| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995,  n.  17  (supplemento  ordinario  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto del 15 maggio 2001, modificato successivamente con  decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005, con il quale e' stato  registrato  al  n.  10926 il prodotto fitosanitario denominato «Altorex»  dell'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno  (Milano), via Marconato n. 8, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
 Vista  la  domanda presentata in data 6 ottobre 2003 dall'impresa medesima   diretta   ad  ottenere  l'autorizzazione  alla  estensione d'impiego  su fava e favino e la variazione delle modalita' d'impiego del prodotto sopracitato;
 Visto  il  parere  favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla   commissione   consultiva  di  cui  all'art.  20  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Vista  la  nota  del  24 dicembre  2004,  con  la quale l'impresa medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio in data 13 dicembre 2004;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 E'    autorizzata   la   modifica   del   testo   dell'etichetta, relativamente  alla  estensione  d'impiego  su  fava  e favino e alla variazione  delle  modalita'  d'impiego,  del  prodotto fitosanitario denominato  ALTOREX, dell'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in  Cesano  Maderno  (Milano),  via  Marconato n. 8, registrato al n. 10926  con  decreto del 15 maggio 2001 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005.
 Per   la   sostanza   attiva   imazamox  sono  approvati  in  via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti   limiti  massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel provvedimento  di  aggiornamento  del  decreto  ministriale 27 agosto 2004:
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 Prodotti destinati     Limiti massimi di residui
 all'alimentazione              (mg/kg)
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 Fava, favino                       0,05
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 Il  prodotto  in  questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese  Torre  S.r.l.,  in  fraz.  Torrenieri,  Montalcino  (Siena), autorizzato  con decreti del 31 luglio 1975, 23 settembre 2003, Wyeth Lederle  S.p.a.,  in  via Francesco Gorgone Z.I. Catania, autorizzato con   decreti   del  24 aprile  1973,  27 marzo  1998,  importato  in confezioni  pronte  per  l'impiego,  dallo  stabilimento dell'impresa estera BASF Agri Production S.a.s. - Gravelines (Francia).
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5.
 Le  scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.
 E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 La validita' del prodotto rimane confermata al 15 maggio 2006.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2005
 p. Il direttore generale: Aulenta
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