma  la  necessita'  dell'assenso  del  Governo,
 l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
 e  di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
 f),  g)  ed  i)  del  comma  1  e'  espresso. quando non e'
 raggiunta  l'unanimita',  dalla  maggioranza dei presidenti
 delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano,  componenti  la  Conferenza  Stato-regioni,  o  da
 assessori  da  essi delegati a rappresentarli nella singola
 seduta.
 3.  La  Conferenza  Stato-regioni  e' obbligatoriamente
 sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
 decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
 materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
 venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
 attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
 mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
 ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
 attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 4.   La  Conferenza  e'  sentita  su  ogni  oggetto  di
 interesse  regionale  che  il  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  ritiene  opportuno sottoporre al suo esame, anche
 su  richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
 e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 5.  Quando  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
 dichiara   che   ragioni   di  urgenza  non  consentono  la
 consultazione  preventiva,  la  Conferenza Stato-regioni e'
 consultata  successivamente  ed  il Governo tiene conto dei
 suoi pareri:
 a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge
 o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
 b) in  sede  di  esame  definitivo  degli  schemi  di
 decreto  legislativo sottoposti al parere delle commissioni
 parlamentari.
 6.   Quando   il  parere  concerne  provvedimenti  gia'
 adottati  in  via  definitiva,  la Conferenza Stato-regioni
 puo'   chiedere   che   il   Governo   lo  valuti  ai  fini
 dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
 7.  La  Conferenza  Stato-regioni  valuta gli obiettivi
 conseguiti  ed  i risultati raggiunti, con riferimento agli
 atti  di  pianificazione  e  di programmazione in ordine ai
 quali si e' pronunciata.
 8.  Con  le  modalita'  di cui al comma 2 la Conferenza
 Stato-regioni delibera, altresi':
 a) gli  indirizzi  per  l'uniforme  applicazione  dei
 percorsi  diagnostici  e  terapeutici in ambito locale e le
 misure   da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto  dei
 protocolli  relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
 sanitario  che  si  discosti dal percorso diagnostico senza
 giustificato  motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 b) i   protocolli   di   intesa   dei   progetti   di
 sperimentazione  gestionali individuati, ai sensi dell'art.
 9-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
 successive modificazioni ed integrazioni;
 c) gli   atti   di   competenza   degli  organismi  a
 composizione   mista   Stato-regioni   soppressi  ai  sensi
 dell'art. 7.
 9.  La  Conferenza  Stato-regioni  esprime intesa sulla
 proposta,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 3,  del  decreto
 legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  del Ministro della
 sanita'  di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi
 regionali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) «legge»: la legge 1° agosto 2002, n. 166;
 b) «agevolazione  tariffaria»: l'obbligo dell'impresa ferroviaria a  rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie di viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite;
 c) «impresa  ferroviaria»:  qualsiasi  impresa privata o pubblica avente  sede  legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ed avente  titolo  ad accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale, la  cui attivita' principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto  di  merci  o  di  persone  per  ferrovia  e che garantisce obbligatoriamente  la  trazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
 d) «impresa»:  impresa individuale, o in forma societaria, o loro consorzi,  costituiti  ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, regolarmente  costituiti  ed  aventi  sede  legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che commissiona treni per il trasporto di merci  ai  sensi  del  comma 5 dell'articolo 38 della legge, in conto proprio  o  di  terzi.  Ai  sensi  della  decisione della Commissione europea  C(2003)  4358  del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base di reciprocita',  anche  le  imprese svizzere che operano sul territorio italiano;
 e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio,  il  semirimorchio  con o senza veicolo trattore, la cassa mobile  o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto  su  strada  e  l'altra  parte per ferrovia senza rottura di carico;
 f) «trasporto  ferroviario  di merci pericolose»: il trasporto di merci,  anche  in  carri  tradizionali,  classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID);
 g) «trasporto  accompagnato»:  trasporto  di  merci,  caricate su veicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci  su strada, mediante carri ferroviari speciali;
 h) «treno    completo»:   treno   commissionato   ad   un'impresa ferroviaria  da  un'unica  impresa,  la  cui  composizione  di  carri ferroviari  carichi  o  di  carri  cisterna per il trasporto di merci pericolose  raggiunga  almeno  il  trenta  per  cento  della  massima lunghezza  ammessa  dalla linea origine/destinazione ovvero il trenta per cento della massa trainabile ammessa dal locomotore;
 i) «utente  del  trasporto»:  impresa, come definita ai sensi del presente  articolo,  per  il  cui  conto viene svolto il trasporto di merci  per  ferrovia  in quanto titolare della proprieta' della merce per la quale il trasporto e' effettuato;
 l) «grado  di  bilanciamento  del  traffico»: il rapporto, su una determinata   relazione,  valutato  su  base  annua  ed  espresso  in percentuale,  fra  le  unita'  intermodali ed i carri cisterna per il trasporto  di  merci  pericolose  trasportate da ciascuna impresa nel verso  di  percorrenza  meno carico di unita' e le unita' trasportate nel verso maggiormente carico.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Per  i riferimenti della legge 1° agosto 2002, n. 166
 si veda nelle note alle premesse.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
 legislativo 8 luglio 2003, n. 188:
 «Art.  3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto si intende per:
 a) "assegnazione    di    capacita'",   il   processo
 attraverso  il  quale  vengono  esaminate  le  richieste  e
 definita  l'assegnazione della capacita' di una determinata
 infrastruttura ferroviaria;
 b) "richiedente",  un'impresa ferroviaria titolare di
 licenza   e/o  un'associazione  internazionale  di  imprese
 ferroviarie,  ciascuna  in possesso di licenza, nonche' una
 persona  fisica  o  giuridica  con un interesse di pubblico
 servizio   o   commerciale   ad   acquisire   capacita'  di
 infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
 trasporto   ferroviario,   che  stipula  apposito  "accordo
 quadro"  con  il  gestore  dell'infrastruttura  e  che  non
 esercita  attivita'  di  intermediazione  commerciale sulla
 capacita'  acquisita  con  lo  stesso  accordo quadro; sono
 altresi'  richiedenti  le  regioni  e  le province autonome
 limitatamente ai servizi di propria competenza;
 c) "infrastruttura  saturata", una sezione della rete
 infrastrutturale    ferroviaria   dove,   anche   dopo   il
 coordinamento  delle  diverse  richieste di assegnazione di
 capacita',   non  e'  possibile  soddisfare  pienamente  la
 domanda,  anche se solo in determinati periodi temporali di
 esercizio;
 d) "piano  di  potenziamento  della  capacita'",  una
 misura   o  una  serie  di  misure  con  un  calendario  di
 attuazione  volte a rimediare alle limitazioni di capacita'
 che  portano  a  dichiarare una sezione dell'infrastruttura
 "infrastruttura saturata";
 e) "coordinamento",  la  procedura in base alla quale
 il  gestore  dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di
 risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita'
 di infrastruttura confliggenti;
 f) "accordo quadro", un accordo di carattere generale
 giuridicamente  vincolante  di  diritto pubblico o privato,
 che  definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e
 del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacita'
 di  infrastruttura  da assegnare e ai diritti da riscuotere
 per  un  periodo  superiore  alla  vigenza  di un orario di
 servizio;
 g) "impresa  ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica
 o  privata  titolare  di  una  licenza,  la  cui  attivita'
 principale  consiste  nella  prestazione  di servizi per il
 trasporto  di  merci  e/o  di  persone  per  ferrovia e che
 garantisce  obbligatoriamente  la  trazione;  sono comprese
 anche le imprese che forniscono solo la trazione;
 h) "gestore  dell'infrastruttura" soggetto incaricato
 in  particolare  della  realizzazione,  della  manutenzione
 dell'infrastruttura   ferroviaria   e   della  gestione  in
 sicurezza  della  circolazione  ferroviaria.  I compiti del
 gestore  dell'infrastruttura,  anche  per parte della rete,
 possono  essere  assegnati a diversi soggetti con i vincoli
 definiti  nelle  norme  comunitarie  vigenti e nel presente
 decreto;
 i) "rete",    l'intera   infrastruttura   ferroviaria
 gestita da un gestore dell'infrastruttura;
 l) "rete  ferroviaria  transeuropea  per il trasporto
 delle merci", l'infrastruttura per il servizio di trasporto
 internazionale  di  merci  come individuata nell'allegato I
 della direttiva 2001/12/CE;
 m) "prospetto  informativo  della rete", un documento
 in  cui  sono precisati in dettaglio le regole generali, le
 scadenze,  le  procedure e i criteri relativi ai sistemi di
 definizione  e  di riscossione dei corrispettivi dovuti per
 l'utilizzo   dell'infrastruttura  e  dei  servizi,  nonche'
 quelli  relativi  all'assegnazione  della  capacita'  e che
 contiene  anche  ogni  altra  informazione  necessaria  per
 presentare richieste di capacita' di infrastruttura;
 n) "infrastruttura   ferroviaria",   l'infrastruttura
 definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n.
 2598/70   del   18 dicembre  1970  della  Commissione,  che
 individua  il  contenuto  delle  voci  degli  schemi per la
 contabilita'  dell'allegato  I  del  regolamento  (CEE)  n.
 1108/70  del  4 giugno  1970  del  Consiglio,  ad eccezione
 dell'ultimo  alinea che, ai soli fini del presente decreto,
 si limita alla formulazione di "Edifici adibiti al servizio
 delle infrastrutture";
 o) "associazione     internazionale     di    imprese
 ferroviarie", associazione che comprende almeno due imprese
 ferroviarie  stabilite  in  due  o  piu'  Stati dell'Unione
 europea,   che  ha  lo  scopo  di  fornire  prestazioni  di
 trasporto internazionale tra Stati membri;
 p) "licenza",  autorizzazione,  valida  su  tutto  il
 territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita'
 degli  Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio
 comunitario,  con  cui  viene  riconosciuta  la qualita' di
 "impresa ferroviaria" e viene legittimato l'espletamento di
 servizi  internazionali  di trasporto di merci o di persone
 per   ferrovia;   la  licenza  puo'  essere  limitata  alla
 prestazione di determinati tipi di servizi;
 q) "autorita'  preposta  al  rilascio delle licenze",
 l'organismo  incaricato dallo Stato membro di rilasciare le
 licenze   in   campo   ferroviario.   Il   Ministero  delle
 infrastrutture  e  dei  trasporti, e' l'organismo nazionale
 incaricato   del   rilascio   delle  licenze  alle  imprese
 ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
 r) "titolo autorizzatorio", il titolo di cui all'art.
 131,  comma  1,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,
 rilasciato   dal   Ministro   delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti   su   richiesta  delle  imprese  ferroviarie  in
 possesso  di  licenza,  che  consente l'espletamento, sulla
 rete  infrastrutturale  nazionale, di tutte le tipologie di
 servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
 a  condizioni  di reciprocita' qualora si tratti di imprese
 ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate;
 s) "servizio di trasporto internazionale", di merci o
 di  passeggeri, il servizio di trasporto nel quale il treno
 attraversa  almeno  una  frontiera  di uno Stato membro; il
 treno  puo'  essere  unito  ad  altro  convoglio  e/o anche
 scomposto  e  le  varie  sezioni  possono  avere  origini e
 destinazioni  diverse,  purche' tutto il materiale rotabile
 trainato attraversi almeno una frontiera;
 t) "orario di servizio", i dati che definiscono tutti
 i  movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile
 sull'infrastruttura  in questione durante il suo periodo di
 validita';
 u) "traccia   oraria",   la   frazione  di  capacita'
 dell'infrastruttura  ferroviaria necessaria a far viaggiare
 un  convoglio  tra  due localita' in un determinato periodo
 temporale;
 v) "capacita'",  la  somma  delle  tracce  orarie che
 costituiscono  la  potenzialita' di utilizzo di determinati
 segmenti di infrastruttura ferroviaria;
 z) "servizi   regionali",   i  servizi  di  trasporto
 destinati  a soddisfare le esigenze in materia di trasporto
 di una o piu' regioni.».
 - Per la decisione Commissione europea C(2003) 4358 del
 10 dicembre 2003, si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Regolazione del mercato del trasporto ferroviario
 
 1.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,  disciplinera'  l'accesso  dei  veicoli stradali, nei giorni festivi  e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di favorire  il  trasporto  combinato  delle  merci e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.
 |  |  |  | Art. 4. Agevolazioni   tariffarie   in   materia   di  trasporto  ferroviario passeggeri
 
 1.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno successivo alla data di emanazione  della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni tariffarie  per  il  trasporto  ferroviario  di  passeggeri  previste dall'articolo  2  del  decreto  del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990 sono soppresse.
 2.  A  decorrere  dalla  medesima  data  le Amministrazioni statali competenti  regolano  direttamente, mediante convenzioni da stipulare con  le  imprese ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicare in relazione a:
 a) categorie   sociali   meritevoli   di  tutela,  in  attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformita' con i principi di solidarieta' e di sostegno sanciti nella Costituzione;
 b) funzioni  o  istituzioni  di utilita' collettiva che rientrano nella   competenza  dello  Stato  a  norma  dell'articolo  117  della Costituzione.
 3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  regolamento  il  CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  previo  parere  della  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281, ed in conformita' ai principi di cui  agli  articoli 73  e  87  del  Trattato  sull'Unione europea del 7 febbraio  1992,  procede  ad  individuare le categorie dei soggetti beneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione. In sede di prima applicazione puo' procedere mediante revisione delle previsioni  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro dei trasporti  n.  1-T  del  3 gennaio  1990,  di cui al comma 1. Il CIPE provvede  altresi'  a  quantificare  le  risorse  da  destinare  alle Amministrazioni  competenti,  a  valere  sul  capitolo  1542  (U.P.B. 3.1.2.8  -  Ministero  economia e finanze) del bilancio di previsione annuale dello Stato.
 4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli obblighi  di trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69  del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni da rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione.
 5.  Fino  alla  stipulazione  delle  convenzioni di cui al presente articolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per il trasporto  ferroviario  di viaggiatori, come regolata con i contratti di servizio o con le convenzioni in vigore.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - L'art. 117 della Costituzione reca:
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato,  rapporti  dello Stato con l'Unione europea, diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato,  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  dell'innovazione per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito di carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.».
 - L'art.  1  del  citato decreto legislativo n. 281 del
 1997, reca:
 «Art.  1  (Ambito della disciplina). - 1. In attuazione
 dell'art.  9  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, e ferme
 restando  le  competenze  ad  essa  attribuite, il presente
 decreto   disciplina   le   attribuzioni  della  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
 denominata    "Conferenza    Stato-regioni",   e   la   sua
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
 2.   Ulteriori   compiti  e  funzioni  potranno  essere
 attribuiti  contestualmente alla definitiva individuazione,
 ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1,  lettera c), della legge
 15 marzo  1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di
 raccordo fra i livelli di governo.».
 - Il  regolamento  (CEE)  n.  1191/69 del Consiglio del
 26 giugno 1969 e' relativo all'azione degli Stati membri in
 materia  di  obblighi  inerenti  alla  nozione  di servizio
 pubblico  nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada
 e per via navigabile.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Principi di riequilibrio modale
 
 1.  Gli  incentivi  oggetto  del  presente Capo sono destinati allo sviluppo di attivita' imprenditoriali che favoriscano il riequilibrio modale del trasporto delle merci sul territorio italiano.
 |  |  |  | Art. 6. Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
 
 1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti procede ad elaborare  il  Piano  per  l'istituzione  di  uno  o  piu' sistemi di incentivazione  all'utilizzo  del  trasporto  di  merci per ferrovia, individuando   le  risorse  necessarie  in  aggiunta  a  quelle  rese disponibili dall'articolo 38 della legge.
 2.  I  sistemi  di  incentivazione  di  cui  al  presente  articolo rispondono a criteri di non discriminatorieta', equita', trasparenza. La   misura   dell'incentivazione  non  puo'  essere  superiore  alla differenza  del  valore  monetario  dei  costi  esterni imputabili al trasporto  di  merci  su  strada  e  dei  costi esterni imputabili al trasporto  di merci su ferro, ed entro questi limiti e' articolata in modo  da  massimizzare  l'efficacia del sistema di incentivazione che consiste  nell'aumento  ovvero nel contenimento della riduzione della quota di merci trasportate per ferrovia.
 3.  I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una o piu' delle seguenti variabili:
 a) tariffe applicate all'utente del trasporto;
 b) livello della qualita' dei servizi offerti;
 c) dotazione  di  beni  durevoli  utilizzati per la produzione di servizi di trasporto di merci per ferrovia.
 4.  Il Piano di cui al comma 1 e' sottoposto alla valutazione della Commissione  europea,  ai  sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Per il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del
 22 marzo 1999 si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Individuazione   delle   risorse   da   destinare   ai   sistemi   di incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge
 
 1. Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppo del  trasporto  merci  per  ferrovia,  con particolare riferimento al trasporto  combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade  viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto  2002,  n.  166,  sono destinate per il cinquanta per cento agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.
 2.  Tenuto  conto  di  quanto  stabilito  al  comma 1  e  di quanto stabilito  dal  comma 7  dell'articolo 38 della legge, il venticinque per  cento  del  Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge stessa,  e'  destinato  a  contributi  per  gli  investimenti  per lo sviluppo  del  trasporto  ferroviario  delle  merci,  con particolare riferimento  al  trasporto  combinato  e  di merci pericolose ed agli investimenti per autostrade viaggianti.
 3.  Un  ammontare  non superiore all'uno per cento delle risorse di cui   ai  commi 1  e  2  e'  destinato  al  finanziamento,  ai  sensi dell'articolo  38,  comma 8, della legge, degli incarichi di studio e di  consulenza  per  elaborare  studi  di  settore  a  supporto della definizione  degli  interventi  dello Stato disciplinati dallo stesso articolo 38 e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
 4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti provvede all'individuazione  di  modalita' operative che consentano di rendere disponibili,  nel  triennio  di attuazione degli interventi di cui al presente  articolo,  le  risorse  di  cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge, anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti di  credito,  al  fine  di  garantire il perseguimento ottimale delle finalita' di cui al medesimo articolo 38.
 |  |  |  | Art. 8. Criteri  e  modalita' per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
 
 1.  Ai  sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura del contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in  funzione  del  limite  massimo  di risorse a tale scopo destinate dall'articolo 7, comma 1.
 2.  La  misura  degli  incentivi  di cui al comma 1 non puo' essere superiore  alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra il  trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed e' articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto di incentivazione  al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione dei fondi,  con  effettiva  riduzione  dei  costi di accesso al trasporto ferroviario per gli utenti del trasporto.
 3.  La  misura  degli  incentivi  di  cui  al  presente articolo e' costituita  da  un  incentivo  base  e  da  un  incentivo  premiante. L'incentivo  base  e'  articolato  in  funzione  della  tipologia  di trasporto,  della  distanza tra origine e destinazione e del grado di bilanciamento    del   traffico.   L'incentivo   premiante   consiste nell'assegnazione  di  una quota di fondi da corrispondere a ciascuna impresa   a   fronte  dell'incremento,  valutato  annualmente,  delle quantita'  annue  di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misurato attraverso  il  raffronto  con valori omogenei relativi ad un periodo base.
 4.  La  quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo  38  della  legge  e'  attribuita in via prioritaria, e comunque   in  misura  non  inferiore  all'ottantacinque  per  cento, all'attribuzione dell'incentivo base.
 5.  Accedono  all'attribuzione  dell'incentivo  i  treni-chilometro effettuati  per  ritorni o riposizionamento delle unita' di trasporto intermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose, nonche'  di  autocarri,  rimorchi  e semirimorchi con o senza veicolo trattore.
 6.  L'ammontare  di risorse da destinare all'incentivo premiante e' individuato  annualmente,  per  gli anni 2005 e 2006, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti dal comma 4.
 7.  Non  e'  ammesso  il  cumulo,  per il medesimo trasporto, degli incentivi  concessi  ai sensi del presente articolo con gli incentivi previsti  da  altre  disposizioni  vigenti  in Italia, fatte salve le agevolazioni  fiscali  di tipo generale, nonche' gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'articolo 38 della legge.
 |  |  |  | Art. 9. Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 
 1.  Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e con imprese ferroviarie a realizzare   un  quantitativo  minimo  annuo  di  treni  completi  di trasporto  combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006, e'  riconosciuto  un  contributo  in  funzione  dei  treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento.
 2.  L'impegno  di  cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'  risultare da apposito atto d'obbligo,  in  forza  del  quale  l'impresa  dichiara  l'entita' del quantitativo  minimo,  per  il triennio di riferimento e distinto per ciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose  che  l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia delle corrispondenti  quantita'  complessive  di  treni-chilometro.  L'atto d'obbligo  regola  i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa e' tenuta  a  rispettare e disciplinando le modalita' di dimostrazione e verifica  dei predetti obblighi, nonche' le condizioni e modalita' di erogazione  degli  incentivi  e  i  casi  di decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi stessi.
 3. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo dovra' essere preceduta da apposita  istanza  di  ammissione  all'incentivo,  redatta  in lingua italiana  ed  a  firma  del  legale  rappresentante  dell'impresa  da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  ministeriale di cui all'articolo 8, contenente l'indicazione della   tipologia   di   trasporto   e   corredata   dalla   seguente documentazione:
 a) certificato  di  iscrizione  dell'impresa  presso la Camera di commercio,  rilasciato  anche  ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55,  e  successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea;
 b) dichiarazione   di   non  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui all'articolo  11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.  Alle  imprese  aventi  sede  legale  in  uno  degli altri Paesi dell'Unione  europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
 c) dichiarazione  firmata  dal legale rappresentante dell'impresa circa  il  rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro;
 d) indicazione   del   quantitativo   di  treni  completi  e  dei corrispondenti   treni-chilometro   per  i  quali  l'impresa  intende impegnarsi  per ciascuno degli anni del triennio, nonche' descrizione dettagliata  dei  servizi  per  i  quali  l'impresa  intende accedere all'erogazione degli incentivi;
 e) copia  del  contratto  stipulato  con  le imprese ferroviarie, contenente  anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di standard   minimi  di  qualita',  con  particolare  riferimento  alla regolarita',   alla  puntualita'  e  all'affidabilita',  che  vengono garantiti  al  contraente, nonche' i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard;
 f) dichiarazione   di   aver   proceduto  alla  stipulazione  del contratto  di  cui alla lettera e) previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato;
 g) dichiarazione   di   non   beneficiare   di   altre  forme  di incentivazione ai sensi dell'articolo 8;
 h) se  l'impresa non e' utente del trasporto: dichiarazione dello schema  tariffario  applicato,  con  contestuale individuazione delle riduzioni  tariffarie  che  l'impresa  si  obbliga  ad applicare alla clientela quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa e' tenuta a destinare  a  favore  dei  suoi  clienti  una riduzione delle tariffe applicate  almeno  pari  all'ammontare  degli  incentivi percepibili, relativi  alla  componente dell'incentivo base non legata al grado di bilanciamento,  tenendo  conto  della  variazione delle componenti di costo;
 i) dichiarazione  con  cui l'impresa si obbliga ad attenersi alle prescrizioni,  comunitarie  e  nazionali,  previste  dalla  normativa vigente,  in  particolare  in  materia di concorrenza tra imprese; le imprese  che  siano  soggette  a  un'influenza  dominante da parte di un'impresa  ferroviaria  si  obbligano  a  tenere  evidenza contabile separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione;
 l) descrizione  degli  effetti  derivanti  dall'erogazione  degli incentivi,  in  termini  di  utilizzo  del  trasporto per ferrovia in relazione  alle  quantita'  di  treni  completi e di treni-chilometro effettuati  negli  anni  2002  e  2003  per le tipologie di trasporto incentivate.
 4.  Il contratto con le imprese ferroviarie puo' prevedere anche la facolta' di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facolta' potra' essere  esercitata,  purche'  il  beneficiario  costituisca  un nuovo contratto,  per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per la  realizzazione  del  medesimo  quantitativo  minimo annuo di treni completi  e  di  treni-chilometro  di  trasporto combinato o di merci pericolose,  e  previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensi del comma 3, lettera f).
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - La   legge   19 marzo   1990,  n.  55,  reca:  «Nuove
 disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
 mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
 pericolosita' sociale».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
 legislativo  24 luglio  1992, n. 358, recante: «testo unico
 delle  disposizioni  in  materia  di  appalti  pubblici  di
 forniture,   in   attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,
 80/767/CEE e 88/295/CEE.»:
 «Art. 11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). -
 1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 3, ultimo
 comma,  del  regio  decreto  18 novembre  1923,  n. 2440, e
 dall'art.   68  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
 approvato  con  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono
 esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
 a) che   si   trovino  in  stato  di  fallimento,  di
 liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
 preventivo  o  in  qualsiasi  altra  situazione equivalente
 secondo  la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o
 a  carico  dei  quali  sia  in corso un procedimento per la
 dichiarazione  di una di tali situazioni, oppure versino in
 stato di sospensione dell'attivita' commerciale;
 b) nei   cui  confronti  sia  stata  pronunciata  una
 condanna,  con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
 reato  che  incida sulla loro moralita' professionale o per
 delitti finanziari;
 c) che   nell'esercizio   della   propria   attivita'
 professionale  abbiano  commesso un errore grave, accertato
 con  qualsiasi  mezzo di prova addotto dall'amministrazione
 aggiudicatrice;
 d) che  non siano in regola con gli obblighi relativi
 al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
 favore  dei  lavoratori, secondo la legislazione italiana o
 quella del Paese in cui sono stabiliti;
 e) che  non siano in regola con gli obblighi relativi
 al  pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse,  secondo la
 legislazione  italiana  o  quella  del  Paese  in  cui sono
 stabiliti;
 f) che  si  siano  resi gravemente colpevoli di false
 dichiarazioni  nel  fornire informazioni che possono essere
 richieste   ai   sensi   del   presente   articolo o  degli
 articoli 12, 13, 14, 15 e 18.
 2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una
 delle  situazioni  di cui alle lettere a), b), d) ed e) del
 comma  1  e'  sufficiente  la  produzione di un certificato
 rilasciato  dall'ufficio  competente, nazionale o del Paese
 in   cui   e'  stabilito,  o  anche  di  una  dichiarazione
 rilasciata,  con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968,
 n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore
 interessato,  che  attesti sotto la propria responsabilita'
 di non trovarsi in una delle predette situazioni.
 3.   Qualora  la  legislazione  del  Paese  in  cui  il
 concorrente e' stabilito non contempli il rilascio di uno o
 piu'  certificati  previsti  dal  comma  2,  ovvero se tali
 documenti  non  contengono  tutti  i  dati  richiesti, essi
 possono  essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se
 neanche   questa   e'  ivi  prevista,  e'  sufficiente  una
 dichiarazione  solenne che, al pari di quella giurata, deve
 essere   resa   innanzi   ad   un'autorita'  giudiziaria  o
 amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale
 qualificato,   autorizzati   a   riceverla   in  base  alla
 legislazione    del    Paese   stesso,   che   ne   attesti
 l'autenticita'.
 4.  Il  Ministero  di  grazia  e  giustizia  e le altre
 amministrazioni  competenti,  nei  tre  mesi  dalla data di
 entrata  in  vigore  del  presente decreto, comunicano alla
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
 coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  gli uffici e
 organi  competenti  al  rilascio  dei  certificati  o altre
 attestazioni  di cui al comma 2; con le stesse modalita' le
 amministrazioni   provvedono  a  comunicare  gli  eventuali
 successivi  aggiornamenti.  Nei trenta giorni successivi al
 loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
 politiche  comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
 alla Commissione delle Comunita' europee e agli altri Stati
 membri».
 Note all'art. 13:
 
 - Per  la legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda nelle note
 alle premesse.
 - Per  il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n.
 358 del 1992, si veda nelle note all'art. 9.
 - L'allegato  1  del  Regolamento (CE) n. 70/2001 della
 Commissione,  del 12 gennaio 2001, reca: «Definizione delle
 piccole e medie imprese».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Criteri  e  modalita'  per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5  dell'articolo  38  della  legge  e  decadenza dal diritto di percepire l'incentivo
 
 1.  Se  per  ciascun  anno l'impresa ha effettuato una quantita' di treni  completi  e  di  treni-chilometro  superiore a quella definita contrattualmente,  l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno include  anche  l'incentivazione  delle eccedenze, entro il limite di 1,3  volte rispetto alla quantita' annua di treni-chilometro definita contrattualmente,   nonche'   l'ulteriore   contributo   relativo  al meccanismo premiante, ove spettante.
 2.  Qualora,  a  consuntivo  di  ciascun  anno  del  triennio venga accertato  che  l'impegno  contrattuale  assunto dall'impresa non sia stato  onorato  per  almeno  il novanta per cento del quantitativo di treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.
 3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia del  novanta  per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da parte   dell'impresa,   di   idonea  documentazione  a  supporto,  si considerano   come   effettuati   i   treni  completi  e  i  relativi treni-chilometro  non  realizzati  per  cause di forza maggiore e per scioperi.
 |  |  |  | Art. 11. Monitoraggio
 
 1.  Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che ha   sottoscritto  un  atto  d'obbligo  ai  sensi  dell'articolo  10, trasmette  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti una dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere   di   vettura   comprovanti   i  treni  effettuati,  nonche' l'eventuale  documentazione  ai  sensi dell'articolo 10, comma 4, con modalita' che saranno definite nell'atto d'obbligo.
 2.  E'  esclusa  l'erogazione  di  incentivazioni premianti laddove l'incremento  delle quantita' di trasporto merci sia solo figurativo, in   quanto   dipendente   da  operazioni  societarie  di  fusioni  o incorporazioni  di  aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese dovranno   dichiarare  che  non  sono  intervenute,  nel  periodo  di riferimento,  operazioni  comportanti  aumenti  solo figurativi delle quantita' di trasporto merci.
 3.  Le  imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire tempestivamente  i  dati  e le informazioni che saranno richiesti dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 |  |  |  | Art. 12. Variazione  della  misura  unitaria  dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
 
 1.   Le   misure  unitarie  dell'incentivo  base  e  dell'incentivo premiante  stabilite  con  il  decreto di cui all'articolo 8, possono essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora  subentrino  variazioni  degli  elementi  in base ai quali e' determinata  la  misura  degli  incentivi stessi. Il medesimo decreto puo'  definire  altresi' le condizioni e i limiti di riprogrammazione delle  quantita'  di  treni  completi  e  di  treni-chilometro per il trasporto  combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a realizzare per le annualita' residue del contratto.
 |  |  |  | Art. 13. Contributi alle imprese per investimenti
 
 1.  Con  il  medesimo  decreto  ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1,  sono  individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali e' possibile accedere  ai  contributi,  nei limiti delle risorse definite ai sensi dell'articolo  7. Lo stesso decreto individua altresi' la percentuale massima   contribuibile   del   prezzo   del  bene  di  investimento, l'ammontare  di  risorse  destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria  di  beni, nonche' un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni.
 2.  Ai  contributi  di cui al presente articolo possono accedere le imprese  e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, le imprese  ferroviarie,  le  imprese  di  autotrasporto, le imprese che gestiscono   terminal  ferroviari  intermodali,  nonche'  le  imprese proprietarie  di  materiale  rotabile  trainato che acquistano, anche mediante  operazioni  di leasing finanziario, beni di investimento da destinare  ed  utilizzare  in  Italia  per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci. E' ammesso l'utilizzo dei beni mobili per  collegamenti  transfrontalieri  ed internazionali con partenza o arrivo  in  Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi sede  legale  in  un  Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia qualora  oggetto  della  contribuzione  siano  i locomotori e i carri ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di tale  tipologia  di beni per gli operatori del settore, il contributo e'  riconoscibile  esclusivamente  alle piccole e medie imprese, come definite  dall'Allegato  1  del  regolamento  (CE)  n.  70/2001 della Commissione,  del  12 gennaio  2001,  ed  alle  condizioni ed entro i limiti  previsti  dall'articolo  4  del  predetto regolamento. Per le restanti  categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo non  potranno  essere  superiori  al  trenta  per  cento del costo di acquisizione del bene.
 3.  I  beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente  articolo  non  possono essere sottratti all'uso previsto ai fini  dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere  alienati  per  il  numero  di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
 4.   Nel  caso  di  acquisizione  mediante  operazione  di  leasing finanziario:
 a) la  durata  del leasing dovra' estendersi per l'intero periodo di  non  alienabilita' del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1.  Tuttavia  potra'  prevedersi  anche  durata  inferiore qualora il soggetto   beneficiario   del   contributo   si  impegni  al  rinnovo dell'operazione  finanziaria,  alla  scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene;
 b) l'entita'   dei   canoni  anticipati,  al  netto  della  quota interessi, non potra' essere inferiore all'importo del contributo.
 5.  Non  e'  ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi concessi  ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da altre  disposizioni  vigenti  in  Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.
 6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto  di  cui  al  comma 1,  i  soggetti che intendono accedere ai contributi   di  cui  al  presente  articolo  presentano  istanza  al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, redatta in lingua italiana   ed   a   firma  del  legale  rappresentante  del  soggetto imprenditoriale. L'istanza e' corredata di:
 a) certificato  di  iscrizione  dell'impresa  presso la Camera di commercio,  rilasciato  anche  ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55,  e  successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' idonea documentazione da  cui  risulti  l'espletamento  di  una  delle  attivita' di cui al comma 2;
 b) dichiarazione   di   non  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui all'articolo  11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese  aventi  sede  legale  in  uno  degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
 c) piano    pluriennale   di   attivita',   contenente   altresi' l'indicazione  dettagliata degli investimenti programmati per i quali e' richiesta la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonche' le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai fini del riequilibrio modale;
 d) indicazione  dei costi di acquisizione dei beni per i quali e' richiesta  la  contribuzione,  corredata  da  opportune  indagini  di mercato.
 7.  I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti i  soggetti  che  ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti stabiliti  nel  presente articolo. Se le richieste di contributi, per una  categoria  di  beni,  risultano superiori alla disponibilita' di risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente  alle  quantita'  che  sarebbero state assegnate in presenza  delle  intere  somme  necessarie.  Prima  del  riparto,  le eventuali  eccedenze  di somme relative alle categorie di beni per le quali   le   richieste   non   saturano  le  disponibilita'  verranno distribuite  alle  categorie  di  beni  di cui al periodo precedente, mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.   La  ripartizione  delle  somme  recuperate  e'  effettuata incrementando,   per  le  singole  categorie  per  le  quali  si  sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantita' proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti con il decreto di cui al comma 1.
 8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i contributi  per  investimenti  ai  sensi  del  presente  articolo, il Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto,  alla  riapertura  dei  termini  per  la presentazione delle istanze di accesso ai contributi.
 9.   L'attribuzione   dei   contributi   e'  disciplinata  mediante convenzione  tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i  soggetti  di cui al comma 2. La convenzione regola le modalita' di erogazione  ed  eventuale  revoca  dei  contributi, in relazione allo stato  di  realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale  di  contribuzione  a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo   dei   beni  ed  alle  relative  garanzie,  specificando  i meccanismi  sanzionatori  per  il  caso  di totale o parziale mancato utilizzo  dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
 |  |  |  | Art. 14. Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge
 
 1.  Le  risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio  2004-2006,  da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica,   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti congiuntamente  con  il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio  e,  per  la parte privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore.
 2.  Gli  accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto  progetti  di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non  accompagnato  finalizzati  a  ridurre la congestione stradale, a migliorare  le  prestazioni  ambientali  del sistema di trasporti e a potenziare  il  trasporto  combinato,  contribuendo  ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.
 3. Puo' essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:
 a) azione  di  trasferimento modale, finalizzata al trasferimento di  merci  dal  trasporto interamente su gomma al trasporto combinato mediante  l'attivazione  di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi gia' esistenti;
 b) azione  innovativa  mirante a superare le barriere strutturali presenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare l'efficienza  della  catena del medesimo trasporto, in riferimento ad uno  o  piu'  dei  seguenti  aspetti:  logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti;
 c) azione  innovativa  volta a migliorare la cooperazione al fine di  ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella  catena  del  trasporto  combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche.
 4.  I  progetti  di  cui al presente articolo possono accedere alla stipulazione dell'accordo di programma purche':
 a) non  comportino  distorsioni  di  concorrenza  fra  servizi di trasporto   alternativi  al  solo  trasporto  su  strada,  in  misura contraria  all'interesse  generale  sia  nazionale sia comunitario. A tale   fine,   l'intensita'   dell'aiuto  deve  essere  proporzionale all'obiettivo da conseguire mediante il progetto;
 b) siano   finalizzati   ad  un  trasferimento  tra  modi  reale, misurabile, sostenibile;
 c) consistano   in   azioni   che,   sulla   base  di  previsioni realistiche,   risultino  economicamente  valide  successivamente  al periodo di validita' dell'accordo di programma.
 5.  La  selezione  dei progetti e' effettuata, previa pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana di un invito a presentare  offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della legge  7 agosto  1990,  n.  241,  da  una  Commissione  nominata  dal Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  costituita  da rappresentanti  dei  Ministeri  competenti  ai  sensi  del  comma  1. L'invito  a  presentare  offerte  indica  i  casi di esclusione dalla partecipazione  alla  selezione  previsti  dalla  normativa vigente e contiene  ulteriori  specificazioni  di  quanto disposto dal presente articolo,  ai  fini  del  procedimento  di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza dei  progetti  proposti,  nonche'  del contributo dei progetti stessi alla  riduzione  della  congestione  stradale  e  allo  sviluppo  del trasporto  combinato.  Nel procedimento di selezione dei progetti, la Commissione  di  cui al presente comma puo' avvalersi dell'assistenza di  uno  o  piu'  soggetti  esterni  alle Amministrazioni procedenti. L'avvenuta  selezione degli accordi e' oggetto di pubblicita' notizia nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
 6.   Ciascuna   impresa   ferroviaria  interessata  presentera'  un fascicolo  di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti informazioni:
 a) obiettivo   del   progetto   e  individuazione  delle  imprese coinvolte;
 b) descrizione  dell'attivita'  nella quale il progetto consiste, con  l'indicazione,  anche,  delle  caratteristiche  qualitative  del servizio;
 c) descrizione   del   segmento   di   mercato   di  riferimento; indicazione  dell'utenza  potenziale  del  servizio  e dei prezzi che saranno applicati;
 d) previsioni   economico-finanziarie   del  progetto:  introiti, costi, redditivita';
 e) dimostrazione  della necessita' di co-finanziamento pubblico e indicazioni relative alle altre fonti di finanziamento;
 f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista:
 1) trasportistico,  con  l'indicazione degli effetti in termini di   sviluppo   del   trasporto  combinato  anche  in  rapporto  alla concorrenza  tra  i  diversi  modi,  ai  sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera a);
 2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della congestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto;
 3)  eventuali  ulteriori  effetti  che  possano  derivare dalla realizzazione del progetto.
 7.  I  fondi  per gli accordi di programma selezionati ai sensi del comma 5  sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul territorio  nazionale  dall'impresa  ferroviaria  sottoscrivente, nel triennio   di  riferimento.  Il  contributo  finanziario  complessivo nazionale  e  comunitario  per i servizi oggetto dei predetti accordi non  puo'  comunque essere superiore al trenta per cento per il primo anno,  al  venticinque  per cento per il secondo e al venti per cento per  il  terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro:
 a) i  costi  di locazione, leasing o ammortamento delle unita' di trasporto combinato;
 b) i    costi    di   locazione,   leasing   o   ammortamento   e dell'adeguamento   necessario   per   realizzare   il   progetto,  in riferimento al materiale rotabile;
 c) le  spese  di  investimento  e i costi di locazione, leasing o ammortamento  del  materiale  atto  a  consentire il trasbordo tra la ferrovia e gli altri modi;
 d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;
 e) le  spese  relative  all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie  o  materiali  preventivamente  testati  e  approvati,  in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;
 f) i   costi  relativi  alla  formazione  del  personale  e  alla diffusione  dei  risultati del progetto, nonche' i costi delle misure d'informazione   e   di   comunicazione  adottate  per  rendere  noti all'industria  dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.
 8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai  sensi  del  presente  articolo  si  obbligano  a  tenere evidenza contabile  separata in relazione alle attivita' oggetto dell'accordo. Le  medesime  imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi  oggetto  dell'accordo  abbiano  necessita'  di  avvalersi di servizi  prodotti  da  soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti  servizi  mediante  procedura  di  selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto
 1990,   n.   241,  recante:  «Nuove  forme  in  materia  di
 procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
 documenti amministrativi»:
 «Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
 contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
 di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
 pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
 ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
 procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
 ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
 amministrazioni stesse devono attenersi.
 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
 di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
 relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Progetto   di   autostrada   ferroviaria   alpina   sulla  direttrice Aiton-Orbassano
 
 1.  A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge  e'  finanziato,  in  via  prioritaria,  l'accordo di programma attuativo  del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla  direttrice  Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalita' ivi previste.
 |  |  |  | Art. 16. Norme di prima attuazione
 
 1.  Per  le  imprese  che  sottoscrivono  l'atto  d'obbligo  di cui all'articolo  9,  gli  incentivi  di  cui al comma 5 dell'articolo 38 della  legge  sono  erogati,  per  i  treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio   2004   alla   data  della  stipula  dell'atto  d'obbligo subordinatamente   alla  sussistenza  di  contratti  con  le  imprese ferroviarie  per  il  relativo  servizio  nel periodo di riferimento, nonche'  alla  dimostrazione  dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati.
 2.   Per   le  imprese  che  non  siano  in  grado  di  fornire  la dimostrazione  di  cui  al  comma 1  relativa  ai  treni  completi  e treni-chilometro,  per  il  periodo  dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione   dell'atto   d'obbligo,  l'ammissione  ai  benefici  e' limitata   al   periodo  di  riferimento  effettivamente  considerato dall'atto d'obbligo sottoscritto.
 3.   Ai   contributi  di  cui  all'articolo  13  sono  ammessi  gli investimenti  concernenti  anche  beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento, sempreche' risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo articolo 13.
 4.  Agli  incentivi  di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono   ammessi   anche   i   treni-chilometro   relativi  a  progetti selezionati,  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzione abbia  gia'  avuto  inizio  a partire dal 1° gennaio 2004, sempreche' risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14.
 |  |  |  | Art. 17. Norme finali
 
 1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti effettua il monitoraggio  periodico  dei  risultati  dello sviluppo del trasporto merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra di  sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione alle   previsioni   di  cui  all'articolo  6,  comma 1.  In  caso  di rinnovazioni  o  integrazioni  dei  benefici  di cui all'articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sara' sottoposto ai relativi adeguamenti.
 2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti effettua controlli,    anche    a    campione,    sulla    veridicita'   delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e dalle  imprese  ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi di  cui  al  presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero puo' acquisire  informazioni  presso  ogni altra Amministrazione pubblica, nonche'  effettuare  verifiche,  ispezioni e controlli anche mediante accesso   diretto   alle   sedi  delle  predette  imprese  e  imprese ferroviarie,  e  puo'  altresi'  acquisire,  anche  presso  terzi, la documentazione  inerente  alle  attivita'  oggetto di incentivazione. Qualora   dall'attivita'   di  controllo,  comunque  effettuata,  sia accertata  la  non  veridicita'  delle  informazioni  prodotte  dalle imprese,  queste  ultime  decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  75  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo   76   del   medesimo   decreto  del  Presidente  della Repubblica.
 3.  Le  disposizioni  di cui al presente regolamento, riferite alle imprese  aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano ove  compatibili  alle  imprese  aventi sede in Svizzera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
 
 Ufficio  controllo  atti  Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 211
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  75  e 76 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
 n.   445,   recante:   «Testo   unico   delle  disposizioni
 legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
 amministrativa»:
 «Art.  75  (R)  (Decadenza  dai  benefici).  - 1. Fermo
 restando   quanto   previsto   dall'art.  76,  qualora  dal
 controllo  di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del
 contenuto  della  dichiarazione,  il dichiarante decade dai
 benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
 sulla base della dichiarazione non veritiera.».
 «Art.  76  (L)  (Norme  penali). - 1. Chiunque rilascia
 dichiarazioni  mendaci,  forma  atti  falsi o ne fa uso nei
 casi  previsti  dal presente testo unico e' punito ai sensi
 del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 2.  L'esibizione  di  un  atto contenente dati non piu'
 rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
 3.  Le  dichiarazioni  sostitutive  rese ai sensi degli
 articoli 46  e  47  e le dichiarazioni rese per conto delle
 persone  indicate  nell'art.  4,  comma 2, sono considerate
 come fatte a pubblico ufficiale.
 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
 per   ottenere   la   nomina   ad  un  pubblico  ufficio  o
 l'autorizzazione  all'esercizio  di una professione o arte,
 il   giudice,   nei   casi   piu'   gravi,  puo'  applicare
 l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
 professione e arte.».
 
 
 
 
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