| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  17 febbraio 2005, n. 14, recante: «Misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre  2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al   31 dicembre   2005   lo  stato  d'emergenza  nel  settore  dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004,  art.  2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1 e n. 3399  del  18 febbraio  2005, art. 6, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;
 Visti  gli  esiti  delle  riunioni  tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso  gli uffici del Commissario delegato, nel corso delle quali il medesimo  Commissario  delegato  ha  rappresentato  la  necessita' di integrare  le  sopra citate ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare  il  contesto  calamitoso  di  cui  trattasi, nonche' di disporre  di  un'apposita  contabilita'  speciale cui far affluire le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2005;
 Ritenuto  che le predette esigenze siano meritevoli di accoglimento in  ragione  della  necessita'  di  assicurare  il compimento di ogni azione  utile  al  superamento  della  situazione emergenziale di cui trattasi in termini di somma urgenza;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   Al  fine  di  accelerare  le  attivita'  inerenti  alla  grave situazione emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in  materia  di rifiuti, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, anche al fine  di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 14  del  2005, puo' avvalersi, per gli interventi di competenza ed in deroga  all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  anche  di  soggetti  esterni  alla pubblica  amministrazione  e  di provata esperienza professionale, il cui  compenso  e'  stabilito  dal  medesimo  Commissario delegato con proprio   provvedimento   tenendo  conto  del  livello  professionale dell'interessato e dell'oggettiva gravosita' dell'impegno.
 2.  Le risorse finanziarie da destinare al Commissario delegato, di cui  all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a titolo di anticipazione,  e  in  attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 14 del 2005, confluiscono in un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita,   intestata   al  medesimo  Commissario  delegato  con  le modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica  20 aprile  1994,  n. 367. Le predette risorse finanziarie sono vincolate al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge  n. 14 del 2005 e non sono suscettibili di pignoramento e  sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n.  460,  e  successive  modificazioni, nonche' dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3345 del 2004.
 3.   Il   numero  dei  consulenti  previsto  all'art.  1,  comma 8, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo  2004,  e successive modificazioni, e' elevato di due unita' aventi  specifica  competenza  in  materia  giuridica,  designati dal Commissario  delegato,  ed a cui e' corrisposta l'indennita' prevista dal  comma 11 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3343 del 2004.
 4.  Ai  sub-Commissari  di  cui  al di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge  n.  14  del  2005,  designati dal Commissario delegato anche  tra il personale dipendente della pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso commisurato all'85% dell'indennita' spettante al   Commissario   delegato   ai   sensi   dell'art.   1,  comma  10, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3343 del 2004, con oneri a carico dei fondi commissariali.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 marzo 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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