IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto del 24 aprile 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005, con il quale e' stato registrato al n. 11299 il prodotto fitosanitario denominato «Oklahoma», dell'impresa «Basf Italia S.p.a.», con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, preparato in stabilimenti gia' autorizzati; Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 2003 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego su fava e favino del prodotto sopracitato; Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la nota del 24 dicembre 2004, con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 13 dicembre 2004; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alla estensione d'impiego su fava e favino, del prodotto fitosanitario denominato OKLAHOMA, dell'impresa «Basf Italia S.p.a.», con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, registrato al n. 11299 con decreto del 24 aprile 2002 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005. Per la sostanza attiva imazamox sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004: prodotti destinati all'alimentazione: fava, favino - limiti massimi di residui (mg/kg): 0,05. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese «Torre S.r.l.», in frazione Torrenieri, Montalcino (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975-23 settembre 2003, «Wyeth Lederle S.p.a.», in via Francesco Gorgone Z.I. Catania, autorizzato con decreti del 24 aprile 1973-27 marzo 1998, «Diachem S.p.a. U.P. Sifa», in ss Padana superiore km 110 - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 - 7 giugno 2002, importato in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera «Basf Agri Production S.a.s.», Gravelines (Francia). Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1, 5. Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La validita' del prodotto rimane confermata al 24 aprile 2005. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2005 p. Il direttore generale: Aulenta |