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| Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 2 marzo 2005, n. 2117 |  | Normativa  tecnica  di  riferimento per le attrezzature a pressione e per  gli  insiemi  di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE. |  | 
 |  |  |  | Ai   costruttori   di   attrezzature  a pressione ed insiemi
 Ai costruttori di apparecchi semplici
 Ai  costruttori di generatori di vapore
 d'acqua   o   acqua  surriscaldata,  di
 recipienti   in   pressione  di  vapore
 d'acqua   ovvero   di   gas   compressi
 liquefatti  o  disciolti  o  di  vapori
 diversi   dal  vapore  d'aqua  e  degli
 impianti fun zionanti con liquidi caldi
 sotto pressione
 Ai   costruttori   di   recipienti  per
 liquidi e di tubazioni per liquidi e di
 recipienti per vapori e gas
 Agli   utilizzatori   in   generale  di
 attrezzatture a pressione ed insiemi
 Con  la  recente pubblicazione del regolamento 1° dicembre 2004, n. 329,  in  ordine  alla  messa  in  servizio  e  l'utilizzazione delle attrezzature  a  pressione  e  degli insiemi, e' possibile attuare la nuova  legislazione  comunitaria  in  forma completa, secondo i nuovi principi.
 Invece  la  legislazione  di  riferimento  per la costruzione delle attrezzature  a  pressione  e agli insiemi, gli apparecchi semplici a pressione,   i   generatori  di  vapore  d'acqua  o  ad  acqua  calda surriscaldata,  i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquiefatti o disciolti, i recipienti di vapori diversi dal  vapore  d'acqua,  i  recipienti  degli  impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione, i recipienti per liquidi, i recipienti per  vapori  e  gas  ed  alle  tubazioni,  e' individuata dal decreto legislativo  25  febbraio 2000, n. 93, di recepimento della direttiva 97/23/CEE  e  dal  decreto  legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE.
 Per  quanto  concerne, invece, la legislazione in ordine alla messa in  servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi,  questa  e'  costituita dal regolamento 1° dicembre 2004, n. 329.
 Pertanto,  l'utilizzazione  in  atti  amministrativi di riferimenti allo  storico  regio  decreto 12 maggio 1927, n. 824, non appare piu' compatibile con il nuovo quadro legislativo.
 Per   quanto   concerne,  inoltre,  i  riferimenti  riguardanti  la sicurezza sui luoghi di lavoro e degli operatori, presenti nel citato regio  decreto  gli  stessi sono stati superati dalla legislazione di cui  al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modifiche.
 Restano,  di  conseguenza,  invariate  le  competenze  della Unita' sanitarie  locali,  Aziende  sanitarie  locali  e  ARPA, derivando le stesse da una normativa specifica.
 Roma, 2 marzo 2005
 Il direttore generale per lo sviluppo
 produttivo e competitivita'
 Goti
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