Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 2 marzo 2005, n. 2117 |
Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE. |
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Ai costruttori di attrezzature a pressione ed insiemi Ai costruttori di apparecchi semplici Ai costruttori di generatori di vapore d'acqua o acqua surriscaldata, di recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o di vapori diversi dal vapore d'aqua e degli impianti fun zionanti con liquidi caldi sotto pressione Ai costruttori di recipienti per liquidi e di tubazioni per liquidi e di recipienti per vapori e gas Agli utilizzatori in generale di attrezzatture a pressione ed insiemi Con la recente pubblicazione del regolamento 1° dicembre 2004, n. 329, in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, e' possibile attuare la nuova legislazione comunitaria in forma completa, secondo i nuovi principi. Invece la legislazione di riferimento per la costruzione delle attrezzature a pressione e agli insiemi, gli apparecchi semplici a pressione, i generatori di vapore d'acqua o ad acqua calda surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquiefatti o disciolti, i recipienti di vapori diversi dal vapore d'acqua, i recipienti degli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione, i recipienti per liquidi, i recipienti per vapori e gas ed alle tubazioni, e' individuata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento della direttiva 97/23/CEE e dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE. Per quanto concerne, invece, la legislazione in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, questa e' costituita dal regolamento 1° dicembre 2004, n. 329. Pertanto, l'utilizzazione in atti amministrativi di riferimenti allo storico regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non appare piu' compatibile con il nuovo quadro legislativo. Per quanto concerne, inoltre, i riferimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e degli operatori, presenti nel citato regio decreto gli stessi sono stati superati dalla legislazione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modifiche. Restano, di conseguenza, invariate le competenze della Unita' sanitarie locali, Aziende sanitarie locali e ARPA, derivando le stesse da una normativa specifica. Roma, 2 marzo 2005 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitivita' Goti |
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