| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute del 27 agosto 2004, concernente  «Prodotti  fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;
 Visti  i  decreti  con  i  quali  sono  stati registrati i prodotti fitosanitari  elencati  nel  dispositivo  del presente decreto a nome dell'Impresa  Bayer  CropScience  S.p.a.,  con sede legale in Milano, viale Certosa, 130;
 Vista  la  domanda presentata in data 30 dicembre 2004 dall'impresa medesima  diretta  ad  ottenere  l'estensione di impiego dei prodotti fitosanitari  elencati  nel  dispositivo  del  presente  decreto alla coltura della rucola;
 Visto  il  parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 
 Decreta:
 
 E'  autorizzata  l'estensione  d'impiego  dei  seguenti  prodotti fitosanitari,   registrati  a  nome  dell'Impresa  Bayer  CropScience S.r.l.,  con  sede  legale  in  viale  Certosa  n. 130 - Milano, alla coltura della rucola:
 
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 Fino  all'emanazione  di  apposita  direttiva  comunitaria,  sono approvati  sulla  rucola  i  seguenti  limiti massimi di residui, che saranno  inseriti  nel  provvedimento  di  aggiornamento  del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 Sono  approvate,  quale parte integrante del presente decreto, le etichette  allegate,  con  le quali i prodotti devono essere posti in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 febbraio 2005
 Il direttore generale: Marabelli
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