Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 1 marzo 2005 |
Iscrizione della denominazione «Zafferano dell'Aquila» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione del 4 febbraio 2005, la denominazione «Zafferano dell'Aquila» riferita alla categoria degli altri prodotti dell'Allegato I (spezie), e' iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano; Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Zafferano dell'Aquila» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 1° marzo 2005 Il direttore generale: Abate |
| DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLO «ZAFFERANO DELL'AQUILA» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA. (Regolamento CEE n. 2081/1992).
Art. 1. Denominazione del prodotto La Denominazione d'origine protetta (D.O.P.) «Zafferano dell'Aquila» e' riservata allo Zafferano prodotto nei comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare e che abbia i requisiti specificati nel presente disciplinare. Art. 2. Descrizione del prodotto Lo «Zafferano dell'Aquila» a Denominazione d'origine protetta (DOP) si ottiene dagli stimmi del fiore del Crocus Sativus L., pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee. Il prodotto e' di colore rosso porpora e viene commercializzato, previa tostatura, in filamenti allo stato naturale o in polvere. Il prodotto ammesso a tutela, in condizioni di assoluta purezza, deve avere le seguenti. caratteristiche: a) presentazione: polvere, mediante macinatura degli stimmi tostati; filamenti, stimmi tostati integri; b) specifiche di prodotto:
----> Vedere tabella a pag. 22 della G.U. <----
Art. 3. Delimitazione area di produzione La zona di produzione dello «Zafferano dell'Aquila» di cui al presente disciplinare comprende il territorio dei comuni di: Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo. I confini dell'area sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni suddetti. Nell'ambito dell'area la coltivazione dovra' essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine compresa tra 350 e 1000 metri s.1.m. Art. 4. Origine del prodotto Numerosissime fonti storiche documentano con dovizia di particolari le vicende che per oltre sei secoli sono state legate alla produzione ed alla commercializzazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila. Addirittura le alterne fortune del comprensorio e lo sviluppo economico e quindi urbano, della stessa citta' di L'Aquila, sono state strettamente legate alla disponibilita' di questo prodotto assurto in alcune epoche storiche a vero e proprio bene rifugio, particolare questo, che gli ha conferito l'attributo di «Oro vermiglio». L'importanza assunta dalla commercializzazione dello Zafferano indusse molti commercianti, soprattutto del nord Europa, a stabilire una fissa dimora a L'Aquila, creando cosi' le premesse per una fiorente attivita' economica ed un intenso scambio culturale che favorirono moltissimo l'evoluzione dei rapporti sociali e politici tra popolazioni locali e quelle del centro e nord Europa. In questo caso porre in essere la tutela della denominazione geografica significa non soltanto salvaguardare un prodotto commerciale soggetto ad imitazione ed ad usurpazione della denominazione per le caratteristiche merceologiche uniche, bensi' tutelare il patrimonio storico e culturale nell'area considerata, ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e manifestazioni folcloristiche. La consapevolezza che la tutela della denominazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare la tracciabilita' delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori dello «Zafferano dell'Aquila» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto Il sistema di coltivazione del Crocus Sativus L., dal quale si ottiene lo Zafferano a D.O.P., adotta le seguenti pratiche colturali, desunte direttamente da quelle tradizionalmente in uso nella zona. Le operazioni di preparazione del terreno prevedono: aratura ad una profondita' di 30 cm ed interramento di concime organico; affinamento e livellamento della superficie, preparazione delle aiuole e apertura da 2 a 4 solchi alla distanza di 20-25 cm che ospiteranno la nuova piantagione. E' vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo vegetativo. I bulbo-tuberi, raccolti nella prima meta' di agosto devono essere cerniti, avendo cura di selezionare quelli piu' grandi ed esenti da attacchi parassitari, reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso l'alto, nel nuovo terreno nella seconda meta' di agosto. La rotazione colturale e' di cinque anni. Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantita' di bulbi necessari oscilla tra 500.000-600.000 per ettaro, ovvero 7-10 t/ha. Dopo la semina vanno effettuate semplici operazioni colturali di rincalzatura e zappatura. Non e' consentito il diserbo chimico mentre le irrigazioni sono consentite solo in casi di eccezionali siccita'. Nel mese di ottobre, dopo circa 60-70 giorni dall'impianto, inizia la fioritura che si protrae per circa 20 giorni; in questa fase i fiori devono essere raccolti manualmente nelle prime ore del mattino, prima che questi si aprono, e portati nei laboratori per procedere alle operazioni di sfioratura che consiste nella separazione degli stimmi dal calice costituito dai petali. Gli stimmi ottenuti dalle operazioni di sfioratura vanno raccolti in setacci e messi ad asciugare sopra la brace di legna (quercia, mandorlo) a circa 20 cm di distanza facendo attenzione a smuoverli di tanto in tanto fino a tostatura ottimale. La tostatura puo' durare circa 15-20 minuti. E' considerato disseccamento ottimale quando lo stimma, premuto tra le dita si frantuma. Con l'essiccazione alla brace lo zafferano conserva il colore rosso porpora, fragranza e aroma. Sono vietati altri sistemi di tostatura. Il prodotto, in filamenti integri o ridotto in polvere, deve essere conservato in modo naturale, in sacchetti di tela, senza conservanti, in ambienti asciutti e bui. Terminata la raccolta dei fiori la pianta deve restare nel terreno fino ai primi giorni di agosto dell'anno successivo, per permettere lo sviluppo dei nuovi bulbi. Art. 6. Legame con l'ambiente Numerosi documenti attestano che la coltivazione dello Zafferano nella provincia di L'Aquila veniva effettuata gia' dal XIII-XIV secolo. L'importanza economica assunta e le alterne fortune hanno segnato fortemente la vita delle popolazioni locali, favorendo scambi commerciali con diverse aree europee come si puo' desumere dalle notizie storiche. Inoltre, la particolarita' biologica di questa pianta che si propaga solo per clonazione, in quanto sterile triploide, fa si che in mancanza di una evoluzione genetica legata alla riproduzione gamica, la pianta mantenga inalterati i caratteri nel tempo. Questa particolarita' rende lo «Zafferano dell'Aquila» un fossile vivente in quanto, sia i caratteri botanici della pianta, che le tecniche colturali impiegate per la coltivazione, sono rimaste invariate da olre 600 anni. Ne consegue che le piante coltivate nella provincia di L'Aquila rappresentano una popolazione, che definiamo cultivar o biotipo perche' le piccole modifiche biologiche che la distinguono da altre cultivars sono intervenute eslusivamente a causa delle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area. Art. 7. Organismo di controllo Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del presente disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92. Art. 8. Confezionamento ed etichettatura L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano dell'Aquila» deve avvenire secondo le seguenti modalita': il prodotto deve essere posto in vendita in bustine di carta o vasetti di vetro o altro materiale nobile purche' risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Sono escluse confezioni in plastica; il contenuto di ogni confezione deve essere dichiarato al netto cosi' come deve essere dichiarata la presentazione se polvere o stimmi integri (fili, filamenti), la quantita' per ogni confezione puo' essere determinata senza vincoli. Sulle etichette delle confezioni contrassegnate a D.O.P., bustine, vasetti o altro, devono essere riportati, a caratteri chiari e leggibili, le seguenti indicazioni: il logo come specificato al successivo art. 9; la denominazione «Zafferano dell'Aquila». Denominazione d'Origine Protetta, realizzata con caratteri di dimensione maggiore di quelli di ogni altra scritta dell'etichetta; il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, nonche' l'eventuale marchio aziendale; dovra' figurare il simbolo grafico comunitario relativo alla identificazione della Denominazione d'Origine Protetta. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari. Art. 9. Logo Descrizione: Il marchio di identificazione e' rappresentato da un riquadro (colore blu Pantone 5125) dentro il quale si evidenziano gli emblemi di riconoscimento del prodotto. Il nome del prodotto «Zafferano dell'Aquila» utilizza caratteri Proteus Medium cp 48, al centro e' raffigurato il fiore stilizzato del Crocus S. con petali colore rosso Pantone 219 al 50% gli stessi bordati di colore rosso Pantone 219, dal fiore inoltre escono i tre stimmi, caratteristica del Crocus S., di colore rosso Pantone 1795. La scritta «DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA», caratteri Garamond colore nero, e' posizionata al di sopra del riquadro. Completa l'identificazione della D.O.P. il Logo Comunitario posizionato ad un lato dell'immagine principale.
----> Vedere logo a pag. 23 della G.U. <----
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REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 DOP (X) IGP ( ) N. Nazionale del fascicolo: 9/2002 1. Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle politiche agricole e forestali; indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; Tel: 06/4819968 - Fax: 06/42013126; e-mail: qualita@politicheagricole.it 2. Associazione richiedente: 2.1 nome: Cooperativa Altopiano di Navelli; 2.2 indirizo: via Umberto I, - 67020 Civitaretenga (L'Aquila); Tel. (39)862862959163; 2.3 composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: Classe 1.8 -- Altri prodotti dell'Allegato II -- Spezie. 4. Descrizione del disciplinare: (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2). 4.1 Nome: «Zafferano dell'Aquila». 4.2 Descrizione: Prodotto ottenuto dalla tostatura degli stimmi del fiore del Crocus Sativus L., pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee, avente colore rosso porpora e commercializzato in filamenti allo stato naturale o ridotti in polvere. Il prodotto ammesso a tutela, in condizioni di assoluta purezza, deve avere le seguenti caratteristiche:
----> Vedere tabella a pag. 23 e 24 della G.U. <----
4.3 Zona geografica. La zona di produzione dello «Zafferano dell'Aquila» di cui, al presente disciplinare comprende il territorio dei comuni di: Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo. I confini dell'area sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni suddetti. Nell'ambito dell'area la coltivazione dovra' essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine compresa tra 350 e 1000 metri s.l.m. 4.4 Prova dell'origine. Numerosissime fonti storiche documentano con dovizia di particolari le vicende che per oltre sei secoli sono state legate alla produzione ed alla commercializzazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila. Addirittura le alterne fortune del comprensorio e lo sviluppo economico e quindi urbano, della stessa citta' di L'Aquila, sono state strettamente legate alla disponibilita' di questo prodotto assurto in alcune epoche storiche a vero e proprio bene rifugio, particolare questo, che gli ha conferito l'attributo di «Oro vermiglio». L'importanza assunta dalla commercializzazione dello Zafferano indusse molti commercianti, soprattutto del nord Europa, a stabilire una fissa dimora a L'Aquila, creando cosi' le premesse per una fiorente attivita' economica ed un intenso scambio culturale che favorirono moltisimo l'evoluzione dei rapporti sociali e politici tra popolazioni locali e quelle del centro e nord Europa. In questo caso porre in essere la tutela della DOP significa non soltanto salvaguardare un prodotto commerciale soggetto ad imitazione ed ad usurpazione della denominazione per le caratteristiche merceologiche uniche, bensi' tutelare il patrimonio storico e culturale nell'area considerata, ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e manifestazioni folcloristiche. La consapevolezza che la tutela della denominazione d'origine protetta presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare la tracciabilita' delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori dello «Zafferano dell'Aquila» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92. 4.5 Metodo di ottenimento. Il sistema di coltivazione del Crocus Sativus L., dal quale si ottiene lo Zafferano a D.O.P., adotta le seguenti pratiche colturali, desunte direttamente da quelle tradizionalmente in uso nella zona. Le operazioni di preparazione del terreno prevedono: aratura ad una profondita' di 30 cm ed interramento di concime organico, affinamento e livellamento della superficie, preparazione delle aiuole e apertura da 2 a 4 solchi alla distanza di 20-25 cm che ospiteranno la nuova piantagione. E' vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo vegetativo. I bulbo-tuberi, raccolti nella prima meta' di agosto devono essere cerniti, avendo cura di selezionare, quelli piu' grandi ed esenti da attacchi parassitari, reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso l'alto, nel nuovo terreno nella seconda meta' di agosto. La rotazione colturale e' di cinque anni. Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantita' di bulbi necessari oscilla tra 500.000-600.000 per ettaro, ovvero 7-10 t/ha. Dopo la semina vanno effettuate semplici operazioni colturali di rincalzatura e zappatura. Non e' consentito il diserbo chimico mentre le irrigazioni sono consentite solo in casi di eccezionali siccita'. 4.6 Legame. La pianta del Crocus sativus, dal cui fiore si ricava lo zafferano, ha trovato da oltre 800 anni terreno fertile per la crescita proprio nella piana di Navelli, zona tipica di produzione dello «zafferano dell'Aquila» in provincia dell'Aquila, che degrada da 900 fino a 700 metri di altitudine. Sono proprio le caratteristiche pedoclimatiche tipiche della zona di produzione a rendere cosi' peculiare lo zafferano dell'Aquila, la cui coltura, infatti, si trova in un territorio atipico e quasi limite tenendo conto delle caratteristiche bio-ecologiche della pianta. Le coltivazione aquilane di zafferano ricadono in un territorio submontano (le colture sono impiantate tra 350-1000 metri), il piu' elevato dell'area mediterranea dove si coltiva zafferano, con piovosita' annua di circa 700 mm e precipitazioni anche in estate (oltre 40 mm). Nelle altre zone a zafferno del Mediterraneo i valori pluviometrici, invece, sono alquanto modesti. La temperatura media estiva, inoltre, nella provincia dell'Aquila non supera i 20-22 °C. Tutti questi indici fanno si' che il territorio dell'Aquila rientri nel bioclima mediterraneo temperato, quasi al limite col piano umido. La zona di produzione dello zafferano dell'Aquila presenta un terreno di medio impasto a struttura humus-argillosa, che assicura una buona ritenzione idrica, mentre l'elevato contenuto in sabbia conferisce scioltezza ed areazione. Buono e' il contenuto in calcare attivo ed elevata la sostanza organica, basso il contenuto di fosfati e buono quello del potassio. Le caratteristiche chimiche e la scioltezza del suolo rendono il territorio particolarmente idoneo alla coltivazione dello zafferano dell'Aquila ben distinguibile da altri tipi di zafferano. Lo zafferano dell'Aquila deve la sua peculiarita', oltre agli aspetti pedoclimatici della zona di produzione, anche grazie alle pratiche agronomiche plurisecolari, che sono state messe in atto dall'uomo per far sopravvivere lo zafferano in un tale ambiente submontano e piovoso. Nel corso dei secoli si misero a punto tecniche di selezione dei bulbi ed una pratica colturale con ciclo annuale. La tecnica di coltivazione tipica per la produzione dello zafferano dell'Aquila, caratterizzata dal sistema di propagazione, oltre ad assicurare la sopravvivenza della specie, diversifica ulteriormente la pianta da varieta' analoghe coltivate in altri arfeali sia nazionali che esteri. La raccolta dei fiori viene fatta esclusivamente a mano proprio per non arrecare danno agli stimmi contenuti in essi. La fase della tostatura degli stimmi, che consiste nella parte piu' importante per la produzione dello zafferano dell'Aquila, viene giudicata terminata solo grazie alla mano esperta dell'addetto a tale operazione, la cui tecnica si tramanda di generazione in generazione. Numerosi documenti attestano che la coltivazione dello Zafferano nella provincia di L'Aquila veniva effettuata gia' dal XIII-XIV secolo. L'importanza economica assunta e le alterne fortune hanno segnato fortemente la vita delle popolazioni locali, favorendo scambi commerciali con diverse aree europee come si puo' desumere dalle notizie storiche. Inoltre, la particolarita' biologica di questa pianta che si propaga solo per clonazione, in quanto sterile triploide, fa si che in mancanza di una evoluzione genetica legata alla riproduzione gamica, la pianta mantenga inalterati i caratteri nel tempo. Questa particolarita' rende lo «Zafferano dell'Aquila» un fossile vivente in quanto, sia i caratteri botanici della pianta, che le tecniche colturali impiegate per la coltivazione, sono rimaste invariate da oltre 600 anni. Ne consegue che le piante coltivate nella provincia di L'Aquila rappresentano una popolazione, che definiamo cultivar o biotipo perche' le piccole modifiche biologiche che la distinguono da altre cultivars sono intervenute esclusivamente a causa delle particolari condizioni-pedoclimatiche dell'area. 4.7 Struttura di controllo. Nome: C.C.I.A.A. Camera di Commercio di L'Aquila. Indirizzo: via del Guastatore, 7 - C.A.P. 67100 L'Aquila. 4.8 Etichettatura. L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano dell'Aquila» deve avvenire secondo le seguenti modalita': il prodotto deve essere posto in vendita in bustine di carta o vasetti di vetro o altro materiale nobile purche' risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Sono escluse confezioni in plastica. il contenuto di ogni confezione deve essere dichiarato al netto cosi' come deve essere dichiarata la presentazione se polvere o stimmi integri (fili, filamenti), la quantita' per ogni confezione puo' essere determinata senza vincoli. Sulle etichette delle confezioni contrassegnate a D.O.P., bustine, vasetti o altro, devono essere riportati, a caratteri chiari e leggibili, le seguenti indicazioni: il logo come appresso descritto; la denominazione «ZAFFERANO DELL'AQUILA» . Denominazione d'Origine Protetta, realizzata con caratteri di dimensione maggiore di quelli di ogni altra scritta dell'etichetta; il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, nonche' l'eventuale marchio aziendale; dovra' figurare il simbolo grafico comunitario relativo alla identificazione della Denominazione d'Origine Protetta. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari. 4.9 Logo. Descrizione: Il logo identificativo e' rappresentato da un riquadro (colore blu Pantone 5125) dentro il quale si evidenziano gli emblemi di riconoscimento del prodotto. Il nome del prodotto «ZAFFERANO DELL'AQUILA» utilizza caratteri Proteus Medium cp 48, al centro e' raffigurato il fiore stilizzato del Crocus S. con petali colore rosso Pantone 219 al 50% gli stessi bordati di colore rosso Pantone 219, dal fiore inoltre escono i tre stimmi, caratteristica del Crocus S, di colore rosso Pantone 1795. La scritta «DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA», caratteri Garamond colore nero, e' posizionata al di sopra del riquadro. Completa l'identificazione della D.O.P. il Logo Comunitario posizionato ad un lato dell'immagine principale.
----> Vedere logo a pag. 25 della G.U. <----
4.10 Condizioni nazionali. PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE N. CE: Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE. |
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