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| Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | PROVVEDIMENTO 1 marzo 2005 |  | Iscrizione   della   denominazione  «Valdemone»  nel  registro  delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Considerato che, con regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione del  4 febbraio  2005, la denominazione «Valdemone» riferita agli oli extravergine  di  oliva,  e'  iscritta quale denominazione di origine protetta   nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette (D.O.P.)  e  delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la  scheda  riepilogativa  della  denominazione  di  origine protetta «Valdemone»,   affinche'   le  disposizioni  contenute  nei  predetti documenti   siano   accessibili   per  informazione  erga  omnes  sul territorio italiano;
 Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa  della  denominazione  di origine protetta «Valdemone», registrata  in  sede comunitaria con regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.
 I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione «Valdemone»   possono   utilizzare,   in   sede  di  presentazione  e designazione  del  prodotto,  la  menzione  «Denominazione di origine protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n. 2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
 Roma, 1° marzo 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO
 A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALDEMONE»
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Valdemone» e riservata all'olio  extravergine  d'oliva  prodotto  nella  zona  definita  nel successivo  art.  3  e  che  risponde ai requisiti ed alle condizioni stabiliti  dal  Regolamento  CEE  n.  2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Varieta' di olivo
 L'olio  extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone»   e'  ottenuto  dalle  varieta'  di  olivo:  Santagatese, Ogliarola  Messinese  e  Minuta  presenti  negli  oliveti,  da soli o disgiuntamente,  nella misura minima del 70%. Le varieta': Mandanici, Nocellara  Messinese,  Ottobratica,  Verdello  e  Brandofino  possono essere presenti fino ad per il restante 30%.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone»  comprende  i territori di tutti i comuni della provincia di Messina eccezione fatta per Floresta, Moio Alcantara e Malvagna.
 Art. 4.
 Caratteristiche di coltivazione
 L'olivo  rappresenta  la  principale  coltura arborea diffusa nel territorio  in questione, con impianti di tipo tradizionale, allevati generalmente  a globo, vaso globoso o con forma libera che rispettano le caratteristiche vegetative delle singole cultivar.
 La  potatura  di  produzione  ha periodicita' minima biennale. E' comunque   invalsa   la   consuetudine  di  eliminare  annualmente  i succhioni, i polloni e le branche deperite.
 Le  concimazioni  vengono  effettuate  nel periodo che intercorre dall'inizio  dell'autunno  alla  fine  dell'inverno e comunque legate all'andamento pluviometrico stagionale. Maggiormente impiegati sono i concimi a base di azoto, fosforo e potassio sia di formulato semplice che complesso.
 La  raccolta  deve  essere effettuata dalla pianta sia a mano che con   macchine   agevolatrici  (es.  pettini  vibranti).  E'  ammesso l'impiego  di reti per l'intercettamento delle olive al momento della raccolta;   ove  possibile  e'  ammessa  la  raccolta  meccanica  con l'impiego  di  vibratori.  E'  comunque vietato l'impiego di prodotti cascolanti  cosi'  come non sono ammessi altri metodi di raccolta che possono danneggiare le olive o determinare il contatto del frutto con il  terreno.  L'operazione  di  raccolta  deve  essere effettuata nel periodo  che  va  da ottobre sino a gennaio. Le olive appena raccolte vanno  conservate  in cassette di plastica finestrate, ben arieggiate in  modo  da non alterare la qualita' originaria e vanno molite entro due  giorni  dalla  raccolta. Per il trasporto si possono usare anche cassoni di plastica di maggiore capacita'.
 Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignola)   che   potrebbero  influenzare  negativamente  la  qualita' dell'olio.
 Le  operazioni  di  oleificazione e di imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» devono  essere  effettuate  entro il territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
 La  produzione  massima  di  olive per ettaro non deve superare i 60 q.li  negli  impianti  tradizionali ed i 100 q.li per ettaro negli impianti intensivi.
 Le rese massime in olio delle olive non possono superare il 24%.
 Prima  della  molitura,  le  olive  devono essere preventivamente lavate  e  defogliate.  Per  l'operazione  di frangitura sono ammessi tutti  i  tipi  di  frantoio. L'operazione di molitura avviene con il controllo  della  temperatura  che  non  deve  superare i 28-30 °C. I frantoi  tradizionali  possono  essere  a  2-4  macine. Nei frantoi a molazza,  i  tempi  di lavorazione sono di 20-30 minuti, mentre con i frangitori  sono  dell'ordine di un minuto; tali tempi di lavorazione variano  in  funzione  del  grado  di  maturazione  delle  olive.  La temperatura  ottimale della gramolatura si aggira intorno ai 28-30 °C mentre i tempi di lavorazione sono mediamente di 30 minuti.
 Art. 5.
 Adempimenti
 L'accertamento  della  sussistenza  delle  condizioni tecniche di idoneita'  delle  produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 10   del   regolamento   (CEE)   n.   2081/92,   saranno   effettuati dall'organismo  di  controllo  all'uopo  designato,  che  risponda ai requisiti  di  cui  alle vigenti norme in materia. Gli oliveti idonei alla produzione della D.O.P. «Valdemone» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'Organismo di controllo.
 Ultimata l'operazione di raccolta, i produttori devono dichiarare all'Organismo di controllo i quantitativi di olive raccolte e dove e' avvenuta l'operazione di oleificazione.
 Gli  impianti  di  molitura  e  di  confezionamento devono essere iscritti   in   un   altro  apposito  elenco,  tenuto  ed  aggiornato dall'Organismo di controllo.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 L'olio    extra    vergine    di   oliva   «Valdemone»   all'atto dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:
 a) aspetto limpido e leggermente velato;
 b) colore: da verde con tonalita' gialle a giallo oliva;
 c) fruttato:  la  sensazione  olfattiva  mette  in  risalto  il profumo  piu' o meno intenso delle olive appena raccolte accompagnato sempre  da  sentori  di  erbe,  foglie  e  fiori  di piante spontanee presenti  nel  corteggio  floristico degli oliveti della provincia di Messina;
 d) sensazioni   gustative:   al   gusto,  l'olio  ribadisce  le percezioni  olfattive  con  una  sensazione  di  olive fresche appena raccolte  contrastata,  in  minor  misura, dall'amaro; le. sensazioni retro  olfattive che accompagnano piu' o meno nettamente l'olfatto ed il  gusto  dell'olio Valdemone sono la mandorla, la frutta fresca, il pomodoro, il cardo;
 e) valore  minimo  di  Panel  Test:  uguale  o  maggiore di 7 e comunque nei termini di legge;
 f) acidita' massima: 0,7%;
 g) numero  di  perossidi:  uguale  o minore al valore di 12 meq 02/kg.
 Art. 7.
 Designazione e presentazione
 Alla  D.O.P. di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione  aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni : tipo, uso, gusto, selezionato,  scelto  e  similari  nonche'  indicazioni  che facciano riferimento  ad  unita'  geografiche  diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali  o marchi privati, purche'  non  abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in  inganno  il  consumatore  e siano riportate in dimensioni che non superino  la  meta' rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.
 Per  la  commercializzazione, sono ammessi recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a litri cinque.
 Su   detti   recipienti   o  sulle  bottiglie  contenenti  l'olio extravergine di oliva «Valdemone» oppure su apposita etichetta devono essere  riportate  a  caratteri  chiari  ed  indelebili  le  seguenti indicazioni:
 a) la  dicitura  «Valdemone» seguita dal termine «denominazione di origine protetta»;
 b) le  generalita'  (nome  e  cognome) del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento;
 c) la  quantita'  del  prodotto  effettivamente  contenuta  nel recipiente espressa in conformita' alle norme merceologiche vigenti;
 d) la  dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» ovvero  «olio  imbottigliato  nella zona di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;
 e) la campagna olearia di produzione;
 f) i  dati  nutrizionali,  cosi'  come  previsto  dalle vigenti leggi.
 Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo all'immagine  del  logotipo  specifico  ed  univoco  da utilizzare in abbinamento  inscindibile  con  la  denominazione di origine protetta «Valdemone». Il simbolo grafico e' costituito da un rettangolo diviso in  due  parti: una superiore, su fondo azzurro, l'altra inferiore su fondo bianco; tra le due parti vi e' un ramoscello di ulivo di colore verde con dei frutti e la stilizzazione di un anfiteatro. In basso la scritta in carattere SKIA «Valdemone». Il fondo azzurro e' costituito dal  pantone  process  cyan 100%, le olive di colore pantone Uncoated 360, le foglie di colore pantone Uncoated 348, l'anfiteatro di colore pantone  Uncoated  117,  mentre il testo e le ombre di colore pantone process Black.
 
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 REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
 DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
 DOP (X) IGP ( )
 N. Nazionale del fascicolo: 14/2001 1. Servizio  competente  dello  Stato  membro:  Nome: Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  Indirizzo:  via XX Settembre, 20 - 00187    Roma   Telefono:   06/4819968   fax:   06/42013126   e-mail: QTC3@politicheagricole.it 2. Associazione   richiedente:   2.1  Nome:  Associazione  Produttori Olivicoli  Messinesi  - A.P.O.M. 2.2 Indirizzo: via Del Vespro, 6 is. 290  -  98122  Messina 2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( ). 3. Tipo  di  prodotto:  Classe  1.5 -- Grassi -- Olio extravergine di oliva. 4. Descrizione  del  disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2) 4.1 Nome: «Valdemone». 4.2 Descrizione:   olio  extra  vergine  di  oliva  con  le  seguenti caratteristiche:
 colore: da verde con tonalita' gialle a giallo oliva;
 aspetto: da limpido a leggermente velato;
 fruttato:  la  sensazione  olfattiva  mette in risalto il profumo piu'  o  meno intenso delle olive appena raccolte accompagnato sempre da  sentori  di erbe, foglie e fiori di piante spontanee presenti nel corteggio floristico degli oliveti della provincia di Messina;
 sensazioni  gustative:  al  gusto, l'olio ribadisce le percezioni olfattive  con  una  sensazione  di  olive  fresche  appena  raccolte contrastata, in minor misura, dall'amaro; le sensazioni retrolfattive che  accompagnano  piu'  o  meno  nettamente  l'olfatto  ed  il gusto dell'olio  Valdemone sono la mandorla, la frutta fresca, il pomodoro, il cardo;
 punteggio al panel test: \geq 7;
 acidita' massima: 0,7%;
 numero perossidi: \leq 12 meq O2/kg. 4.3 Zona geografica:
 La  zona  di  produzione  e trasformazione delle olive, destinate all'ottenimento   dell'olio   extravergine   di   oliva  «Valdemone», comprende  i  territori  di tutti i comuni della provincia di messina nella  regione  sicilia, eccezion fatta di floresta, moio Alcantara e Malvagna, indicati nell'allegata cartografia. 4.4 Prova dell'origine:
 Con  il  termine  Valdemone s'identifica un'antica circoscrizione amministrativo-finanziaria  della  Sicilia nord orientale nel periodo compreso tra il Medioevo sino al 1812. Il suo nome antico era «Vallis Nemorum»,   dovuto   alla   ricchezza  forestale  della  regione.  Il territorio  si estendeva lungo il Mare Tirreno fino al Fiume Grande e lungo  il  Mar  Ionio fino a Taormina e, secondo i censimenti del 16° secolo,   misurava  circa  6.500  km  quadrati  e,  contava,  su  una popolazione  di  250.000  abitanti.  Nell'interno  il confine correva lungo  la  base  dei  rilievi  montuosi  sino  a raggiungere la valle dell'Alcantara ad est e la fiumara del Pollina ad ovest.
 La Valdemone, insieme alla Val di Mazara ed alla Val di Noto, era presa  a  riferimento da geografi, storici, economisti e politici del passato.
 L'olivo,  insieme alla vite, il mandorlo, il carrubo, puo' essere considerata  pianta endemica della Sicilia. Introdotta nell'Isola dai Fenici,  si  e'  espansa  con  la  dominazione dei Greci nel 500 a.C. andando  ad  occupare  territori  difficili.  Gli  stessi  popoli  si occuparono   della   commercializzazione   dell'olio   in   tutto  il Mediterraneo attraverso navi appositamente equipaggiate per contenere le  anfore  di terracotta, idonee al trasporto del prezioso prodotto. Successivamente,   anche   i   Romani  rafforzarono  sia  la  coltura dell'olivo che il relativo commercio dell'olio.
 Lo sviluppo dell'olivicoltura nella Valdemone e la sua importanza economica  e  sociale sono testimoniate, in epoche relativamente piu' recenti,  dalla  esistenza nel 1507 di ben 8 trappeti - frantoi - nel solo  comune  feudale  di  Samperi.  All'epoca,  i  grossi  feudatari concedevano  ai  sudditi  di  raccogliere  solo  una minima parte del prodotto  o  di  usufruire dell'olio di seconda estrazione, tanto era forte   l'interesse   verso   l'olivicoltura.  I  dati  produttivi  e l'estensione  della  coltura  nel  territorio  sono  documentati  con particolare  certezza  dal  1853,  dove la locale Camera di Commercio indicava. una superficie olivetata di 10.891 ettari. La stessa Camera nel  1891 indicava una superficie olivetata di 38.565 ettari, con una produzione  media  di  olio  di  138.935  ettolitri.  L'aumento della produzione  di  olio  incremento' l'attivita' di esportazione di tale prodotto nei mercati internazionali quali: USA, Gran Bretagna, Russia e Olanda favorita dalla presenza dell'importante porto commerciale di Messina. Ai giorni nostri, la superficie olivetata e' di circa 40.000 ettari,  di  cui  il 40% situato in territorio collinare superiore ai 300  m.s.l., un altro 40% situato in bassa collina ed il restante 20% nelle   zone  litoranee.  La  produzione  complessiva  annuale  della Valdemone e' di circa 8.000 q.li di olio.
 Le  operazioni  di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono  effettuate  nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le  quali  anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuata nella zona   delimitata  derivano  dalla  necessita'  di  salvaguardare  le caratteristiche   peculiari  e  la  qualita'  dell'olio  «Valdemone», garantendo  che  il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto  la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione  di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre,  in  linea  con  gli  obiettivi  e l'orientamento del medesimo Regolamento,  un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione  e'  tradizionalmente  effettuata  nella  zona  geografica delimitata.  Al  fine  di assicurare la tracciabiita' e l'origine del prodotto,  i  soggetti  che  fanno  parte  della  filiera produttiva, iscrivono   i  propri  oliveti,  gli  impianti  di  trasformazione  e confezionamento, in appositi elenchi, istituiti, tenuti ed aggiornati dall'organismo  di  controllo,  e denunciano annualmente i rispettivi quantitativi di olive e di olio prodotto, trasformato e confezionato. 4.5 Metodo di ottenimento:
 L'olio  extravergine  di  oliva  «Valdemone»  e'  ottenuto  dalle varieta' di olivo: Santagatese, Ogliarola Messinese e Minuta presenti negli oliveti, da soli o congiuntamente, nella misura minima del 70%. Le  varieta'  di  olivo: Mandanici, Nocellara Messinese, Ottobratica, Brandofino, Verdello possono essere presenti negli oliveti fino ad un massimo del 30%.
 Le  tecniche  colturali  adottate  per la coltivazione dell'olivo sono di tipo tradizionale con impianti allevati generalmente a globo, vaso  globoso  o  con  forma  libera  e  le  operazioni  di  potatura effettuate e con una periodicita' minima biennale.
 L'epoca  di  raccolta  delle  olive  e' compresa tra ottobre sino a gennaio  di  ogni  anno,  la  raccolta  delle  olive  va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici. E'  vietato l'impiego di prodotti cascolanti e non sono ammessi altri metodi  di raccolta che possono danneggiare le olive o determinare il contatto  del  frutto  con il terreno. Le olive appena raccolte vanno messe  in  cassette  di  plastica  fenestrate, ben arieggiate. Per il trasporto  si  possono  usare  anche  cassoni di plastica di maggiore capacita'.  Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignola) che potrebbero influenzare negativamente la qualita' dell'olio.  La  trasformazione delle olive deve essere effettuata non piu'  tardi  di  due  giorni dalla raccolta. La produzione massima di olive  per  ettaro  e'  fissata  in  60  quintali nel caso di oliveti tradizionali  e  in  100  quintali  per  ettaro  nel caso di impianti intensivi.  L'estrazione  dell'olio  avviene  unicamente  presso  gli impianti  di molitura (frantoi) presenti in zona previo defogliazione e  lavaggio  delle  olive.  L'operazione  di  molitura avviene con il controllo  della  temperatura  che  non deve superare i 28 - 30 °C. I frantoi  tradizionali  possono  essere  a  2-4  macine. Nei frantoi a molazza,  i  tempi  di lavorazione sono di 20-30 minuti, mentre con i frangitori  sono  dell'ordine di un minuto; tali tempi di lavorazione variano  in  funzione  del  grado  di  maturazione  delle  olive.  La temperatura  ottimale  della gramolatura si aggira intorno al 28 - 30 °C  mentre  i  tempi  di lavorazione sono mediamente di 30 minuti. La resa massima delle olive in olio non supera il 24%. 4.6 Legame.
 Le  varieta'  d'olivo  da  cui  e'  ottenuto  l'olio extravergine d'oliva  «Valdemone»  sono  varieta'  caratteristiche  di particolari areali  della  Valdemone,  la  cui  diffusione  e'  specifica  di  un determinato  territorio,  in  cui  i  Peloritani ed i Nebrodi, le due catene  montuose  piu'  importanti  della Sicilia, danno alla zona un aspetto  montano  e  collinare,  a  diretto  contatto  con  il  mare. L'abbondanza  d'acqua,  la  fertilita'  del terreno, la prevalenza di suoli  bruni  e  regosuoli, nonche', anche se in misura minore, suoli rossi, vertosuoli e suoli alluvionati determinano un habitat naturale per  l'olio  extravergine  «Valdemone»,  tale  da  acquistare una sua peculiarita'.   La   tessitura   dei   terreni  risulta  generalmente equilibrata  con  una  leggera prevalenza della frazione argillosa, e con  reazione  sub-alcalina. Anche gli aspetti climatici concorrono a rendere  ben  riconoscibile la DOP «Valdemone» da tutti gli altri oli extravergine  della Sicilia e del resto d'Italia. I dati climatici si differenziano  a  seconda  dell'altitudine; nelle zone litoranee e di bassa  collina  la  temperatura  media  annua si aggira intorno ai 18 gradi,   mentre   in  alta  collina  e  negli  areali  piu'  alti  di coltivazione la temperatura media annua scende a valori intorno ai 15 gradi.  Il  clima  della  zona  di  produzione dell'olio extravergine «Valdemone»   e'   quello   tipico  mediterraneo,  caratterizzato  da precipitazioni  scarse  nei  mesi  estivi  e  abbondanti  durante  le stagioni  autunnali  ed  invernali. Le piante delle varieta' di ulivo che  concorrono  i produrre la denominazione per la quale si richiede la  DOP  presentano  caratteristiche  che non possono prescindere dal territorio collinare messinese. Anche il fattore umano ha contribuito a  migliorare  le  qualita'  organolettiche  della  DOP  «Valdemone»; infatti negli ultimi anni, l'affinamento e l'introduzione di tecniche colturali,  anche  biologiche, e la raccolta delle olive, praticata a mano  o con macchine scuotitrici e l'ausilio di tende al pedale degli alberi,  hanno  consentito  di  operare  un  salto di qualita' per la produzione  di  un  olio, come il «Valdemone», di altissimo prestigio per  le caratteristiche organolettiche determinate dalle specificita' delle   cultivar   proprie   di  questo  territorio,  prevalentemente collinare   e   climaticamente   omogeneo.   Aspetti  essenziali  per determinare la qualita' dell'olio «Valdemone» sono proprio i tempi di maturazione,  il regime delle piogge e l'orientamento degli impianti, che  possono  godere  allo  stesso  tempo  di  un  grado  elevato  di insolazione  e  di  una  ventilazione adeguata e fresca, tipici della costa settentrionale della Sicilia.
 L'olivo  rappresenta  la  principale  coltura arborea diffusa nel territorio  delimitato  fin  da  tempi antichissimi; venne introdotta nell'isola  dai Fenici e poi ulteriormente espansa con la dominazione dei Greci. I Romani rafforzarono sia la coltivazione che il commercio e durante la dominazione araba, si assistette ad un rapido incremento delle  produzioni  agricole.  Tale  continua alternanza di diffusione dell'olivo,  legata  alle  vicende  storiche  dell'isola, oltre che a confermare  la  naturale  predisposizione  di  tale  territorio  alla coltivazione   di  tale  specie  arborea,  trova  nel  fattore  umano l'espressione  dello storico attaccamento alla coltura da parte degli olivicoltori  locali  e  si  manifesta  nelle  tradizionali  pratiche agronomiche,  attente  a  preservare  la  pianta  dell'olivo in, quel particolare territorio.
 L'olivicoltura  e'  ampiamente  diffusa  in tutto il comprensorio della  Valdemone interessando particolarmente il territorio collinare interno,  rivestendo  importanza  sia  dal punto di vista economico - sociale che dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, in virtu' della  sua  spiccata  capacita'  di  adattamento  in  ambienti pedo - climatici  difficili. In questi territori l'olivo rappresenta l'unica coltura arborea possibile assieme alla viticoltura, occupando le aree marginali, che presentano elevate pendenze, difficili da coltivare, e diventando un importante elemento del paesaggio rurale.
 Il  clima  della  area e' influenzato dai naturali apporti idrici determinati  dalla periodicita' delle piogge che consentono all'olivo di  beneficiarne  nei periodi critici per la coltura stessa. Infatti, la  piovosita'  media  annua  si assesta intorno a 800 mm in tutta la lunga  catena montuosa dei Peloritani e dei Nebrodi. Il clima risulta favorevolmente  influenzato dalla vicinanza del mare e dalla presenza dei rilievi montuosi, particolarmente ricchi di vegetazione boschiva, sui quali annualmente si presentano fenomeni nevosi.
 Le   caratteristiche   ambientali,   favorevoli  alla  diffusione dell'olivo,  unitamente  alla  propensione del fattore umano verso la coltivazione  di  tale specie, ha fatto si che in tale territorio nel tempo si siano differenziate diverse varieta', che hanno preso i nomi degli  areali  di  maggior  diffusione.  In  particolare, la varieta' «Santagatese», che prende il nome dal comune di Sant'Agata Militello, maggiormente  diffusa  nell'areale  delimitato, «Ogliarola Messinese» diffusa  maggiormente  nei  comuni  del  litorale Messinese; «Minuta» diffusa   maggiormente   nella   zona   fiumare   di  Naso,  sono  la dimostrazione di una tradizione e di una vocazione di tale territorio alla coltivazione dell'olivo. 4.7 Struttura di controllo:
 Nome: Suolo e Salute S.r.l.
 Indirizzo: Via Abbazia, 17 - 61032 - Fano (Pesaro Urbino) 4.8 Etichettatura.
 L'olio  extravergine  di oliva «Valdemone» deve essere immesso al consumo  in recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a litri 5.
 Il  nome della denominazione di origine protetta «Valdemone» deve figurare  in etichetta con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter  essere  ben  distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono  su  di  essa.  E'  obbligatorio  indicare  in etichetta la campagna  olearia  di  produzione.  E'  vietato  l'uso  di  qualsiasi menzione  aggiuntiva  nonche' indicazioni che facciano riferimento ad unita'   geografiche   diverse.   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di indicazioni  che  facciano  riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni sociali  o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non  siano  atti  a  trarre  in  inganno  il  consumatore  e siano di dimensioni  che  non  superino la meta' rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la DOP stessa.
 Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo all'immagine   artistica   del   logotipo  specifico  ed  univoco  da utilizzare   in   abbinamnto   inscindibile   con   la  denominazione «Valdemone». Il simbolo grafico e' costituito da un rettangolo diviso in  due  parti,  tra  le  due parti vi e' un ramoscello di ulivo e la stilizzazione  di  un anfiteatro. La descrizione precisa del logotipo con   i   riferimenti   colorimetrici   fanno  parte  integrante  del disciplinare di produzione.
 4.9 Condizioni nazionali:
 (Parte riservata alla commissione) n. CE: data di ricevimento del fascicolo integrale.
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